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Consulente tecnico occhio del giudice: ma senza ''cecita' '-' Sentenza Cassazione civile 22/03/2011, n. 6543-Ipsoa.it

 

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di Sandro Nardi

Il giudice puo' disattendere quanto valutato dal consulente tecnico di ufficio, ma deve adeguatamente motivare la sua decisione.

Tizio, alla guida del suo ciclomotore, invadeva la semicarreggiata opposta, nel centro abitato della propria città, senza dare la precedenza all’autovettura, condotta da Caio, che sopraggiungeva da destra, nella medesima strada, ma in senso di marcia opposto.

A causa dell’urto Tizio decedeva. Caio, imputato per omicidio colposo, in quanto corresponsabile del sinistro, data l’elevata velocità tenuta, chiedeva il c.d. patteggiamento.

Gli eredi di Tizio agivano in sede civile per ottenere il risarcimento del danno, tanto patrimoniale quanto morale, conseguente all’incidente. Mentre in primo grado la responsabilità del sinistro veniva esclusivamente ascritta a Tizio, i giudici di appello riconoscevano un concorso di colpa dei due conducenti, attribuendo il 40% di responsabilità a Caio e il 60% a Tizio.

Conseguentemente, a fronte dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno morale subito dagli attori, la Corte d’Appello rigettava invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, sul rilievo che gli attori non avevano fornito la prova che la pensione di reversibilità loro riconosciuta fosse di importo inferiore allo stipendio che il defunto percepiva, quale dipendente della ULSS.

Avverso tale decisione, gli eredi di Tizio ricorrevano per cassazione. In particolare, secondo i ricorrenti, i giudici di merito non avevano tenuto conto del fatto che Tizio, pur occupando per circa 90 cm la semicarreggiata opposto, era completamente fermo al momento dell’incidente e che se Caio avesse tenuto una velocità congrua allo stato dei luoghi (centro urbano) avrebbe potuto certamente evitare l’urto, così come d’altra parte concluso dal consulente tecnico di ufficio.

Il Supremo Collegio, in accoglimento del ricorso, ha affermato che le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici di merito non sono sufficiente motivate.

Nella specie, la distribuzione delle percentuali di responsabilità ai due conducenti avrebbe dovuto tener conto anche della sentenza penale di patteggiamento e, più precisamente, i giudici avrebbero dovuto spiegare le ragioni per le quali l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.

Ancora, la decisione impugnata non ha chiarito, sempre secondo i Giudici di legittimità, se il ciclomotore condotto da Tizio fosse fermo o in movimento al momento dell’incidente, disattendendo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

In definitiva, la Corte di cassazione ha stabilito la necessità che il giudizio finale di un concorso di colpa di entrambi i conducenti e la distribuzione delle rispettive percentuali di responsabilità siano da rimettersi in discussione, in quanto privi di una sufficiente motivazione.

 (Sentenza Cassazione civile 22/03/2011, n. 6543

 

 

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