Con la Circolare del 22 aprile
scorso il Ministero chiarisce gli ulteriori aspetti
applicativi del Codice della Strada riformato la scorsa
estate.
Con la Circolare 6535 del 22 aprile
2011 il Ministero, con riferimento ai più rilevanti
aspetti innovativi, ha chiarito le modalità applicative
della riforma estiva del Codice della Strada operata con
la L. 29 luglio 2010 n. 120.
Nel dettaglio, il Ministero è
intervenuto in materia di:
- sospensione della patente e
permesso orario (art. 218 c. 2 C.d.S.);
- rateizzazione delle sanzioni
pecuniarie (art. 202 bis C.d.S.);
- confisca amministrativa a seguito
di ipotesi di reato (art. 224 ter C.d.S.);
- depenalizzazione dell’ipotesi di
illecito di cui all’art. 186 c. 2 lett. a) (art. 186
C.d.S.);
- ricorso al Giudice di Pace (art.
204 bis C.d.S.);
- requisiti morali per il rilascio
dei titoli abilitativi alla guida (art. 120 C.d.S.).
Sospensione della patente e
permesso orario (art. 218 c. 2 c.d.s.)
. In merito all’’innovativa
previsione di cui all’art. 218 c. 2 C.d.S., avente ad
oggetto la concessione di uno speciale permesso di tre
ore giornaliere per motivi di lavoro in caso di
sospensione della patente, viene chiarito che possa
essere concessa solo a coloro che, per effetto
dell’illecito sanzionato, non abbiano causato un
incidente oppure non siano incorsi in responsabilità
penali.
Tale interpretazione consente di
applicare, quindi, l’istituto anche a coloro che siano
stati colti in stati di ebbrezza lieve (con un tasso
alcoolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8
grammi per litro (g/l)), in quanto, come vedremo in
seguito, la fattispecie è stata depenalizzata (art. 186,
comma 2, lettera a).
Rateizzazione delle sanzioni
pecuniarie (art. 202 bis c.d.s.)
In tema di rateizzazione delle
sanzioni pecuniarie vi era molta attesa da parte dei
cittadini e degli operatori in quanto, la riforma
estiva, aveva rimesso ad una successiva fase applicativa
l’operatività dell’istituto.
Il Ministero, a riguardo, ha
chiarito che la rateizzazione delle sanzioni pecuniarie
non inferiori a 200 euro prevista nell’art. 202 bis
C.d.S. e finora regolata dall’art. 26 della L. 689/81
possa essere già applicata anche in assenza del Decreto
interministeriale in ragione dei criteri
sufficientemente dettagliati della norma primaria.
Confisca amministrativa a seguito
di ipotesi di reato (art. 224 ter c.d.s.)
A riguardo, il Ministero ha
affermato che per le ipotesi di reato cui consegue la
sanzione accessoria della confisca del veicolo, ferma la
confisca al trasgressore nell'immediatezza del fatto, il
veicolo può essere concesso in custodia all’interessato,
previa istanza del medesimo. In ogni caso, la
restituzione del veicolo è subordinata al versamento
delle spese di recupero e di custodia nel frattempo
maturate e sono fatti salvi i successivi effetti della
sentenza penale di condanna.
Depenalizzazione dell’ipotesi di
illecito di cui all’art. 186 c. 2 lett. a) (art. 186
c.d.s.)
Le modifiche apportate dalla L.
120/10 alla disciplina della guida in stato di ebbrezza
avevano posto il rilevante problema della sanzionabilità
delle violazioni che, prima dell’entrata in vigore della
riforma, avevano rilevanza penale.
Il Ministero, anche alla luce di un
parere della Cassazione richiamato nella Circolare, ha
chiarito che il reato è stato abrogato e che, pertanto,
non è possibile più procedere penalmente e che le
procedure avviate non devono avere ulteriore corso.
Inoltre, i veicoli dissequestrati
ai trasgressori colti alla guida in stato di ebbrezza
lieve (con tasso dal 0,4 5 a 0,8 grammi per litro) per
effetto della depenalizzazione dell’infrazione, non
possono essere nuovamente sequestrati ex art. 1 della L.
689/81.
Ricorso al giudice di pace (art.
204 bis c.d.s.)
I problemi posti dalla riforma
riguardano principalmente il tema della rappresentanza
in giudizio dell’Amministrazione statale.
A riguardo il Ministero ha chiarito
che l’Amministrazione potrà essere rappresentata oltre
che dal Prefetto anche dai funzionari dell’U.T.G.
Tuttavia, attualmente, la delega non può essere estesa
ad altri soggetti, diversi dai Vice Prefetti, ma il
Ministero sta lavorando per ottenere un provvedimento
legislativo ad hoc.
Requisiti morali per il rilascio
dei titoli abilitativi alla guida (art. 120 c.d.s.)
La riforma, a riguardo, era stata
oggetto di molteplici interventi operanti con la L. 94
del 2009, poi modificata dalla L. 120 del 2010 la quale
ha ampliato l’ambito di operatività delle cause ostative
al rilascio della patente di guida e, contestualmente,
dei motivi che ne impongono la revoca. Il Ministero ha
chiarito che nonostante la nuova versione dell'art. 120
comporti sanzioni più rigorose, esse si applichino anche
a situazioni che abbiano avuto origine prima
dell'entrata in vigore della legge 94/2009 (8 agosto
2009).
Inoltre, il Ministero ha chiarito
che:
1. la revoca della patente scatta
anche in caso di misure di sicurezza personali (art.
120, c. 2);
2. la sanzione non si raddoppia nel
caso in cui il soggetto sia già stato punito per lo
stesso comportamento con la sospensione oppure con il
divieto di conseguire la patente o di condurre veicoli a
motore, per effetto dell'applicazione di misure
collegate alla normativa antidroga (art.120, c. 2);
3. gli effetti interdittivi al
rilascio di una nuova patente conseguenti
all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 120
decorrono dalla data di notifica della revoca (art. 120,
c. 3);
4. non si può applicare
l’inibizione del rilascio della patente di guida o di
altri titoli di guida, perché non è ancora attiva la
interconnessione delle banche dati del Dipartimento per
le politiche del personale e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (art. 120, c. 5).
|