Federico Gavioli
Domanda
Avendo acquistato quattro anni fa
un immobile adibito ad abitazione principale usufruendo
dei benefici prima casa, dovendo per un periodo
trasferirsi in altra abitazione da prendere in affitto,
si chiede se in conseguenza di ciò si perdono i benefici
con l'applicazione delle sanzioni?
Risposta
Federico Gavioli
Per beneficiare delle agevolazioni
fiscali previste per l'acquisto della "prima casa" (con
riferimento all'imposta di registro, imposte ipotecaria
e catastale, Iva), la nota II-bis) dell'art. 1 della
Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
dispone, una serie di requisiti che devono essere
dichiarati all'atto di acquisto dell'immobile .
La decadenza dai benefici fiscali
viene disposta nelle seguenti ipotesi:
1) in caso di mancata sussistenza,
all'atto dell'acquisto, dei requisiti richiesti dalla
legge, con conseguente falsità della dichiarazione resa;
2) se l'acquirente trasferisce,
entro cinque anni dalla data dell'acquisto, a qualsiasi
titolo, per atto inter vivos, il bene acquistato (a meno
che non acquisti entro un anno un'altra casa di
abitazione non di lusso in presenza delle condizioni
"agevolative");
3) se l'acquirente non trasferisce
la propria residenza nel Comune in cui è situato
l'immobile, entro diciotto mesi dall'acquisto.
In tutti questi casi, la decadenza
dall'agevolazione comporta il recupero della differenza
dell'imposta non versata e degli interessi, oltre
all'applicazione di una sanzione pari al 30%
dell'imposta stessa.
Non è, invece, prevista
espressamente la decadenza dall'agevolazione in caso di
cambio di residenza.
Si ritiene che in quest'ultima
ipotesi il contribuente non decada dal beneficio di cui
trattasi, per i motivi di seguito illustrati. In primo
luogo la normativa di riferimento (L. 28 dicembre 1995,
n. 549, art. 3, comma 131), fra i casi di decadenza
dall'agevolazione, non menziona il cambio di residenza
del contribuente. Inoltre, dalla citata previsione
legislativa emerge, seppure indirettamente, la conferma
dell'interpretazione sopra esposta, che esclude la
decadenza dal beneficio nell'ipotesi di cambio di
residenza. Infatti, per l'acquisto della prima casa, tra
le condizioni richieste per poter fruire dell'aliquota
agevolata, è previsto che il contribuente dichiari di
non essere titolare di altra abitazione su tutto il
territorio nazionale, acquistata dallo stesso soggetto
con le agevolazioni recate per la prima casa dalla
normativa passata e vigente. La legge, in altri termini,
si preoccupa di impedire il "cumulo" di agevolazioni
fiscali, assumendo, evidentemente, come presupposto, il
fatto che il cambio di residenza non comporta la
decadenza dal beneficio prima casa.
Viceversa, se fosse prevista la
decadenza dal beneficio in caso di cambio di residenza,
la citata previsione legislativa risulterebbe priva di
ratio. |