Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Notificazione degli atti e termini di prescrizione in caso di domanda promossa ex art. 67 l. fall., se al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio erano già decorsi cinque anni dalla dichiarazione di fallimento-Ipsoa.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

Federica Commisso

Domanda

 

In caso di domanda promossa ex art. 67 l. fall., se al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio erano già decorsi cinque anni dalla dichiarazione di fallimento, ma non anche al momento della consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario, l'azione deve ritenersi prescritta?

 

Risposta

Federica Commisso

 

Recentemente la Cassazione ha affrontato lo specifico problema dando risposta negativa al quesito.

 

In particolare, i giudici di legittimità ritengono che la domanda giudiziale di revocatoria fallimentare sia manifestazione del diritto potestativo di chiedere la inefficacia relativa dell'atto pregiudizievole nei confronti dei creditori concorsuali, e che l'effetto interruttivo della prescrizione si produce (solo) se la domanda medesima sia stata ritualmente notificata alla persona rispetto alla quale se ne vuole impedire il compimento. In proposito, la Suprema Corte rammenta che è presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante va distinto da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario e individuato, nelle notificazioni effettuate a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nel momento della consegna dell'atto allo stesso ufficiale giudiziario.

 

Ovviamente la ritualità della notificazione, cioè la ricezione del plico da parte del destinatario, deve essere provata, ma ciò non toglie che essa si perfeziona con la consegna dell'atto notificando all'ufficiale giudiziario.

 

Di conseguenza, se al momento della consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario non erano già decorsi cinque anni dalla dichiarazione di fallimento, l'azione non può ritenersi prescritta.

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici