IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco
Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,
vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.
Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De
Paoli, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali);
VISTA l'autorizzazione n. 1/2009 al trattamento dei dati
sensibil i nei rapporti di lavoro del 16 dicembre 2009
(in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - suppl. ord. n. 12)
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale
ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
1.
Trattamento di dati personali nell'ambito di una
selezione del personale
Appreso da notizie di stampa (riportate il 12 maggio
2011) che, nell'ambito di una procedura di selezione di
un dirigente tecnico presso l'Azienda Lombarda per
l'Edilizia Residenziale (Aler) di Brescia, sarebbero
stati utilizzati questionari di personalità contenenti
domande su aspetti, anche intimi, della sfera personale
dei candidati, l'Autorità ha avviato un'istruttoria
volta ad accertare la liceità delle operazioni di
trattamento effettuate.
Alla
luce degli elementi acquisiti in base alle dichiarazioni
(della cui veridicità gli autori rispondono anche ai
sensi dell'art. 168 del Codice) rese da Aler, da Cispel
Lombardia Services s.r.l. (C.L.S.) – società di
selezione del personale che ha curato la procedura
selettiva in questione – e dalla dott.ssa XY – psicologa
che, su incarico di C.L.S., ha somministrato e valutato
i questionari – è emerso che:
a.
Aler, ente pubblico economico, individuate le
caratteristiche del profilo individuale ricercato, ha
affidato il processo preliminare di selezione a C.L.S.
in base ad una convenzione dell'11.2.2010 integrata da
un successivo incarico del 12.10.2010 nonché da una
direttiva dell'1.2.2011, con la quale si è richiesto che
i candidati ritenuti idonei in base al profilo
curriculare venissero “sottoposti ad un colloquio
integrativo completo di: reattivi psicologici;
colloquio”;
b.
C.L.S. ha provveduto a curare la pubblicazione degli
annunci relativi alla selezione in esame su due testate
giornalistiche, con l'invito rivolto ai soggetti
interessati ad inviare il proprio curriculum vitae,
i. in un caso, direttamente ad Aler (cfr. annuncio
pubblicato sul “Giornale di Brescia”, allegato alla
comunicazione Aler del 6.7.2011),
ii. nell'altro, a C.L.S. (cfr. annuncio pubblicato su
“Il Giorno”, allegato alla comunicazione Aler del
6.7.2011);
c.
i menzionati annunci non contenevano tutti gli elementi
richiesti dall'art. 13 del Codice, né si precisava
(nell'ipotesi indicata sub b.ii) il ruolo – di titolare
o responsabile del trattamento – rivestito, nell'ambito
della selezione, da C.L.S.;
d.
ricevuti i curriculum a sé indirizzati, Aler provvedeva
a comunicarli a C.L.S. senza che, in base agli elementi
in atti, di tale comunicazione fosse stata fornita
previa informativa agli interessati, né che gli stessi
avessero a tale comunicazione acconsentito;
e.
C.L.S., qualificata nella menzionata convenzione
dell'11.2.2010 quale autonomo titolare del trattamento
con riguardo al processo di selezione, si è avvalsa
della dott.ssa XY, psicologa, per la somministrazione (e
successiva valutazione) dei menzionati reattivi
psicologici ad una rosa ristretta di candidati
indicatale da C.L.S.;
f.
la professionista ha svolto la propria attività, a
seguito di incarico conferitole da C.L.S. mediante
comunicazioni inviate per posta elettronica, senza
indicazione alcuna della qualifica dalla stessa
rivestita (in qualità di titolare o responsabile del
trattamento) rispetto ai dati personali riferiti ai
candidati (cfr. comunicazioni elettroniche del 1° e 7
marzo 2011, in atti);
g.
quanto al contenuto dei questionari somministrati, il
loro esame ha consentito di confermare le prime
informazioni rilevate dalle fonti giornalistiche. In
particolare, il questionario CBA 2.0 contiene una
pluralità di quesiti a risposta multipla (queste ultime
assai circonstanziate), riferiti anche a vicende intime
riguardanti i candidati. A titolo esemplificativo,
possono menzionarsi i quesiti relativi ai rapporti
affettivi, con richieste (puntuali) relative al grado di
stabilità dei medesimi, alla vita sessuale (con
richieste specifiche circa eventuali problemi o disturbi
nonché ad esperienze con persone dello stesso sesso),
alle condizioni di salute psico-fisica (con la richiesta
dell'indicazione della patologia e del medicinale
assunto, di eventuali visite psicologiche/psichiatriche
effettuate, oltre alla richiesta di informazioni
relative a disturbi del sonno o durante il sonno e, per
le donne, di informazioni relative al ciclo), nonché ad
eventuali interruzioni della gravidanza e, ancora, ad
abitudini personali relative al fumo, al consumo di
alcolici o di droghe ovvero inerenti alle abitudini
alimentari; ed ancora, richieste relative a tentativi di
suicidio effettuati o presi in considerazione dal
candidato, nonché a precedenti giudiziari dello stesso
(cfr. schede dei quesiti allegate alla comunicazione
Aler del 9 giugno 2011);
h.
i test somministrati, ed in particolare la batteria CBA
2.0. (cfr. comunicazione della dott.ssa XY 27.6.2011),<
a. consentono di “avere una fotografia generale del
soggetto” ed “una valutazione generale di alcune
variabili di tratto (caratteristiche psicologiche)
costituenti indici prognostici riferiti al rischio del
soggetto di sviluppare, in presenza di determinate
pressioni ambientali, disturbi e disadattamento;
suggerire ipotesi relative alle relazioni funzionali che
possono intercorrere tra problemi e disturbi attuali ed
eventuali manifestazioni disadattive presenti
nell'ambito familiare e socioprofessionale del
soggetto”;
b. sarebbero stati utilizzati “per indicare l'ansia o
stress attuale del candidato e non un'analisi
qualitativa” (con particolare riguardo alla scheda 4
della batteria CBA 2.0. contenente i quesiti sopra
indicati al punto g),
c. permettono di misurare “gli stessi costrutti […] come
ansia e depressione”;
i.
la dott.ssa XY ha dichiarato che i candidati “potevano
non rispondere sia ai questionari, sia al colloquio
psicologico: ciò influisce sulla diminuzione dei
punteggi agli indici di attendibilità dei questionari” e
ha precisato che, nel corso della compilazione del
questionario, a seguito di richieste formulate dai
candidati con specifico riferimento alla scheda 4, la
stessa avrebbe puntualizzato che “non era importante
rispondere a questa parte, che potevano non rispondere;
che questo questionario non dava punteggi significativi
o rilevanti alla selezione” e che lo stesso indicava
solo come il candidato “stava in questo momento” (cfr.
comunicazione XY 27.6.2011);
j. i
tre interlocutori hanno fornito versioni discordanti
circa la paternità nella scelta del contenuto specifico
dei questionari, considerato che:
i.
ad Aler “non sono note, né conosce le ragioni per le
quali sono state sottoposte ai candidati le tipologie di
domande concernenti la loro sfera sessuale, tantomeno ne
conosce la congruità e indispensabilità ai fini
dell'espletamento delle mansioni richieste”. L'ente ha
altresì precisato che “l'intero iter,
dall'individuazione degli strumenti di selezione –
somministrazione dei questionari e svolgimento dei
colloqui individuali – alla redazione delle relazioni
finali, è stato condotto in completa autonomia e sotto
la piena responsabilità di Cispel Lombardia Services
s.r.l.”; l'ente ha dichiarato di ignorare che C.L.S.
“avrebbe somministrato ai candidati i questionari in
oggetto e le domande in essi contenute” (cfr.
comunicazione 6.6.2011, rispettivamente punti 3, 5 e 8);
ii. secondo C.L.S. “l'utilizzo del questionario di
personalità non rientra tra gli strumenti normalmente
utilizzati nelle procedure di selezione gestite dalla
[...] società” e, ove utilizzato (come nel caso di
specie), “i suoi contenuti sono rimessi alla
discrezionalità della psicologa e […] totalmente coperti
dal segreto professionale ed a noi ignoti. Nel caso
specifico, i reattivi psicologici sono stati utilizzati
perché richiesti dal committente” (comunicazione del
30.5.2011, punto 1; v. pure punto 3); per la società di
selezione del personale, “all'individuazione ed alla
valutazione dei reattivi ha provveduto […]
esclusivamente la psicologa […] la quale deve ritenersi
l'unica gestrice in modo autonomo e riservato della
iniziativa” (comunicazione del 30.5.2011, punto 8);
iii. a detta, invece, della dott.ssa XY “il contenuto
dei questionari somministrati ai candidati (CBA 2.0 e 16
PF) è stato sottoposto e discusso [con la] società
Cispel” e già in passato gli stessi questionari
sarebbero stati “scelti e valutati insieme alla società
Cispel e Aler Milano” (comunicazione 16.6.2011, punto 1;
dichiarazione confermata in una successiva nota del
25.6.2011, punto 1, contenente la precisazione che “sia
Cispel che Aler Brescia accettavano i questionari […]
proposti”);
k.
la professionista ha raccolto le risposte fornite dai
candidati – rimaste nella sua esclusiva disponibilità
(cfr. comunicazione XY del 27.6.2011; comunicazione Aler
del 6.6.2011, punti 2 e 7; comunicazione C.L.S. del 30
maggio 2011, punto 2) – utilizzandole, unitamente agli
elementi ricavati dall'esecuzione di un colloquio
psicologico, “per la stesura della relazione psicologica
dei candidati. La valutazione finale fondata sui
colloqui attitudinali e quindi [su]lle competenze
tecniche è stata gestita direttamente da Cispel” (cfr.
comunicazione della dott.ssa XY del 16.6.2011, punto 6);
l.
l'insieme delle informazioni così raccolte dalla
professionista è stato dalla stessa rielaborato ed
utilizzato, nell'ambito del processo di selezione, per
la redazione di un profilo individuale dei candidati
esaminati.
2.
Applicabilità del Codice in materia di protezione dei
dati personali e titolarità dei trattamenti dei dati
personali raccolti ed utilizzati nell'ambito della
procedura selettiva
2.1.
La vicenda in esame riguarda la liceità del trattamento
di dati personali, sensibili e non, effettuato
nell'ambito di una procedura di selezione di un
dirigente tecnico cui trova applicazione (anche) la
disciplina di protezione dei dati personali.
2.2.
Nell'ambito di detta procedura, articolatasi in più
fasi, Aler, C.L.S. e la dott.ssa XY hanno assunto,
rispetto a taluni trattamenti, la qualità di autonomi
titolari e, rispetto ad altri – in particolare in
relazione al trattamento dei dati risultanti
dall'esecuzione dei test materialmente curata dalla
dott.ssa XY – di co-titolari ai sensi dell'art. 4, comma
1, lett. f), del Codice. Ciò, anche alla luce delle
valutazioni comunemente espresse dal Gruppo di lavoro
articolo 29 per la protezione dei dati secondo cui “si è
in presenza di una situazione di corresponsabilità
quando varie parti determinano, per specifici
trattamenti, o la finalità o quegli aspetti fondamentali
degli strumenti che caratterizzano il responsabile del
trattamento […]. Nel contesto della corresponsabilità,
comunque, la partecipazione delle parti alla
determinazione congiunta può assumere varie forme e non
deve essere necessariamente ripartita in modo uguale”
(così Parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del
trattamento" e "incaricato del trattamento", WP 169,
adottato il 16 febbraio 2010, p. 19; nello stesso senso
v. già le decisioni del Garante 3 dicembre 2009, doc.
web n. 1692917; Provv. 30 maggio 2007, doc. web n.
1412610).
Invero,
alla luce degli elementi acquisiti:
a.
Aler risulta:
a.
autonomo titolare del trattamento relativo alla raccolta
dei dati contenuti nei curriculum direttamente inviatile
dai candidati a seguito dell'annuncio pubblicato sulla
testata “Giornale di Brescia” e dalla stessa società
successivamente comunicati a C.L.S., dovendo già solo
tali attività essere qualificate alla stregua di
operazioni di trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lett. a) del Codice (diversamente da quanto sostenuto da
Aler nella comunicazione del 6.7.2011);
b.
co-titolare del trattamento, unitamente a C.L.S. e alla
dott.ssa XY, rispetto al trattamento dei dati personali
(da quest'ultima curato) connessi alla somministrazione
dei test psicologici: a questo proposito, risulta in
atti il ruolo attivo assunto da Aler, che – su esplicita
richiesta di C.L.S. (cfr. nota datata 2.2.2011) – ha
impartito univoche istruzioni affinché detti test
venissero somministrati (cfr. comunicazioni Aler a
C.L.S. dell'1.2.2011 ed ulteriore e-mail di conferma
dell'8.2.2011) e che ha successivamente trattato, nella
forma della valutazione individuale redatta dalla
psicologa, le informazioni derivanti dalla loro raccolta
nell'ambito della procedura selettiva. In questo senso
peraltro depone anche la programmata “restituzione
reattivi ed esiti colloquio psicologico” ad Aler
(menzionata nella comunicazione C.L.S. del 2.2.2011),
restituzione che, in base alle dichiarazioni sopra
riferite (cfr. punto 1 lett. k), non consta essere
avvenuta;
b.
C.L.S. risulta:
a.
autonomo titolare del trattamento relativo alla raccolta
dei dati contenuti nei curriculum testé menzionati (ad
essa fatti pervenire da Aler) e di quelli direttamente
inviatile dai candidati a seguito della pubblicazione
della notizia relativa alla selezione sulla testata “Il
Giorno”, nonché di quelli utilizzati avvalendosi di una
propria banca dati (cfr. contratto di collaborazione
Aler – C.L.S. dell'1.2.2010). Tale valutazione risulta
confermata non solo dalle indicate circostanze di fatto,
ma pure dal tenore del citato accordo stipulato con
Aler, nel quale C.L.S. è espressamente qualificata
“titolare del trattamento” rispetto all'esecuzione della
procedura selettiva;
b.
co-titolare del trattamento, unitamente ad Aler e alla
dott.ssa XY, rispetto al trattamento dei dati personali
(come detto, da quest'ultima curato) connessi alla
somministrazione dei test psicologici: a questo
proposito, risulta in atti il ruolo attivo assunto anche
da C.L.S., che ha tenuto direttamente i contatti con la
psicologa – impartendo alla stessa univoche istruzioni
affinché procedesse alla somministrazione dei test
richiesti da Aler (cfr. comunicazioni elettroniche
scambiate con la psicologa del 1° e 7 marzo 2011) – e
che ha successivamente trattato, nella forma delle
valutazioni individuali redatte dalla psicologa
nell'ambito della procedura selettiva, i dati acquisiti
mediante i predetti questionari (cfr., al riguardo,
l'espresso riferimento alle società di selezione del
personale fatto nel predetto parere del Gruppo di lavoro
articolo 29 per la protezione dei dati personali per
esemplificare un'ipotesi di co-titolarità nel
trattamento, p. 19, esempio n. 6);
c.
la dott.ssa XY è da ritenersi titolare del trattamento,
come detto unitamente ad Aler e a C.L.S., con riguardo
all'insieme di operazioni direttamente effettuate con i
dati, sensibili e non, raccolti presso ciascuno dei
candidati in occasione della somministrazione dei test,
nonché in occasione dello svolgimento del colloquio
psicologico, successivamente dalla stessa trattati per
ricavarne valutazioni individuali e presso la stessa
conservati (cfr. comunicazione del 16.6.2011).
3.
Liceità delle operazioni di trattamento effettuate
3.1.
Alla luce delle considerazioni svolte, conviene
valutare, rispetto alle diverse operazioni di
trattamento effettuate, l'osservanza della disciplina di
protezione dei dati personali, anzitutto con riguardo al
trattamento dei dati contenuti nei test direttamente
somministrati dalla dott.ssa XY, come si è visto, su
indicazione di Aler e, quindi, di C.L.S.
Al
riguardo deve rilevarsi che, sia alla luce della
disciplina di settore, sia considerando la disciplina di
protezione dei dati, sotto molteplici profili il
trattamento effettuato deve ritenersi illecito. In
particolare alla luce:
a.
dell'art. 8, l. n. 300/1970, che fa “divieto al datore
di lavoro, ai fini dell'assunzione […] di effettuare
indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
politiche, religiose e sindacali del lavoratore, nonché
su fatti non rilevanti ai fini dell'attitudine
professionale del lavoratore”;
b.
dell'art. 10, d.lg. 10 settembre 2003, n. 276, in forza
del quale “è fatto divieto alle agenzie per il lavoro e
agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o
accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o
comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di
lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle
convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o
politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento
sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza,
all'origine etnica, al colore, alla ascendenza,
all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato
di salute nonché ad eventuali controversie con i
precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di
caratteristiche che incidono sulle modalità di
svolgimento della attività lavorativa o che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai
fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. È
altresì fatto divieto di trattare dati personali dei
lavoratori che non siano strettamente attinenti alle
loro attitudini professionali e al loro inserimento
lavorativo”.
Tale
complessiva regolamentazione (peraltro tenuta presente
dal Garante in occasione dell'emanazione
dell'autorizzazione generale n.1/2009, alla quale di
seguito si tornerà a fare riferimento), rende palese
l'intenzione del legislatore di tutelare con particolare
attenzione i candidati alla ricerca di un posto di
lavoro, vietando espressamente – ed indipendentemente
dal consenso dagli stessi eventualmente manifestato –
(per quanto qui interessa) in fase assuntiva, la
raccolta di talune tipologie di informazioni chiaramente
individuate al fine di proteggere, oltre al diritto alla
tutela della vita privata (nonché, nel caso di specie,
familiare), la dignità della persona. Dignità che ben
può risultare lesa in relazione a soggetti – qui i
candidati ad una procedura selettiva – costretti a
fornire dettagliati elementi informativi attinenti la
propria sfera affettiva, sessuale, sanitaria e
lavorativa nonché ad altre abitudini personali o vicende
individuali, che l'ordinamento stima irrilevanti ai fini
della loro valutazione professionale; informazioni
suscettibili di determinare turbamenti e comunque idonei
ad incidere, per il tramite di un'ingiustificata
intrusione nella sfera intima, sulla dignità personale e
sociale dei partecipanti ad una procedura selettiva
(cfr. anche Cass., Sez. lav., 2.3.1988, n. 2225).
Notizie,
la cui raccolta è vietata, non solo in quanto relative
alla sfera intima di ogni candidato e quindi idonee ad
incidere sul diritto alla riservatezza degli stessi, ma
(più radicalmente) perché non significative rispetto
all'accertamento dell'attitudine professionale al
lavoro, da intendersi come obiettiva capacità,
intellettiva o manuale, di svolgere una determinata
attività lavorativa (cfr. Cass., Sez. lav., 13 dicembre
1985 n. 6371; Consiglio di Stato, sezione IV, 10
novembre 1999, n. 1671).
Alla
luce della disciplina richiamata deve pertanto ritenersi
che il trattamento relativo ai dati personali tratti
dall'esecuzione del test (in particolare quelli
contenuti nella batteria 4 del test CBA 2.0), con
riguardo sia alle risposte formulate dai candidati, sia
in relazione alla successiva valutazione che in base
alle stesse è stata effettuata dalla dott.ssa XY per
essere successivamente utilizzate nell'ambito della
procedura selettiva, sia stato effettuato in violazione
del principio di liceità (art. 11, comma 1, lett. a),
del Codice), con la conseguenza, in capo alla medesima
nonché ai co-titolari di detto trattamento,
dell'inutilizzabilità dei dati riferiti ai candidati
così raccolti o comunque in base ad essi rielaborati ai
sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice.
3.2.
Anche sotto ulteriori profili il trattamento, effettuato
con la raccolta di dati personali per mezzo della
somministrazione delle domande contenute nella batteria
4 del test CBA 2.0, deve ritenersi illecito, considerato
che esso risulta altresì essere in violazione:
a.
del principio di indispensabilità, pertinenza e non
eccedenza (artt. 11, comma 1, lett. d) e 26 del Codice),
con riguardo anzitutto al trattamento dei dati sensibili
sopra indicati al punto 1. lett. g). Le informazioni
raccolte, infatti, risultano non indispensabili e sono
comunque eccedenti rispetto alla finalità relativa
all'accertamento delle attitudini professionali dei
candidati, oggetto specifico della selezione, come
peraltro dichiarato dalla stessa dott.ssa XY (cfr. sopra
punto 1, lett. i). Deve quindi ritenersi che, nel caso
di specie, siano del tutto irrilevanti ai fini della
valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore
informazioni di natura personale relative alla vita
intima, ad abitudini personali nonché alle preferenze
sessuali, tendenti ad indagare aspetti della personalità
e del carattere inconferenti e comunque non congruenti
con la valutazione delle attitudini professionali del
lavoratore. La stessa psicologa, peraltro ha confermato,
sotto un ulteriore angolo visuale, l'irrilevanza di tali
informazioni, atteso che le domande della batteria 4
avrebbero fornito solo indicazioni circa lo stato
d'ansia dei candidati al momento dell'esecuzione del
test (v. sopra punto 1, lett. i) e, quindi, transeunti e
non utili all'indagine finalizzata a riscontrare, in via
prospettica, le attitudini professionali dei candidati;
b.
degli artt. 26, comma 1, e 27, del Codice, non
risultando che il trattamento dei dati sensibili in
esame, nonché dei dati giudiziari (sui quali pure si
sofferma il questionario somministrato) risulti
contemplato nell'autorizzazione generale n. 1/2009
adottata dal Garante ai sensi dell'art. 40 del Codice.
4.
Altri trattamenti effettuati in violazione di legge
4.1.
Ai profili sopra menzionati deve aggiungersi che Aler
non risulta aver fornito agli interessati tutti gli
elementi informativi previsti dall'art. 13, comma 1, del
Codice, atteso che i candidati che hanno inviato i
propri curriculum a seguito dell'annuncio pubblicato sul
“Giornale di Brescia” non sono stati messi
preventivamente a conoscenza della loro successiva
comunicazione a terzi (nel caso di specie, C.L.S.), né
risulta che, rispetto a tale comunicazione, sia stato
acquisito il consenso degli stessi (artt. 23 e 24 del
Codice).
Anche
sotto tale profilo, pertanto, il trattamento effettuato
presenta profili di illiceità e risultano prive di
pregio le contrarie argomentazioni della società che,
richiamando l'art. 6, comma 2, lett. a), n. 2, d.l. 13
maggio 2011, n. 70 (convertito nella l. 12 luglio 2011,
n. 106, pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio
2011), ritiene non dovuta l'informativa. Ciò, per un
duplice ordine di ragioni:
a.
la disciplina alla quale si fa riferimento trova
applicazione ai soli curriculum inviati
“spontaneamente”, mentre nel caso di specie essi
risultano trasmessi a seguito (e in risposta) ad un
annuncio di lavoro pubblicato su un quotidiano;
b.
la disciplina introdotta con il menzionato decreto legge
non trova applicazione rispetto ai fatti, più risalenti,
qui considerati (né giova rispetto ad essi).
4.2.
Anche C.L.S. non risulta aver fornito alcuna
informativa, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3, del
Codice, né ai soggetti che, dando seguito al bando
pubblicato su “Il Giorno”, hanno inviato direttamente
alla società il proprio curriculum, né ai candidati il
cui curriculum è stato invece trasmesso alla società da
Aler.
5.
Illiceità e divieto del trattamento
Alla
luce delle considerazioni svolte, il trattamento
effettuato dalla dott.ssa XY (punto 3), dall'Aler (punti
3 e 4.1) e da C.L.S. (punti 3 e 4.2) deve pertanto
ritenersi illecito, con la conseguente inutilizzabilità
dei dati trattati in violazione di legge ai sensi
dell'art. 11, comma 2 del Codice.
Anche
in vista di un'eventuale acquisizione dei dati trattati
da parte dell'autorità giudiziaria, cui atti e copia del
presente provvedimento verranno trasmessi per le
valutazioni di competenza (cfr. punto 6.3), il Garante,
ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154,
comma 1, lett. d), del Codice, dispone altresì il
divieto del trattamento relativo ai dati personali
comunque ricavati dalla somministrazione dei test, con
effetto immediato dalla data di ricezione del presente
provvedimento.
6.
Profili ulteriori
6.1.
Alla luce delle considerazioni svolte – impregiudicati
profili ulteriori relativi all'eventuale risarcimento
del danno subito dagli interessati nell'ambito del
processo di selezione, le cui pretese potranno essere
fatte valere avanti all'autorità giudiziaria ordinaria
(art. 15 del Codice) –, il Garante si riserva di
valutare con autonomo procedimento la sussistenza delle
violazioni di cui agli artt. 161 e 162, comma 2-bis del
Codice, con particolare riferimento alle violazioni
sopra indicate ai punti 3 e 4.
6.2.
Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 18, comma 5,
d.lg. n. 276/2003, in relazione al trattamento dei dati
effettuato dalle agenzie per il lavoro, si prevede che
“in caso di violazione dell'articolo 10 trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38
della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più
gravi, l'autorità competente procede alla sospensione
della autorizzazione di cui all'articolo 4”, il Garante
dispone la trasmissione di copia del presente
provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per le valutazioni di competenza (cfr. D.M. 23
dicembre 2003, Modalità di presentazione delle richieste
di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle
agenzie per il lavoro).
6.3.
Considerati, infine, gli esiti degli accertamenti
effettuati, il Garante dispone altresì la trasmissione
degli atti e di copia del presente provvedimento
all'autorità giudiziaria per le valutazioni di
competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà
eventualmente configurabili.
TUTTO
CIÒ PREMESSO IL GARANTE
nei
confronti della dott.ssa XY, dell'Azienda Lombarda per
l'Edilizia Residenziale di Brescia e di Cispel Lombardia
Services s.r.l.:
1.
dichiara illecito il trattamento effettuato, con la
conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in
violazione di legge ai sensi dell'art. 11, comma 2 del
Codice (punti 3 e 4);
2.
ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154,
comma 1, lett. d), del Codice, dispone il divieto del
trattamento relativo ai dati personali comunque ricavati
dalla somministrazione dei test con effetto immediato
dalla data di ricezione del presente provvedimento
(punto 5);
3.
si riserva di valutare con autonomo procedimento la
sussistenza delle violazioni di cui agli artt. 161 e
162, comma 2-bis del Codice (punto 6.1);
4.
dispone la trasmissione di copia del presente
provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per le valutazioni di competenza (punto 6.2);
5.
dispone la trasmissione degli atti e di copia del
presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le
valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali
che riterrà eventualmente configurabili (punto 6.3).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.
152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti
al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare
del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento stesso.
Roma, 21 luglio 2011
IL
PRESIDENTE
Pizzetti
IL
RELATORE
Paissan
IL
SEGRETARIO GENERALE
De
Paoli
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