L’udienza va rinviata
L’avvocato difensore di un imputato
per rapina aggravata si infortuna il giorno prima
dell’udienza e invia un certificato medico attestante
l’impossibilità di partecipare all’udienza, con ciò
chiedendo un rinvio. La Corte di Appello di Milano
ritiene il certificato generico, dal quale non è
possibile dedurre un impedimento assoluto a comparire.
Il giudice ritiene anche non sussistente il presupposto
per il richiesto rinvio trattandosi di rito abbreviato.
L’udienza si fa e l’imputato viene condannato per il
reato di rapina aggravata. Tuttavia l’imputato ritiene
leso il proprio diritto di difesa e promuove ricorso per
Cassazione. Con la Sentenza n. 29907/2011, la Suprema
Corte accoglie il ricorso. Troppo “sbrigativo” il
giudice di appello nel non differire l’udienza.
Il certificato medico attesta una
distorsione della caviglia in un arto già in precedenza
fratturato. Il dibattimento di appello per il dedotto
impedimento del difensore di fiducia non si doveva fare.
E’ ovvia la lesione del diritto di difesa. Il ricorrente
aveva diritto all’assistenza, in udienza, del proprio
difensore. A fronte di una certificazione medica
attestante l’impossibilità a comparire dell’ avvocato
difensore, per avere egli subito, il giorno prima dell’
udienza e nella sua residenza in Calabria, una
distorsione della caviglia in un arto già in precedenza
fratturato, la il giudice di appello ha disposto il
proseguimento della udienza con la stringata e
inappropriata motivazione che non sussistesse il
presupposto per il richiesto rinvio trattandosi di rito
abbreviato. Tale motivazione ha solo un valore grafico,
ma nessuno sul piano del doveroso controllo giudiziale
nella misura in cui svilisce il valore euristico
dell’impedimento dedotto richiamando la specialità del
rito processuale in corso. Costituisce principio
giurisprudenziale pacifico che in tema di legittimo
impedimento a comparire del difensore, l’omessa o
erronea valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza
determina il difetto di assistenza dell’imputato, con la
conseguente nullità assoluta. Annullata la sentenza, si
ritorna in appello per un nuovo giudizio, per permettere
alla difesa di difesa di essere presente.
Anna Teresa Paciotti |