Federica Commisso
Domanda
In caso di domanda promossa ex art.
67 l. fall., se al momento della notificazione dell'atto
introduttivo del giudizio erano già decorsi cinque anni
dalla dichiarazione di fallimento, ma non anche al
momento della consegna dell'atto di citazione
all'ufficiale giudiziario, l'azione deve ritenersi
prescritta?
Risposta
Federica Commisso
Recentemente la Cassazione ha
affrontato lo specifico problema dando risposta negativa
al quesito.
In particolare, i giudici di
legittimità ritengono che la domanda giudiziale di
revocatoria fallimentare sia manifestazione del diritto
potestativo di chiedere la inefficacia relativa
dell'atto pregiudizievole nei confronti dei creditori
concorsuali, e che l'effetto interruttivo della
prescrizione si produce (solo) se la domanda medesima
sia stata ritualmente notificata alla persona rispetto
alla quale se ne vuole impedire il compimento. In
proposito, la Suprema Corte rammenta che è presente
nell'ordinamento processuale civile, fra le norme
generali sulle notificazioni degli atti, il principio
secondo il quale il momento in cui la notifica si deve
considerare perfezionata per il notificante va distinto
da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario
e individuato, nelle notificazioni effettuate a mezzo
dell'ufficiale giudiziario, nel momento della consegna
dell'atto allo stesso ufficiale giudiziario.
Ovviamente la ritualità della
notificazione, cioè la ricezione del plico da parte del
destinatario, deve essere provata, ma ciò non toglie che
essa si perfeziona con la consegna dell'atto notificando
all'ufficiale giudiziario.
Di conseguenza, se al momento della
consegna dell'atto di citazione all'ufficiale
giudiziario non erano già decorsi cinque anni dalla
dichiarazione di fallimento, l'azione non può ritenersi
prescritta. |