di Barbara Bandiera
In data 8 giugno 2011, la Banca
d'Italia ha pubblicato la prima relazione sull'attivita'
dell'ABF, che fa riferimento al periodo intercorrente
dalla costituzione di quest'ultimo (15 ottobre 2009) a
tutto il 2010.
Lo scorso 8 giugno, la Banca
d’Italia, conformemente a quanto stabilito dalla
“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie in materia di operazioni e servizi
bancari e finanziari” del 18.06.2009 (testo sostituito
dal provvedimento del 15.02.2010 sui servizi di
pagamento), ha pubblicato la prima “Relazione
sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario” (di
seguito, “Relazione”) inerente il periodo 15.10.2009
(data di costituzione dell’Arbitro Bancario Finanziario,
di seguito “ABF”) – 31.12.2010.
Essa:
• descrive l’attività effettuata
dall’organo decidente e dal sistema stragiudiziale nel
suo complesso;
• include altresì una presentazione
delle peculiarità e delle finalità dell’ABF.
L’ABF, precisa la Relazione,
fornisce ai clienti che non abbiano trovato
soddisfazione alle proprie richieste attraverso il
rapporto diretto con gli uffici reclami delle banche e
delle società finanziarie un modo semplice, rapido (la
durata media delle procedure di ricorso concluse, in
base ai dati del 2010, è stata pari a 88 giorni) ed
economico per risolvere la controversia in atto. L’ABF
fa parte dei sistemi di risoluzione delle controversie
di carattere stragiudiziale denominati “Alternative
Dispute Resolution” (ADR), che costituiscono una valida
alternativa alla giustizia ordinaria.
Esso rientra tra i sistemi ADR di
tipo decisorio, in cui la soluzione della lite avviene
mediante la decisione di un organo terzo e imparziale, e
rappresenta uno strumento di protezione del settore
bancario e finanziario. Il bilancio del primo anno di
attività dei Collegi di Milano, Roma e Napoli (in cui si
articola sul territorio nazionale l’organo decidente) è
positivo. Il numero dei ricorsi presentati evidenzia
come l’istituzione dell’ABF abbia corrisposto a
un’esigenza reale della clientela.
Relativamente ai ricorsi, si
sottolinea quanto segue:
- i ricorsi hanno riguardato in
prevalenza le banche;
- è significativa la predominanza
dei ricorsi presentati da consumatori – persone fisiche,
mentre è scarsa la tendenza delle imprese a ricorrere
all’ABF;
- la quota dei ricorsi presentati
da consumatori domiciliati nel Sud del Paese è
nettamente inferiore rispetto alle altre aree;
- i ricorsi concernenti i conti
correnti e i mutui sono i più frequenti.
Sono rilevanti anche le quote dei
ricorsi relativi agli strumenti e ai servizi di
pagamento e alle segnalazioni alla centrale di allarme
interbancaria e ai sistemi di informazione creditizia.
Per quanto riguarda gli esiti
complessivi delle procedure, nel 61% dei casi esse hanno
avuto un esito favorevole per la clientela.
Nel dettaglio, tale percentuale
comprende:
- procedure (34%) che sono
terminate con decisioni di accoglimento, totale o
parziale, delle ragioni del cliente-ricorrente;
- una quota (27%) di casi di
“cessazione della materia del contendere”, ossia ricorsi
non giunti a decisione nel merito perché, nel frattempo,
cliente e intermediario hanno concordato una soluzione
della questione sottoposta che ha comportato il
soddisfacimento delle richieste del cliente.
Le procedure che hanno avuto un
esito sfavorevole alla clientela, invece, ammontano al
39%. Tale percentuale comprende:
- ricorsi respinti nel merito
(31%), in quanto il Collegio ha reputato infondate o non
adeguatamente provate le ragioni dei clienti;
- ricorsi irricevibili (8%), ossia
i casi in cui il ricorso è stato respinto per motivi non
connessi al merito della questione sottoposta.
Tra le decisioni di irrecivibilità
rientrano: ricorsi respinti perché inerenti controversie
al di fuori dei limiti di competenza dell’ABF, per
mancato rispetto del criterio temporale, per
inosservanza delle condizioni per accedere al sistema,
per mancanza del requisito dell’identità della questione
prospettata rispetto a quella oggetto di reclamo, per
difetto di legittimazione della parte “convenuta”.
In alcuni casi poi, i Collegi si
sono avvalsi della previsione contenuta nelle menzionate
disposizioni sull’ABF del 18.06.2009 (sezione VI,
paragrafo 4) che permette all’organo decidente di
pronunciare decisioni contenenti indicazioni volte a
favorire le relazioni tra intermediari e clienti. Nel
primo anno di attività, i Collegi si sono serviti della
suddetta previsione intendendola come possibilità di
dare raccomandazioni agli intermediari in funzione di un
miglioramento complessivo delle relazioni con la
clientela, al di là dell’esito della singola
controversia.
Nello specifico, le indicazioni:
(i) si sostanziano in
raccomandazioni affinché l’intermediario controlli e
migliori le proprie prassi operative, per prevenire
l’insorgere in futuro di conflitti o contestazioni
analoghe a quella esaminata;
(ii) richiedono l’avvio, da parte
degli organi aziendali competenti, di una riflessione
sulla possibilità di modificare le prassi operative in
essere presso la rete aziendale e distributiva.
Le indicazioni rivolte agli
intermediari nel 2010 hanno riguardato, tra l’altro, gli
obblighi di trasparenza, di assistenza informativa e di
tutela che gravano sugli intermediari in caso di rifiuto
di un finanziamento ovvero in relazione all’offerta di
prodotti complessi. Nella Relazione, uno spazio viene
dedicato agli orientamenti emersi dalle pronunce dei tre
Collegi.
Tali orientamenti non vincolano
l’attività decisionale rimessa all’Autorità giudiziaria
e costituiscono un punto di riferimento
nell’interpretazione delle norme del settore bancario e
finanziario, tenuto conto delle caratteristiche di
imparzialità, autorevolezza e specializzazione del
sistema stragiudiziale. Pare interessante riportare qui
di seguito alcuni degli orientamenti di cui si tratta.
Tra i principi affermati dai
Collegi, la Relazione richiama quello secondo cui non
costituisce una buona pratica nei rapporti con i clienti
la richiesta della banca di aprire un conto corrente
come atto preliminare all’istruttoria di un
finanziamento. E’ stato poi precisato che nell’ipotesi
in cui non sia più disponibile il contratto a suo tempo
stipulato, l’intermediario non può opporre al cliente le
condizioni generali all’epoca convenute.
Circa il valore dei fogli
informativi, è stato dichiarato che la menzione di oneri
nei citati documenti non è sufficiente a legittimarne
l’addebito, in mancanza della prova che tali oneri siano
stati realmente concordati con il cliente in sede di
contratto.
E’ stato considerato illegittimo,
con relativo obbligo di restituzione, l’addebito al
cliente di spese non previste nell’ultimo documento di
sintesi trasmesso alla data cui si riferisce
l’operazione.
Per quanto concerne il valore
dell’estratto conto, è stato chiarito che la mancata
tempestiva contestazione dello stesso comporta
l’inoppugnabilità degli accrediti e degli addebiti solo
sotto il profilo contabile, ma non sotto quelli della
validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai
quali derivano le partite inserite nel conto.
Con riferimento al conto corrente
cointestato a firma disgiunta, è stato chiarito che il
decesso di uno dei contitolari non determina lo
scioglimento del rapporto. Il conto corrente può essere
usato separatamente sia dal cointestatario superstite,
sia collettivamente dagli eredi dello scomparso.
La banca deve pretendere il
concorso di tutti i cointestatari solo se sia stata
notificata una formale opposizione. Per quanto riguarda
i mutui, inoltre, è stato:
• affermato che il protrarsi
dell’istruttoria della pratica di mutuo viola non solo
l’obbligo di buona fede stabilito dall’art. 1337 del
codice civile, ma anche le prescrizioni della Banca
d’Italia, che richiedono di riscontrare con
sollecitudine le richieste di finanziamento anche in
caso di esito negativo;
• raccomandato alle banche di
consegnare ai clienti tutta la documentazione inerente
il contratto di mutuo in un momento temporale non troppo
imminente alla stipula così da permettere ai medesimi
una valutazione ponderata delle condizioni contrattuali;
• segnalato agli intermediari di
evitare di redigere i contratti di mutuo con modalità
espositive complesse.
Relativamente all’estinzione del
contratto di finanziamento per recesso da parte degli
intermediari, e con riferimento specifico alle modalità
con cui si realizza il recesso, l’ABF ha disposto che
nei contratti di apertura di credito a tempo
indeterminato l’esercizio del diritto da parte della
banca di recedere in qualsiasi momento dal contratto
deve essere comunque esercitato secondo buona fede, ai
sensi dell’art. 1375 del codice civile. L’inosservanza
del principio di buona fede, secondo l’ABF, dà luogo al
risarcimento dell’eventuale danno causato al cliente.
L’ABF si è occupato anche delle
prime questioni applicative delle regole europee per i
servizi di pagamento derivanti dalla direttiva
2007/64/CE recepita nel nostro ordinamento con il D.
Lgs. 27.01.2010, n. 11. Le pronunce dell’ABF
contribuiscono a spiegare il nuovo quadro armonizzato
dei diritti e degli obblighi dei prestatori e degli
utilizzatori di questi servizi e a consolidare la
fiducia del pubblico negli strumenti di pagamento.
Tra le suddette questioni è
possibile rammentare quella del momento da cui decorre
l’applicabilità delle regole previste dalla direttiva
2007/64/CE.
L’ABF ha ritenuto applicabili tali
regole già a partire dal 1° novembre 2009, data in cui è
scaduto il termine entro cui la direttiva 2007/64/CE
doveva essere recepita dagli Stati membri della
Comunità.
Occorre sottolineare, infine, che
completa la rassegna l’illustrazione anche di alcuni
orientamenti dei Collegi sulle seguenti tematiche:
- segnalazioni ai sistemi di
informazione creditizia (SIC);
- ius variandi (ossia, nei
contratti di durata, facoltà dell’intermediario di
modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni indicate dal contratto) e comunicazioni alla
clientela;
- credito revolving e cessione del
quinto dello stipendio o della pensione;
- obblighi di protezione dei
contraenti particolarmente deboli (ad esempio, gli
anziani);
- offerta di prodotti e servizi
bancari attraverso i mediatori creditizi;
- risarcimento del danno;
- questioni di procedura.
Si precisa che è possibile prendere
visione delle decisioni adottate dall’ABF, ricercandole
per oggetto del ricorso oppure tramite la pagina di
ricerca avanzata (per estremi della decisione; per data;
per riferimenti normativi; per oggetto del ricorso; per
testo), al link:
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni.
In particolare, l’oggetto del
ricorso è individuabile tra i seguenti: altri mezzi di
prova; altri servizi di pagamento; anticipazione
bancaria; apertura di credito; archivio centrale
d'allarme intebancaria; assegno bancario e postale;
assegno circolare; bancogiro; bancomat e carte di
debito; bonifico; cambiale; cambio di valute; carte di
credito; cartolarizzazione; centrale dei rischi;
centrale dei rischi di importo contenuto; centrale
rischi finanziari private; cessazione materia del
contendere; conto corrente bancario e postale; conto
corrente semplice; contratti bancari in genere; credito
al consumo; credito su pegno; danno risarcibile;
depositi a risparmio; deposito di titoli in
amministrazione; difetto di legittimazione; factoring;
finanziamento contro cessione del quinto e delegazione
di pagamento; giroconto; incompetenza per materia;
incompetenza per valore; irricevibilità; leasing; mutuo;
mutuo consensuale; mutuo di scopo; mutuo edilizio; mutuo
fondiario; onere della prova; preventivo reclamo; prove
documentali; quantificazione del danno; rapporti con
altri procedimenti; regolarizzazione del ricorso;
ricevuta bancaria; rinuncia al ricorso; sconto bancario;
servizio delle cassette di sicurezza; termini della
procedura; vaglia bancario della Banca d’Italia. |