Diritto di accesso – materia del pubblico impiego – non
esiste riservatezza su atti che riguardano la proprio
attività lavorativa - le ipotesi di preclusione
all'accesso sono tassative - il diritto di accesso è
autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base
della relativa istanza - prescinde da ogni valutazione
circa la fondatezza della stessa
In materia di pubblico impiego il dipendente è portatore
di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e
documenti che riguardano la propria posizione
lavorativa, atteso che gli stessi per pacifica
giurisprudenza esulano dal diritto alla riservatezza;
-
gli atti qui richiesti integrano senz'altro il concetto
di documento amministrativo di cui all'art. 22 della
legge 241/1990 e ciascun ricorrente ha un interesse
giuridicamente rilevante a conoscerli compiutamente per
tutelare propri diritti che ritiene pretermessi;
-
l'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede in
via generale l'obbligo dell'amministrazione di esibire i
documenti che non siano espressamente esclusi, nel
mentre le ipotesi di preclusione all'accesso sono
tassative e non estensibili “e fra esse non rientrano di
certo i turni di servizio et similia”;
-
l'accoglimento di domande di accesso non può essere
condizionato da valutazioni circa la fondatezza della
pretesa alla cui tutela l'acquisizione della
documentazione è strumentale posto che, per costante
giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo
rispetto alla posizione giuridica posta a base della
relativa istanza e prescinde da ogni valutazione circa
la fondatezza della stessa;
Ritenuto, in definitiva, che sussistono le condizioni
richieste dalla legge per l'esercizio del (residuo)
diritto di accesso, quale qui invocato dai due
ricorrenti dipendenti della Asl con rituali azioni
individuali e che quindi in conseguenza i ricorsi, per
la parte che resta da definire, risultano fondati e,
siccome tali, vanno accolti, all’uopo disponendosi nei
sensi di cui in dispositivo;
Ritenuto ancora che le spese di giudizio vadano poste a
carico dell’amministrazione e -avuto conto della
serialità dei gravami, nel coacervo di quelli qui
riuniti, dei restanti pervenuti all’odierna adunanza
camerale, di quelli decisi nelle scorse adunanze del 15
dicembre 2010 e del 12 gennaio 2011 e degli altri ancora
già depositati ed in attesa di fissazione- possano
essere liquidate come in dispositivo;
riportiamo qui di seguito la sentenza numero 645 del 2
febbraio 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
N.
00645/2011 REG.PROV.COLL.
N.
03535/2010 REG.RIC.
N.
03622/2010 REG.RIC.
N.
03624/2010 REG.RIC.
N.
03629/2010 REG.RIC.
N.
03643/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3535 del 2010,
proposto da:***
contro***
sul ricorso numero di registro generale 3622 del 2010,
proposto da:***
contro***
sul ricorso numero di registro generale 3624 del 2010,
proposto da:***
contro***
sul ricorso numero di registro generale 3629 del 2010,
proposto da:***
contro***
sul ricorso numero di registro generale 3643 del 2010,
proposto da:***
contro***
per l'annullamento
quanto a tutti i ricorsi:
del diniego tacito del diritto di accedere ai documenti
indicati nelle (identiche) domande proposte dalle parti
ricorrenti in data 22/26 aprile 2010 ed alle quali non è
stato dato riscontro e per la conseguente emissione dei
relativi ordini di esibizione;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione nei primi tre giudizi
dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio
2011 il dott. *** e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuti esistenti i presupposti per la riunione dei
cinque ricorsi sopra epigrafati alla luce della loro
pacifica connessione, di cui di seguito, e fatta quindi
applicazione dell’art. 70 cod. proc. amm.;
Dato atto che i gravami sono stati proposti, ai sensi
dell’art. 25 della l. 241/1990, in via individuale, a
mezzo di un comune difensore, da dipendenti dell'Azienda
sanitaria locale (Asl) di Caserta per ottenere la
condanna della stessa all’esibizione di documentazione
inutilmente richiesta a mezzo di singole istanze
acquisite al protocollo aziendale il 3/4 maggio 2010;
Che, nello specifico, trattasi, in riferimento a tutti
gli istanti (oggi ricorrenti), di “documentazione
(cartellini marcatempo; turni di servizio e busta paga
anni 2001-2002-2003-2004-2005) attestante per tale
periodo quale turnazione abbia effettuato il dipendente
e relativamente alla stessa quante volte e per quali
giorni abbia espletato la prestazione lavorativa per 15
minuti in più non retribuiti”, la cui acquisizione si
rende(va) necessaria al fine di vedersi riconosciuti,
nella competente sede giudiziaria, diritti, fin qui
negati, legati all’effettuazione di prestazioni
lavorative in tali giornate;
Che, dopo aver tanto premesso, i ricorrenti, dato atto
nei gravami dell’avvenuta formazione del silenzio
rigetto ex cennato art. 25, comma quarto, l. 241/1990 e
in conseguenza, denunciata la violazione dell’art. 22 e
ss. della stessa legge, hanno chiesto che il Tribunale
ordini alla Azienda intimata l’esibizione della
documentazione in questione, ai sensi del successivo
comma 6 dell’art 25 della ripetuta legge sul
procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Dato ancora atto che la ripetuta Azienda intimata si è
costituita nei (primi tre) giudizi ed ha versato memorie
di replica e documentazione;
Preso atto che, in seno all’odierna adunanza camerale,
il comune procuratore dei ricorrenti ha dichiarato a
verbale l’avvenuto parziale soddisfacimento delle
pretese qui all’esame e, quindi, la parziale
sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per
l’accoglimento dei gravami quanto alla restante parte,
rimasta allo stato ancora insoddisfatta, e sulle spese
di giudizio (sia in riferimento alla parte della pretesa
rimasta illegittimamente insoddisfatta che a quella sì
soddisfatta, ma solo a seguito della proposizione dei
gravami);
Che, secondo la dichiarazione resa, per i primi quattro
ricorrenti (Rosa Ricorrente, Domenico Ricorrente 2,
Nicolina Gallo e Orazio Ricorrente 4) sono stati
consegnati i cartellini marca tempo e le buste paga, ma
non anche i turni di servizio, nel mentre per il quinto
(Lino Ricorrente 5) sono stati consegnati solo i
cartellini marca tempo e, quindi, non anche i turni di
servizio e le buste paga;
Ritenuto dunque di dover, in primo luogo, prendere atto
dei soddisfacimenti parziali delle pretese, nei sensi
innanzi specificati, e, come richiesto, di dover
dichiarare per tali parti l’improcedibilità dei gravami;
Ritenuto poi che l’accoglimento della residua parte di
domanda (e) che resta (no) da definire non può essere in
alcun modo precluso, posto che, come già concluso dalla
Sezione in sede di definizione degli identici precedenti
decisi nelle scorse adunanze camerali (cfr. Tar
Campania, questa sezione sesta, sentenze n. 354 del 19
gennaio 2011 e nn. 51 e 52 del 10 gennaio 2011) anche
qui:
-
in atti non risultano inoltrati inviti al ritiro della
documentazione prima delle date di proposizione dei
ricorsi, avuto conto che i primi inviti risultano datati
11 ottobre 2010, né risulta comprovata l’avvenuta
consegna dei turni di servizio;
-
le istanze di accesso recano in calce anche la firma
degli istanti, oltre che quella dell’avv. Galluccio;
-
la stessa amministrazione attiva ha ritenuto superate
istanze risalenti agli anni precedenti, avanzate in via
cumulativa unu actu da una moltitudine di dipendenti
dell’Azienda, posto che non ha opposto alcuna
preclusione formale alle richieste ultime dell’aprile
del 2010, di cui qui oggi ci si sta occupando, anzi ha
soddisfatto per gran parte le pretese, singolarmente
avanzate: ed avanzate, come appar dato intendere, una
volta consolidato l’orientamento favorevole del giudice
ordinario sulla pretesa sostanziale che anche gli
odierni ricorrenti intendono far valere sulla base della
documentazione di cui qui ci si sta occupando;
Considerato poi, quanto alla sussistenza del diritto
all’accesso, che, come già osservato in seno alle
pronunce della Sezione innanzi richiamate,:
-
in materia di pubblico impiego il dipendente è portatore
di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e
documenti che riguardano la propria posizione
lavorativa, atteso che gli stessi per pacifica
giurisprudenza esulano dal diritto alla riservatezza;
-
gli atti qui richiesti integrano senz'altro il concetto
di documento amministrativo di cui all'art. 22 della
legge 241/1990 e ciascun ricorrente ha un interesse
giuridicamente rilevante a conoscerli compiutamente per
tutelare propri diritti che ritiene pretermessi;
-
l'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede in
via generale l'obbligo dell'amministrazione di esibire i
documenti che non siano espressamente esclusi, nel
mentre le ipotesi di preclusione all'accesso sono
tassative e non estensibili “e fra esse non rientrano di
certo i turni di servizio et similia”;
-
l'accoglimento di domande di accesso non può essere
condizionato da valutazioni circa la fondatezza della
pretesa alla cui tutela l'acquisizione della
documentazione è strumentale posto che, per costante
giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo
rispetto alla posizione giuridica posta a base della
relativa istanza e prescinde da ogni valutazione circa
la fondatezza della stessa;
Ritenuto, in definitiva, che sussistono le condizioni
richieste dalla legge per l'esercizio del (residuo)
diritto di accesso, quale qui invocato dai due
ricorrenti dipendenti della Asl con rituali azioni
individuali e che quindi in conseguenza i ricorsi, per
la parte che resta da definire, risultano fondati e,
siccome tali, vanno accolti, all’uopo disponendosi nei
sensi di cui in dispositivo;
Ritenuto ancora che le spese di giudizio vadano poste a
carico dell’amministrazione e -avuto conto della
serialità dei gravami, nel coacervo di quelli qui
riuniti, dei restanti pervenuti all’odierna adunanza
camerale, di quelli decisi nelle scorse adunanze del 15
dicembre 2010 e del 12 gennaio 2011 e degli altri ancora
già depositati ed in attesa di fissazione- possano
essere liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in
epigrafe proposti, li riunisce e così provvede su di
essi:
1) li dichiara parzialmente improcedibili.
2) li accoglie per la parte non soddisfatta delle
rispettive pretese e per l’effetto ordina all’Azienda
sanitaria locale di Caserta di consentire ai cinque
ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia, previo
rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di
ricerca e visura, della documentazione richiesta con
l'istanza di accesso da ciascuno di essi proposta e non
ancora ottenuta (id est: turni di servizio per i
ricorrenti Rosa Ricorrente, Domenico Ricorrente 2,
Nicolina Gallo e Orazio Ricorrente 4 e turni di servizio
e buste paga per il ricorrente Lino Ricorrente 5),
all’uopo assegnando, per il complessivo adempimento, il
termine di giorni novanta (90) dalla data di
comunicazione o di previa notifica della presente
pronuncia.
3) Condanna la Azienda sanitaria locale di Caserta al
pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate, in
relazione al coacervo dei ricorsi qui definiti ed a
favore dell’avv. Galluccio, procuratore dei ricorrenti
dichiaratosi antistatario, nella misura complessiva di
Euro settecentocinquanta/00 (750.00), oltre IVA e CPA,
come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.) |