Maria Domanico
Il silenzio fatto formare
sull'istanza di accertamento di conformita' urbanistica
ai sensi dell'art. 13, L. n. 47 del 1985 non ha valore
di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto.
Il silenzio fatto formare
sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica
ai sensi dell'art. 13, L. n. 47 del 1985 non ha valore
di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto con la
conseguenza che, all'atto della sua formazione per
inutile decorso del relativo termine, non sussiste un
obbligo di provvedere, dovendosi già ritenere costituito
il provvedimento negativo tacito da impugnare con onere,
in capo all'interessato, di dimostrare la compatibilità
dell'opera realizzata sine titulo con la normativa
primaria e secondaria sotto il cui imperio essa ricade.
La disciplina dell'art. 21, D.P.R.
n. 380 del 2001, TU dell'edilizia, si coordina con
quella contenuta nell'art. 20, comma 9, il quale dispone
che decorsi i termini per la conclusione del
procedimento di rilascio del permesso di costruire,
senza che l'amministrazione abbia adottato il relativo
provvedimento, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio rifiuto.
In materia di procedimento per il
rilascio della concessione edilizia, art. 20, T.U. n.
380 del 6 giugno 2001, ripetendo le previsioni dell'art.
4, D.L. n. 398 del 5 ottobre 1993, impone precisi
termini per il completamento dell'istruttoria da parte
del dirigente responsabile del procedimento, per il
rilascio del parere da parte della commissione edilizia
comunale e finalmente per l'adozione del provvedimento
conclusivo.
Il parere favorevole della
commissione edilizia comunale non equivale quindi a
concessione edilizia, ma rappresenta uno degli elementi
istruttori della pratica che porterà la pubblica
amministrazione all'emanazione del provvedimento
conclusivo di concessione edilizia. Il TAR si è, quindi,
espresso circa la declaratoria di illegittimità del
silenzio rifiuto sulla domanda di autorizzazione in
sanatoria ex art. 13, L. 28 febbraio 1985, n. 47,
presentata al Comune.
Il Comune, sulla base di una
comunicazione della Regione, che denunciava la presenza
di due tettoie eseguite senza la prescritta
autorizzazione, ingiunse alla proprietà di demolirle nel
termine di trenta giorni.
La proprietà, avvalendosi della
facoltà prevista dall'art. 13, L. 28 febbraio 1985, n.
47, presentò istanza di autorizzazione in sanatoria.
Poiché il Sindaco non si è mai
pronunciato su tale domanda, essendo trascorsi i
sessanta giorni stabiliti dal secondo comma del citato
art. 13, L. n. 47 del 1985, essa deve intendersi
respinta.
Il ricorrente si duole del silenzio
rifiuto formatosi per l'inutile decorso del termine di
sessanta giorni indicato dall'art. 13, L. 28 febbraio
1985, n. 47 sull'istanza di accertamento di conformità,
quale prodotta ai sensi della cennata normativa.
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