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Impedimento del difensore a partecipare all’udienza supportato da certificazione medica-Studio legale law

 

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L’udienza va rinviata

L’avvocato difensore di un imputato per rapina aggravata si infortuna il giorno prima dell’udienza e invia un certificato medico attestante l’impossibilità di partecipare all’udienza, con ciò chiedendo un rinvio. La Corte di Appello di Milano ritiene il certificato generico, dal quale non è possibile dedurre un impedimento assoluto a comparire. Il giudice ritiene anche non sussistente il presupposto per il richiesto rinvio trattandosi di rito abbreviato. L’udienza si fa e l’imputato viene condannato per il reato di rapina aggravata. Tuttavia l’imputato ritiene leso il proprio diritto di difesa e promuove ricorso per Cassazione. Con la Sentenza n. 29907/2011, la Suprema Corte accoglie il ricorso. Troppo “sbrigativo” il giudice di appello nel non differire l’udienza.

 

Il certificato medico attesta una distorsione della caviglia in un arto già in precedenza fratturato. Il dibattimento di appello per il dedotto impedimento del difensore di fiducia non si doveva fare. E’ ovvia la lesione del diritto di difesa. Il ricorrente aveva diritto all’assistenza, in udienza, del proprio difensore. A fronte di una certificazione medica attestante l’impossibilità a comparire dell’ avvocato difensore, per avere egli subito, il giorno prima dell’ udienza e nella sua residenza in Calabria, una distorsione della caviglia in un arto già in precedenza fratturato, la il giudice di appello ha disposto il proseguimento della udienza con la stringata e inappropriata motivazione che non sussistesse il presupposto per il richiesto rinvio trattandosi di rito abbreviato. Tale motivazione ha solo un valore grafico, ma nessuno sul piano del doveroso controllo giudiziale nella misura in cui svilisce il valore euristico dell’impedimento dedotto richiamando la specialità del rito processuale in corso. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico che in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa o erronea valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza determina il difetto di assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità assoluta. Annullata la sentenza, si ritorna in appello per un nuovo giudizio, per permettere alla difesa di difesa di essere presente.

 

 

 

Anna Teresa Paciotti

 

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