Di seguito si esaminano gli
aspetti significativi del decreto legge n. 98/ 2011
, relativo alla manovra finanziaria , convertito con
modificazioni dalla legge n.111 del 15 luglio 2011,che
risulta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del
16.7.20 ,precisando che :
a) il testo coordinato è composto
da 41 articoli e 3 allegati ;
b) le modifiche apportate dalla
legge di conversione sono stampate in grassetto e
sono riportate tra i segni “… “ ;
c) le modifiche apportate dalla
legge di conversione hanno efficacia dal 17.7.2011
,invece le disposizioni del decreto legge sono in
vigore dal 6.7.2011,
1. Livellamento remunerativo
Italia-Europa
Il trattamento economico
omnicomprensivo annualmente
corrisposto, in funzione della
carica ricoperta o dell’incarico
svolto, ai titolari di cariche
elettive ed incarichi di vertice o
quali componenti, comunque
denominati, degli organismi, enti e
istituzioni, anche collegiali,
di cui all’allegato A, non puo’
superare la media «ponderata
rispetto al PIL» degli analoghi trattamenti
economici percepiti
annualmente dai titolari di
omologhe cariche e incarichi negli altri«sei
principali»Stati dell’Area Euro.
Fermo il principio costituzionale di autonomia,
per i componenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei
deputati il costo relativo al
trattamento economico omnicomprensivo
annualmente corrisposto in funzione
della carica ricoperta non puo’ superare la media
«ponderata rispetto al PIL». del
costo relativo ai componenti dei Parlamenti
nazionali.
La disposizione di cui sopra si
applica anche ai segretari
generali, ai capi dei
dipartimenti, ai dirigenti generali e ai
titolari degli uffici a questi
equiparati. Ai fini del presente comma
per trattamento economico
omnicomprensivo si intende il complesso
delle retribuzioni e delle
indennita’ a carico delle pubbliche
finanze percepiti dal titolare
delle predette cariche, ivi compresi
quelli erogati dalle
amministrazioni di appartenenza.
Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, e’
istituita una Commissione,
presieduta dal Presidente dell’ISTAT e
composta da quattro esperti di
chiara fama, tra cui un rappresentante
di Eurostat, che durano in carica
quattro anni, la quale entro il 1°
luglio di ogni anno e con
provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana, provvede alla ricognizione e
all’individuazione della media dei
trattamenti economici di cui al
comma 1 riferiti all’anno
precedente ed aggiornati all’anno in corso
sulla base delle previsioni
dell’indice armonizzato dei prezzi al
consumo contenute nel Documento
di economia e finanza. La
partecipazione alla commissione e’
a titolo gratuito. In sede di
prima applicazione, il decreto
del Presidente del consiglio dei
Ministri di cui al primo periodo
e’ adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; tenuto conto
dei tempi necessari a stabilire
la metodologia di calcolo e a
raccogliere le informazioni
rilevanti, la ricognizione e la
individuazione riferite
all’anno 2010 sono provvisoriamente
effettuate entro il 31 dicembre
2011 ed eventualmente riviste entro
il 31 marzo 2012.
Le disposizioni di cui ai periodi
precedenti costituiscono, ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, norme di
principio in materia di
coordinamento della finanza pubblica. Le
regioni adeguano, entro il termine
di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto, la propria legislazione alle
previsioni di cui ai medesimi
commi. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano la propria
legislazione alle disposizioni
stesse, secondo i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione.
I componenti degli organi di cui
all’allegato B, che siano
dipendenti pubblici, sono collocati
in aspettativa non retribuita,
salvo che optino per il
mantenimento, in via esclusiva, del
trattamento economico
dell’amministrazione di appartenenza.
Le norme sopra riportate si
applicano a decorrere
dalle prossime elezioni, nomine
o rinnovi e, comunque, per i
compensi, le retribuzioni e le
indennita’ che non siano stati ancora
determinati alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Allegato A
Senato della Repubblica;
Camera dei deputati;
Corte costituzionale;
Organi di autogoverno della
magistratura ordinaria, amministrativa, contabile,
tributaria e militare;
Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro (CNEL);
Autorità amministrative
indipendenti, di cui all’Elenco (ISTAT) previsto
dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, compresa l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato ed esclusa la Banca d’Italia;
Commissione nazionale per la
società e borsa – CONSOB;
Presidenti delle regioni e delle
province; sindaci; consiglieri regionali, provinciali e
comunali
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza
del volo – ANSV
Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali – AGE.NA.S
Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l’innovazione
Agenzia per le erogazioni in
agricoltura – AGEA
Agenzia nazionale per la
rappresentanza negoziale P.A. – ARAN
DIgitPA
Agenzia nazionale per il turismo
Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia per la sicurezza nucleare
Agenzia nazionale di
regolamentazione del settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza
sulle risorse idriche
Commissione indipendente per la
valutazione, la trasparenza e l’ integrità delle
amministrazioni pubbliche.
Allegato B
Autorità amministrative
indipendenti di cui all’Elenco (ISTAT) previsto
dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 compresa l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato ed esclusa la Banca d’Italia;
Commissione nazionale per la
società e borsa – CONSOB;
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza
del volo – ANSV
Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali – AGE.NA.S
Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l’innovazione
Agenzia per le erogazioni in
agricoltura – AGEA
Agenzia nazionale per la
rappresentanza negoziale P.A. – ARAN
DIgitPA
Agenzia nazionale per il turismo
Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia per la sicurezza nucleare
Agenzia nazionale di
regolamentazione del settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza
sulle risorse idriche
Commissione indipendente per la
valutazione, la trasparenza e l’ integrità delle
amministrazioni pubbliche
2. Auto blu
. La cilindrata delle auto di
servizio non puo’ superare i 1600
cc.
Fanno eccezione le auto in
dotazione al Capo dello Stato, ai
Presidenti del Senato e della
Camera, del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Presidente della
Corte costituzionale e le auto
blindate adibite ai servizi
istituzionali di pubblica sicurezza.
Le auto ad oggi in servizio
possono essere utilizzate solo fino
alla loro dismissione o
rottamazione e non possono essere sostituite.
Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e
l’innovazione, sono disposti
modalita’ e limiti di utilizzo delle
autovetture di servizio al fine di
ridurne numero e costo.
3. Aerei blu
I voli di Stato devono essere
limitati al Presidente della
Repubblica, ai Presidenti di
Camera e Senato, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al
Presidente della Corte costituzionale.
Eccezioni rispetto a questa
regola devono essere specificamente
autorizzate, soprattutto con
riferimento agli impegni internazionali,
e rese pubbliche sul sito
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, salvi i casi di segreto
per ragioni di Stato.
4. Benefits
Fatta eccezione per il
Presidente della Repubblica, dopo la
cessazione dall’ufficio, a favore
dei titolari di qualsiasi incarico
o carica pubblica, elettiva o
conseguita per nomina, anche negli
organi costituzionali e di
rilevanza costituzionale, ivi compresi
quelli indicati nell’articolo 121
della Costituzione, non possono
essere utilizzati immobili
pubblici, anche ad uso abitativo, ne’
destinato personale pubblico, ne’
messi a disposizione mezzi di
trasporto o apparati di
comunicazione e di informazione appartenenti
ad organi o enti pubblici o da
questi comunque finanziati. Restano
ferme le norme previste
dall’ordinamento in materia di sicurezza
nazionale o di protezione
personale.
La Camera dei deputati, il
Senato della Repubblica, la Corte
costituzionale, nell’ambito della
propria autonomia, assumono le
opportune deliberazioni per
limitare nel tempo i benefici di cui al
comma 1 «che vengono riconosciuti»
ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione
dalla carica.
La disposizione di cui al primo
periodo e’ principio di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
5. Riduzione dotazioni
Organismi politico-amministrativi e organi
collegiali
Nel rispetto del principio
costituzionale di autonomia, a
decorrere dall’anno 2012 gli
importi corrispondenti alle riduzioni di
spesa che, anche con riferimento
alle spese di natura amministrativa
e per il personale, saranno
autonomamente deliberate entro il 31
dicembre 2013, con le modalita’
previste dai rispettivi ordinamenti
dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale sono versati al
bilancio dello Stato e sono utilizzati
dallo Stato per gli interventi
straordinari per fame nel mondo,
calamita’ naturali, assistenza ai
rifugiati, conservazione di beni
culturali previsti dall’articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n.
222.
A decorrere dall’anno 2012
gli stanziamenti del Consiglio
nazionale dell’economia e del
lavoro (CNEL), degli organi di
autogoverno della magistratura
ordinaria, amministrativa, contabile,
tributaria, militare, nonche’ delle
autorita’ indipendenti, compresa
la Consob, sono ridotti del 20 per
cento rispetto all’anno 2011. Ai
fini della riduzione prevista dal
presente comma gli stanziamenti si
considerano al netto degli oneri
relativi al personale dipendente,
nonche’, per gli organi di
autogoverno, degli oneri per la formazione
e l’aggiornamento del personale.
« La disposizione di cui
all’articolo 6, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nella parte
concernente gli organi previsti
per legge che operano presso il
Ministero per l’ambiente, e
limitatamente alla Commissione tecnica di
verifica dell’impatto ambientale -
VIA e VAS e alla Commissione
istruttoria per l’autorizzazione
integrata ambientale - IPPC, si
interpreta nel senso che alle
stesse comunque non si applica quanto
previsto dagli articoli 68 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
29, comma 2, lettera e-bis), e
comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248».
6.
Finanziamento dei partiti politici
Ferme restando le riduzioni di
spesa gia’ previste dall’articolo
2, comma 275, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e dall’articolo 5,
comma 4, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, l’importo previsto
dall’articolo 1, comma 5, primo
periodo, della legge 3 giugno 1999,
n. 157, e’ ridotto di un ulteriore
10 per cento, cosi’ cumulando una
riduzione complessiva del 30 per
cento.
All’articolo 1 della legge 3
giugno 1999, n. 157, il terzo e
quarto periodo del comma 6 sono
sostituiti dai seguenti: “In caso di
scioglimento anticipato del Senato
della Repubblica o della Camera
dei deputati il versamento delle
quote annuali dei relativi rimborsi
e’ interrotto. In tale caso i
movimenti o partiti politici hanno
diritto esclusivamente al
versamento delle quote dei rimborsi per un
numero di anni pari alla durata
della legislatura dei rispettivi
organi.
Quanto stabilito nel primo periodo
si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato
della Repubblica, della Camera dei
deputati, del Parlamento europeo e
dei Consigli regionali successivo
alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7.
Election day
A decorrere dal 2012 le
consultazioni elettorali per le elezioni
dei sindaci, dei Presidenti delle
province e delle regioni, dei
Consigli comunali, provinciali
e regionali, del Senato della
Repubblica e della Camera dei
deputati, si svolgono, compatibilmente
con quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, in un’unica data
nell’arco dell’anno.
Qualora nel medesimo anno si
svolgano le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti
all’Italia le consultazioni di cui
sopra
si effettuano nella data stabilita per le elezioni
del
Parlamento europeo.
8. Interventi per la razionalizzazione
dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica
Amministrazione
Ai fini del perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica,
anche attraverso la
razionalizzazione della spesa per l’acquisto di
beni e servizi, nel contesto del
sistema a rete di cui all’articolo
1, comma 457, della legge 27
dicembre 2006 n. 296, sono individuate
misure dirette ad incrementare i
processi di centralizzazione degli
acquisti riguardanti beni e
servizi. A tale fine il Ministero
dell’economia e delle finanze
- nell’ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti –
a decorrere dal 30 settembre 2011
avvia un piano volto
all’ampliamento della quota di spesa per gli
acquisti di beni e servizi
gestita attraverso gli strumenti di
centralizzazione e pubblica sul
sito www.acquistinretepa.it con
cadenza trimestrale le merceologie
per le quali viene attuato il piano.
9. Acquisto,
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
A decorrere dal 1° gennaio 2012
le operazioni di acquisto e
vendita di immobili, effettuate sia
in forma diretta sia indiretta,
da parte delle amministrazioni
inserite nel conto economico
consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell’articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con
l’esclusione degli enti
territoriali, degli enti previdenziali e
degli enti del servizio sanitario
nazionale, nonche’ del Ministero
degli affari esteri con
riferimento ai beni immobili ubicati
all’estero, sono subordinate alla
verifica del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze.
10.
Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed
organismi pubblici
Alla data dientrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e’
costituita la societa’ a
responsabilita’ limitata «Istituto Luce -
Cinecitta’», con sede in Roma. Il
capitale sociale della societa’ di
cui al presente comma e’ stabilito
in sede di costituzione in euro
15.000. Il Ministero
dell’economia e delle finanze assume la
titolarita’ delle relativa
partecipazione, che non puo’ formare
oggetto di diritti a favore di
terzi, e il Ministero per i beni e le
attivita’ culturali esercita i
diritti del socio, sentito il
Ministero dell’economia e delle
finanze, per quanto riguarda i
profili patrimoniali, finanziari e
statutari.
Con decreto non avente natura
regolamentare del Ministro per i
beni e le attivita’ culturali,
di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da
adottare entro i trenta giorni
successivi alla costituzione della
societa’ di cui al comma 6, sono
individuate le risorse umane,
strumentali e patrimoniali appartenenti
alla societa’ di cui all’articolo
5-bis del decreto- legge 23 aprile
1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202, da trasferire a
titolo gratuito alla societa’ «Istituto
Luce – Cinecitta’».
Dalla data di adozione del
decreto di cui sopra, la
societa’ di cui all’articolo 5-bis
del decreto-legge 23 aprile 1993,
n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, e’ posta in liquidazione ed e’
trasferita alla Societa’ Fintecna
s.p.a. o a Societa’ da essa
interamente controllata .
L’Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE) e’ soppresso
a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
18. Salvo quanto previsto nei
commi da 21 a 24, le funzioni
attribuite all’ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di
personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti
giuridici attivi e passivi, sono
trasferiti, senza che sia esperita
alcuna procedura di liquidazione,
anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale
entro il 31 dicembre 2011 e’
conseguentemente riorganizzato ai
sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni.Le risorse gia’
destinate
all’ICE per il finanziamento
dell’attivita’ di promozione e di
sviluppo degli scambi commerciali
con l’estero, come determinate
nella Tabella C della legge 13
dicembre 2010, n. 220, sono trasferite
in un apposito Fondo per
la promozione degli scambi e
l’internazionalizzazione delle
imprese da istituire nello stato di
previsione del Ministero dello
sviluppo economico. La dotazione del
Fondo e’ determinata ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
I poteri di indirizzo e
vigilanza in materia di promozione e
internazionalizzazione delle
imprese sono esercitati dal Ministero
dello sviluppo economico e dal
Ministero degli affari esteri. Le
linee guida e di indirizzo
strategico per l’utilizzo delle relative
risorse in materia di promozione ed
internalizzazione delle imprese
sono assunte da una cabina di
regia, costituita senza nuovi o
maggiori oneri, copresieduta dai
Ministri degli affari esteri e dello
sviluppo economico e composta,
oltre che dal Ministro dell’economia e
delle finanze o da persona
dallo stesso designata, da un
rappresentante, rispettivamente, di
Unioncamere, della Confederazione
generale dell’industria italiana
e della Associazione bancaria
italiana. Il Ministero per lo
sviluppo economico puo’ destinare a
prestare servizio presso le Sezioni
all’estero un contingente massimo
di 100 unita’, previo nulla osta
del Ministero degli affari esteri
accreditato secondo le procedure
previste dall’articolo 31 del DPR 5
gennaio 1967, n. 18, in conformita’
alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari
e tenendo conto delle consuetudini
esistenti nei Paesi di
accreditamento.
I dipendenti a tempo indeterminato
del soppresso ICE, fatto
salvo quanto previsto per il
personale locale di cui al comma 21,
sono inquadrati nei ruoli del
Ministero dello sviluppo economico
sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o
piu’ dei decreti del Ministro per
la pubblica amministrazione e per
l’innovazione, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, assicurando
l’invarianza della spesa
complessiva. I dipendenti trasferiti mantengono il
trattamento economico
fondamentale e accessorio
limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al
momento dell’inquadramentoLa legge 25 marzo 1997, n. 68,
e’ abrogata.
L’UNIRE e’ trasformato in
Agenzia per lo
sviluppo del settore ippico -
ASSI con il compito di promuovere
l’incremento e il miglioramento
qualitativo e quantitativo delle
razze equine, gestire i libri
genealogici, revisionare i meccanismi
di programmazione delle corse,
delle manifestazioni e dei piani e
programmi allevatoriali, affidare,
ai sensi del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, il servizio
di diffusione attraverso le reti
nazionali ed interregionali delle
riprese televisive delle corse,
valutare le strutture degli
ippodromi e degli impianti di
allevamento, di allenamento e di
addestramento, secondo parametri
internazionalmente riconosciuti.
L’ASSI subentra nella titolarita’
dei rapporti giuridici attivi e
passivi dell’UNIRE.Il personale dell’UNIRE con rapporto
di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in servizio
alla data di entrata in vigore del
presente decreto, prosegue il
proprio rapporto con l’Agenzia. La
consistenza numerica complessiva
di tale personale costituisce il
limite massimo della dotazione
organica dell’Agenzia. Nei confronti
del personale dell’Agenzia
continua ad applicarsi la disciplinprevista dai
contratti collettivi nazionali del comparto degli enti
pubblici non economici e dell’Area
VI della dirigenza.
11.
Misure di razionalizzazione dell’attivita’ dei
commissari straordinari
A decorrere dal 1° gennaio 2012, il
compenso dei commissari o
sub commissari ad acta e’ composto
da una parte fissa e da
una parte variabile. La parte fissa
non puo’ superare 50 mila euro,
annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento
degli obiettivi ed al rispetto
dei tempi di realizzazione degli
interventi ricadenti nell’oggetto
dell’incarico commissariale, non
puo’ superare 50 mila euro annui.
Con la medesima decorrenza si
procede alla rideterminazione
nei termini stabiliti dai periodi
precedenti dei compensi previsti
per gli incarichi di commissario e
sub commissario conferiti prima di
tale data. La violazione delle
disposizioni del presente comma
costituisce responsabilita’ per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall’applicazione
del comma 3 i Commissari nominati
ai sensi dell’articolo 4 del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159,
convertito con modificazioni dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, i
cui compensi restano determinati
secondo la metodologia di calcolo e
negli importi indicati nei
relativi decreti del Ministro
dell’Economia e Finanze di concerto
col Ministro della salute.
5. Al fine di contenere i tempi
di svolgimento delle procedure di
amministrazione straordinaria delle
imprese di cui all’articolo 2,
comma 2 del decreto legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39 e
successive modificazioni, nelle quali
sia avvenuta la dismissione dei
compendi aziendali e che si trovino
nella fase di liquidazione,
l’organo commissariale monocratico e’
integrato da due ulteriori
commissari, da nominarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro dello sviluppo
economico con le modalita’ di
cui all’articolo 38 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
A ciascun commissario il collegio
puo’ delegare incombenze
specifiche. L’applicazione delle norme di
cui ai commi da 2 a 5 del
presente articolo non puo’ comportare
aggravio di costi a carico della
procedura per i compensi che sono
liquidati ripartendo per tre
le somme gia’ riconoscibili al
commissario unico.
12. Contenimento delle spese in
materia di impiego pubblico
1. Al fine di assicurare il
consolidamento delle misure di
razionalizzazione e contenimento
della spesa in materia di pubblico
impiego adottate nell’ambito della
manovra di finanza pubblica per
gli anni 2011-2013, nonche’
ulteriori risparmi in termini di
indebitamento netto, con uno o
piu’ regolamenti da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri per
la pubblica amministrazione e
l’innovazione e dell’economia e
delle finanze, puo’ essere disposta:
a) la proroga di un
anno dell’efficacia delle vigenti
disposizioni in materia di
limitazione delle facolta’ assunzionali
per le amministrazioni dello
Stato, ad esclusione dei Corpi di
polizia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, per le agenzie
fiscali, per gli enti pubblici
non economici e per gli enti
dell’articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
b) la proroga fino al 31
dicembre 2014 delle vigenti disposizioni
che limitano la crescita dei
trattamenti economici anche accessori
del personale delle pubbliche
amministrazioni previste dalle
disposizioni medesime;
c) la fissazione delle
modalita’ di calcolo relative
all’erogazione dell’indennita’ di
vacanza contrattuale per gli anni
2015-2017;
d) la semplificazione, il
rafforzamento e l’obbligatorieta’ delle
procedure di mobilita’ del
personale tra le pubbliche
amministrazioni;
e) la possibilita’ che l’ambito
applicativo delle disposizioni di
cui alla lettera a) nonche’,
all’esito di apposite consultazioni con
le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative del pubblico
impiego, alla lettera b) sia
differenziato, in ragione dell’esigenza
di valorizzare ed incentivare
l’efficienza di determinati settori;
f) l’inclusione di tutti i
soggetti pubblici, con esclusione
delle regioni e delle province
autonome, nonche’ degli enti del
servizio sanitario nazionale,
nell’ambito degli enti destinatari in
via diretta delle misure di
razionalizzazione della spesa, con
particolare riferimento a
quelle previste dall’articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n.
78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di
risparmio, razionalizzazione e
qualificazione della spesa
delle amministrazioni centrali anche
attraverso la digitalizzazione e la
semplificazione delle procedure,
la riduzione dell’uso delle
autovetture di servizio, la lotta
all’assenteismo anche mediante
estensione delle disposizioni di cui
all’articolo 71 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, al personale
del comparto sicurezza e difesa,
con eccezione di quello impegnato in
attivita’ operative o missioni. «,
fatti salvi i contenuti del
comma 1-bis del medesimo articolo,
come modificato dall’articolo 17,
comma 23, lettera a), del
decreto-legge 1 º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»
Le disposizioni recate dalla
lettera b), con riferimento
al personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale si applicano
anche al personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale
In ragione dell’esigenza di un
effettivo perseguimento degli
obiettivi di finanza
pubblica concordati in sede europea
relativamente alla manovra
finanziaria per gli anni 2011-2013,
qualora, per qualsiasi ragione,
inclusa l’emanazione di provvedimenti
giurisdizionali diversi dalle
decisioni della Corte costituzionale,
non siano conseguiti gli effetti
finanziari utili conseguenti, per
ciascuno degli stessi anni
2011-2013, alle disposizioni di cui ai
commi 2 e 22 dell’articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
medesimi effetti finanziari sono
recuperati, con misure di carattere
generale, nell’anno
immediatamente successivo nei riguardi delle
stesse categorie di personale
cui si applicano le predette
disposizioni.
I provvedimenti in materia di
personale adottati dalle pubbliche
amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ed in particolare le assunzioni a
tempo indeterminato, incluse quelle
derivanti dalla stabilizzazione o
trasformazione di rapporti a
tempo determinato, nonche’ gli
inquadramenti e le promozioni posti
in essere in base a disposizioni
delle quali venga
successivamente dichiarata l’illegittimita’
costituzionale sono nulle di
diritto e viene ripristinata la
situazione preesistente a far data
dalla pubblicazione della relativa
sentenza della Corte
Costituzionale. Ferma l’eventuale applicazione
dell’articolo 2126 del codice
civile in relazione alle prestazioni
eseguite, il dirigente competente
procede obbligatoriamente e senza
indugio a comunicare agli
interessati gli effetti della predetta
sentenza sul relativo rapporto di
lavoro e sul correlato trattamento
economico e al ritiro degli atti
nulli.
13.
Modifiche disciplina controllo malattie dipendenti
pubblici
Il comma 5 dell’articolo 5-septies
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e’ sostituito
dai seguenti:
“5. Le pubbliche
amministrazioni dispongono per il controllo
sulle assenze per malattia dei
dipendenti valutando la condotta
complessiva del dipendente e gli
oneri connessi all’effettuazione
della visita, tenendo conto
dell’esigenza di contrastare e prevenire
l’assenteismo. Il controllo e’ in
ogni caso richiesto sin dal primo
giorno quando l’assenza si
verifica nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di
reperibilita’ entro le quali devono
essere effettuate le visite di
controllo e il regime delle esenzioni
dalla reperibilita’ sono stabiliti
con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e
l’innovazione. Qualora il dipendente debba
allontanarsi dall’indirizzo
comunicato durante le fasce di
reperibilita’ per effettuare
visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per
altri giustificati motivi, che
devono essere, a richiesta,
documentati, e’ tenuto a darne preventiva
comunicazione all’amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui
l’assenza per malattia abbia luogo per
l’espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici l’assenza e’
giustificata mediante la presentazione
di attestazione rilasciata dal
medico o dalla struttura, anche
privati, che hanno svolto la visita
o la prestazione.”
Le disposizioni dei commi 5,
5-bis e 5-ter, dell’articolo
55-septies, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
applicano anche ai dipendenti di
cui all’articolo 3 del medesimo
decreto ,(che riguarda il Personale
in regime di diritto pubblico e dispone che:
”1. In deroga all’articolo 2,
commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi
ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il
personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il
personale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia nonche’ i dipendenti degli enti che svolgono
la loro attivita’ nelle materie contemplate
dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle
leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni
ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
2. Il rapporto di impiego dei
professori e dei, ricercatori universitari resta
disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti,
in attesa della specifica disciplina che la regoli in
modo organico ed in conformita’ ai principi della
autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della
Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9
maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992.
n.421.)”
14.
Precisazione per risoluzione rapporti lavoro pp.aa.
In tema di risoluzione del rapporto
di lavoro, l’esercizio della
facolta’ riconosciuta alle
pubbliche amministrazioni prevista dal
comma 11 dell’articolo 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, non
necessita di ulteriore motivazione,
qualora l’amministrazione
interessata abbia preventivamente
determinato in via generale
appositi criteri di applicativi con atto
generale di organizzazione
interna, sottoposto al visto dei
competenti organi di controllo.
Si ricorda che il comma 11
dell’art.72 dellalegge n.133/08 ,stabilisce :”Nel caso
di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40
anni del personale dipendente, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono
risolvere, fermo restando quanto previsto dalla
disciplina vigente in materia di decorrenze dei
trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un
preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa delibera del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell’interno, della difesa e degli affari
esteri, sono definiti gli specifici criteri e le
modalità applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto
delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano a
magistrati e professori universitari”.
15. Misure per
razionalizzazione spesa sanitaria
A decorrere dall’anno 2014, con
regolamento da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della
salute di concerto con il Ministro
dell’economia e delle
finanze, sono introdotte misure di
compartecipazione
sull’assistenza farmaceutica e sulle altre
prestazioni erogate dal servizio
sanitario nazionale. Le misure di
compartecipazione sono aggiuntive
rispetto a quelle eventualmente
gia’ disposte dalle regioni e sono
finalizzate ad assicurare, nel
rispetto del principio di
equilibrio finanziario, l’appropriatezza,
l’efficacia e l’economicita’ delle
prestazioni. La predetta quota di
compartecipazione non concorre
alla determinazione del tetto per
l’assistenza farmaceutica
territoriale. Le regioni possono adottare
provvedimenti di riduzione
delle predette misure di
compartecipazione, purche’
assicurino comunque, con misure
alternative, l’equilibrio
economico finanziario, da certificarsi
preventivamente da parte del
Comitato permanente per la verifica
dell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo
tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui agli articoli 9 e 12
dell’Intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005.
16.
Interventi in materia previdenziale
-. A decorrere dal 1° gennaio
2020, ferma restando la disciplina
vigente in materia di decorrenza
del trattamento pensionistico e di
adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita
ai sensi dell’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e successive modificazioni, per
le lavoratrici dipendenti e per
le lavoratrici autonome la cui
pensione e’ liquidata a
carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima, nonche’ della
gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito
anagrafico di sessanta anni per
l’accesso alla pensione di
vecchiaia nel sistema retributivo e misto
e il requisito anagrafico di
sessanta anni di cui all’articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, sono incrementati
di un mese. Tali requisiti
anagrafici sono incrementati di
ulteriori due mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2021, di ulteriori tre mesi
a decorrere dal 1° gennaio 2022,
di ulteriori quattro mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2023, di
ulteriori cinque mesi a decorrere
dal 1° gennaio 2024, di ulteriori
sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2025 e per ogni anno successivo
fino al 2031 e di ulteriori tre
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.
- L’articolo 19, comma 10-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, come successivamente prorogato,
e’ abrogato dalla data di entrata
in vigore del presente
decreto-legge ,ricordando che detta norma stabiliva:
“10-bis. Ai lavoratori non
destinatari dei trattamenti di cui all’articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento,
puo’ essere erogato un trattamento di ammontare
equivalente all’indennita’ di mobilita’ nell’ambito
delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli
ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.
Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di
disoccupazione di cui all’articolo 19, primo comma, del
regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si
applica con esclusivo riferimento alla contribuzione
figurativa per i periodi previsti dall’articolo 1, comma
25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.”
Dalla medesima data,
nell’ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per
occupazione e
formazione di cui all’articolo 18,
comma 1 lettera a), del predetto
decreto-legge n.185 del 2008,
il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle
finanze, puo’ concedere ai
lavoratori non rientranti nella disciplina
di cui all’articolo 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223, in caso di
licenziamento o di cessazione del
rapporto di lavoro e qualora i
lavoratori medesimi siano
percettori dell’indennita’ ordinaria di
disoccupazione con requisiti
normali, un trattamento aggiuntivo pari
alla differenza tra il
trattamento di disoccupazione spettante e
l’indennita’ di mobilita’ per un
numero di mesi pari alla durata
dell’indennita’ di disoccupazione.
- “A titolo di concorso al
conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, per il
biennio 2012-2013, ai trattamenti
pensionistici superiori a cinque
volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle
pensioni, secondo il meccanismo
stabilito dall’articolo 34, comma
1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non e’ concessa, con
esclusione della fascia di importo
inferiore a tre volte il
predetto trattamento minimo INPS con
riferimento alla quale l’indice
di rivalutazione automatica delle
pensioni e’ applicato, per il
predetto biennio, secondo il meccanismo
stabilito dall’articolo 34, comma
1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, nella misura del 70 per
cento. Per le pensioni di importo
superiore a cinque volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base della
normativa vigente, l’aumento di
rivalutazione e’ comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato.»;
. All’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis, la
parola: “2015″ e’ sostituita dalla
seguente: “2013″ e sono soppresse
le parole: “, salvo quanto indicato
al comma 12-ter,”;
b) al comma 12-ter, primo
periodo, le parole: “2013″ e “30
giugno” sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: “2011″ e “31
dicembre” ed e’ soppresso l’ultimo
periodo.»;
dopo il comma 22, sono aggiunti i
seguenti:
«22-bis. In
considerazione della eccezionalita’ della
situazione economica internazionale
e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dal 1 º agosto 2011
e fino al 31 dicembre 2014, i
trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie, i cui
importi complessivamente superino
90.000 euro lordi annui, sono
assoggettati ad un contributo di
perequazione pari al 5 per cento
della parte eccedente il predetto
importo fino a 150.000 euro,
nonche’ pari al 10 per cento per la
parte eccedente 150.000 euro; a
seguito della predetta riduzione il
trattamento pensionistico
complessivo non puo’ essere comunque
inferiore a 90.000 euro lordi
annui. Ai predetti importi concorrono
anche i trattamenti erogati da
forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o
ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi
comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n.
563, al decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, nonche’ i trattamenti che
assicurano prestazioni definite dei
dipendenti delle regioni a statuto
speciale e degli enti di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive modificazioni, ivi compresa
la gestione speciale ad
esaurimento di cui all’articolo 75 del
decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
nonche’ le gestioni di previdenza
obbligatorie presso l’INPS per il
personale addetto alle imposte
di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private
del gas e per il personale gia’
addetto alle esattorie e alle
ricevitorie delle imposte dirette. La
trattenuta relativa al predetto
contributo di perequazione e’
applicata, in via preventiva e
salvo conguaglio, a conclusione
dell’anno di riferimento, all’atto
della corresponsione di ciascun
rateo mensile. Ai fini
dell’applicazione della predetta trattenuta e’
preso a riferimento il trattamento
pensionistico complessivo lordo
per l’anno considerato. L’INPS,
sulla base dei dati che risultano dal
casellario centrale dei
pensionati, istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni, e’ tenuto a fornire
a tutti gli enti interessati i
necessari elementi per
l’effettuazione della trattenuta del
contributo di perequazione,
secondo modalita’ proporzionali ai
trattamenti erogati. Le somme
trattenute dagli enti vengono versate,
entro il quindicesimo giorno
dalla data in cui e’ erogato il
trattamento su cui e’ effettuata
la trattenuta, all’entrata del
bilancio dello Stato.
22-ter. Al comma 2 dell’articolo 12
del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e’ aggiunto, in fine,
il seguente periodo: “I soggetti
di cui al presente comma che
maturano i previsti requisiti per il
diritto al pensionamento
indipendentemente dall’eta’ anagrafica
conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico
con un posticipo ulteriore di un
mese dalla data di maturazione dei
previsti requisiti rispetto a
quello stabilito al primo periodo del
presente comma per coloro che
maturano i requisiti nell’anno 2012, di
due mesi per coloro che maturano i
requisiti nell’anno 2013 e di tre
mesi per coloro che maturano i
requisiti a decorrere dal 1 º gennaio
2014, fermo restando per il
personale del comparto scuola quanto
stabilito al comma 9 dell’articolo
59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive
modificazioni.”
22-quater. Con riferimento ai
soggetti di cui al comma 22-ter
le disposizioni in materia
di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della
data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente
decreto continuano ad applicarsi,
nei limiti del numero di 5.000
lavoratori beneficiari, ancorche’
maturino i requisiti per l’accesso
al pensionamento a decorrere dal
1 º gennaio 2012:
a) ai lavoratori
collocati in mobilita’ ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base
di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 30 giugno 2011 e
che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il periodo
di fruizione dell’indennita’ di
mobilita’ di cui all’articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) ai lavoratori
collocati in mobilita’ lunga ai sensi
dell’articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati
entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla
data di entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di
prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarieta’ di
settore di cui all’articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
22-quinquies. L’INPS provvede
al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del
rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai
lavoratori di cui al comma 22-ter che
intendono avvalersi del regime
delle decorrenze previsto dalla
normativa vigente prima della data
di entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il
raggiungimento del numero di 5.000 domande di
pensione, l’INPS non prendera’
in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma
22-quater».
-Con effetto sulle pensioni
decorrenti dal 1° gennaio 2012
l’aliquota percentuale della
pensione a favore dei superstiti di
assicurato e pensionato
nell’ambito del regime dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme
esclusive o sostitutive di detto
regime, nonche’ della gestione
separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e’ ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il dante causa
sia stato contratto ad eta’ del
medesimo superiori a settanta anni
e la differenza di eta’ tra i
coniugi sia superiore a venti anni,
del 10 per cento in ragione di
ogni anno di matrimonio con il
dante causa mancante rispetto al
numero di 10. Nei casi di frazione
di anno la predetta riduzione
percentuale e’ proporzionalmente
rideterminata. Le disposizioni di
cui al presente comma non si
applicano nei casi di presenza di figli
di minore eta’, studenti, ovvero
inabili. Resta fermo il regime di
cumulabilita’ disciplinato
dall’articolo 1, comma 41, della predetta
legge n. 335 del 1995.
L’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, si
interpreta nel senso che i soggetti
che esercitano per professione
abituale, ancorche’ non
esclusiva, attivita’ di lavoro autonomo
tenuti all’iscrizione presso
l’apposita gestione separata INPS sono
esclusivamente i soggetti che
svolgono attivita’ il cui esercizio non
sia subordinato all’iscrizione ad
appositi albi professionali, ovvero
attivita’ non soggette al
versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, in base ai rispettivi
statuti e ordinamenti, con esclusione
dei soggetti di cui al comma 11.
Resta ferma la disposizione di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103. Sono fatti
salvi i versamenti gia’ effettuati
ai sensi del citato articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del
1995.
Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l’INPS,
l’INAIL, l’Agenzia delle entrate e
gli enti previdenziali di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, possono stipulare apposite
convenzioni per il contrasto al
fenomeno dell’omissione ed evasione
contributiva mediante l’incrocio
dei dati e delle informazioni in
loro possesso.
Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono
adottate le necessarie disposizioni
attuative di quanto sopra previsto.
All’articolo 20 del decreto- legge
25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1, e’ inserito
il seguente:
“1-bis. A decorrere dal 1°
maggio 2011, i datori di lavoro di
cui al comma 1 sono comunque tenuti
al versamento della contribuzione
di finanziamento dell’indennita’
economica di malattia in base
all’articolo 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e per le
categorie di lavoratori cui la
suddetta assicurazione e’ applicabile
ai sensi della normativa vigente.”
b) al comma 1, le parole: “alla
data del 1° gennaio 2009″ sono
sostituite dalle seguenti: “alla
data di cui al comma 1-bis”.
L’articolo 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e
l’articolo 1, comma 5, del
decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si
interpretano nel senso che la
retribuzione, utile per il calcolo
delle prestazioni temporanee in
favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non e’ comprensiva
della voce del trattamento di di fine
rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva.
Hanno effetto a partire dal 2012 le
disposizioni relative a.
Ai fini della
razionalizzazione e dell’unificazione del
procedimento relativo al
riconoscimento dell’invalidita’ civile,
della cecita’ civile, della
sordita’, dell’handicap e della
disabilita’, le regioni, anche in
deroga alla normativa vigente,
possono affidare all’Istituto
nazionale della previdenza sociale,
attraverso la stipula di specifiche
convenzioni, le funzioni relative
all’accertamento dei requisiti
sanitari
17. Norme in
materia tributaria
A partire dall’anno 2011, per
le autovetture e per gli
autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose e’ dovuta
una addizionale erariale della
tassa automobilistica, pari ad euro
dieci per ogni chilowatt di
potenza del veicolo superiore a
duecentoventicinque chilowatt, da
versare alle entrate del bilancio
dello Stato. L’addizionale deve
essere corrisposta con le modalita’ e
i termini da stabilire con
Provvedimento del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, d’intesa con
l’Agenzia delle Entrate, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
disposizione. In caso di
omesso o insufficiente versamento
dell’addizionale si applica la
sanzione di cui all’articolo 13 del D.
Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari
al 30 per cento dell’importo non
versato.
A fini di chiarimento in relazione
a partite IVA inattive da
tempo, all’articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il
comma 15-quater e’ aggiunto il
seguente: “15-quinquies.
L’attribuzione del numero di partita IVA e’
revocata d’ufficio qualora per tre
annualita’ consecutive il titolare
non abbia esercitato l’attivita’
d’impresa o di arti e professioni o,
se obbligato alla presentazione
della dichiarazione annuale in
materia d’imposta sul valore
aggiunto, non abbia adempiuto a tale
obbligo. Il provvedimento di
revoca e’ impugnabile davanti alle
Commissioni tributarie.”.
I titolari di partita IVA che,
sebbene obbligati, non abbiano
tempestivamente presentato la
dichiarazione di cessazione di
attivita’ di cui all’articolo 35,
comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, possono sanare la
violazione versando, entro novanta
giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un
importo pari alla sanzione minima
indicata nell’articolo articolo
5, comma 6, primo periodo, del
decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, ridotta ad un quarto.
La disposizione si applica sempre
che la violazione non sia stata
gia’ constatata con atto portato a
conoscenza del contribuente.
In attesa di una revisione
complessiva della disciplina
dell’imprenditore agricolo in
crisi e del coordinamento delle
disposizioni in materia, gli
imprenditori agricoli in stato di crisi
o di insolvenza possono accedere
alle procedure di cui agli articoli
182-bis e 182-ter del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come
modificato da ultimo dall’articolo
32, commi 5 e 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.
. In considerazione del permanere
dello stato di crisi nell’isola
di Lampedusa, il termine del 16
dicembre 2011, previsto dall’articolo
3 della ordinanza di protezione
civile n. 3947 del 16 giugno 2011,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011,
relativo agli adempimenti ed ai
versamenti dei tributi, nonche’ dei
contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie
professionali, sospesi in
relazione all’eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai Paesi del
Nord Africa e’ differito alla
data del 30 giugno 2012.
Il territorio del comune di
Lampedusa costituisce zona franca
urbana ai sensi dell’articolo 1,
commi da 340 a 343, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni. Al fine di
assicurare l’effettiva
compatibilita’ comunitaria della presente
disposizione, la sua efficacia
e’ subordinata alla preventiva
autorizzazione comunitaria
In tutti gli atti
introduttivi di un giudizio, compresa
l’azione civile in sede penale e in
tutti gli atti di prima difesa
devono essere indicati, le
generalita’ complete della parte, la
residenza o sede, il domicilio
eletto presso il difensore ed il
codice fiscale, oltre che della
parte, anche dei rappresentanti in
giudizio.
18.
Contrattazione aziendale
Per l’anno 2012 le somme erogate
ai lavoratori dipendenti del
settore privato in attuazione
di quanto previsto da accordi o
contratti collettivi aziendali
o territoriali sottoscritti da
associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente
piu’ rappresentative sul piano
nazionale e correlate a incrementi di
produttivita’, qualita’,
redditivita’, innovazione, efficienza
organizzativa, collegate ai
risultati riferiti all’andamento
economico o agli utili della
impresa, o a ogni altro elemento
rilevante ai fini del miglioramento
della competitivita’ aziendale,
compresi i contratti aziendali
sottoscritti ai sensi dell’accordo
interconfederale del 28 giugno 2011
tra Confindustria, Cgil, Cisl,
Uil e Ugl, sono assoggettate ad una
tassazione agevolata del reddito
dei lavoratori e beneficiano di uno
sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di
lavoro. Il Governo, sentite le parti
sociali, provvede entro il 31
dicembre 2011 alla determinazione del
sostegno fiscale e contributivo
previsto nel presente comma nei
limiti delle risorse stanziate con
la legge di stabilita’ ovvero
previste a tali fini dalla vigente
legislazione.
19. Regime
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e
lavoratori
in mobilita’
Per favorire la costituzione
di nuove imprese da parte di
giovani ovvero di coloro che
perdono il lavoro e, inoltre, per
favorire la costituzione di
nuove imprese, gli attuali regimi
forfettari sono riformati e
concentrati in funzione di questi
obiettivi. Conseguentemente, a
partire dal 1° gennaio 2012, il regime
di cui all’articolo 1, commi da 96
a 117, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si applica, per il
periodo d’imposta in cui l’attivita’
e’ iniziata e per i quattro
successivi, esclusivamente alle persone
fisiche: a) che intraprendono
un’attivita’ d’impresa, arte o
professione; b) che l’hanno
intrapresa successivamente al 31 dicembre
2007. L’imposta sostitutiva
dell’imposta sui redditi e delle
addizionali regionali e comunali
prevista dal comma 105 dell’articolo
1 della legge n. 244 del 24
dicembre 2007 e’ ridotta al 5 per cento.
«Il regime di cui ai periodi
precedenti e’ applicabile anche oltre il quarto
periodo di imposta
successivo a quello di inizio
dell’attivita’ ma non oltre il periodo
di imposta di compimento del
trentacinquesimo anno di eta’».
Il beneficio di cui sopra e’
riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia
esercitato, nei tre anni precedenti
l’inizio dell’attivita’ di cui
al comma 1, attivita’ artistica,
professionale ovvero d’impresa,
anche in forma associata o familiare;
b) l’attivita’ da esercitare
non costituisca, in nessun modo,
mera prosecuzione di altra
attivita’ precedentemente svolta sotto
forma di lavoro dipendente o
autonomo, escluso il caso in cui
l’attivita’ precedentemente svolta
consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell’esercizio
di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita
un’attivita’ d’impresa svolta in
precedenza da altro soggetto,
l’ammontare dei relativi ricavi,
realizzati nel periodo d’imposta
precedente quello di riconoscimento
del predetto beneficio, non sia
superiore a 30.000 euro.
Coloro che, per effetto delle
disposizioni di cui al primo periodo ,
pur avendo le caratteristiche di
cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n.
244, non possono beneficiare del
regime semplificato per i
contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono,
fermi restando l’obbligo di
conservare, ai sensi dell’articolo 22 del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, i
documenti ricevuti ed emessi e, se
prescritti, gli obblighi di
fatturazione e di certificazione dei
corrispettivi, sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili,
rilevanti ai fini delle imposte
dirette e dell’imposta sul
valore aggiunto, nonche’ dalle
liquidazioni e dai versamenti
periodici rilevanti ai fini dell’IVA
previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100. I soggetti di cui al
periodo precedente sono altresi’ esenti
dall’imposta regionale sulle
attivita’ produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
Il regime di cui al terzo
periodo cessa di avere applicazione
dall’anno successivo a quello in
cui viene meno una della condizioni
di cui al comma 96 ovvero si
verifica una delle fattispecie indicate
al comma 99 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
I soggetti di cui al terzo
periodo possono optare per l’applicazione
del regime contabile ordinario.
L’opzione, valida per almeno un
triennio, e’ comunicata con la
prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla
scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime
ordinario, l’opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino
a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
Con uno o piu’ provvedimenti
del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono dettate le
disposizioni necessarie per l’attuazione dei
commi precedenti.
20..
Liberalizzazione del collocamento e dei servizi
1. L’articolo 6 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e’ sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Regimi particolari
di autorizzazione) - 1. Sono
autorizzati allo svolgimento delle
attivita’ di intermediazione:
a) gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, statali
e paritari,a condizione che
rendano pubblici e gratuitamente
accessibili sui relativi siti
istituzionali i curricula dei propri
studenti all’ultimo anno di corso
e fino ad almeno dodici mesi
successivi alla data del
conseguimento del titolo di studio;
b) le universita’,
pubbliche e private, e i consorzi
universitari, a condizione che
rendano pubblici e gratuitamente
accessibili sui relativi siti
istituzionali i curricula dei propri
studenti dalla data di
immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi
successivi alla data del
conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o
associati nelle forme delle unioni di
comuni e delle comunita’ montane, e
le camere di commercio;
d) le associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale anche per
il tramite delle associazioni
territoriali e delle societa’ di
servizi controllate;
e) i patronati, gli enti
bilaterali e le associazioni senza
fini di lucro che hanno per
oggetto la tutela del lavoro,
l’assistenza e la promozione
delle attivita’ imprenditoriali, la
progettazione e l’erogazione di
percorsi formativi e di alternanza,
la tutela della disabilita’;
f) i gestori di siti
internet a condizione che svolgano la
predetta attivita’ senza finalita’
di lucro e che rendano pubblici
sul sito medesimo i dati
identificativi del legale rappresentante .
Al fine di incrementare il
tasso di crescita
dell’economia nazionale, ferme
restando le categorie di cui
all’articolo 33, quinto comma,
della Costituzione, sentita l’Alta
Commissione di cui al comma 2, il
Governo formulera’ alle categorie
interessate proposte di riforma in
materia di liberalizzazione dei
servizi e delle attivita’
economiche; trascorso il termine di otto
mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del
presente decreto, cio’ che non
sara’ espressamente regolamentato
sara’ libero.
Entro il 31 dicembre 2013 il
Ministro dell’economia e
delle finanze, previo parere del
Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni,
approva, su conforme deliberazione
del Consiglio dei Ministri, uno o
piu’ programmi per la dismissione
di partecipazioni azionarie dello
Stato e di enti pubblici non
territoriali; i programmi di
dismissione, dopo l’approvazione, sono
immediatamente trasmessi al
Parlamento. Le modalita’ di alienazione
sono stabilite, con uno o piu’
decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, nel rispetto del
principio di trasparenza e di non
discriminazione. Il Ministro
riferisce al Parlamento entro il 30
giugno di ogni anno sullo stato di
attuazione del piano»;
L’ordine nazionale dei
consulenti del lavoro puo’ chiedere
l’iscrizione all’albo di cui
all’articolo 4 di una apposita
fondazione o di altro soggetto
giuridico dotato di personalita’
giuridica costituito nell’ambito
del consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo
svolgimento a livello nazionale di
attivita’ di intermediazione.
L’iscrizione e’ subordinata al rispetto
dei requisiti di cui alle
lettere c), d), e), f), g) di cui sopra
Ferme restando le normative
regionali vigenti per specifici
regimi di autorizzazione su base
regionale, l’autorizzazione allo
svolgimento della attivita’ di
intermediazione per i soggetti di cui
ai commi che precedono e’
subordinata alla interconnessione alla
borsa continua nazionale del lavoro
per il tramite del portale clic
lavoro, nonche’ al rilascio alle
regioni e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di ogni
informazione utile relativa al
monitoraggio dei fabbisogni
professionali e al buon funzionamento del
mercato del lavoro.
Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della
presente disposizione il
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali definisce con proprio
decreto le modalita’ di
interconnessione dei soggetti di
cui al comma 3 al portale clic
lavoro che costituisce la borsa
continua nazionale del lavoro,
nonche’ le modalita’ della loro
iscrizione in una apposita sezione
dell’albo di cui all’articolo 4,
comma 1. Il mancato conferimento dei
dati alla borsa continua nazionale
del lavoro comporta l’applicazione
di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2000 a euro 12000,
nonche’ alla cancellazione
dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1,
con conseguente divieto di
proseguire l’attivita’ di intermediazione.
Le amministrazioni di cui al
comma 1 inserite nell’elenco di
cui all’articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,
svolgono l’attivita’ di
intermediazione senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.”.
E’ istituita presso il
Ministero della giustizia una Alta
Commissione per formulare proposte
in materia di liberalizzazione dei
servizi. Ai componenti della
Commissione non spettano compensi o
indennita’. Alle spese di
funzionamento della medesima si provvede a
valere sulle risorse disponibili a
legislazione vigente nel bilancio
del Ministero della giustizia
L’Alta Commissione di cui al
secondo periodo e’ composta da esperti
nominati dai Ministri della
giustizia, dell’economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e del
lavoro e delle politiche sociali.
Dell’Alta Commissione devono fare
parte esperti della Commissione
europea, dell’OCSE e del Fondo
monetario internazionale.
L’alta Commissione termina i
propri lavori entro centottanta
giorni dalla data entrata in vigore
del presente decreto.
21.
Finanziamento della banda larga
Ai fini del raggiungimento degli
obiettivi dell’Agenda digitale
europea, concernenti il diritto di
accesso a internet per tutti i
cittadini “ad una velocita’ di
connessione superiore a 30 Mb/s” (e
almeno per il 50% ” al di sopra di
100 Mb/s”), il Ministero dello
sviluppo economico, con il concorso
delle imprese e gli enti titolari
di reti e impianti di
comunicazione elettronica fissa o mobile,
predispone un progetto strategico
nel quale, sulla base del principio
di sussidiarieta’ orizzontale e di
partenariato pubblico - privato,
sono individuati gli interventi
finalizzati alla realizzazione
dell’infrastruttura di
telecomunicazione a banda larga e ultralarga,
anche mediante la valorizzazione,
l’ammodernamento e il coordinamento
delle infrastrutture esistenti.
Le infrastrutture ricomprese nel
progetto strategico, costituiscono
servizio di interesse economico
generale in conformita’
all’articolo 106 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea
22. Disposizioni
in materia di salvaguardia delle risorse ittiche
In esecuzione di quanto
previsto dal regolamento (CE) n.
1198/2006 del Consiglio, del 27
luglio 2006, al fine di assicurare
un’adeguata protezione delle
risorse ittiche, e’ disposta, per
impresa, la misura di arresto
temporaneo dell’attivita’ di pesca per
le imbarcazioni autorizzate
all’uso del sistema strascico e/o
volante, per un periodo massimo di
45 giorni, secondo quanto previsto
al comma 3.
. In conseguenza dell’arresto
temporaneo di cui sopra , il
Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali e’
autorizzato a concedere alle
imprese di pesca una compensazione che
non concorre alla formazione della
base imponibile ai fini delle
imposte sui redditi, ne’ del valore
della produzione netta ai fini
dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive. Tale compensazione
non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. La compensazione
da concedere e’ rapportata ai
parametri stabiliti nel
Programma operativo, approvato dalla
Commissione europea, per
l’applicazione in Italia del Fondo europeo
per la pesca. Al relativo onere
fino a concorrenza massima di 22
milioni di euro per l’anno 2011, si
provvede quanto a 13 milioni di
euro con le specifiche assegnazioni
finanziarie dell’Asse prioritario
i – misure per l’adeguamento della
flotta da pesca comunitaria - del
regolamento (CE) n. 1198/2006 del
Consiglio, del 27 luglio 2006, e,
quanto a 9 milioni di euro a valere
sulle disponibilita’ del Fondo
rotativo di cui all’articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Le modalita’ di attuazione
dell’arresto temporaneo, l’entita’
del premio, le relative erogazioni,
la definizione degli eventuali
periodi di arresto temporaneo
supplementare per esigenze biologiche,
le misure di gestione e
controllo, tenuto conto del sistema di
localizzazione satellitare, per
la tutela delle risorse ittiche
giovanili nella fascia costiera e
nelle zone di tutela biologica,
sono definite con decreto del
Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la
Commissione consultiva centrale
per la pesca e l’acquacoltura.
23.Disposizioni in materia di riordino dell’ANAS S.p.A.
A decorrere dal 1° gennaio
2012 e’ istituita, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, presso il
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e con sede in Roma,
l’Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali. Il potere
di indirizzo, di vigilanza e di
controllo sull’Agenzia e’
esercitato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; in
ordine alle attivita’ di cui al
comma 2, il potere di indirizzo e
di controllo e’ esercitato, quanto
ai profili finanziari, di concerto
con il Ministero dell’economia e
delle finanze.
A decorrere dal 1° gennaio 2012
Anas s.p.a. provvede, nel limite
delle risorse disponibili e nel
rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, esclusivamente a:
a) costruire e gestire le
strade, ivi incluse quelle sottoposte a
pedaggio, e le autostrade statali,
anche per effetto di subentro ai
sensi del precedente comma 2,
lettere a) e b) incassandone tutte le
entrate relative al loro utilizzo,
nonche’ alla loro manutenzione
ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo
miglioramento ed adeguamento della
rete delle strade e delle
autostrade statali e della relativa
segnaletica;
c) curare l’acquisto, la
costruzione, la conservazione, il
miglioramento e l’incremento dei
beni mobili ed immobili destinati al
servizio delle strade e delle
autostrade statali;
d) espletare, mediante il
proprio personale, i compiti di cui al
comma 3 dell’articolo 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e dell’articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495;
A decorrere dalla data di cui al
primo periodo , l’Agenzia subentra ad
Anas s.p.a. nelle funzioni di
concedente per le convenzioni in essere
alla stessa data. A decorrere dalla
medesima data in tutti gli atti
convenzionali con le societa’
regionali, nonche’ con i concessionari
di cui al comma 2, lettera b), il
riferimento fatto ad Anas s.p.a.,
quale ente concedente, deve
intendersi sostituito, ovunque ripetuto,
con il riferimento all’Agenzia di
cui al comma 1.
Relativamente alle attivita’ e
ai compiti di cui al comma 2,
l’Agenzia esercita ogni
competenza gia’ attribuita in materia
all’Ispettorato di vigilanza sulle
concessionarie autostradali e ad
altri uffici di Anas s.p.a. ovvero
ad uffici di amministrazioni dello
Stato, i quali sono
conseguentemente soppressi a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Il personale degli
uffici soppressi con rapporto di
lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente
decreto, e’ trasferito all’Agenzia,
per formarne il relativo ruolo
organico. All’Agenzia sono altresi’
trasferite le risorse finanziarie
previste per detto personale a
legislazione vigente nello stato di
previsione del Ministero delle
infrastrutture, nonche’ le risorse
di cui all’articolo 1, comma 1020,
della legge 296 del 2006, gia’
finalizzate, in via prioritaria, alla
vigilanza sulle concessionarie
autostradali nei limiti delle esigenze
di copertura delle spese di
funzionamento dell’Agenzia. Al personale
trasferito si applica la
disciplina dei contratti collettivi
nazionali relativi al comparto
Ministeri e dell’Area I della
dirigenza. Il personale trasferito
mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al
momento del trasferimento, nonche’
l’inquadramento previdenziale.
Nel caso in cui il predetto
trattamento economico risulti piu’
elevato rispetto a quello previsto
e’ attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile
con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze ed il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l’innovazione si procede alla
individuazione delle unita’ di
personale da trasferire all’Agenzia e
alla riduzione delle dotazioni
organiche e delle strutture delle
amministrazioni interessate al
trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale
effettivamente trasferito. Con lo stesso
decreto e’ stabilita un’apposita
tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni
economiche del personale assegnato
all’Agenzia.
Entro il 31 dicembre 2011 il
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e Anas s.p.a.
predispongono lo schema di convenzione
che, successivamente al 1° gennaio
2012, l’Agenzia di cui al comma 1
sottoscrive con Anas s.p.a.
in funzione delle modificazioni
conseguenti alle disposizioni di
cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi
con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
A decorrere dal 1° gennaio 2012
sono attribuite gratuitamente al
Ministero dell’economia e delle
finanze, o a societa’ dallo stesso
controllata, tutte le
partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in
societa’ regionali, nonche’ in
Stretto di Messina s.p.a.
24. Disposizioni per l’efficienza del sistema
giudiziario e la celere
definizione delle
controversie
In relazione alle concrete esigenze
organizzative dell’ufficio,
i capi degli uffici
giudiziari possono stipulare apposite
convenzioni, senza oneri a carico
della finanza pubblica, con le
facolta’ universitarie di
giurisprudenza, con le scuole di
specializzazione per le professioni
legali di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, e successive
modificazioni, e con i consigli
dell’ordine degli avvocati per
consentire ai piu’ meritevoli, su
richiesta dell’interessato e previo
parere favorevole del Consiglio
giudiziario per la magistratura
ordinaria, del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa
per quella amministrativa e
del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella
tributaria, lo svolgimento presso i
medesimi uffici giudiziari del
primo anno del corso di dottorato di
ricerca, del corso di
specializzazione per le professioni legali o
della pratica forense per
l’ammissione all’esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi
alla formazione professionale negli
uffici giudiziari assistono e
coadiuvano i magistrati che ne fanno
richiesta nel compimento delle loro
ordinarie attivita’, anche con
compiti di studio, e ad essi si
applica l’articolo 15 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957 n. 3. Lo
svolgimento delle attivita’ previste dal
presente comma sostituisce ogni
altra attivita’ del corso del
dottorato di ricerca, del
corso di specializzazione per le
professioni legali o della pratica
forense per l’ammissione all’esame
di avvocato. Al termine del
periodo di formazione il magistrato
designato dal capo dell’ufficio
giudiziario redige una relazione
sull’attivita’ e sulla formazione
professionale acquisita, che viene
trasmessa agli enti di cui al
comma 4. Ai soggetti previsti dal
presente comma non compete alcuna
forma di compenso, di indennita’,
di rimborso spese o di
trattamento previdenziale da parte della
pubblica amministrazione. Il
rapporto non costituisce ad alcun titolo
pubblico impiego. E’ in ogni caso
consentita la partecipazione alle
convenzioni previste sopra di
terzi finanziatori.
25. Disposizioni in
materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
Al fine di realizzare una
maggiore economicita’ dell’azione
amministrativa e favorire la piena
operativita’ e trasparenza dei
pagamenti, nonche’
deflazionare il contenzioso in materia
previdenziale, di contenere la
durata dei processi in materia
previdenziale, nei termini di
durata ragionevole dei processi,
previsti ai sensi della Convenzione
europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle liberta’
fondamentali, ratificata ai sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848:
a) i processi in materia
previdenziale nei quali sia parte
l’INPS, pendenti nel primo grado
di giudizio alla data del 31
dicembre 2010, per i quali, a
tale data, non sia intervenuta
sentenza, il cui valore non superi
complessivamente euro 500,00, si
estinguono di diritto, con
riconoscimento della pretesa economica a
favore del ricorrente. L’estinzione
e’ dichiarata con decreto dal
giudice, anche d’ufficio. Per le
spese del processo si applica
l’articolo 310, quarto comma, del
codice di procedura civile.”
b) Al codice di procedura
civile sono apportate le seguenti
modificazioni ,a decorrere
dall’1.1.2012, 1) dopo l’articolo 445 e’ inserito
il seguente:
“Art. 445-bis (Accertamento
tecnico preventivo obbligatorio).
Nelle controversie in materia di
invalidita’ civile, cecita’ civile,
sordita’ civile, handicap e
disabilita’, nonche’ di pensione di
inabilita’ e di assegno di
invalidita’, disciplinati dalla legge 12
giugno 1984, n. 222, chi intende
proporre in giudizio domanda per il
riconoscimento dei propri diritti
presenta con ricorso al giudice
competente ai sensi dell’articolo
442 codice di procedura civile.,
presso il Tribunale del
capoluogo di provincia in cui risiede
l’attore, istanza di accertamento
tecnico per la verifica preventiva
delle condizioni sanitarie
legittimanti la pretesa fatta valere. Il
giudice procede a norma
dell’articolo 696 – bis codice di procedura
civile, in quanto compatibile
nonche’ secondo le previsioni inerenti
all’accertamento peritale di cui
all’articolo 10, comma 6-bis, del
decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e all’articolo
195.
L’espletamento
dell’accertamento tecnico preventivo
costituisce condizione di
procedibilita’ della domanda di cui al
primo comma. L’improcedibilita’
deve essere eccepita dal convenuto a
pena di decadenza o rilevata
d’ufficio dal giudice, non oltre la
prima udienza. Il giudice ove
rilevi che l’accertamento tecnico
preventivo non e’ stato espletato
ovvero che e’ iniziato ma non si e’
concluso, assegna alle parti il
termine di quindici giorni per la
presentazione dell’ istanza di
accertamento tecnico ovvero di
completamento dello stesso.
La richiesta di
espletamento dell’accertamento tecnico
interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate
le operazioni di consulenza, con
decreto comunicato alle parti,
fissa un termine perentorio non
superiore a trenta giorni,
entro il quale le medesime devono
dichiarare, con atto scritto
depositato in cancelleria, se intendono
contestare le conclusioni del
consulente tecnico dell’ufficio.
In assenza di
contestazione, il giudice, se non procede ai
sensi dell’articolo 196 con decreto
pronunciato fuori udienza entro
trenta giorni dalla scadenza
del termine previsto dal comma
precedente omologa l’accertamento
del requisito sanitario secondo le
risultanze probatorie indicate
nella relazione del consulente tecnico
dell’ufficio provvedendo sulle
spese. Il decreto, non impugnabile ne’
modificabile, e’ notificato agli
enti competenti, che provvedono,
subordinatamente alla verifica
di tutti gli ulteriori requisiti
previsti dalla normativa
vigente, al pagamento delle relative
prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo
la parte che abbia dichiarato di
contestare le conclusioni del
consulente tecnico dell’ufficio deve
depositare, presso il giudice di
cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla
formulazione della dichiarazione di
dissenso, il ricorso introduttivo
del giudizio, specificando, a pena
di inammissibilita’, i motivi della
contestazione.
Le sentenze pronunciate
nei giudizi di cui al comma
precedente sono inappellabili.” .
Al regio decreto 24 settembre 1940,
n. 1949, dopo l’articolo 12
e’ inserito il seguente:
“12-bis. (Notifica mediante
pubblicazione telematica) 1. Con
riferimento alle giornate di
occupazione successive al 31 dicembre
2010, dichiarate dai datori di
lavoro e comunicate all’Istituto
nazionale della previdenza sociale
(INPS) ai sensi dell’articolo 6,
commi 1, 3 e 4, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n.375, per
gli operai agricoli a tempo
determinato, per i compartecipanti
familiari e per i piccoli coloni,
gli elenchi nominativi annuali di
cui all’articolo 12 sono
notificati ai lavoratori interessati
mediante pubblicazione telematica
effettuata dall’INPS nel proprio
sito internet entro il mese di
marzo dell’anno successivo secondo
specifiche tecniche stabilite
dall’Istituto stesso. “.
A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto
sono soppressi gli elenchi
nominativi trimestrali di cui all’articolo
9-quinquies del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n.510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n.608. In caso di
riconoscimento o di
disconoscimento di giornate lavorative
intervenuti dopo la compilazione
e la pubblicazione dell’elenco
nominativo annuale, l’INPS
provvede alla notifica ai lavoratori
interessati mediante la
pubblicazione, con le modalita’ telematiche
previste dall’articolo 12-bis del
regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949, di appositi elenchi
nominativi trimestrali di variazione. Agli
eventuali maggiori compiti
previsti dal presente comma a carico
dell’INPS si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
26..Disposizioni
in materia di riordino della giustizia tributaria
Non possono essere componenti di
commissione tributaria provinciale i coniugi, i
conviventi o i parenti fino al
terzo grado o gli affini in primo
grado di coloro «che, iscritti
in albi professionali,
esercitano, anche in forma non
individuale” esercitano le attivita’ individuate nella
regione e
nelle province confinanti con la
predetta regione dove ha sede la
commissione tributaria
provinciale. Non possono, altresi’, essere
componenti delle commissioni
tributarie regionali i coniugi, i
conviventi o i parenti fino al
terzo grado o gli affini in primo
grado di coloro che sono
iscritti in albi professionali ovvero
esercitano le attivita’ individuate
nella lettera i) nella regione
dove ha sede la commissione
tributaria regionale ovvero nelle regioni
con essa confinanti.”;
“All’accertamento della sussistenza
delle cause di incompatibilita’
previste nei periodi che
precedono provvede il Consiglio di
Presidenza della giustizia
tributaria»;
Per le commissioni tributarie
regionali i posti da conferire
sono attribuiti in modo da
assicurare progressivamente la presenza in
tali commissioni di due terzi
dei giudici selezionati tra i
magistrati ordinari,
amministrativi, militari e contabili, in
servizio o a riposo, ovvero gli
avvocati dello Stato, a riposo.”;
I giudici tributari che alla data
di entrata in vigore del
presente decreto versano nelle
condizioni di incompatibilita’ di cui
al comma 2, lettera c), del
presente articolo, comunicano la
cessazione delle cause di
incompatibilita’ entro il 31 dicembre 2011
al Consiglio di Presidenza della
giustizia tributaria, nonche’ alla
Direzione della giustizia
tributaria del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell’economia e
delle finanze. In caso di mancata
rimozione nel termine predetto
delle cause di incompatibilita’, i
giudici decadono. Scaduto il
temine di cui al primo periodo, il
Consiglio di Presidenza della
giustizia tributaria procede all’esame
di tutte le posizioni dei
giudici, diversi dai quelli indicati
nell’articolo 4, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, e
successive modificazioni, al fine di
accertare la corretta applicazione
delle disposizioni in materia di
incompatibilita’.
Al fine di coprire, a decorrere
dal 1° gennaio 2012, i posti
vacanti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il
Consiglio di Presidenza provvede
ad indire, entro due mesi dalla
predetta data, apposite
procedure ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, senza previo
espletamento della procedura di cui
all’articolo 11, comma 4, del
medesimo decreto legislativo, per
la copertura di 960 posti vacanti
presso le commissioni
tributarie. I concorsi sono riservati ai
soggetti appartenenti alle
categorie di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, in
servizio, che non prestino
gia’ servizio presso le predette
commissioni.
I compensi corrisposti ai membri
delle commissioni tributarie
entro il periodo di imposta
successivo a quello di riferimento si
intendono concorrere alla
formazione del reddito imponibile ai sensi
dell’articolo 11 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
I giudici delle commissioni
tributarie, ad esclusione di quelli
di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e successive
modificazioni, nei casi in cui svolgono le
funzioni di Presidente di sezione e
di vice Presidente di sezione,
hanno diritto alla corresponsione
del compenso fisso e variabile di
cui all’articolo 13 del predetto
decreto legislativo n. 545 del 1992.
Previo accordo tra il Ministero
della difesa ed il Ministero
dell’economia e delle finanze, il
personale dei ruoli delle Forze
armate che risulti in esubero puo’
essere distaccato, con il proprio
consenso, alle segreterie delle
Commissioni tributarie. Il distacco
deve essere preceduto da una
valutazione, da parte del dirigente del
Ministero dell’economia e delle
finanze territorialmente competente,
delle esperienze professionali
e dei titoli di studio vantati
dall’interessato diretta ad
accertare l’idoneita’ dello stesso a
svolgere le funzioni proprie
delle qualifiche professionali che
risultano carenti presso le
segreterie delle commissioni tributarie.
Il personale distaccato
conserva il trattamento economico in
godimento, limitatamente alle voci
fondamentali ed accessorie, aventi
carattere fisso e
continuativo, che continuano a gravare
sull’amministrazione di
appartenenza, e svolge i propri compiti in
base ad una tabella di
corrispondenza approvata dal Ministro per la
pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con i Ministro
della difesa e dell’economia e
delle finanze. Ai fini dell’invarianza
della spesa, con l’accordo di
cui al primo periodo, vengono
individuate le voci del
trattamento economico accessorio spettanti
per l’amministrazione di
destinazione, che non risultino cumulabili
con quelle in godimento
Dopo l’articolo 17 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e’ inserito il seguente
articolo:
«Art. 17-bis (Il reclamo e
la mediazione) - 1. Per le
controversie di valore non
superiore a ventimila euro, relative ad
atti emessi dall’Agenzia delle
entrate, chi intende proporre ricorso
e’ tenuto preliminarmente a
presentare reclamo secondo le
disposizioni seguenti ed e’ esclusa
la conciliazione giudiziale di
cui all’articolo 48.
2. La presentazione del reclamo
e’ condizione di ammissibilita’
del ricorso. L’inammissibilita’ e’
rilevabile d’ufficio in ogni stato
e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al
comma 1 e’ determinato secondo le
disposizioni di cui al comma 5
dell’articolo 12.
4. Il presente articolo non si
applica alle controversie di cui
all’articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato
alla Direzione provinciale o alla
Direzione regionale che ha
emanato l’atto, le quali provvedono
attraverso apposite strutture
diverse ed autonome da quelle che
curano l’istruttoria degli atti
reclamabili.
6. Per il procedimento si
applicano le disposizioni di cui agli
articoli 12,18, 19, 20, 21 e al
comma 4 dell’articolo 22, in quanto
compatibili.
7. Il reclamo puo’ contenere
una motivata proposta di mediazione,
completa della rideterminazione
dell’ammontare della pretesa.
8. L’organo destinatario, se
non intende accogliere il reclamo
volto all’annullamento totale o
parziale dell’atto, ne’ l’eventuale
proposta di mediazione, formula
d’ufficio una proposta di mediazione
avuto riguardo all’eventuale
incertezza delle questioni controverse,
al grado di sostenibilita’
della pretesa e al principio di
economicita’ dell’azione
amministrativa. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 48, in quanto
compatibili.
9. Decorsi novanta giorni
senza che sia stato notificato
l’accoglimento del reclamo o
senza che sia stata conclusa la
mediazione, il reclamo produce gli
effetti del ricorso. I termini di
cui agli articoli 22 e 23 decorrono
dalla predetta data. Se l’Agenzia
delle entrate respinge il reclamo
in data antecedente, i predetti
termini decorrono dal
ricevimento del diniego. In caso di
accoglimento parziale del reclamo,
i predetti termini decorrono dalla
notificazione dell’atto di
accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui
al comma 1 la parte soccombente e’
condannata a rimborsare, in
aggiunta alle spese di giudizio, una
somma pari al 50 per cento delle
spese di giudizio a titolo di
rimborso delle spese del
procedimento disciplinato dal presente
articolo. Nelle medesime
controversie, fuori dei casi di soccombenza
reciproca, la commissione
tributaria, puo’ compensare parzialmente o
per intero le spese tra le parti
solo se ricorrono giusti motivi,
esplicitamente indicati nella
motivazione, che hanno indotto la parte
soccombente a disattendere la
proposta di mediazione.”.
Le disposizioni di cui al comma 9
si applicano con riferimento
agli atti suscettibili di reclamo
notificati a decorrere dal 1°
aprile 2012.
12. Al fine di ridurre il
numero delle pendenze giudiziarie e
quindi concentrare gli impegni
amministrativi e le risorse sulla
proficua e spedita gestione del
procedimento di cui al comma 9 le
liti fiscali di valore non
superiore a 20.000 euro in cui e’ parte
l’Agenzia delle entrate, pendenti
alla data del 1° maggio 2011
dinanzi alle commissioni tributarie
o al giudice ordinario in ogni
grado del giudizio e anche a
seguito di rinvio, possono essere
definite, a domanda del soggetto
che ha proposto l’atto introduttivo
del giudizio, con il pagamento
delle somme determinate ai sensi
dell’articolo 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289. A tale fine,
si applicano le disposizioni di cui
al citato articolo 16, con le
seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del
presente comma sono versate entro
il 30 novembre 2011 in unica
soluzione;
b) la domanda di definizione
e’ presentata entro il 31 marzo
2012;
c) le liti fiscali che
possono essere definite ai sensi del
presente comma sono sospese fino al
30 giugno 2012. Per le stesse
sono altresi’ sospesi, sino al 30
giugno 2012 i termini per la
proposizione di ricorsi,
appelli, controdeduzioni, ricorsi per
cassazione, controricorsi e
ricorsi in riassunzione, compresi i
termini per la costituzione in
giudizio;
d) gli uffici competenti
trasmettono alle commissioni tributarie,
ai tribunali e alle corti di
appello nonche’ alla Corte di
cassazione, entro il 15 luglio
2012, un elenco delle liti pendenti
per le quali e’ stata presentata
domanda di definizione. Tali liti
sono sospese fino al 30 settembre
2012. La comunicazione degli uffici
attestante la regolarita’ della
domanda di definizione ed il
pagamento integrale di quanto
dovuto deve essere depositata entro il
30 settembre 2012. Entro la stessa
data deve essere comunicato e
notificato l’eventuale diniego
della definizione;
e) restano comunque dovute
per intero le somme relative al
recupero di aiuti di Stato
illegittimi;
f) con uno o piu’ provvedimenti
del direttore dell’agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita’
di versamento, di presentazione
della domanda di definizione ed
ogni altra disposizione applicativa
del presente comma.
13. Al fine di razionalizzare
il sistema di riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato
e di garantirne efficienza ed
economicita’, entro il 31 dicembre
2011, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono
stabilite le modalita’ per il
trasferimento, anche graduale,
delle attivita’ di accertamento,
liquidazione e riscossione,
spontanea o coattiva, di entrate
erariali, diverse da quelle
tributarie e per contributi previdenziali
e assistenziali obbligatori, da
Equitalia S.p.a., nonche’ dalle
societa’ per azioni dalla stessa
partecipate ai sensi dell’articolo
3, comma 7, del decreto- legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, ad enti e
organismi pubblici muniti di idonee
risorse umane e strumentali. Con
il medesimo decreto, tali enti e
organismi pubblici potranno essere
autorizzati a svolgere l’attivita’
di riscossione con le modalita’ di
cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.
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