La circolare n. 29/E del 2011
raccoglie le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate
ai quesiti posti dai commercialisti e dai consulenti
fiscali nell’ambito del Modulo di Aggiornamento
Professionale 2011 in materia di interessi passivi,
contabilità separata IVA e immobili all’estero.
Da S.r.l. a S.n.c.: la deducibilità
degli interessi passivi
In ipotesi di trasformazione
regressiva, la disciplina applicabile in tema di
deducibilità degli interessi passivi è quella dettata
dall’art. 61 TUIR. Non trova applicazione, nell’ipotesi,
l’art. 96, comma 4, TUIR.
Pertanto, gli interessi passivi
generati dalla S.n.c. possono essere dedotti
limitatamente alla “parte corrispondente al rapporto tra
l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d’impresa e quelli che non vi
concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi”.
Clausola penale deducibile per
competenza
L’onere di una clausola penale per
inadempienza può essere dedotto nell’esercizio di
competenza, quando si è certi dell’inosservanza dei
termini stabiliti dal contratto e il risarcimento è già
determinato. Ovvero, quando le parti hanno inserito
nell’atto una postilla che disciplina il mancato
rispetto di quanto pattuito.
Spese di manutenzione e computo
della percentuale forfetaria del 5%
Tra i beni che concorrono alla
determinazione della base di computo della percentuale
forfetaria del 5% per la deducibilità fiscale delle
spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione, possono essere considerati anche i beni
materiali strumentali ammortizzabili acquisiti mediante
contratto di leasing finanziario a patto che risultino
iscritti nell’attivo del bilancio e, conseguentemente,
nel registro dei beni ammortizzabili all’inizio
dell’esercizio
Firma del rappresentante legale
Il rappresentate legale di un ente
o di una società, che è tenuto ad adempiere agli
obblighi fiscali, può trasferire a una terza persona il
suo potere di rappresentanza, con una procura speciale o
con un altro atto da cui risulti la delega conferita.
Contabilità separata IVA: no
all'adozione in corso d’anno
Salva l’ipotesi di inizio di una
nuova attività in corso d’anno, anche l’opzione per
l’applicazione separata dell’IVA deve essere esercitata
sin dall’inizio dell’anno, attraverso il comportamento
concludente tenuto dal contribuente, corredato della
relativa comunicazione.
Eccezione a tale regola è
costituita dall’ipotesi di operazioni di
ristrutturazione aziendale che comportano modifiche
sostanziali soggettive (confluenza in un unico soggetto
di attività diverse, imponibili ed esenti, in precedenza
svolte singolarmente dalla capogruppo o dalle singole
controllate): in tale circostanza è stata ritenuta
valida l’opzione esercitata in corso d’anno.
Autofatturazione mensile cumulativa
Nel caso di più servizi forniti
dallo stesso prestatore non residente nell’arco
temporale di un mese, il soggetto passivo nazionale può
emettere – in via opzionale – un’autofattura anticipata
rispetto al momento di effettuazione dell’operazione; il
documento deve però riportare il totale delle
prestazioni ricevute nel mese di riferimento, distinto
per singola prestazione.
Registrazione dell’autofattura
La registrazione delle autofatture
emesse dai cessionari/committenti nazionali e relative
alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate in Italia da soggetti non residenti, può
essere effettuata annotando il documento – emesso in un
unico esemplare – sul registro delle vendite e su quello
degli acquisti. L’obbligo di registrazione può essere
assolto utilizzando dei registri sezionali, ovvero
annotando i documenti sugli stessi registri delle
fatture di vendita e di acquisto, ma con distinte
progressioni numeriche e nel rispetto dell’ordine
progressivo sequenziale di seriazione. Le serie
numeriche adottate dovranno essere indicate sulla prima
pagina.
IVA per progettazioni immobiliari
all’estero
La progettazione di un complesso
immobiliare, che dovrà sorgere in un Paese extra-UE, da
parte di un professionista residente in Italia, è da
considerarsi operazione fuori campo IVA, perché non
territorialmente rilevante. Nemmeno il committente, se
italiano, ha obblighi ai fini IVA.
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