di Giuditta Merone
Il diritto alla compensazione
pecuniaria e il risarcimento del danno secondo
l'Avvocato Generale Sharpston.
Le vacanze sono vicine e nei
periodi di alta stagione i diritti dei cittadini vengono
spesso dimenticati nelle hall degli aeroporti.
L'occasione per ricordare i diritti
dei passeggeri nel trasporto aereo è fornita dalle
conclusioni depositate lo scorso 28 giugno dall'Avvocato
Generale Sharpston, nell'ambito di un procedimento di
rinvio pregiudiziale, attivato dal giudice spagnolo.
Il caso che ha dato adito alla
vicenda interna riguarda alcuni passeggeri saliti su un
aereo che avrebbe dovuto trasportarli da Parigi a Vigo,
e che invece, sono atterrati a Parigi dopo che l'aereo
ha avuto un guasto tecnico.
Tutti i passeggeri sono stati
riprotetti su voli alternativi in partenza il giorno
seguente, solo un passeggero, tuttavia, ha ricevuto
assistenza fino alla partenza definitiva, così come
prescritto dalla normativa europea.
Il regolamento (CE) n. 261/2004
dell'11 febbraio 2004, infatti, istituisce regole comuni
in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri
in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o
di ritardo prolungato.
In caso di cancellazione del volo,
l'art. 5 prevede una serie di obblighi di assistenza da
parte del vettore, nonché il diritto alla compensazione
pecuniaria in tutte le ipotesi in cui non vi sia stata
la tempestiva informazione della cancellazione del volo,
e il vettore non sia in grado di dimostrare che la
cancellazione è dipesa da circostanze eccezionali.
In particolare, l'art. 7 n. 1 del
regolamento (cui l'art. 5 rinvia) prevede che i
passeggeri che non abbiano ricevuto tempestiva
informazione della cancellazione del volo hanno diritto
ad una compensazione pari a 250 euro per tutte le tratte
aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri, 400 euro per
quelle intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e
per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500
chilometri, e 600 euro per le tratte aeree che non
rientrano nelle precedenti categorie.
Inoltre, qualora il vettore aereo
offra al passeggero un volo alternativo per un aeroporto
diverso da quello prenotato, il vettore deve farsi
carico delle spese necessarie al trasferimento verso
l'aeroporto idi partenza. Ancora, il vettore che ha
cancellato il volo deve fornire adeguata assistenza ai
passeggeri fino alla pa rtenza definitiva, offrendo
pasti, bevande ed eventualmente un alloggio per la
notte.
Gli sfortunati passeggeri spagnoli
rimasti a Parigi, una volta tornati in Spagna, si
rivolgono al giudice nazionale per ottenere la
compensazione di euro 250,00 ciascuno (come previsto dal
regolamento), oltre al risarcimento del danno (materiale
e morale).
La possibilità di richiedere un
risarcimento supplementare (rispetto alla compensazione
pecuniaria prevista dall'art. 7 del regolamento), è
infatti prevista dall'art. 12 del regolamento stesso.
Il giudice del rinvio si domanda se
il risarcimento del danno "supplementare" debba
comprendere solo le spese sostenute dai passeggeri e non
rimborsate sufficientemente dal vettore, oppure se esso
possa comprendere anche altre voci (es. danno morale).
Dalla lettura dell'art. 12 e dal contesto dell'intero
regolamento, l'AG ritiene che non ci debbano essere
dubbi in merito al fatto che il passeggero danneggiato
da una cancellazione del volo possa agire per ottenere
il risarcimento di qualunque tipo di danno, ivi incluso
quello morale.
Il regolamento infatti non fissa
limitazioni di alcun genere in merito, ergo non si vede
perché dovrebbe essere escluso il danno morale.
Inoltre, secondo la signora
Sharpston è possibile richiedere il risarcimento dei
danni consistenti nelle spese sostenute a causa della
mancata assistenza da parte del vettore aereo, e tale
risarcimento/rimborso non può essere detratto dalla
compensazione pecuniaria prevista dal regolamento.
Infatti, l'obbligo di prestare assistenza in caso di
cancellazione e l'obbligo di avvertire i passeggeri con
un congruo anticipo della cancellazione del volo, sono
distinti e richiedono risarcimenti distinti.
In definitiva, se si richiede la
compensazione pecuniaria prevista dal regolamento, si
può richiedere anche il rimborso delle spese sostenute
per il proprio sostentamento sino alla partenza
definitiva (cibi, bevande, alloggio, etc), sempreché il
vettore non vi abbia provveduto.
Le conclusioni dell'AG sembrano in
linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia in
materia di cancellazione del volo, ovvero sono
evidentemente in favore dei diritti del passeggero, come
è nello spirito del regolamento.
E' auspicabile, pertanto, che la
Corte accolga le dette conclusioni, riconoscendo il
diritto al risarcimento supplementare ai cittadini
spagnoli che ne hanno fatto richiesta nel giudizio
pendente dinanzi al Tribunale di Pontevedra.
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