In
base ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, nel
quadro di una gara da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non
necessariamente deve essere esclusa un'offerta che
includa nell'offerta tecnica elementi di costo tipici
dell'offerta economica
Da un
lato, non vi è infatti dubbio che tale attitudine tenda
a violare la par condicio di gara, poiché – in nome di
un'apertura delle offerte tecniche che necessariamente
precede quella delle offerte economiche – porta
anticipatamente determinati dati a conoscenza della
commissione aggiudicatrici; nondimeno, tale «intrusione»
di dati economici nella sfera tecnica deve essere
considerata fisiologica nella misura in cui connoti in
maniera sostanziale – e dunque rilevante ai fini
dell'aggiudicazione – determinate soluzioni realizzative
delle opere oggetto dell'appalto.
La
medesima intrusione diviene invece patologica, e dunque
foriera di legittima esclusione dalla gara, allorquando
causi una vera e propria metamorfosi sostanziale
dell'offerta tecnica in offerta economica.
Il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Chiedendo come al solito scusa a chi sia versato nella
materia in questione, ricordiamo innazitutto che,
allorquando bandisce una gara, la stazione appaltante
può scegliere di valutare l'offerta con il criterio del
prezzo più basso, ovvero con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa:
- nel
criterio del prezzo più basso, unico elemento preso in
considerazione è il ribasso percentuale unico offerto
sull'importo a base di gara;
- nel
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si
tiene invece conto non soltanto del ribasso percentuale
(offerta economica), bensì anche della relazione
illustrativa delle modalità con le quali l'Impresa
offerente, in caso di aggiudicazione, eseguirà le
prestazioni oggetto dell'appalto (offerta tecnica).
Per
il caso dell'offerta economica, dispone l'art. 83, I
comma, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli
Appalti): «Quando il contratto è affidato con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il
bando di gara stabilisce i criteri di valutazione
dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle
caratteristiche del contratto, quali, a titolo
esemplificativo:
a) il
prezzo;
b) la
qualità;
c) il
pregio tecnico;
d) le
caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le
caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi
energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del
prodotto;
f) il
costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la
redditività;
h) il
servizio successivo alla vendita;
i)
l'assistenza tecnica;
l) la
data di consegna ovvero il termine di consegna o di
esecuzione;
m)
l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la
sicurezza di approvvigionamento;
o) in
caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le
modalità di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti».
Come
si vede, il legislatore è stato assai meticoloso nel
prevedere i singoli punti sui quali può articolarsi
l'offerta; egli, però, non si è preoccupato di tracciare
un'esatta linea di demarcazione tra offerta economica e
offerta tecnica.
Le
quali devono essere sempre presentate in gara in buste
separate: secondo la giurisprudenza, addirittura quando
la lex specialis di gara non dica nulla sul punto.
Intuitivamente, le stazioni appaltanti separano il
prezzo da tutto il resto, considerando le lettere b) e
seguenti del comma citato come i possibili contenuti
dell'offerta tecnica.
Tale
criterio, però, non si presta per sua natura a una
perfetta applicazione.
Tutti
gli altri criterî menzionati dal I comma dell'art. 83,
infatti, sono di per sé suscettibili di specifica
valutazione economica.
L'espressione «offerta tecnica», utilizzata com'è in
contrapposizione all'offerta economica, invocherebbe
infatti un taglio esclusivamente «qualitativo»:
essenziale, del resto, per mantenere saldo il principio
dell'unicità del ribasso espresso in sede di offerta
economica.
Senonché, tale teoria si scontra con la pratica esigenza
di parlare, in sede di offerta economica, di
contenimento dei consumi, costi di manutenzione,
redditività e quant'altro: concetti che, in assenza di
aride cifre, rischierebbero di non mostrarsi idonei a
rendere economicamente più vantaggiosa l'offerta.
In
altre parole, si è come al solito di fronte all'esigenza
di conciliare teoria e pratica, dovendo in certo
senso... dire e non dire nello stesso momento.
È
pertanto necessario individuare un corretta sintesi, che
– a nostro avviso – può essere la seguente: i parametri
economici potranno essere inclusi nell'offerta economica
allorquando essi rappresentino lo specchio della
vantaggiosità offerta da una singola soluzione
realizzativa, da un'ulteriore miglioria proposta, da
un'ipotesi di modalità alternative di effettuazione
delle prestazioni oggetto dell'appalto; in altre parole,
quando essi riguardino aspetti specifici, ulteriori,
eventuali e/o accidentali delle opere stesse.
Al
contrario, tali parametri dovranno essere tenuti
accuratamente separati dall'offerta tecnica qualora
tendano a descrivere l'interezza di quest'ultima in
chiave economico-finanziaria, così surrogando e
anticipando i contenuti dell'offerta economica nella sua
essenziale totalità.
I
suggerimenti pratici
In un
campo come quello delle gare di appalto, nel quale
l'applicazione dell'astratto principio passa sempre
attraverso le strette della redditività e dell'urgenza
compilativa, non possiamo esimerci dall'offrire qualche
consiglio pratico che aiuti a tradurre il cristallino
principio testé enunciato in linee guida che soccorrano
sul pratico e quotidiano da farsi. Il principio stesso
traccia infatti una demarcazione tra i numeri economici
che investano la totalità dell'offerta e quelli che ne
tocchino aspetti – per così dire – incidentali.
Non
sfugge a nessuno, però, che nella pratica tale principio
non sempre mostra la propria immediata applicabilità: si
pensi, ad esempio, a un'offerta tecnica che descriva
modalità quantomai originali di esecuzione dei lavori,
specificando di volta in volta costi e beneficî di ogni
innovativa soluzione adottata.
In
nome di tutto ciò, sarà sempre necessario prestare la
massima attenzione, evitando in ogni caso di connotare
troppo in senso economico l'offerta tecnica.
Nel
dubbio, sarà sempre meglio modulare quest'ultima in
maniera più «esecutiva» e meno «finanziaria»,
compensando poi ciò – se del caso – con un ritocco
numerico all'offerta economica.
Assolutamente da evitare, per contro, i caratteristici
«voli pindarici» che favoleggiano di una straordinaria
convenienza economica delle soluzioni alternative
adottate: divagazioni che, lungi dal tratteggiare
l'auspicata miglior offerta, potrebbero invece far
ricadere quest'ultima sotto la previsione della
più classica offerta economica travestita. |