di Massimo Gabelli, Roberta De
Pirro
Entrano in vigore dal 1° luglio
2011, le nuove disposizioni dettate dal regolamento UE
n. 282/2011 in materia IVA, inerenti alla corretta e
puntuale identificazione dello status di soggetto
passivo, necessaria per l'identificazione del luogo di
rilevanza delle prestazioni di servizi, nonche' quelle
concernenti la corretta qualificazione di una serie di
prestazioni di servizi.
Dal 1° luglio 2011 entrano in
vigore le disposizioni recate dal regolamento n.
282/2011, recante le disposizioni di applicazione della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
dell’imposta sul valore aggiunto.
Tale regolamento nasce per
garantire una lettura uniforme della normativa IVA
soprattutto con riferimento alla “soggettività passiva”,
elemento questo divenuto di primaria rilevanza per
l’identificazione del luogo di tassazione delle
prestazioni di servizi.
Infatti, conoscere lo status del
cliente risulta fondamentale al fine di individuare la
regola di tassazione dei servizi.; dal momento che con
decorrenza dal 1° gennaio 2011, le prestazioni di
servizi c.d. “generiche” rese nei confronti di un
soggetto passivo d’imposta stabilito in un altro Stato
membro diverso dall’Italia, sono ivi imponibili se il
servizio viene ricevuto nell’ambito dell’espletamento
della sua attività d’impresa, arte o professione.
Identificazione dello status di
soggetto passivo
1. Cliente comunitario
Salvo informazioni contrarie, il
prestatore del servizio può considerare che un
destinatario stabilito all’interno dell’UE possieda lo
status di soggetto passivo se:
- se il destinatario gli ha
comunicato il proprio numero individuale di
identificazione IVA, qualora ottenga conferma della
validità di tale numero d’identificazione;
- se il destinatario non ha ancora
ricevuto un numero individuale di identificazione IVA,
ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga
qualsiasi altra prova attestante che quest'ultimo è un
soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto
passivo tenuta all'identificazione ai fini dell'IVA e
effettui una verifica di ampiezza ragionevole
dell'esattezza delle informazioni fornite dal
destinatario applicando le normali procedure di
sicurezza commerciali, quali quelle relative ai
controlli di identità o di pagamento.
Inoltre, salvo che disponga di
informazioni contrarie, il prestatore del servizio può
considerare che il destinatario stabilito nel territorio
comunitario non disponga dello status di soggetto
passivo, qualora riesca a dimostrare che lo stesso non
gli ha fornito il suo numero individuale di
identificazione IVA.
2. Cliente extra-comunitario
Salvo che disponga di informazioni
contrarie, il prestatore dei servizi può considerare che
il destinatario stabilito al di fuori della Comunità
possieda lo status di soggetto passivo:
- qualora questi ottenga dal
destinatario un certificato rilasciato dalle autorità
fiscali competenti per il destinatario attestante che
questi svolge un'attività economica che gli dà diritto
ad ottenere un rimborso dell'IVA;
- se il destinatario non è in
possesso di tale certificato, qualora disponga del
numero IVA o di un numero analogo attribuito al
destinatario dal Paese di stabilimento dello stesso e
utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi
altra prova attestante che il destinatario è un soggetto
passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole
dell'esattezza delle informazioni fornite dal
destinatario applicando le normali procedure di
sicurezza commerciali, quali quelle relative ai
controlli di identità o di pagamento.
Un soggetto passivo o un ente non
soggetto passivo assimilato a un soggetto passivo che
riceve servizi destinati esclusivamente ad un uso
privato, ivi compreso l’uso da parte dei suoi
dipendenti, è considerato un soggetto non passivo.
Inoltre, salvo che disponga di
informazioni contrarie, ad esempio sulla natura dei
servizi forniti, il prestatore può considerare che i
servizi sono destinati all’attività economica del
destinatario se, per tale operazione, costui gli ha
comunicato il suo numero individuale di identificazione
IVA.
In tal caso le prestazioni di
servizi risultano imponibili nel Paese del loro
prestatore.
Altre precisazioni
Accanto all’identificazione della
soggettività passiva del soggetto fruitore dei servizi,
condizione necessaria per verificare il luogo di
rilevanza IVA degli stessi, il regolamento in commento
reca importanti precisazioni anche in ordine ad alcune
specifiche tipologie di servizi.
Servizi culturali
A decorrere dal 1° gennaio 2011,
anche le prestazioni di servizi relativi ad attività
culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed
esposizioni, le prestazioni di servizi degli
organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni
di servizi accessorie alle precedenti seguono la regola
generale della committenza.
Continuano ad essere rilevanti ai
fini IVA nel luogo di effettuazione solo i servizi
relativi all’accesso a manifestazioni culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative ed affini, le quali, come chiarito nel
regolamento si sostanziano nel concedere un diritto di
accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto
o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo
sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di
quota periodica.
Nello specifico, tali servizi
ricomprendono:
- il diritto d’accesso a
spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di
circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre
nonché ad altre manifestazioni culturali affini;
- il diritto d'accesso a
manifestazioni sportive quali partite o competizioni;
- il diritto d'accesso a
manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze
e seminari.
Non rientra in tale categoria
l’utilizzazione di impianti, quali sale di ginnastica o
di altro tipo, in cambio del pagamento di una quota
d’iscrizione.
Servizi di intermediazione nel
turismo
Con riferimento ai servizi resi da
intermediari che agiscono in nome e per conto terzi e
consistenti nell’intermediazione della fornitura di
alloggio nel settore alberghiero o in settori con
funzione analoga viene precisato che si applica la
regola del committente nel caso in cui essi siano resi
in favore di soggetti passivi d’imposta, mentre seguono
la regola del luogo di effettuazione nell’ipotesi in cui
siano resi in favore di un privato consumatore.
Noleggio di veicoli
Al fine di evitare che un noleggio
apparentemente a breve termine, tassato nel luogo di
messa a disposizione del mezzo, possa nascondere di
fatto una durata maggiore, il regolamento dispone che la
durata del possesso o dell'uso ininterrotto di un mezzo
di trasporto oggetto di noleggio è determinata sulla
base del contratto concluso fra le parti.
Tuttavia, il contratto costituisce
una presunzione che può essere confutata con
qualsiasi mezzo di fatto o di
diritto che consenta di stabilire la durata effettiva
del possesso o dell’uso ininterrotto.
Sullo stesso argomento:
- M.Gabelli, R.De Pirro, "", il
Quotidiano IPSOA del 5 aprile 2011;
- G.Merone, T.Ianniello, "", il
Quotidiano IPSOA del 1° aprile 2011.
- "", il Quotidiano IPSOA del 23
marzo 2011;
- M.Gabelli, R.De Pirro, "", il
Quotidiano IPSOA del 14 gennaio 2011;
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