Accesso agli atti amministrativi – legge 241/90 smi – le
limitazioni devono essere espresse nella legge –
interesse diretto, concreto e attuale del richiedente –
situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento richiesto - legittimazione all'accesso non
subordinata alla presumibile fondatezza della pretesa
sostanziale
L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce
principio generale dell'attività amministrativa e può
subire limitazioni soltanto nei casi espressamente
previsti dalla legge (art. 22, commi 2 e 3 L. 241/90 e
s.m.i.).
Peraltro, per l'esercizio del diritto di accesso è
necessario (e sufficiente) che il privato abbia un
interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22, comma 1
lettera b) L. 241/90 e s.m.i.); quanto al contenuto
della relativa istanza, è sufficiente che essa indichi i
presupposti di fatto e renda percepibile l'interesse
giuridico concreto e attuale corrispondente alla
situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento richiesto (cfr., da ultimo, TAR Basilicata
Potenza, sez. I, 29 luglio 2010, n. 581).
La legittimazione all'accesso, in particolare, non è
subordinata alla presumibile fondatezza della pretesa
sostanziale a tutela della quale esso è preordinato, ma
richiede unicamente che la conoscenza del documento sia
funzionale alla tutela di un interesse giuridico
protetto dall'ordinamento, e dunque differenziato
rispetto all'interesse generico di ogni cittadino a
conoscere l'attività dei pubblici poteri.
Nel caso di specie la società ricorrente, proprietaria
di un lotto sul quale non ha potuto edificare per le
indicate ragioni attinenti la mancanza di un impianto
fognario esteso all’intera lottizzazione, ha chiesto di
conoscere gli atti concernenti l’autorizzazione edilizia
rilasciata alla controinteressata, proprietaria di un
lotto inserito nel medesimo piano di lottizzazione, al
fine di eventualmente esercitare azioni a tutela dei
suoi diritti.
Ciò posto, il collegio osserva che non compete a questo
Tribunale, nella presente sede, valutare la fondatezza
della pretesa sostanziale dedotta dalla ricorrente
(peraltro non affetta da abnormità: cfr., da ultimo,
T.A.R. Veneto, sez. II, 19 aprile 2010, n. 1411, pur a
fronte di un più consistente orientamento contrario),
rilevando soltanto verificare se essa abbia un interesse
diretto concreto e attuale alla conoscenza dei documenti
citati onde poter tutelare un interesse giuridico
protetto dall'ordinamento, e quindi differenziato da
quello della generalità dei consociati, nonché collegato
ai documenti medesimi.
Ritiene il collegio che tali presupposti, nel caso di
specie, ricorrano.
In primo luogo, la ricorrente ha dedotto la titolarità
del diritto proprietà di un lotto del piano di
lottizzazione Costa Paradiso e del suo interesse ad
edificarlo, evidenziando, dunque, la titolarità di una
situazione giuridica soggettiva connotata da sicuri
profili di differenziazione.
In secondo luogo, la tutela di tale diritto appare
ragionevolmente collegata alla conoscenza dei documenti
de quibus, e, in particolare, dei titoli edilizi
riguardanti l’intervento in corso di esecuzione sul
lotto B 11, al fine di comprendere le ragioni per le
quali, in relazione a tale lotto, non sono state
considerate insuperabili le questioni ad essa opposte
con riferimento all’estensione dell’impianto fognario.
In tale contesto, ritiene il collegio che non possa
essere disconosciuta la sussistenza in capo al
ricorrente di un interesse diretto concreto ed attuale
alla conoscenza dei documenti richiesti per la tutela di
una situazione giuridica protetta dall'ordinamento e
collegata ai documenti medesimi, e dunque la
legittimazione all'accesso azionata nel presente
giudizio.
Né ricorrono ipotesi di limitazioni legali di detto
accesso, peraltro neppure dedotte dall'amministrazione
resistente e dalla contro interessata, che non si sono
neppure costituite in giudizio.
Alla stregua di tali considerazioni, quindi, il ricorso
è fondato e va accolto.
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 98 del 2
febbraio 2011 proncuncita dal Tar Sardegna, Cagliari
N.
00096/2011 REG.PROV.COLL.
N.
00881/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 881 del 2010,
proposto da***
contro***
nei confronti di***
per l'annullamento
-
della nota prot. 8951 del 10.9.2010, con la quale il
Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ha respinto la
"richiesta di accesso agli atti amministrativi del 28-
lug-2010 prot. 7630", "relativa alla Conc. Ed. 59/07 del
18/11/2008 e succ. titoli abilitativi, intestata alla
Soc. Immobiliare della Controinteressata srl", istanza a
mezzo della quale la ricorrente ha chiesto
specificatamente di "conoscere ed estrarre copia" dei
"titoli abilitativi edilizi -e relativi allegati-
riguardanti l'intervento in corso d'esecuzione sul
terreno denominato 'Lotto B11' sito in *** e
catastalmente identificato al mappale 1485 del foglio
10", nonchè dei titoli abilitativi all'allacciamento
alla rete fognaria ovvero scarico sul suolo della acque
reflue domestiche -e relativi allegati- rilasciati in
relazione all'intervento di cui sopra;
-
di ogni eventuale ulteriore atto presupposto, connesso o
conseguente,
nonchè per l'accertamento
del diritto della ricorrente all'accesso, mediante
estrazione di copia, alla documentazione sopra
ricordata, con il conseguente ordine al Comune di
Trinità d'Agultu e Vignola di consentire alla ricorrente
il suddetto accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio
2011 il dott. Tito Aru e udito l’avv. Annalisa Collu in
sostituzione dell’avv. Carlo Cerami per la ricorrente;
La società Ricorrente srl è proprietaria di un terreno
edificabile, sito nel Comune di Trinità d'Agultu e
Vignola, località “Costa Paradiso”, denominato “Lotto B
54”.
Detto terreno è ricompreso in un vasto compendio
immobiliare, appartenente a plurimi proprietari, oggetto
di un piano di lottizzazione risalente al 1975, nel
quale è altresì compreso il lotto B 11 di proprietà
della società controinteressata Immobiliare della
Controinteressata Srl.
In data 30.11.2007 la ricorrente presentava al Comune di
Trinità d'Agultu e Vignola istanza di concessione
edilizia per la costruzione di un fabbricato
residenziale sul lotto di sua proprietà, per il quale
otteneva il parere favorevole della Commissione
edilizia, l’autorizzazione paesaggistica e il nulla osta
idrogeologico.
Il successivo 4 settembre 2008, al fine di realizzare
gli scarichi fognari afferenti il predetto intervento
edilizio, presentava alla Comunità Costa Paradiso,
amministratrice della lottizzazione, richiesta di
certificazione di allacciabilità del lotto B 54 alla
linea fognaria della lottizzazione di Costa Paradiso.
Quest’ultima, predisposta la progettazione per la
realizzazione del tratto di linea fognaria da realizzare
su aree comuni, chiedeva al Comune il rilascio della
relativa autorizzazione edilizia.
Sennonchè, con nota n. 7070 del 25 giugno 2009, il
Comune di Trinità d'Agultu e Vignola rispondeva che “…la
pratica non è istruibile se non sulla base di un
progetto generale esteso all’intero P.d.L….”.
A
ciò seguiva l’interruzione del procedimento avviato
dalla ricorrente il 30.11.2007 per il rilascio del
titolo edificatorio.
Non sortiva diverso esito neppure l’istanza per il
rilascio di autorizzazione allo scarico per sub
irrigazione delle acque reflue domestiche presentata
alla Provincia di Olbia-Tempio, restando anch’essa
subordinata alla “…realizzazione e/o completamento delle
strutture depurative nelle località di Costa Paradiso”.
Di qui le iniziative della ricorrente, presso le
autorità competenti, al fine di verificare l’esistenza
di un progetto per la realizzazione e/o il completamento
dell’anzidetta rete fognaria.
In presenza della descritta situazione, la società
Ricorrente srl apprendeva che nel lotto B 11, di
proprietà della Società Immobiliare della
Controinteressata srl, non lontano dal lotto B 54, erano
in corso di realizzazione edifici residenziali che,
nella prospettazione della ricorrente, presupponevano
interventi di estensione della rete fognaria analoghi a
quelli oggetto del diniego comunale che aveva impedito
l’edificazione del suo fondo.
Pertanto, con istanza di accesso del 28 luglio 2010,
chiedeva di conoscere e di estrarre copia dei titoli
abilitativi edilizi – e relativi allegati – riguardanti
l’intervento in corso di esecuzione sul lotto B 11,
nonché dei titoli abilitativi all’allacciamento alla
rete fognaria ovvero allo scarico sul suolo delle acque
reflue domestiche.
Con nota n. 8951 del 10 settembre 2010, tuttavia, il
Comune di Trinità d'Agultu e Vignola respingeva la
richiesta di accesso ritenendo la richiedente “…non in
possesso dei requisiti di titolarità necessari ai sensi
della normativa vigente”.
Di qui il ricorso in esame, proposto ai sensi dell’art.
116 del D.Lgvo n. 104/2010 e dell’art. 25 legge n.
241/1990, con il quale la società Ricorrente srl ha
chiesto l’annullamento del menzionato atto di diniego e
l’accertamento del suo diritto all’accesso agli atti,
con vittoria delle spese.
Il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola non si è
costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2010, sentito il
legale della ricorrente, la causa è stata posta in
decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce
principio generale dell'attività amministrativa e può
subire limitazioni soltanto nei casi espressamente
previsti dalla legge (art. 22, commi 2 e 3 L. 241/90 e
s.m.i.).
Peraltro, per l'esercizio del diritto di accesso è
necessario (e sufficiente) che il privato abbia un
interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22, comma 1
lettera b) L. 241/90 e s.m.i.); quanto al contenuto
della relativa istanza, è sufficiente che essa indichi i
presupposti di fatto e renda percepibile l'interesse
giuridico concreto e attuale corrispondente alla
situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento richiesto (cfr., da ultimo, TAR Basilicata
Potenza, sez. I, 29 luglio 2010, n. 581).
La legittimazione all'accesso, in particolare, non è
subordinata alla presumibile fondatezza della pretesa
sostanziale a tutela della quale esso è preordinato, ma
richiede unicamente che la conoscenza del documento sia
funzionale alla tutela di un interesse giuridico
protetto dall'ordinamento, e dunque differenziato
rispetto all'interesse generico di ogni cittadino a
conoscere l'attività dei pubblici poteri.
Nel caso di specie la società ricorrente, proprietaria
di un lotto sul quale non ha potuto edificare per le
indicate ragioni attinenti la mancanza di un impianto
fognario esteso all’intera lottizzazione, ha chiesto di
conoscere gli atti concernenti l’autorizzazione edilizia
rilasciata alla controinteressata, proprietaria di un
lotto inserito nel medesimo piano di lottizzazione, al
fine di eventualmente esercitare azioni a tutela dei
suoi diritti.
Ciò posto, il collegio osserva che non compete a questo
Tribunale, nella presente sede, valutare la fondatezza
della pretesa sostanziale dedotta dalla ricorrente
(peraltro non affetta da abnormità: cfr., da ultimo,
T.A.R. Veneto, sez. II, 19 aprile 2010, n. 1411, pur a
fronte di un più consistente orientamento contrario),
rilevando soltanto verificare se essa abbia un interesse
diretto concreto e attuale alla conoscenza dei documenti
citati onde poter tutelare un interesse giuridico
protetto dall'ordinamento, e quindi differenziato da
quello della generalità dei consociati, nonché collegato
ai documenti medesimi.
Ritiene il collegio che tali presupposti, nel caso di
specie, ricorrano.
In primo luogo, la ricorrente ha dedotto la titolarità
del diritto proprietà di un lotto del piano di
lottizzazione Costa Paradiso e del suo interesse ad
edificarlo, evidenziando, dunque, la titolarità di una
situazione giuridica soggettiva connotata da sicuri
profili di differenziazione.
In secondo luogo, la tutela di tale diritto appare
ragionevolmente collegata alla conoscenza dei documenti
de quibus, e, in particolare, dei titoli edilizi
riguardanti l’intervento in corso di esecuzione sul
lotto B 11, al fine di comprendere le ragioni per le
quali, in relazione a tale lotto, non sono state
considerate insuperabili le questioni ad essa opposte
con riferimento all’estensione dell’impianto fognario.
In tale contesto, ritiene il collegio che non possa
essere disconosciuta la sussistenza in capo al
ricorrente di un interesse diretto concreto ed attuale
alla conoscenza dei documenti richiesti per la tutela di
una situazione giuridica protetta dall'ordinamento e
collegata ai documenti medesimi, e dunque la
legittimazione all'accesso azionata nel presente
giudizio.
Né ricorrono ipotesi di limitazioni legali di detto
accesso, peraltro neppure dedotte dall'amministrazione
resistente e dalla contro interessata, che non si sono
neppure costituite in giudizio.
Alla stregua di tali considerazioni, quindi, il ricorso
è fondato e va accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla
il provvedimento impugnato, ordinando
all’amministrazione intimata di consentire l’accesso
richiesto.
Condanna il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola al
pagamento in favore della ricorrente delle spese del
giudizio, che liquida in euro 1800,00
(milleottocento//00), oltre IVA, CPA e rimborso del
contributo unificato se assolto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del
giorno 19 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Tito Aru, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.) |