Delega alla contrattazione
collettiva nazionale, territoriale e aziendale per la
disciplina del contratto di apprendistato, tre diverse
tipologie, la tutela contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali e altre significative
modifiche, sono le novità della riforma
dell'apprendistato contenute nello schema di decreto
legislativo proposto dal Governo
Il Consiglio dei Ministri del 5
maggio 2011 ha approvato, su proposta del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, uno schema di decreto
legislativo di attuazione della delega di cui al comma
30 della legge n.247/2007, come modificata dalla legge
n.183/2010, che istituisce il “testo unico
dell’apprendistato”.
L’articolo 46 della legge 4
novembre 2010, n.183 (collegato lavoro) ha sostituito il
comma 30 della legge 24 dicembre 2007,n,247, di
recepimento del “patto” fra le Parti sociali ed ha
rinnovato la delega al Governo per adottare uno o più
decreti legislativi per revisione dell’istituto
dell’apprendistato, da attuare previa intesa con le
regioni e le parti sociali, secondo i seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) rafforzamento del ruolo della
contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento
della disciplina legale della materia;
b) individuazione di standard
nazionali di qualità della formazione in materia di
profili professionali e percorsi formativi,
certificazione delle competenze, validazione dei
progetti formativi individuali e riconoscimento delle
capacità formative delle imprese, anche al fine di
agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti
mediante l’individuazione di requisiti minimi per
l’erogazione della formazione formale;
c) con riferimento
all’apprendistato professionalizzante, individuazione di
meccanismi in grado di garantire la determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni e l’attuazione
uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale
della relativa disciplina;
d) adozione di misure volte ad
assicurare il corretto utilizzo dei contratti di
apprendistato.
Lo schema di decreto legislativo
proposto dal Governo delega la contrattazione collettiva
di qualsivoglia livello – nazionale, territoriale e
aziendale – purché stipulata da associazioni dei datori
e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, a disciplinare il
contratto di apprendistato, nel rispetto dei criteri,
stabiliti dall’articolo 2 e perlopiù mutuati
dall’attuale disciplina normativa.
Le tre attuali tipologie di
apprendistato subiscono modifiche significative, anche
di denominazione:
1) Apprendistato per la qualifica
professionale: riguarda tutti i settori di attività ed è
valido anche per l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione; scende a 15 anni l’età per l’assunzione; la
durata del contratto è determinata in considerazione
della qualifica e del titolo di studio da conseguire e
non può in ogni caso essere superiore a tre anni;
2) Apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere: può essere
avviato in tutti i settori privati e pubblici, con
giovani di età compresa tra i diciotto anni e i
ventinove anni. Rispetto all’attuale contratto di
apprendistato professionalizzante, la formazione “di
mestiere” impartita in azienda deve essere integrata
dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle
Regioni, interna o esterna alla azienda, finalizzata
alla acquisizione di competenze di base e trasversali
per un monte complessivo di quaranta ore per il primo
anno e di ventiquattro per il secondo;
3) Apprendistato di alta formazione
e ricerca. E’ esteso agli studi professionali, che
potranno con tale contratto far svolgere il
praticantato. Con questa tipologia contrattuale può
essere svolta attività di ricerca o può essere
conseguito un titolo di studio di livello secondario
superiore o di studio universitario e della alta
formazione, compresi i dottorati di ricerca.
Agli apprendisti verrà assicurata
la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, contro le malattie e l’assicurazione IVS.
Si direbbe dimenticata la tutela in caso di maternità,
salvo che la si intenda compresa nel generico ambito
della malattia. Gli accordi ed i contratti collettivi
dovranno seguire i seguenti criteri:
a) forma scritta del contratto e
del relativo piano formativo individuale da definire,
anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro
trenta giorni dalla stipulazione del contratto;
b) divieto di retribuzione a
cottimo;
c) possibilità di inquadrare il
lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla
categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a
mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è
finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di
stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura
percentuale e in modo graduale alla anzianità di
servizio;
d) presenza di un tutore o
referente aziendale;
e) possibilità, anche con il
concorso delle regioni, di finanziare i percorsi
formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei
fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo
12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modificazioni;
f) registrazione della formazione
effettuata e delle competenze acquisite nel libretto
formativo del cittadino;
g) possibilità del riconoscimento,
sulla base dei risultati conseguiti all'interno del
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa,
della qualifica professionale ai fini contrattuali e
delle competenze acquisite ai fini del proseguimento
degli studi anche nei percorsi di istruzione degli
adulti;
h) divieto per le parti di recedere
dal contratto durante il periodo di formazione in
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;
i) possibilità per le parti di
recedere dal contratto al termine del periodo di
formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo
2118 del codice civile.
Se nessuna delle parti esercita la
facoltà di recesso al termine del periodo di formazione
il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Lo schema sarà ora sottoposto
all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni e
all’esame delle Commissioni parlamentari, per la
necessaria intesa ed i richiesti pareri. |