Lo sappiamo, il termine “normale” entro cui può farsi
opposizione alla cartella esattoriale è di trenta
giorni, che decorrono dalla notifica della cartella
stessa.
Tale termine (che sì viene riportato anche nella stessa
cartella) è previsto in via generale dal primo comma
dell’art. 22, legge 689/81 (“Contro
l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro
l’ordinanza che dispone la sola confisca, gli
interessati possono proporre opposizione davanti al
giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione
individuato a norma dell’articolo 22-bis, entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento”).
In realtà vi sono tre ipotesi, non previste
normativamente, ma disciplinate da interventi della
Corte di Cassazione, in cui la cartella può essere
opposta nel maggior termine di sessanta giorni, sempre
naturalmente decorrenti dalla notifica.
Faccio riferimento all’ipotesi in cui:
a) la cartella non sia stata preceduta dalla notifica
del verbale di accertamento;
b) la cartella non sia stata preceduta dalla notifica
dell’ordinanza-ingiunzione
e, in via più generale,
c) quando in ogni caso il destinatario della notifica
della cartella sia venuto a conoscenza
dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale per la prima
volta con la notificazione della cartella esattoriale
(generalmente, per vizi di notifica).
In tutti questi casi, che hanno evidentemente in comune
tra di loro la circostanza che la notifica della
cartella rappresenta il primo momento in cui il soggetto
viene a conoscenza (quantomeno per ciò che concerne la
“conoscenza legale”) dell’infrazione commessa, ormai da
anni e da ultimo con l’ordinanza della III Sezione n.
3009 del 07/2/11, la Corte di Cassazione ha codificato
il principio per cui “in tema di opposizione a sanzione
amministrativa, in mancanza di contestazione della
violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha
funzione recuperatoria del mezzo di tutela che la parte
non ha potuto a suo tempo esperire, sicchè l’opposizione
deve ritenersi proponibile nel termine non già di
trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione,
termine applicabile anche al ricorso avverso i verbali
di accertamento di infrazioni alle norme del codice
della strada”.
Ricordiamo, tra le altre, le precedenti sentenze n. 6493
del 11/03/08, n. 3647 del 16/02/07; n. 17312 del
07/08/7, n. 9180 del 20/04/06, n. 15149 del 18/07/05,
Sez. Unite n. 489 del 13/07/00.
Riassumendo, dunque, nel caso in cui la cartella
rappresenti la prima occasione in cui si viene a
conoscenza di un verbale relativo a un’infrazione
stradale commessa, è possibile proporre opposizione nel
maggior termine, rispetto a quanto riportato dalla
cartella stessa, di sessanta giorni.
Senza dimenticare che, ove la mancanza di notifica sia
palese, si potrà esperire (meglio se entro il termine
per proporre l’opposizione, cosicché ci sia poi tempo
per proporla) anche l’istanza di annullamento in
autotutela. |