Le misure di semplificazione per le imprese
privacy
Il Decreto Legge n. 138 approvato dal Consiglio dei
Ministri il 5 maggio scorso ed ora in attesa di
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale contiene, tra le
altre, alcune importanti novità in materia di privacy.
L’art. 6 del Decreto, infatti, ridimensiona innanzitutto
l’ambito di applicabilità del codice privacy alle
persone giuridiche stabilendo che “in corretta
applicazione della normativa europea le comunicazioni
relative alla riservatezza dei dati personali sono
limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non
trovano applicazione nei rapporti tra imprese”.
In particolare il comma 2 della richiamata disposizione
del Decreto interviene sull’art. 5 del Codice,
introducendo un comma 3 bis, secondo il quale “Il
trattamento dei dati personali relativi a persone
giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato
nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra
i medesimi soggetti per le finalità amministrativo –
contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter,
non è soggetto all’applicazione del presente codice.”.
Lo stesso decreto chiarisce che “Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati
per finalità amministrativo – contabili sono quelli
connessi allo svolgimento delle attività di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile,
a prescindere dalla natura dei dati trattati. In
particolare, perseguono tali finalità le attività
organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento
di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla
gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi,
alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle
norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale –
assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul
lavoro“.
Niente più bisogno di informative e/o richieste di
consenso, dunque, se si trattano dati personali relativi
a persone giuridiche, esclusivamente per questioni
amministrativo-contabili, nel senso chiarito dalla nuova
norma.
Per effetto del nuovo intervento normativo, inoltre,
viene esclusa la necessità del consenso, ferma restando
quella di rilasciare idonea informativa agli
interessati, per “la comunicazione di dati [n.d.r.
relativi a persone fisiche o giuridiche] tra società,
enti o associazioni con società controllanti,
controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile ovvero con società sottoposte a comune
controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e
raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con
i soggetti ad essi aderenti, per le finalità
amministrativo contabili, come definite all’articolo 34,
comma 1-ter”.
Tale eccezione non riguarda, tuttavia, la diffusione dei
dati né l’utilizzo degli stessi per l’esercizio di
attività di telemarketing.
Una delle più rilevanti novità contenute nel Decreto
Sviluppo in materia di privacy, concerne, proprio, la
nuova disciplina sul telemarketing.
Il comma 6 dell’art. 6, infatti, estende anche agli
indirizzi postali il regime dell’opt-out di recente
introdotto nel nostro ordinamento in materia di
trattamento dei numeri telefonici degli abbonati per
l’esercizio di marketing telefonico.
Da oggi, quindi, gli operatori di marketing diretto
potranno utilizzare anche gli indirizzi degli abbonati
contenuti nell’elenco telefonico per finalità
promozionali senza bisogno di chiedere il consenso alla
sola condizione che questi ultimi non abbiano richiesto
l’iscrizione del proprio numero telefonico e del proprio
indirizzo presso il registro delle opposizioni di
recente istituito e gestito dalla Fondazione Ugo
Bordoni.
Si tratta di un’altra importante piccola rivoluzione
della disciplina che minaccia di mettere a dura prova la
resistenza delle nostre buche delle lettere.
La maggiore – almeno nella prospettiva di
semplificazione perseguita dal Governo – tra le novità
introdotte con il Decreto riguarda, probabilmente,
l’esonero dall’obbligo di predisposizione del documento
programmatico per la sicurezza (DPS) “Per i soggetti che
trattano soltanto dati personali non sensibili e che
trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli
relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se
extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e
ai parenti”.
Per tali soggetti, infatti, in forza di quanto disposto
dalla nuova disciplina “la tenuta di un aggiornato
documento programmatico sulla sicurezza è sostituita
dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare
del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati
in osservanza delle misure minime di sicurezza previste
dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto
nell’allegato B).”.
La stessa disposizione prevede, inoltre, che “In
relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti
comunque effettuati per correnti finalità amministrativo
– contabili, in particolare presso piccole e medie
imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante,
sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e
il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da
aggiornare periodicamente, modalità semplificate di
applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel
citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure
minime di cui al comma 1”. |