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Nuove regole IVA dal 1° luglio 2011-Criteri univoci per valutare lo status del destinatario-Ipsoa.it

 

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di Chiara Rossini

Il 1° luglio scorso è entrato in vigore nel nostro Paese il regolamento di esecuzione UE n. 282/2011, pubblicato lo scorso 23 marzo nella G.U.U.E. L77, recante il primo intervento esegetico sulla normativa IVA. L'obiettivo del regolamento è quello di introdurre regole specifiche al fine di garantire un trattamento uniforme della normativa in tema di imposta sul valore aggiunto in tutto il territorio dell'Unione Europea. In particolare, il regolamento fornisce criteri univoci per la valutazione dello status del destinatario, ossia del parametro che deve essere seguito per poter distinguere un'operazione rilevante ai fini IVA da un'operazione fuori campo IVA

 

Il regolamento UE n. 282/2011, approvato dal Consiglio Ecofin in data 15 marzo 2011, aggiorna il precedente regolamento n. 1777/2005 e individua precise disposizioni in merito all'applicazione della direttiva n. 2006/112/CE che disciplina la normativa IVA. Infatti, è bene ricordare che l'IVA è un'imposta reale che trova fondamento nella normativa comunitaria.

 

Trattandosi di regolamento, esso è un atto che si pone al vertice della gerarchia delle fonti di diritto comunitario, il cui contenuto è obbligatorio per tutti gli Stati membri e direttamente applicabile. Le nuove disposizioni sono, in realtà, entrate in vigore lo scorso 12 aprile 2011, anche se, per espressa previsione legislativa, sono produttive di effetti solo a partire dal 1° luglio.

 

In ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dall'art. 5, par. 4, del Trattato CE, il regolamento di rifusione dispone "norme specifiche in risposta a precise questioni di applicazione [che] mirano ad introdurre un trattamento uniforme in tutto il territorio dell'Unione solamente in relazione a tali circostanze specifiche". Le disposizioni "non sono pertanto trasponibili ad altri casi e devono essere applicate, tenendo conto della loro formulazione, in maniera restrittiva" (cfr. 5° Considerando del regolamento).

 

L'obiettivo del regolamento è quello di garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'attuale sistema IVA in tutti gli Stati membri della UE, attraverso norme che disciplinano i soggetti passivi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nonché il luogo delle operazioni imponibili (cfr. 4° Considerando del regolamento). Tra le norme di cui si intende garantire l'applicazione uniforme, assumono particolare rilevanza quelle relative all'individuazione del luogo impositivo, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla direttiva n. 2008/8/CE. In particolare, il regolamento fornisce criteri univoci per la valutazione del c.d. status del destinatario, ossia del parametro che deve essere seguito per poter distinguere un'operazione rilevante ai fini IVA da un'operazione fuori campo IVA.

 

Per le prestazioni di servizi, infatti, le disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 regolano la territorialità in dipendenza dello status del committente, con la conseguente applicazione alternativa dell'imposta nel Paese del committente (transazioni B2B) o in quello del prestatore (transazioni B2C). Sul punto, il regolamento provvede a definire sia lo status e la qualità del destinatario (artt. 17-19), sia il luogo in cui è fiscalmente stabilito (artt. 20-24).

 

Le norme regolamentari individuano una serie di parametri che consentono al prestatore di stabilire quale sia il luogo impositivo delle prestazioni di servizi (generiche e non), in perfetta coerenza con il principio enunciato dall'art. 9, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui "si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo [quindi, anche non nella UE, con i conseguenti effetti sull'applicazione dell'IVA per i servizi indicati nell'art. 7-septies del DPR n. 633/1972, seppure espressamente riferiti ai soli "privati" extracomunitari], un'attività economica (¿)".

 

L'articolo 17 del regolamento dispone: "1. Se il luogo della prestazione di servizi dipende dalla circostanza che il destinatario sia o meno un soggetto passivo, lo status del destinatario è determinato sulla base degli articoli da 9 a 13 e dell'articolo 43 della direttiva 2006/112/CE. 2. Un ente non soggetto passivo, che è identificato o è tenuto all'identificazione ai fini IVA a norma dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE in quanto i suoi acquisti intracomunitari di beni sono soggetti ad IVA o poiché ha esercitato l'opzione per l'assoggettamento all'IVA di tali operazioni, è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 43 di tale direttiva". La verifica dello status del destinatario va effettuata in base al luogo in cui esso è stabilito: l'art. 18 del regolamento distingue a seconda che il committente sia comunitario o extracomunitario.

 

Con riferimento al committente stabilito nella Comunità, il prestatore può considerare il committente come un soggetto passivo ai fini IVA se:

a)a) il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d'identificazione nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti, conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;

b)b) il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest'ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all'identificazione ai fini dell'IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo qualora dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA (art. 18, comma 2).

 

Con riferimento al committente stabilito in territorio extra-UE, invece, il prestatore può considerare il committente come un soggetto passivo ai fini IVA:

a)a) qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti, attestante che questi svolge un'attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell'IVA a norma della direttiva n. 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri;

b)b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.Sul punto, giova ricordare che il D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ha stabilito l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di volontà, per tutti i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, i quali sono ora inseriti nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie (c.d. elenco VIES). L'obiettivo perseguito è quello di contrastare le frodi IVA in campo internazionale, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi. Infatti, il regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010, ha rafforzato l'azione di contrasto al fenomeno delle frodi IVA, prevedendo che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i dati forniti dai contribuenti per registrarsi ai fini dell'IVA siano completi e esatti.

 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due provvedimenti in data 29 dicembre 2010 (cfr. "", il Quotidiano IPSOA del 30 dicembre 2010) con i quali sono state definite le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie e i criteri di inclusione delle partite IVA nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie. L'elenco VIES è, quindi, finalizzato non solo a garantire un monitoraggio continuo dei soggetti che hanno espresso la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, ma anche a perseguire l'affidabilità dei dati contenuti nell'elenco medesimo.

 

Successivamente, il regolamento n. 282/2011 specifica le regole da osservare nel caso in cui un soggetto passivo ai fini IVA (ovvero un ente non soggetto passivo assimilato a un soggetto passivo) sia il destinatario di una prestazione di servizi, finalizzata esclusivamente ad un uso privato. In tal caso il committente è da considerare come un soggetto non passivo ai fini IVA (art. 19). Il prestatore può considerare che i servizi sono destinati all'attività economica del destinatario se, per tale operazione, costui gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.

 

Per quanto riguarda il luogo di stabilimento del destinatario, cioè quello in cui è fissata la sede dell'attività economica del soggetto o la relativa stabile organizzazione, si devono prendere in considerazione i criteri dettati dagli artt. 10 e ss. del regolamento.

 

L'art. 10 dispone: "il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell'amministrazione centrale dell'impresa. Per determinare il luogo suddetto, si deve tener conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa, ovvero del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione. Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un'attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica". Da ciò deriva, pertanto, che quando una prestazione di servizi è effettuata a favore di un soggetto passivo stabilito in un solo paese, o, in assenza di una sede di attività economica o di una stabile organizzazione, ha il suo indirizzo permanente e la sua residenza abituale in un solo paese, detta prestazione di servizi è imponibile in tale paese (art. 21). Al contrario, quando una prestazione di servizi è resa a favore di un soggetto passivo stabilito in più di un paese, tale prestazione è imponibile nel paese in cui tale soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica (art. 22).

 

Infine, merita sottolineare che il regolamento prevede che a partire dal 1° gennaio 2013, per determinare con certezza il luogo di stabilimento del destinatario di una prestazione di sevizi imponibile ai fini IVA, il committente dovrà prendere in considerazione "le informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui dovrà verificare l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento" (art. 23).

 

Se, al contrario, la prestazione di servizi sarà resa a favore di una persona non soggetto passivo IVA, stabilita in più, per determinare il luogo della prestazione di tali servizi "si dovrà dare la priorità a quello che meglio garantisce l'imposizione nel luogo di fruizione effettiva" (art. 24).

 

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