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Precisazioni in tema di ricorsi

Infrazioni CdS, sanzione principale senza guida-Circolare 09/04/2011, n. 3971-Ipsoa.it

di Giampaolo Di Marco

 

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Il Ministero ha chiarito che il ricorso alla sanzione principale costituisce giustificato e documentato motivo di omissione di comunicazione dei dati del conducente.

La tematica della comunicazione dei dati del conducente segna un ulteriore passaggio interpretativo. Questa volta, però, è il Ministero a fornirlo nel tentativo di chiarire ed uniformare la prassi applicativa dell’art. 126 bis del Codice della strada da parte degli agenti accertatori.

Alla non uniforme prassi applicativa da parte degli uffici, poi, si è aggiunta una contrastante giurisprudenza di merito e di legittimità.

Quest’ultima, chiamata a pronunciarsi in merito, aveva affermato inizialmente che ai fini dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 126 bis comma 2 del Codice della strada, la pendenza del ricorso avverso il verbale di accertamento dell’infrazione non sospendeva il decorso del termine entro il quale il proprietario del veicolo era tenuto a fornire all’organo di polizia che procede i dati personali e della patente del soggetto che era alla guida al momento della commessa violazione.

La Cassazione (sentenze n. 22881 del 2010, 11811 del 2010 e 17348 del 2007), poi, aveva aggiunto che l’eventuale annullamento del verbale non escludeva l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 180 comma 8 del Codice, nei confronti del proprietario che, senza giustificato e documentato motivo, avesse omesso di fornire all’autorità competente i dati richiesti, avendo egli violato uno specifico obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali che rileva in sé stesso e non in quanto collegato alla effettiva commissione di un precedente illecito.

La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza n. 27 del 2005 aveva affermato che l’art. 126 bis del Codice della strada deve essere interpretato nel senso di escludere che il proprietario sia tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione.

È evidente che l’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale sia stata integralmente ignorata dalla giurisprudenza della Cassazione seguita, poi, da quella di merito.

Peraltro, la Corte Costituzionale, chiamata in seguito a pronunciarsi nuovamente sulla legittimità dell’art. 126 bis del Codice, confermando quanto affermato con la sentenza n. 27, ha chiarito con la sentenza n. 165 del 2008 e l’ordinanza n. 244 del 2006 che nell’applicazione dell'art. 126 bis, comma 2, del Codice, vi sia la necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo sulla base di giustificazioni la cui idoneità ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio.

In tal modo, viene riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi dalla responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella negativa.

Anche questa impostazione, tuttavia, è stata integralmente ignorata dalla Cassazione che ha ritenuto che dichiarare di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo equivale ad omessa comunicazione.

Il Ministero, chiarendo definitivamente la questione, con la Circolare in esame, ha affermato che la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione (rectius: sanzione principale) costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente.

Pertanto, oggi, coloro che impugnano la sanzione principale dovranno comunicare i dati di coloro che erano alla guida del veicolo solo dopo l’avvenuta definizione della sanzione, ossia quando sia avvenuto il pagamento o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

Il passaggio più significativo della Circolare è, però, quello ove si afferma che il destinatario dell’invito a fornire i dati del conducente non può ritenersi obbligato a fornire dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, con ciò riconoscendo l’errata interpretazione degli uffici e della giurisprudenza di legittimità e di merito.

Il Ministero, poi, ha stabilito che una volta esauriti i predetti procedimenti con esito sfavorevole per il ricorrente, l’organo accertatore dovrà procedere a redigere un nuovo invio a carico dell’obbligato in solido (rectius: proprietario del veicolo) concedendo un ulteriore termine di sessanta giorni per adempiere. Infine, viene indicato agli organi accertatori un formulario da inserire nei verbali secondo il quale, a partire dalla data di emanazione della Circolare, si potrà inserire la frase: “L’obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge”.

È auspicabile che il chiarimento fornito dal Ministero, serva a uniformare non solo gli uffici degli organi accertatori, ma soprattutto la giurisprudenza di merito e di legittimità.

 

 

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