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In materia di pubblico impiego il dipendente è portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e documenti che riguardano la propria posizione lavorativa-: Lazzini Sonia-Diritto.it

 

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Diritto di accesso – materia del pubblico impiego – non esiste riservatezza su atti che riguardano la proprio attività lavorativa - le ipotesi di preclusione all'accesso sono tassative - il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza - prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa

 

In materia di pubblico impiego il dipendente è portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e documenti che riguardano la propria posizione lavorativa, atteso che gli stessi per pacifica giurisprudenza esulano dal diritto alla riservatezza;

 

- gli atti qui richiesti integrano senz'altro il concetto di documento amministrativo di cui all'art. 22 della legge 241/1990 e ciascun ricorrente ha un interesse giuridicamente rilevante a conoscerli compiutamente per tutelare propri diritti che ritiene pretermessi;

 

- l'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede in via generale l'obbligo dell'amministrazione di esibire i documenti che non siano espressamente esclusi, nel mentre le ipotesi di preclusione all'accesso sono tassative e non estensibili “e fra esse non rientrano di certo i turni di servizio et similia”;

 

- l'accoglimento di domande di accesso non può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza della pretesa alla cui tutela l'acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa;

 

Ritenuto, in definitiva, che sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del (residuo) diritto di accesso, quale qui invocato dai due ricorrenti dipendenti della Asl con rituali azioni individuali e che quindi in conseguenza i ricorsi, per la parte che resta da definire, risultano fondati e, siccome tali, vanno accolti, all’uopo disponendosi nei sensi di cui in dispositivo;

 

Ritenuto ancora che le spese di giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione e -avuto conto della serialità dei gravami, nel coacervo di quelli qui riuniti, dei restanti pervenuti all’odierna adunanza camerale, di quelli decisi nelle scorse adunanze del 15 dicembre 2010 e del 12 gennaio 2011 e degli altri ancora già depositati ed in attesa di fissazione- possano essere liquidate come in dispositivo;

 

riportiamo qui di seguito la sentenza numero 645 del 2 febbraio 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

 

N. 00645/2011 REG.PROV.COLL.

 

N. 03535/2010 REG.RIC.

 

N. 03622/2010 REG.RIC.

 

N. 03624/2010 REG.RIC.

 

N. 03629/2010 REG.RIC.

 

N. 03643/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

 

(Sezione Sesta)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 3535 del 2010, proposto da:***

 

contro***

 

sul ricorso numero di registro generale 3622 del 2010, proposto da:***

 

contro***

 

sul ricorso numero di registro generale 3624 del 2010, proposto da:***

 

contro***

 

sul ricorso numero di registro generale 3629 del 2010, proposto da:***

 

contro***

 

sul ricorso numero di registro generale 3643 del 2010, proposto da:***

 

contro***

 

per l'annullamento

 

quanto a tutti i ricorsi:

 

del diniego tacito del diritto di accedere ai documenti indicati nelle (identiche) domande proposte dalle parti ricorrenti in data 22/26 aprile 2010 ed alle quali non è stato dato riscontro e per la conseguente emissione dei relativi ordini di esibizione;

 

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione nei primi tre giudizi dell’amministrazione intimata;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 il dott. *** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuti esistenti i presupposti per la riunione dei cinque ricorsi sopra epigrafati alla luce della loro pacifica connessione, di cui di seguito, e fatta quindi applicazione dell’art. 70 cod. proc. amm.;

 

Dato atto che i gravami sono stati proposti, ai sensi dell’art. 25 della l. 241/1990, in via individuale, a mezzo di un comune difensore, da dipendenti dell'Azienda sanitaria locale (Asl) di Caserta per ottenere la condanna della stessa all’esibizione di documentazione inutilmente richiesta a mezzo di singole istanze acquisite al protocollo aziendale il 3/4 maggio 2010;

 

Che, nello specifico, trattasi, in riferimento a tutti gli istanti (oggi ricorrenti), di “documentazione (cartellini marcatempo; turni di servizio e busta paga anni 2001-2002-2003-2004-2005) attestante per tale periodo quale turnazione abbia effettuato il dipendente e relativamente alla stessa quante volte e per quali giorni abbia espletato la prestazione lavorativa per 15 minuti in più non retribuiti”, la cui acquisizione si rende(va) necessaria al fine di vedersi riconosciuti, nella competente sede giudiziaria, diritti, fin qui negati, legati all’effettuazione di prestazioni lavorative in tali giornate;

 

Che, dopo aver tanto premesso, i ricorrenti, dato atto nei gravami dell’avvenuta formazione del silenzio rigetto ex cennato art. 25, comma quarto, l. 241/1990 e in conseguenza, denunciata la violazione dell’art. 22 e ss. della stessa legge, hanno chiesto che il Tribunale ordini alla Azienda intimata l’esibizione della documentazione in questione, ai sensi del successivo comma 6 dell’art 25 della ripetuta legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 

Dato ancora atto che la ripetuta Azienda intimata si è costituita nei (primi tre) giudizi ed ha versato memorie di replica e documentazione;

 

Preso atto che, in seno all’odierna adunanza camerale, il comune procuratore dei ricorrenti ha dichiarato a verbale l’avvenuto parziale soddisfacimento delle pretese qui all’esame e, quindi, la parziale sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per l’accoglimento dei gravami quanto alla restante parte, rimasta allo stato ancora insoddisfatta, e sulle spese di giudizio (sia in riferimento alla parte della pretesa rimasta illegittimamente insoddisfatta che a quella sì soddisfatta, ma solo a seguito della proposizione dei gravami);

 

Che, secondo la dichiarazione resa, per i primi quattro ricorrenti (Rosa Ricorrente, Domenico Ricorrente 2, Nicolina Gallo e Orazio Ricorrente 4) sono stati consegnati i cartellini marca tempo e le buste paga, ma non anche i turni di servizio, nel mentre per il quinto (Lino Ricorrente 5) sono stati consegnati solo i cartellini marca tempo e, quindi, non anche i turni di servizio e le buste paga;

 

Ritenuto dunque di dover, in primo luogo, prendere atto dei soddisfacimenti parziali delle pretese, nei sensi innanzi specificati, e, come richiesto, di dover dichiarare per tali parti l’improcedibilità dei gravami;

 

Ritenuto poi che l’accoglimento della residua parte di domanda (e) che resta (no) da definire non può essere in alcun modo precluso, posto che, come già concluso dalla Sezione in sede di definizione degli identici precedenti decisi nelle scorse adunanze camerali (cfr. Tar Campania, questa sezione sesta, sentenze n. 354 del 19 gennaio 2011 e nn. 51 e 52 del 10 gennaio 2011) anche qui:

 

- in atti non risultano inoltrati inviti al ritiro della documentazione prima delle date di proposizione dei ricorsi, avuto conto che i primi inviti risultano datati 11 ottobre 2010, né risulta comprovata l’avvenuta consegna dei turni di servizio;

 

- le istanze di accesso recano in calce anche la firma degli istanti, oltre che quella dell’avv. Galluccio;

 

- la stessa amministrazione attiva ha ritenuto superate istanze risalenti agli anni precedenti, avanzate in via cumulativa unu actu da una moltitudine di dipendenti dell’Azienda, posto che non ha opposto alcuna preclusione formale alle richieste ultime dell’aprile del 2010, di cui qui oggi ci si sta occupando, anzi ha soddisfatto per gran parte le pretese, singolarmente avanzate: ed avanzate, come appar dato intendere, una volta consolidato l’orientamento favorevole del giudice ordinario sulla pretesa sostanziale che anche gli odierni ricorrenti intendono far valere sulla base della documentazione di cui qui ci si sta occupando;

 

Considerato poi, quanto alla sussistenza del diritto all’accesso, che, come già osservato in seno alle pronunce della Sezione innanzi richiamate,:

 

- in materia di pubblico impiego il dipendente è portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e documenti che riguardano la propria posizione lavorativa, atteso che gli stessi per pacifica giurisprudenza esulano dal diritto alla riservatezza;

 

- gli atti qui richiesti integrano senz'altro il concetto di documento amministrativo di cui all'art. 22 della legge 241/1990 e ciascun ricorrente ha un interesse giuridicamente rilevante a conoscerli compiutamente per tutelare propri diritti che ritiene pretermessi;

 

- l'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede in via generale l'obbligo dell'amministrazione di esibire i documenti che non siano espressamente esclusi, nel mentre le ipotesi di preclusione all'accesso sono tassative e non estensibili “e fra esse non rientrano di certo i turni di servizio et similia”;

 

- l'accoglimento di domande di accesso non può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza della pretesa alla cui tutela l'acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa;

 

Ritenuto, in definitiva, che sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del (residuo) diritto di accesso, quale qui invocato dai due ricorrenti dipendenti della Asl con rituali azioni individuali e che quindi in conseguenza i ricorsi, per la parte che resta da definire, risultano fondati e, siccome tali, vanno accolti, all’uopo disponendosi nei sensi di cui in dispositivo;

 

Ritenuto ancora che le spese di giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione e -avuto conto della serialità dei gravami, nel coacervo di quelli qui riuniti, dei restanti pervenuti all’odierna adunanza camerale, di quelli decisi nelle scorse adunanze del 15 dicembre 2010 e del 12 gennaio 2011 e degli altri ancora già depositati ed in attesa di fissazione- possano essere liquidate come in dispositivo;

 

 

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

 

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e così provvede su di essi:

 

1) li dichiara parzialmente improcedibili.

 

2) li accoglie per la parte non soddisfatta delle rispettive pretese e per l’effetto ordina all’Azienda sanitaria locale di Caserta di consentire ai cinque ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso da ciascuno di essi proposta e non ancora ottenuta (id est: turni di servizio per i ricorrenti Rosa Ricorrente, Domenico Ricorrente 2, Nicolina Gallo e Orazio Ricorrente 4 e turni di servizio e buste paga per il ricorrente Lino Ricorrente 5), all’uopo assegnando, per il complessivo adempimento, il termine di giorni novanta (90) dalla data di comunicazione o di previa notifica della presente pronuncia.

 

3) Condanna la Azienda sanitaria locale di Caserta al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate, in relazione al coacervo dei ricorsi qui definiti ed a favore dell’avv. Galluccio, procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario, nella misura complessiva di Euro settecentocinquanta/00 (750.00), oltre IVA e CPA, come per legge.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Renzo Conti, Presidente

 

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore

 

Roberta Cicchese, Primo Referendario

 

 

 

L'ESTENSORE              IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 03/02/2011

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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