Ho letto recentemente che, nell’ambito di una serie di
controlli effettuati dal Nucleo Speciale Funzione
Pubblica e Privacy della Guardia di Finanza, alcune
aziende si sono viste infliggere multe ai sensi
dell’art. 161 del D.Lgs. 196/03, per aver omesso di
inserire l’informativa sul trattamento dei dati
personali sul proprio sito Web o per averla inserita in
maniera non idonea.
In effetti, creare un sito Web senza preoccuparsi dei
riflessi connessi alla normativa sulla protezione del
trattamento di dati personali, è una leggerezza che può
costare cara al titolare del trattamento. L’omessa o
inidonea informativa, infatti, è sanzionata dall’art.
161 del Codice con una sanzione amministrativa che va da
un minimo di 6.000 a un massimo di 36.000 euro.
Nella mia attività professionale di consulente privacy
mi sono reso conto che effettivamente molte aziende,
quando raccolgono dati personali sul Web attraverso
specifici form che il visitatore può compilare con i
propri dati (nome e cognome, numero di telefono,
indirizzo di posta elettronica, ecc.) ignorano l’obbligo
di dare la prescritta informativa all’interessato.
Questo succede, ad esempio, quando le imprese raccolgono
tramite Internet informazioni personali e curricula di
persone interessate a un’eventuale assunzione; ovvero
quando raccolgono indirizzi e-mail per l’invio di
informazioni commerciali. A volte in questi form
l’azienda si limita a chiedere soltanto un consenso al
trattamento dei dati raccolti, ma non si preoccupa di
fornire all’interessato tutte le informazioni previste
dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03 circa l’utilizzo dei suoi
dati personali, ovvero dà delle informazioni generiche e
incomplete, dimenticando che il consenso deve essere
“informato”, cioè dovrebbe essere espresso
dall’interessato solo dopo l’avvenuta lettura
dell’informativa prevista dalla normativa sulla tutela
della privacy.
E’ evidente che, nel caso di un controllo da parte
dell’autorità preposta, l’eventuale (e quasi scontato)
consenso espresso dall’interessato non basta a evitare
la multa che punisce l’omissione dell’informativa.
Inoltre, va considerato che siccome attraverso il Web si
“diffonde” (art. 4 D.Lgs. 196/03) tutto a tutti (ovvero
si mettono le informazioni raccolte a disposizione di
soggetti indeterminati), omettere di dare nel proprio
sito Web l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.
196/03 espone l’impresa titolare del trattamento di
diffusione dei dati personali anche a possibili azioni
di ritorsione di aziende concorrenti, che si trovano in
mano un’arma per procurare facilmente un danno al
concorrente, semplicemente segnalando all’autorità la
sua omissione.
Perciò… attenzione all’informativa! |