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Arbitro Bancario Finanziario-Banca d'Italia: pubblicata la prima relazione sull'attivita' dell'ABF-Ipsoa.it

 

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di Barbara Bandiera

In data 8 giugno 2011, la Banca d'Italia ha pubblicato la prima relazione sull'attivita' dell'ABF, che fa riferimento al periodo intercorrente dalla costituzione di quest'ultimo (15 ottobre 2009) a tutto il 2010.

 

Lo scorso 8 giugno, la Banca d’Italia, conformemente a quanto stabilito dalla “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” del 18.06.2009 (testo sostituito dal provvedimento del 15.02.2010 sui servizi di pagamento), ha pubblicato la prima “Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario” (di seguito, “Relazione”) inerente il periodo 15.10.2009 (data di costituzione dell’Arbitro Bancario Finanziario, di seguito “ABF”) – 31.12.2010.

 

Essa:

 

• descrive l’attività effettuata dall’organo decidente e dal sistema stragiudiziale nel suo complesso;

 

• include altresì una presentazione delle peculiarità e delle finalità dell’ABF.

 

L’ABF, precisa la Relazione, fornisce ai clienti che non abbiano trovato soddisfazione alle proprie richieste attraverso il rapporto diretto con gli uffici reclami delle banche e delle società finanziarie un modo semplice, rapido (la durata media delle procedure di ricorso concluse, in base ai dati del 2010, è stata pari a 88 giorni) ed economico per risolvere la controversia in atto. L’ABF fa parte dei sistemi di risoluzione delle controversie di carattere stragiudiziale denominati “Alternative Dispute Resolution” (ADR), che costituiscono una valida alternativa alla giustizia ordinaria.

 

Esso rientra tra i sistemi ADR di tipo decisorio, in cui la soluzione della lite avviene mediante la decisione di un organo terzo e imparziale, e rappresenta uno strumento di protezione del settore bancario e finanziario. Il bilancio del primo anno di attività dei Collegi di Milano, Roma e Napoli (in cui si articola sul territorio nazionale l’organo decidente) è positivo. Il numero dei ricorsi presentati evidenzia come l’istituzione dell’ABF abbia corrisposto a un’esigenza reale della clientela.

 

Relativamente ai ricorsi, si sottolinea quanto segue:

 

- i ricorsi hanno riguardato in prevalenza le banche;

 

- è significativa la predominanza dei ricorsi presentati da consumatori – persone fisiche, mentre è scarsa la tendenza delle imprese a ricorrere all’ABF;

 

- la quota dei ricorsi presentati da consumatori domiciliati nel Sud del Paese è nettamente inferiore rispetto alle altre aree;

 

- i ricorsi concernenti i conti correnti e i mutui sono i più frequenti.

 

Sono rilevanti anche le quote dei ricorsi relativi agli strumenti e ai servizi di pagamento e alle segnalazioni alla centrale di allarme interbancaria e ai sistemi di informazione creditizia.

 

Per quanto riguarda gli esiti complessivi delle procedure, nel 61% dei casi esse hanno avuto un esito favorevole per la clientela.

 

Nel dettaglio, tale percentuale comprende:

 

- procedure (34%) che sono terminate con decisioni di accoglimento, totale o parziale, delle ragioni del cliente-ricorrente;

 

- una quota (27%) di casi di “cessazione della materia del contendere”, ossia ricorsi non giunti a decisione nel merito perché, nel frattempo, cliente e intermediario hanno concordato una soluzione della questione sottoposta che ha comportato il soddisfacimento delle richieste del cliente.

 

Le procedure che hanno avuto un esito sfavorevole alla clientela, invece, ammontano al 39%. Tale percentuale comprende:

 

- ricorsi respinti nel merito (31%), in quanto il Collegio ha reputato infondate o non adeguatamente provate le ragioni dei clienti;

 

- ricorsi irricevibili (8%), ossia i casi in cui il ricorso è stato respinto per motivi non connessi al merito della questione sottoposta.

 

Tra le decisioni di irrecivibilità rientrano: ricorsi respinti perché inerenti controversie al di fuori dei limiti di competenza dell’ABF, per mancato rispetto del criterio temporale, per inosservanza delle condizioni per accedere al sistema, per mancanza del requisito dell’identità della questione prospettata rispetto a quella oggetto di reclamo, per difetto di legittimazione della parte “convenuta”.

 

In alcuni casi poi, i Collegi si sono avvalsi della previsione contenuta nelle menzionate disposizioni sull’ABF del 18.06.2009 (sezione VI, paragrafo 4) che permette all’organo decidente di pronunciare decisioni contenenti indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti. Nel primo anno di attività, i Collegi si sono serviti della suddetta previsione intendendola come possibilità di dare raccomandazioni agli intermediari in funzione di un miglioramento complessivo delle relazioni con la clientela, al di là dell’esito della singola controversia.

 

Nello specifico, le indicazioni:

 

(i) si sostanziano in raccomandazioni affinché l’intermediario controlli e migliori le proprie prassi operative, per prevenire l’insorgere in futuro di conflitti o contestazioni analoghe a quella esaminata;

 

(ii) richiedono l’avvio, da parte degli organi aziendali competenti, di una riflessione sulla possibilità di modificare le prassi operative in essere presso la rete aziendale e distributiva.

 

Le indicazioni rivolte agli intermediari nel 2010 hanno riguardato, tra l’altro, gli obblighi di trasparenza, di assistenza informativa e di tutela che gravano sugli intermediari in caso di rifiuto di un finanziamento ovvero in relazione all’offerta di prodotti complessi. Nella Relazione, uno spazio viene dedicato agli orientamenti emersi dalle pronunce dei tre Collegi.

 

Tali orientamenti non vincolano l’attività decisionale rimessa all’Autorità giudiziaria e costituiscono un punto di riferimento nell’interpretazione delle norme del settore bancario e finanziario, tenuto conto delle caratteristiche di imparzialità, autorevolezza e specializzazione del sistema stragiudiziale. Pare interessante riportare qui di seguito alcuni degli orientamenti di cui si tratta.

 

Tra i principi affermati dai Collegi, la Relazione richiama quello secondo cui non costituisce una buona pratica nei rapporti con i clienti la richiesta della banca di aprire un conto corrente come atto preliminare all’istruttoria di un finanziamento. E’ stato poi precisato che nell’ipotesi in cui non sia più disponibile il contratto a suo tempo stipulato, l’intermediario non può opporre al cliente le condizioni generali all’epoca convenute.

 

Circa il valore dei fogli informativi, è stato dichiarato che la menzione di oneri nei citati documenti non è sufficiente a legittimarne l’addebito, in mancanza della prova che tali oneri siano stati realmente concordati con il cliente in sede di contratto.

 

E’ stato considerato illegittimo, con relativo obbligo di restituzione, l’addebito al cliente di spese non previste nell’ultimo documento di sintesi trasmesso alla data cui si riferisce l’operazione.

 

Per quanto concerne il valore dell’estratto conto, è stato chiarito che la mancata tempestiva contestazione dello stesso comporta l’inoppugnabilità degli accrediti e degli addebiti solo sotto il profilo contabile, ma non sotto quelli della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto.

 

Con riferimento al conto corrente cointestato a firma disgiunta, è stato chiarito che il decesso di uno dei contitolari non determina lo scioglimento del rapporto. Il conto corrente può essere usato separatamente sia dal cointestatario superstite, sia collettivamente dagli eredi dello scomparso.

 

La banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari solo se sia stata notificata una formale opposizione. Per quanto riguarda i mutui, inoltre, è stato:

 

• affermato che il protrarsi dell’istruttoria della pratica di mutuo viola non solo l’obbligo di buona fede stabilito dall’art. 1337 del codice civile, ma anche le prescrizioni della Banca d’Italia, che richiedono di riscontrare con sollecitudine le richieste di finanziamento anche in caso di esito negativo;

 

• raccomandato alle banche di consegnare ai clienti tutta la documentazione inerente il contratto di mutuo in un momento temporale non troppo imminente alla stipula così da permettere ai medesimi una valutazione ponderata delle condizioni contrattuali;

 

• segnalato agli intermediari di evitare di redigere i contratti di mutuo con modalità espositive complesse.

 

Relativamente all’estinzione del contratto di finanziamento per recesso da parte degli intermediari, e con riferimento specifico alle modalità con cui si realizza il recesso, l’ABF ha disposto che nei contratti di apertura di credito a tempo indeterminato l’esercizio del diritto da parte della banca di recedere in qualsiasi momento dal contratto deve essere comunque esercitato secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1375 del codice civile. L’inosservanza del principio di buona fede, secondo l’ABF, dà luogo al risarcimento dell’eventuale danno causato al cliente.

 

L’ABF si è occupato anche delle prime questioni applicative delle regole europee per i servizi di pagamento derivanti dalla direttiva 2007/64/CE recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 27.01.2010, n. 11. Le pronunce dell’ABF contribuiscono a spiegare il nuovo quadro armonizzato dei diritti e degli obblighi dei prestatori e degli utilizzatori di questi servizi e a consolidare la fiducia del pubblico negli strumenti di pagamento.

 

Tra le suddette questioni è possibile rammentare quella del momento da cui decorre l’applicabilità delle regole previste dalla direttiva 2007/64/CE.

 

L’ABF ha ritenuto applicabili tali regole già a partire dal 1° novembre 2009, data in cui è scaduto il termine entro cui la direttiva 2007/64/CE doveva essere recepita dagli Stati membri della Comunità.

 

Occorre sottolineare, infine, che completa la rassegna l’illustrazione anche di alcuni orientamenti dei Collegi sulle seguenti tematiche:

 

- segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia (SIC);

 

- ius variandi (ossia, nei contratti di durata, facoltà dell’intermediario di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni indicate dal contratto) e comunicazioni alla clientela;

 

- credito revolving e cessione del quinto dello stipendio o della pensione;

 

- obblighi di protezione dei contraenti particolarmente deboli (ad esempio, gli anziani);

 

- offerta di prodotti e servizi bancari attraverso i mediatori creditizi;

 

- risarcimento del danno;

 

- questioni di procedura.

 

Si precisa che è possibile prendere visione delle decisioni adottate dall’ABF, ricercandole per oggetto del ricorso oppure tramite la pagina di ricerca avanzata (per estremi della decisione; per data; per riferimenti normativi; per oggetto del ricorso; per testo), al link: http://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni.

 

In particolare, l’oggetto del ricorso è individuabile tra i seguenti: altri mezzi di prova; altri servizi di pagamento; anticipazione bancaria; apertura di credito; archivio centrale d'allarme intebancaria; assegno bancario e postale; assegno circolare; bancogiro; bancomat e carte di debito; bonifico; cambiale; cambio di valute; carte di credito; cartolarizzazione; centrale dei rischi; centrale dei rischi di importo contenuto; centrale rischi finanziari private; cessazione materia del contendere; conto corrente bancario e postale; conto corrente semplice; contratti bancari in genere; credito al consumo; credito su pegno; danno risarcibile; depositi a risparmio; deposito di titoli in amministrazione; difetto di legittimazione; factoring; finanziamento contro cessione del quinto e delegazione di pagamento; giroconto; incompetenza per materia; incompetenza per valore; irricevibilità; leasing; mutuo; mutuo consensuale; mutuo di scopo; mutuo edilizio; mutuo fondiario; onere della prova; preventivo reclamo; prove documentali; quantificazione del danno; rapporti con altri procedimenti; regolarizzazione del ricorso; ricevuta bancaria; rinuncia al ricorso; sconto bancario; servizio delle cassette di sicurezza; termini della procedura; vaglia bancario della Banca d’Italia.

 

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