(Sentenza Cassazione civile
17/06/2011, n. 13327)-Ipsoa.it
La deducibilità delle spese
sostenute da una società per la ristrutturazione
dell’immobile, condotto in locazione, in cui svolge
l’attività d’impresa non può essere subordinata al
diritto di proprietà dell’immobile: è sufficiente che i
costi siano sostenuti nell’esercizio dell’impresa, al
fine della realizzazione del miglior esercizio
dell’attività imprenditoriale e dell’aumento della
redditività della stessa. Per un approfondimento sulla
sentenza n. 13327/2011 si rinvia al commento di Filippo
Dami di prossima pubblicazione su Corriere Tributario.
Lo ha chiarito la Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 13327/2011,
rigettando il ricorso della società e il ricorso
incidentale dell’Amministrazione finanziaria. In
particolare, l’Ufficio aveva censurato la sentenza della
CTR nella parte in cui aveva considerato detraibili i
costi sostenuti dalla società contribuente per la
ristrutturazione dell’immobile in cui era svolta
l’attività d’impresa, posseduto in locazione: secondo
l’Ufficio, la disciplina civilistica pone le spese di
manutenzione straordinaria a carico del locatore (e ciò
sarebbe stato confermato anche nel contratto di
locazione), che resta il beneficiario delle opere
eseguite.
Secondo la Suprema Corte, però,
premesso che è accertato in fatto che le spese sono
state sostenute "per il riordino e la ristrutturazione
del locale" e che esse erano "certamente collegabili
allo svolgimento dell’attività imprenditoriale", deve
ritenersi che la deducibilità di tali costi non possa
essere subordinata al diritto di proprietà
dell’immobile, essendo sufficiente che gli stessi siano
sostenuti nell’esercizio dell’impresa, al fine della
realizzazione del miglior esercizio dell’attività
imprenditoriale e dell’aumento della redditività della
stessa, e che, ovviamente, risultino dalla
documentazione contabile.
Ciò che rileva, in definitiva, è la
strumentalità dell’immobile, sul quale vengono eseguiti
i lavori di ristrutturazione o miglioramento,
all’attività dell’impresa, a prescindere dalla proprietà
del bene da parte del soggetto che esegue i lavori,
restando, quindi, irrilevante, di per sè, la disciplina
civilistica in tema di locazione e gli stessi accordi
contrattuali intercorsi tra le parti.
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