La Cassazione ha elaborato il seguente principio di
diritto:
"in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, nei
diversi aspetti o voci in cui tale categoria si
compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione
equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del
giudice deve consentirne la maggiore approssimazione
possibile all'integrale risarcimento; a tal fine tali
criteri devono essere pertanto idonei a garantire anche
la c. d. personalizzazione del danno".
«Le "Tabelle per la liquidazione del danno non
patrimoniale derivante da lesione all'integrità
psico-fisica" del Tribunale di Milano costituiscono
valido e necessario criterio di riferimento ai fini
della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove
la fattispecie concreta non presenti circostanze che
richiedano la relativa variazione in aumento o in
diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti
alla circolazione. I relativi parametri sono
conseguentemente da prendersi a riferimento da parte del
giudice di merito ai fini della liquidazione del danno
non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e
verifica di quella, di inferiore ammontare, cui sia
diversamente pervenuto, incongrua essendo la motivazione
che non dia conto delle ragioni della preferenza
assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle
circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata
rispetto a quella cui si perviene mediante l'adozione
dei parametri esibiti dalle dette tabelle di Milano.
Vanno ristorati anche i c.d. aspetti relazionali propri
del danno da perdita del rapporto parentale o del c.d.
danno esistenziale, sicché è necessario verificare se i
parametri recati dalle tabelle tengano conto (anche)
dell'alterazione/cambiamento della personalità del
soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento
dell'esistenza, e cioè in (radicali) cambiamenti di
vita, dovendo in caso contrario procedersi alla c.d.
"personalizzazione", riconsiderando i parametri recati
dalle tabelle in ragione (anche) di siffatto profilo, al
fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro
spettante al danneggiato».
Cassazione Civile: prevale il criterio del risarcimento
integrale, anche oltre le Tabelle Milano-Filodiritto.it
A pochi giorni dalla storica
Sentenza 7 giugno 2011, n.12408 con la quale la
Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile ha giudicato
necessario indicare ai giudici di merito, quali criteri
uniformi per la liquidazione del danno alla persona, le
“Tabelle” elaborate dal Tribunale di Milano, già diffuse
in tutto il territorio nazionale, la stessa Sezione
interviene nuovamente sul punto, cassando la pronuncia
della Corte d'appello di Brescia che aveva applicato le
Tabelle di questo tribunale.
Secondo la Cassazione, "in tema di liquidazione del
danno non patrimoniale, nei diversi aspetti o voci in
cui tale categoria si compendia, l'applicazione dei
criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente
discrezionalità del giudice deve consentirne la maggiore
approssimazione possibile all'integrale risarcimento; a
tal fine tali criteri devono essere pertanto idonei a
garantire anche la c. d. personalizzazione del danno".
Sul piano della nozione del danno esistenziale, la
Cassazione ha ricordato che "diversamente da quanto
affermato nell'impugnata sentenza, il «cosiddetto danno
esistenziale» non consiste in vero nella «privazione di
attività non remunerative, fonti di compiacimento o
benessere» bensì, come da questa Corte anche di recente
ribadito, nel pregiudizio del fare aredittuale del
soggetto determinante una modifica peggiorativa della
personalità da cui consegue uno sconvolgimento
dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di
vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli
altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia
all'interno che all'esterno del nucleo familiare (v.
Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006,
n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572 ). E' lo
sconvolgimento foriero di «scelte di vita diverse», in
altre parole, lo sconvolgimento dell'esistenza
obiettivamente accertabile in ragione dell'alterazione
del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della
vita comune di relazione, sia all'interno che
all'esterno del nucleo familiare, che, pur senza
degenerare in patologie medicalmente accertabili (danno
biologico), si rifletta in un'alterazìone della sua
personalità tale da comportare o indurlo a scelte di
vita diverse ad assumere essenziale rilievo ai finì
della configurabilità e ristorabilità di siffatto
profilo del danno non patrimoniale (v. Cass., Sez. Un.,
11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546;
Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).
Deve quindi adeguatamente sottolinearsi che, come le
Sezioni Unite del 2008 hanno avuto modo di porre in
adeguato rilievo, quando il fatto illecito come nella
specie si configura (anche solo astrattamente: v. già
Cass., Sez. Un., 6/12/1982, n. 6651) come reato, il
danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e
dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di
illecito plurioffensivo: v. Cass. n. 4186 del 1998;
Cass., Sez. Un., n. 9556 del 2002) è risarcibile nella
più ampia accezione di danno determinato dalla lesione
di interessi inerenti la persona non connotati da
rilevanza economica, giacché in tal caso, superato il
tradizionale orientamento che limitava il risarcimento
al solo danno morale soggettivo, identificato con il
patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità
del danno non patrimoniale nella sua più ampia
accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale
consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire:
nella sofferenza morale determinata dal non poter fare)
è risarcibile (così Cass., 11/11/2008, n. 26972). Al
riguardo si è ulteriormente posto in rilievo come in
caso di lesioni a causa di fatto illecito costituente
reato spetta il risarcimento del danno non patrimoniale
sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini
della liquidazione del relativo ristoro tenersi in
considerazione la sofferenza o patema d'animo non solo
quando la stessa rimanga allo stadio interiore o intimo,
ma anche allorquando si obiettivizzi, degenerando in
danno biologico o in pregiudizio prospettante profili di
tipo esistenziale (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844 )".
La Cassazione ha elaborato il seguente principio di
diritto:
«Le "Tabelle per la liquidazione del danno non
patrimoniale derivante da lesione all'integrità
psico-fisica" del Tribunale di Milano costituiscono
valido e necessario criterio di riferimento ai fini
della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove
la fattispecie concreta non presenti circostanze che
richiedano la relativa variazione in aumento o in
diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti
alla circolazione. I relativi parametri sono
conseguentemente da prendersi a riferimento da parte del
giudice di merito ai fini della liquidazione del danno
non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e
verifica di quella, di inferiore ammontare, cui sia
diversamente pervenuto, incongrua essendo la motivazione
che non dia conto delle ragioni della preferenza
assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle
circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata
rispetto a quella cui si perviene mediante l'adozione
dei parametri esibiti dalle dette tabelle di Milano.
Vanno ristorati anche i c.d. aspetti relazionali propri
del danno da perdita del rapporto parentale o del c.d.
danno esistenziale, sicché è necessario verificare se i
parametri recati dalle tabelle tengano conto (anche)
dell'alterazione/cambiamento della personalità del
soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento
dell'esistenza, e cioè in (radicali) cambiamenti di
vita, dovendo in caso contrario procedersi alla c.d.
"personalizzazione", riconsiderando i parametri recati
dalle tabelle in ragione (anche) di siffatto profilo, al
fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro
spettante al danneggiato».
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza
30 giugno 2011, n.14402)
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