Avv.Maurizio Perelli
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 389
depositata l'11/1/2011, hanno chiarito in quale caso il
ricercatore universitario "confermato" viene iscritto
nell'ordinario albo avvocati e non nell'elenco speciale
dei professori universitari a tempo pieno.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA
CASSAZIONE 389/2011 ...
Cassazione civile sez. un. 11 gennaio 2011 n. 389
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Primo
Presidente f.f. -
Dott. TRIOLA Roberto - Presidente di
Sezione -
Dott. FELICETTI Francesco - rel.
Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore -
Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore -
Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno -
Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo -
Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco -
Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria -
Consigliere -
ha pronunciato la
seguente:
sentenza
sui ricorso 18350/2010 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TUSCOLANA 44,
presso lo studio dell'avvocato Rubini G., che lo
rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
-
ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA,
PROCURATORE GENERALE
DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
PROCURATORE GENERALE
DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA,
PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
- intimati -
avverso la decisione n. 19/2010 del CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE,
depositata il 12/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del
16/11/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
udito l'Avvocato G. Rubini.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il
rigetto del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con delibera del 6 novembre 2008 il Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Roma inseriva l'avv. R.S.
nell'elenco speciale dei professori universitari a tempo
pieno, cancellandolo da quello ordinario, avendo egli,
quale ricercatore confermato presso l'Università ...,
optato per il tempo pieno a decorrere dall'anno
accademico 2008/2009, ritenendo tale opzione
incompatibile con l'esercizio della professione forense.
L'avv. R. proponeva ricorso al Consiglio Nazionale
forense sostenendo l'illegittimità della delibera, per
avere fatto erronea applicazione del D.L. n. 57 del
1987, conv. nella L. n. 158 del 1987. Deduceva al
riguardo che il D.P.R. n. 382 del 1980 aveva introdotto
l'incompatibilità con l'esercizio di attività
professionali per i professori universitari a tempo
pieno e aveva istituito il ruolo dei ricercatori
universitari, ai quali aveva reso applicabili (art. 34)
le incompatibilità previste per gl'impiegati civili
dello Stato.
Peraltro, il successivo D.L. n. 57 del 1987 (recante
disposizioni urgenti per i ricercatori universitari),
conv. nella L. n. 158 del 1987, aveva stabilito la loro
incompatibilità con il commercio, l'industria, il
commercio e altri rapporti d'impiego pubblico e privato,
sanando ogni precedente situazione d'incompatibilità,
prevedendo l'incompatibilità con l'esercizio "di
attività professionali connesse all'iscrizione ad albi
professionali" per i soli ricercatori non confermati,
mentre l'aveva esclusa per i ricercatori confermati,
senza distinzione fra quelli a tempo pieno e quelli a
tempo definito. Deduceva che i ruoli dei professori
universitari e quelli dei ricercatori erano ruoli
distinti, così come era completamente differenziata la
disciplina, anche quanto ai tempi di attività didattica
richiesti, essendo previsti per i primi limiti minimi e
per i secondi limiti massimi. Cosicchè non si potevano
applicare ai ricercatori le incompatibilità previste per
i professori. Consiglio Nazionale Forense, con decisione
depositata il 12 maggio 2010, notificata al ricorrente
in data 9 giugno 2010, ha respinto il ricorso. Avverso
la decisione l'avv. R. ha proposto ricorso a questa
Corte, con atto notificato l'8 luglio 2010 al Consiglio
dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma ed alle
Procure presso il Tribunale, la Corte d'appello di Roma
e questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il ricorso si denuncia la violazione del R.D.L.
n. 1578 del 1933, art. 56, in relazione al D.L. n. 57
del 1987, al D.P.R. n. 382 del 1980, e alla L. n. 158
del 1987. Si deduce che erroneamente la decisione
impugnata avrebbe ritenuto che il regime a tempo pieno è
unico per tutti i docenti universitari e comporta le
correlative incompatibilità. La decisione, infatti, non
terrebbe conto che le incompatibilità dei ricercatori
universitari sono espressamente disciplinate dal D.L. n.
57 del 1987, art. 1, a norma del quale i ricercatori,
prima del regime di conferma, non possono svolgere
attività professionali, se non proprie della struttura
di appartenenza o con queste convenzionate, mentre
nessuna incompatibilità è prevista per i ricercatori
confermati, ì quali, se a tempo pieno sono tenuti a
svolgere non più di 350 ore all'anno di didattica, se a
tempo definito non più di 200 ore. Detto articolo non
richiamerebbe affatto, come erroneamente ritenuto dalla
decisione impugnata, il D.P.R. n. 383 del 1980, art. 11,
riguardante le incompatibilità per i professori
ordinari, a nulla valendo la sua mera indicazione nel
preambolo. Neppure varrebbe a dare valido fondamento
alla decisione impugnata il richiamo al disposto della
L. n. 158 del 1987, art. 2 ter, che ha introdotto per
gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento la
possibilità di optare per uno dei due regimi. Tale
disposizione, secondo il Consiglio Nazionale Forense,
renderebbe operanti le disposizioni di cui al precedente
art. 1, commi 1, 2, 4 e 5, traendosene conferma che
l'opzione per il regime a tempo pieno determina
l'incompatibilità. Si deduce al riguardo che in effetti
l'art. 2 ter non esiste nella L. n. 158 del 1987, ma è
stato aggiunto da tale legge al D.L. n. 57 del 1987.
Pertanto, essendo l'art. 2 ter inserito in detto decreto
legge, quando esso rinvia al precedente art. 1, commi 1,
2, 4 e 5, fa rinvio all'art. 1 del D.L. e non della
legge di conversione, come ritenuto nel provvedimento
impugnato.
1.2. Il ricorso è infondato, anche se la motivazione
della decisione impugnata va integrata nei sensi
appresso indicati.
L'interpretazione del D.L. n. 85 del 1987, art. 1, come
conv. nella L. n. 158 del 1987, per quanto riguarda
l'incompatibilità all'iscrizione ad albi professionali,
va compiuta nel quadro sistematico del complesso
normativo nel quale la norma s'inserisce, e anche con
riferimento al D.P.R. n. 382 del 1980 (sul riordinamento
della docenza universitaria).
Il D.P.R. n. 382 del 1980 previde per i professori
universitari, disciplinandolo, il duplice regime del
"tempo pieno" e del "tempo definito" (art. 11) ed
istituì (art. 1) il ruolo dei "ricercatori
universitari". Per i professori - per quanto interessa
in questa sede - stabilì che il regime a tempo pieno, a
differenza di quello a tempo definito, fosse
incompatibile con "lo svolgimento di qualsiasi attività
professionale" e i nominativi dei professori ordinari
che optassero per il tempo pieno venissero comunicati a
cura del rettore all'ordine professionale al cui albo
risultassero iscritti al fine della loro inclusione in
un elenco speciale. Per i ricercatori non previde la
possibilità di optare fra due diversi regimi d'impegno
lavorativo e, quanto alle incompatibilità, fece rinvio
(art. 34) alle "norme di cui alla parte prima, titolo
5^, del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.
n. 3 del 1957", nelle quali era prevista (art. 60)
l'incompatibilità con l'esercizio delle attività
professionali.
Il D.L. n. 57 del 1987, nell'emanare "disposizioni
urgenti per i ricercatori universitari", all'art. 1,
comma 2, previde che anche i ricercatori universitari
"confermati" potessero optare fra il "regime" del "tempo
pieno" o per quello del "tempo definito". Non previde,
invece, la possibilità di tale opzione per i ricercatori
non confermati.
Lo stesso decreto legge, all'art. 1, comma 1, stabilì in
via generale che "l'ufficio di ricercatore è
incompatibile con l'esercizio del commercio,
dell'industria o, comunque, di attività imprenditoriali
e con altri rapporti d'impiego pubblici e privati".
Previde quindi (art. 1, comma 3) che i ricercatori non
potessero "svolgere, fino ai superamento del giudizio di
conferma, attività libere professionali connesse alla
iscrizione ad albi professionali esterne alle attività
proprie o convenzionate della struttura di
appartenenza".
Lo stesso D.L., al comma 5 bis introdotto dalla legge di
conversione, stabilì poi che "con l'esercizio
dell'opzione di cui al comma 2" fra tempo pieno e tempo
definito "da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione",
fossero "sanate tutte le eventuali pregresse situazioni
d'incompatibilità con l'ufficio di ricercatore, previste
dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 34, anche se oggetto di
diffida di cui all'art. 15 del decreto medesimo".
Ancorchè nel testo dell'art. 1 del decreto legge in
esame non vi sia un espresso riferimento
all'incompatibilità, per i ricercatori universitari
confermati a "tempo pieno", con l'esercizio di attività
libero-professionali e quindi con l'iscrizione negli
albi che le legittimano, essa emerge in modo inequivoco
dal disposto del su detto comma 5 bis, che fa esplicito
riferimento all'esercizio, entro il termine ivi
prescritto, dell'opzione fra "tempo pieno" e "tempo
definito" per ottenere la sanatoria delle "pregresse
situazioni d'incompatibilità con l'ufficio di
ricercatore, previste dal D.P.R. n. 382 del 1980, art.
34".
Detta norma, infatti, con la sua statuizione, manifesta
in modo univoco la "voluntas legis" di considerare solo
in caso di opzione per il "tempo definito" l'esercizio
professionale compatibile con la qualifica di
"ricercatore confermato" e l'eventuale situazione
d'incompatibilità sanabile.
Così esplicitando che il legislatore, nel prevedere
anche per i ricercatori confermati, come già per i
professori universitari, la possibilità di opzione per
un regime di tempo definito, ha legiferato in proposito
considerando coessenziale al regime del "tempo pieno",
anche per i ricercatori universitari in armonia
sistematica con quanto stabilito dal D.P.R. n. 382 del
1980, art. 11, per i professori universitari -
l'incompatibilità con l'esercizio di attività libero -
professionali.
Deve pertanto ritenersi che anche per i ricercatori
confermati, come per i professori universitari,
l'incompatibilità allo svolgimento di attività libero -
professionali sia esclusa solo in caso di opzione per il
tempo definito, mentre sussiste in caso di opzione per
il tempo pieno.
Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese non
essendovi controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle
Sezioni Unite Civili, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011 |