di Chiara Rossini
Il 1° luglio scorso è entrato in
vigore nel nostro Paese il regolamento di esecuzione UE
n. 282/2011, pubblicato lo scorso 23 marzo nella
G.U.U.E. L77, recante il primo intervento esegetico
sulla normativa IVA. L'obiettivo del regolamento è
quello di introdurre regole specifiche al fine di
garantire un trattamento uniforme della normativa in
tema di imposta sul valore aggiunto in tutto il
territorio dell'Unione Europea. In particolare, il
regolamento fornisce criteri univoci per la valutazione
dello status del destinatario, ossia del parametro che
deve essere seguito per poter distinguere un'operazione
rilevante ai fini IVA da un'operazione fuori campo IVA
Il regolamento UE n. 282/2011,
approvato dal Consiglio Ecofin in data 15 marzo 2011,
aggiorna il precedente regolamento n. 1777/2005 e
individua precise disposizioni in merito
all'applicazione della direttiva n. 2006/112/CE che
disciplina la normativa IVA. Infatti, è bene ricordare
che l'IVA è un'imposta reale che trova fondamento nella
normativa comunitaria.
Trattandosi di regolamento, esso è
un atto che si pone al vertice della gerarchia delle
fonti di diritto comunitario, il cui contenuto è
obbligatorio per tutti gli Stati membri e direttamente
applicabile. Le nuove disposizioni sono, in realtà,
entrate in vigore lo scorso 12 aprile 2011, anche se,
per espressa previsione legislativa, sono produttive di
effetti solo a partire dal 1° luglio.
In ottemperanza al principio di
proporzionalità sancito dall'art. 5, par. 4, del
Trattato CE, il regolamento di rifusione dispone "norme
specifiche in risposta a precise questioni di
applicazione [che] mirano ad introdurre un trattamento
uniforme in tutto il territorio dell'Unione solamente in
relazione a tali circostanze specifiche". Le
disposizioni "non sono pertanto trasponibili ad altri
casi e devono essere applicate, tenendo conto della loro
formulazione, in maniera restrittiva" (cfr. 5°
Considerando del regolamento).
L'obiettivo del regolamento è
quello di garantire l'applicazione uniforme delle norme
dell'attuale sistema IVA in tutti gli Stati membri della
UE, attraverso norme che disciplinano i soggetti
passivi, le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi, nonché il luogo delle operazioni imponibili
(cfr. 4° Considerando del regolamento). Tra le norme di
cui si intende garantire l'applicazione uniforme,
assumono particolare rilevanza quelle relative
all'individuazione del luogo impositivo, soprattutto
dopo le modifiche introdotte dalla direttiva n.
2008/8/CE. In particolare, il regolamento fornisce
criteri univoci per la valutazione del c.d. status del
destinatario, ossia del parametro che deve essere
seguito per poter distinguere un'operazione rilevante ai
fini IVA da un'operazione fuori campo IVA.
Per le prestazioni di servizi,
infatti, le disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010
regolano la territorialità in dipendenza dello status
del committente, con la conseguente applicazione
alternativa dell'imposta nel Paese del committente
(transazioni B2B) o in quello del prestatore
(transazioni B2C). Sul punto, il regolamento provvede a
definire sia lo status e la qualità del destinatario
(artt. 17-19), sia il luogo in cui è fiscalmente
stabilito (artt. 20-24).
Le norme regolamentari individuano
una serie di parametri che consentono al prestatore di
stabilire quale sia il luogo impositivo delle
prestazioni di servizi (generiche e non), in perfetta
coerenza con il principio enunciato dall'art. 9, par. 1,
della direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui "si
considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo
indipendente e in qualsiasi luogo [quindi, anche non
nella UE, con i conseguenti effetti sull'applicazione
dell'IVA per i servizi indicati nell'art. 7-septies del
DPR n. 633/1972, seppure espressamente riferiti ai soli
"privati" extracomunitari], un'attività economica (¿)".
L'articolo 17 del regolamento
dispone: "1. Se il luogo della prestazione di servizi
dipende dalla circostanza che il destinatario sia o meno
un soggetto passivo, lo status del destinatario è
determinato sulla base degli articoli da 9 a 13 e
dell'articolo 43 della direttiva 2006/112/CE. 2. Un ente
non soggetto passivo, che è identificato o è tenuto
all'identificazione ai fini IVA a norma dell'articolo
214, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2006/112/CE in quanto i suoi acquisti intracomunitari di
beni sono soggetti ad IVA o poiché ha esercitato
l'opzione per l'assoggettamento all'IVA di tali
operazioni, è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo
43 di tale direttiva". La verifica dello status del
destinatario va effettuata in base al luogo in cui esso
è stabilito: l'art. 18 del regolamento distingue a
seconda che il committente sia comunitario o
extracomunitario.
Con riferimento al committente
stabilito nella Comunità, il prestatore può considerare
il committente come un soggetto passivo ai fini IVA se:
a)a) il destinatario gli ha
comunicato il proprio numero individuale di
identificazione IVA, qualora ottenga conferma della
validità di tale numero d'identificazione nonché del
nome e dell'indirizzo corrispondenti, conformemente
all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del
Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla
cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode
in materia d'imposta sul valore aggiunto;
b)b) il destinatario non ha ancora
ricevuto un numero individuale di identificazione IVA,
ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga
qualsiasi altra prova attestante che quest'ultimo è un
soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto
passivo tenuta all'identificazione ai fini dell'IVA e
effettui una verifica di ampiezza ragionevole
dell'esattezza delle informazioni fornite dal
destinatario applicando le normali procedure di
sicurezza commerciali, quali quelle relative ai
controlli di identità o di pagamento. Salvo che disponga
di informazioni contrarie, il prestatore può considerare
che il destinatario stabilito nella Comunità ha lo
status di soggetto passivo qualora dimostri che tale
destinatario non gli ha comunicato il suo numero
individuale di identificazione IVA (art. 18, comma 2).
Con riferimento al committente
stabilito in territorio extra-UE, invece, il prestatore
può considerare il committente come un soggetto passivo
ai fini IVA:
a)a) qualora ottenga dal
destinatario un certificato rilasciato dalle autorità
fiscali competenti, attestante che questi svolge
un'attività economica che gli dà diritto ad ottenere un
rimborso dell'IVA a norma della direttiva n. 86/560/CEE
del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri;
b)b) se il destinatario non è in
possesso di tale certificato, qualora disponga del
numero IVA o di un numero analogo attribuito al
destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e
utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi
altra prova attestante che il destinatario è un soggetto
passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole
dell'esattezza delle informazioni fornite dal
destinatario applicando le normali procedure di
sicurezza commerciali, quali quelle relative ai
controlli di identità o di pagamento.Sul punto, giova
ricordare che il D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122/2010, ha stabilito l'obbligo di presentare
un'apposita dichiarazione di volontà, per tutti i
soggetti che intendono effettuare operazioni
intracomunitarie, i quali sono ora inseriti
nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni
intracomunitarie (c.d. elenco VIES). L'obiettivo
perseguito è quello di contrastare le frodi IVA in campo
internazionale, in linea con le sollecitazioni espresse
dalla Commissione europea in materia di contrasto alle
frodi. Infatti, il regolamento (UE) del 7 ottobre 2010,
n. 904/2010, ha rafforzato l'azione di contrasto al
fenomeno delle frodi IVA, prevedendo che gli Stati
membri adottino le misure necessarie per garantire che i
dati forniti dai contribuenti per registrarsi ai fini
dell'IVA siano completi e esatti.
L'Agenzia delle Entrate ha
pubblicato due provvedimenti in data 29 dicembre 2010
(cfr. "", il Quotidiano IPSOA del 30 dicembre 2010) con
i quali sono state definite le modalità di diniego o
revoca dell'autorizzazione per effettuare operazioni
intracomunitarie e i criteri di inclusione delle partite
IVA nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a
porre in essere operazioni intracomunitarie. L'elenco
VIES è, quindi, finalizzato non solo a garantire un
monitoraggio continuo dei soggetti che hanno espresso la
volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie,
ma anche a perseguire l'affidabilità dei dati contenuti
nell'elenco medesimo.
Successivamente, il regolamento n.
282/2011 specifica le regole da osservare nel caso in
cui un soggetto passivo ai fini IVA (ovvero un ente non
soggetto passivo assimilato a un soggetto passivo) sia
il destinatario di una prestazione di servizi,
finalizzata esclusivamente ad un uso privato. In tal
caso il committente è da considerare come un soggetto
non passivo ai fini IVA (art. 19). Il prestatore può
considerare che i servizi sono destinati all'attività
economica del destinatario se, per tale operazione,
costui gli ha comunicato il suo numero individuale di
identificazione IVA.
Per quanto riguarda il luogo di
stabilimento del destinatario, cioè quello in cui è
fissata la sede dell'attività economica del soggetto o
la relativa stabile organizzazione, si devono prendere
in considerazione i criteri dettati dagli artt. 10 e ss.
del regolamento.
L'art. 10 dispone: "il luogo in cui
il soggetto passivo ha fissato la sede della propria
attività economica è il luogo in cui sono svolte le
funzioni dell'amministrazione centrale dell'impresa. Per
determinare il luogo suddetto, si deve tener conto del
luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali
concernenti la gestione generale dell'impresa, ovvero
del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si
riunisce la direzione. Se tali criteri non consentono di
determinare con certezza il luogo della sede di
un'attività economica, prevale il criterio del luogo in
cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la
gestione generale dell'impresa. La mera esistenza di un
indirizzo postale non può far presumere che tale
indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto
passivo ha stabilito la sede della propria attività
economica". Da ciò deriva, pertanto, che quando una
prestazione di servizi è effettuata a favore di un
soggetto passivo stabilito in un solo paese, o, in
assenza di una sede di attività economica o di una
stabile organizzazione, ha il suo indirizzo permanente e
la sua residenza abituale in un solo paese, detta
prestazione di servizi è imponibile in tale paese (art.
21). Al contrario, quando una prestazione di servizi è
resa a favore di un soggetto passivo stabilito in più di
un paese, tale prestazione è imponibile nel paese in cui
tale soggetto passivo ha stabilito la sede della propria
attività economica (art. 22).
Infine, merita sottolineare che il
regolamento prevede che a partire dal 1° gennaio 2013,
per determinare con certezza il luogo di stabilimento
del destinatario di una prestazione di sevizi imponibile
ai fini IVA, il committente dovrà prendere in
considerazione "le informazioni fattuali ottenute dal
destinatario, di cui dovrà verificare l'esattezza
applicando le normali procedure di sicurezza
commerciali, quali quelle relative ai controlli di
identità o di pagamento" (art. 23).
Se, al contrario, la prestazione di
servizi sarà resa a favore di una persona non soggetto
passivo IVA, stabilita in più, per determinare il luogo
della prestazione di tali servizi "si dovrà dare la
priorità a quello che meglio garantisce l'imposizione
nel luogo di fruizione effettiva" (art. 24). |