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  La previdenza sociale contempla   diverse forme di tutela ed assistenza dei lavoratori ,che si traducono nell’erogazione di prestazioni di somme di denaro o altre utilità,    predisposte in relazione a situazioni di bisogno in cui i lavoratori stessi o i loro famigliari possono venire a trovarsi e che sono  finalizzate sostanzialmente a garantire la continuità del reddito.

La determinazione dei casi e delle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie, la contribuzione e le relative prestazioni sono disciplinate da una legislazione speciale. I l principale Ente nazionale gestore della previdenza sociale è l’Inps

Per “prestazioni previdenziali” si devono intendere  sia  quelle strettamente di natura pensionistica, ma anche quelle dirette a rilevare la posizione contributiva sia da parte del lavoratore che da parte delle aziende ed  anche quelle di natura assistenziale,(invalidità civile)  , e quelle  per  prestazioni temporanee (maternita’ ,disoccupazione ,ecc.)   Le prestazioni previdenziali ed assistenziali non vengono erogate “d’ufficio” dall’Ente, ma soltanto se l’interessato/assicurato ha presentato l’apposita domanda.

 Nessuna legge, salvo specifici casi (es: liquidazione quote fisse di cui all’art. 10, III comma L. 160/’75) prevede pertanto che l’Ente Previdenziale si attivi autonomamente per la liquidazione della prestazione, sostituendosi all’iniziativa dell’interessato.

 La domanda amministrativa costituisce pertanto il primo presupposto per avviare il procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione di tutti i presupposti (contributivo, sanitario, ecc.) in base ai quali l’Ente previdenziale provvederà all’erogazione della prestazione. Dalla presentazione della domanda da parte dell’interessato – ovvero del titolare del diritto, conseguono importanti effetti: l’individuazione della decorrenza della prestazione, (es: decorrenza del trattamento pensionistico), la decorrenza degli interessi legali. Inoltre la domanda è necessaria non solo sotto il profilo sostanziale affinché il diritto possa essere riconosciuto, ma anche sotto il profilo processuale: senza la presentazione della domanda amministrativa e dei ricorsi amministrativi, la domanda giudiziale non è procedibile.

Presentata la domanda corredata dai documenti richiesti,  l’INPS deve provvedere accogliendola e quindi erogando la prestazione richiesta oppure accogliendola solo parzialmente oppure respingendola. Il tempo previsto dalla legge affinché l’Istituto adotti un provvedimento in relazione alla domanda inoltrata è pari a 120 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Ex art 7 L. 533/73, “In materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, la richiesta dell’Istituto assicuratore si intende respinta a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione, senza che l’istituto si sia pronunciato”. La dove la legge lo prescrive, avverso il silenzio rifiuto o avverso il provvedimento negativo dell’Istituto previdenziale, è necessario proporre il ricorso amministrativo in seconda istanza al competente organo dell’Inps. In materia previdenziale, dunque, il procedimento amministrativo e quindi l’obbligo del ricorso amministrativo avverso il provvedimento negatorio del diritto azionato con la domanda è destinato a svolgere una duplice funzione quella di riesame da parte di un organo collegiale a composizione mista (si veda, ad esempio, il Comitato Provinciale) al fine di evitare i presupposti perché l’interessato possa fare ricorso indiscriminato al rimedio giurisdizionale, e possa altresì valutare meglio le ragioni di diniego su cui si fonda il provvedimento impugnato. Perché il procedimento amministrativo svolga la predetta funzione, è necessario che l’atto sia motivato, anche se succintamente, come previsto dalla L. 241/90, con l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l’adozione del provvedimento impugnato.

Il dies a quo per la proposizione del ricorso va individuato sempre nella data di comunicazione del provvedimento da impugnare. Il termine per la proposizione dei ricorsi nei confronti  dell’INPS è di 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento dell’Istituto, ovvero decorso il termine di 120 giorni dalla data della domanda senza che l’Istituto si sia pronunciato, come prescritto dagli artt. 46 e 47 della L. 88/89, con la salvezza dei diversi termini in vigore per le materie non espressamente previste dalla legge stessa, ex art. 51 comma 2 che stabilisce: “Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano confermate le disposizioni in vigore in materia di termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi”.

Per quanto attiene alle prestazioni in materia di infortuni  di  lavoro, e  malattie professionali disciplinata dal TU 1124/1965 in base all’art. 104 il termine per ricorrere è di 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento negatorio.

Il ricorso amministrativo è divenuto un procedimento informale necessario solo ai fini della procedibilità della domanda giudiziale. Pur facendosi ricorso a tali termini in materia di decadenza dall’azione giudiziaria, tuttavia hanno sempre una specifica funzione al fine di individuare i termini  di prescrizione   ovvero di decadenza   per la proposizione dell’azione giudiziaria ) vedi art. 47 del DPR 639/70 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero l’art. 104 comma 2 del TU  n.1124/1965 (Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l’infortunato può convenire in giudizio l’Istituto assicuratore avanti l’autorità giudiziaria).
Sono di competenza del Comitato Provinciale dell’  inps ricorsi per le prestazioni, individuate nell’art. 46 della L. 88/89 , avente ad oggetto il “Contenzioso in materia di prestazioni”, e precisamente:

  1. le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
  2. le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;
  3. le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;
  4. le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
  5. la pensione sociale;
  6. le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;
  7. i trattamenti familiari;
  8. l’assegno per congedo matrimoniale;
  9. il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.

Il direttore della competente sede dell’Istituto può sospendere l’esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l’esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.
 Il preventivo esperimento dell’iter amministrativo ex art 443 cpc è indispensabile per la procedibilità della domanda giudiziale da presentarsi innanzi al giudice territorialmente competente ex art 442 cpc. Non ricorre l’ipotesi di improcedibilità della domanda giudiziale quando il procedimento amministrativo non è necessario, per il fatto che il diritto alla prestazione sia stato già riconosciuto e l’interessato agisca solo per ottenere la rideterminazione della prestazione già concessa alla quale l’istituto sarebbe tenuto d’ufficio .

La decadenza

Il regime della  decadenza dall’azione processuale è stato introdotto con il DPR 639/70 con riferimento esclusivo alle prestazioni previdenziali L’art. 47, D.P.R. n. 639 del 1970, sancisce “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi l’autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile”.

 Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L’INPS è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l’esperimento dell’azione giudiziaria.

Tale norma poi è stata integrata dall’art. 6 D.L. 106/91 stabilendo che “I termini previsti dall’articolo 47, commi 2° e 3° del DPR 639/70, sono posti a pena di   decadenza l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.

Con tale norma il legislatore ha inteso chiarire che, per le prestazioni periodiche, la decadenza dell’azione non investe il diritto in sé, ma soltanto la tutelabilità in sede giudiziale dei ratei compresi nel periodo per cui si è verificata la decadenza, e che – quindi – la domanda giudiziale diretta ad ottenere il riconoscimento di prestazioni solo in parte comprese nel periodo interessato alla decadenza, resta ammissibile per la parte residua.

La prescrizione delle prestazioni previdenziali

Tutte le prestazioni previdenziali sono assoggettate a  prescrizione ad un termine, decorso il quale, senza che il titolare del diritto abbia manifestato l’intenzione di avvalersene, si estinguono.

Premesso quanto sopra,si  riporta di seguito il testo integrale  della circolare  Inps n.11/2001  ,in cui sono fornite  specifiche  indicazioni sulla materia  e precisati  per le varie prestazioni previdenziali  i corrispondenti  termini di decadenza e prescrizione. 

  CIRCOLARE INPS N.111 DEL 24.5.2001

OGGETTO:

Termini per la proposizione dell’azione giudiziaria e decorrenza degli interessi legali sulle prestazioni temporanee. 

 

SOMMARIO:

Si forniscono precisazioni in ordine al termine di decadenza per la proposizione giudiziaria ed i termini di decorrenza per il calcolo degli interessi nel caso di ritardato pagamento delle prestazioni temporanee. 

Sono stati formulati da parte delle strutture periferiche numerosi quesiti in ordine al termine, iniziale e finale, per il calcolo degli interessi legali nel caso di tardivo pagamento delle prestazioni temporanee e riguardo al termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria.

 

Si forniscono pertanto specifici chiarimenti anche alla luce delle indicazioni fornite in merito dall’Avvocatura Centrale che ha recentemente esaminato la problematica in argomento.

 

Nel ribadire che ai sensi dell’art.16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda – 120° giorno dalla data della domanda – , si precisa che la tardiva liquidazione della prestazione dovuta a ritardo imputabile al richiedente per aver provveduto alla presentazione della necessaria documentazione dopo il 120° giorno dalla domanda, non comporta un ulteriore spostamento del termine iniziale di decorrenza degli interessi.

Gli interessi legali, infatti, da considerare elemento accessorio della prestazione, una volta riconosciuto il diritto principale, seguono automaticamente, indipendentemente da qualsiasi valutazione circa le cause e la responsabilità del ritardo nel pagamento e sono quindi dovuti indipendentemente da mora colpevole dell’Istituto.

 

Pertanto, una volta perfezionato il procedimento amministrativo, il diritto agli interessi, legato da vincolo di accessorietà all’obbligazione principale, si trasferisce a beneficio del lavoratore con effetto dal momento dell’insorgenza del diritto, salvo, come detto, i 120 giorni previsti dall’art.7 della legge 11.8.1973, n.533.

 

Inoltre è da tenere presente il criterio, stabilito a seguito di numerose decisioni giudiziali in tal senso, secondo cui, allorchè l’Istituto procede in ritardo al pagamento del solo importo corrispondente alla prestazione previdenziale, il pagamento è da imputare innanzi tutto agli oneri accessori (interessi e/o rivalutazione) e, per il residuo importo, al capitale. Ne consegue che sul residuo capitale matureranno interessi fino al successivo totale adempimento dell’obbligazione.

 

In ordine al termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria, come disciplinato dall’art. 4 del D.L. 19.9.1992, n. 384, convertito nella legge 14.11.1992, n. 438, si chiarisce che la mancata presentazione di idonea documentazione a corredo della domanda può costituire motivo di reiezione della domanda stessa e che l’archiviazione della pratica allo stato degli atti ha il contenuto sostanziale del provvedimento di reiezione se vi è formale comunicazione al richiedente la prestazione. Solo dalla data della notifica del provvedimento decorrono i termini di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale.

 

Premesso che quanto sopra trova applicazione nei confronti di tutte le prestazioni temporanee, si illustrano qui di seguito le specificità di alcune di dette prestazioni.

  • Indennità di mobilità

L’indennità di mobilità è posta a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai sensi dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e rientra quindi tra le prestazioni assistenziali escluse dalle previsioni dell’articolo 4 della citata legge 14 novembre 1992, n. 438, in materia di decadenza “sostanziale” dall’azione giudiziaria. Al riguardo si fa presente che la Corte di Cassazione, con sentenza del 27 settembre – 8 novembre 1996, n. 9780, ha stabilito che nel caso in cui la domanda di indennità è stata tempestivamente presentata entro il termine di cui all’articolo 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, l’adeguamento o l’integrazione della prestazione è soggetta alla prescrizione ordinaria.

Pertanto il diritto per conseguire la prestazione principale, l’indennità di mobilità, e/o quella accessoria, e cioè gli interessi legali, si prescrive nel termine ordinario decennale previsto dall’articolo 2946 c.c.

 

 

  • Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia 

 

Anche i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia rientrano nella gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all’art. 37 della legge n. 88/1989, e sono esclusi dalla previsione della decadenza “sostanziale” dall’azione giudiziaria.

Per quanto riguarda i termini di prescrizione da adottare in merito si fa presente che l’articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1975, n. 427, dispone che “il diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data del licenziamento”. Tale norma è stata sistematicamente interpretata nel senso che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 129 del R.D.L. n. 1827/1935, il termine per presentare la domanda si prescrive trascorsi due anni dalla data del licenziamento e non entro i 60 giorni dalla data in cui la disoccupazione diventa indennizzabile.

La legge 427/1975, come norma speciale che prevale sulle disposizioni di carattere generale in materia di disoccupazione contenute nel R.D.L. n. 1827/1925, alle quali peraltro rinvia in quanto compatibili, stabilisce un termine di prescrizione breve – due anni – che comporta, in base all’articolo 2946 c.c., l’esclusione del termine ordinario decennale. Pertanto il diritto alla prestazione principale (trattamento speciale di disoccupazione di cui all’articolo 9 e seguenti della legge n. 427/1975, nonché i trattamenti di cui all’art. 11, c. 2, della legge n. 223/1991, e all’art. 3, c. 3, della legge n. 451/1994), e/o quella accessoria, e cioè gli interessi legali, si prescrive nel termine di due anni dal licenziamento.

 

c) – Indennità di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti normali o ridotti

- Trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati

- Trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera

 

Per quanto riguarda le prestazioni in argomento si ribadisce che il termine annuale di decadenza di cui all’articolo 4 della legge n.438/1992 sopracitata, inizia a decorrere dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione di un provvedimento adottato in merito alla domanda e tale non può essere considerata qualsiasi comunicazione interlocutoria da parte dell’Istituto (richiesta di documenti , comunicazione di sospensione della decisione per accertamenti ispettivi in corso ecc) .

In mancanza di un provvedimento espresso, il diritto per ottenere la prestazione richiesta o l’esatto importo si prescrive nel termine ordinario decennale previsto dall’articolo 2946 c.c..

Così come detto in via generale, gli interessi vengono calcolati a decorrere dal 121°giorno dalla data della domanda e , per il principio di accessorietà, si prescrivono anche essi nel termine ordinario decennale.

 

  • Trattamenti di famiglia

Per i trattamenti di famiglia il diritto si prescrive nel termine di cinque anni sia per gli interessi legali che per la prestazione principale.

Nel caso di ritardato pagamento dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori domestici, che avviene con pagamento diretto e con cadenza semestrale posticipata, si ribadiscono le indicazioni fornite con il messaggio 23.6.2000, n. 680: i termini di decorrenza per il calcolo degli interessi sono fissati al 1° settembre ed al 1° marzo per i ratei maturandi nei semestri stessi (rispettivamente 1°gennaio/30 giugno e 1° luglio/31 dicembre). Per i ratei già maturati il termine di decorrenza, sempre ai fini del calcolo degli interessi, è fissato al 121° giorno dalla data della domanda, ovvero dalla successiva maturazione del diritto.

Analoghi criteri dovranno essere adottati in sede di erogazione di assegni familiari in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Si fa riserva di fornire ulteriori specifiche istruzioni in occasione dell’implementazione, in tal senso, della relativa procedura automatizzata.

 

e) Prestazioni economiche di malattia e di maternità’

 

Per quanto si riferisce agli aspetti concernenti la decadenza dall’azione giudiziaria e la decorrenza degli interessi legali, si rinvia ai criteri generali trattati in premessa.

Il criterio sopra indicato – interessi dal 121° giorno dalla data della domanda – si applica a tutte le giornate comprese nell’evento considerato, tenendo presente che per le giornate che cadono dopo il termine di 120 giorni previsto per il pagamento della prestazione, gli interessi sono da computare dalla singola giornata in cui matura il diritto alla prestazione stessa.

 

Si ricorda, ad ogni buon conto, che ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, il diritto per conseguire le prestazioni economiche di malattia si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.

Lo stesso termine vale in materia di prestazioni economiche di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro)

Per il principio di accessorietà richiamato nella premessa, il medesimo termine annuale è pertanto applicabile anche agli interessi legali.

 

f) Prestazioni economiche antitubercolari

 

Per quanto si riferisce agli aspetti concernenti la decadenza dall’azione giudiziaria e la decorrenza degli interessi legali, si rinvia ai criteri generali trattati in premessa.

Peraltro per quanto attiene l’indennità post-sanatoriale, non essendo prevista una domanda, gli interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo a quello di guarigione clinica o stabilizzazione.

Per quanto attiene alle modalità di liquidazione degli interessi legali relativi alle prestazioni economiche antitubercolari erogate in ritardo, si seguono gli stessi criteri indicati per la liquidazione degli interessi legali relativi alle prestazioni di malattia e maternità, tenendo presente che, essendo fissato in 5 anni il termine di prescrizione per conseguire le prestazioni economiche in argomento, anche gli interessi legali si prescrivono nel termine di 5 anni.

 

 

  • Assegno e/o sussidio LSU/LPU 

 

I soggetti fruitori della particolare indennità per lo svolgimento di lavori socialmente utili hanno diritto agli interessi legali, sulle prestazioni dovute ,dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda.

Tale indennità, definita dalla legge “sussidio o assegno LSU/LPU”, rientra tra le prestazioni assistenziali escluse dalle previsioni della legge n. 438 del 14 novembre 1992, articolo 4, riguardanti la decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria.

Per completezza si aggiunge che l’azione per conseguire la prestazione di cui trattasi, nonché il riconoscimento degli eventuali interessi legali se spettanti, si prescrive nel termine ordinario decennale previsto dall’articolo 2946 c.c.

 

Si riporta qui di seguito un quadro sinottico riassuntivo dei termini di decadenza e prescrizione delle prestazioni a sostegno del reddito:

 

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

DECADENZA (in anni)

PRESCRIZIONE (in anni)

MOBILITA’

TS/EDILIZIA

DS (agr. e non agr)

TS/DS rimpatriati

TS/DS frontalieri

ANF – AF

ML – MAT

TBC

Assegno LSU-LPU

-

-

1

1

1

1

1

1

-

10

2

10

10

10

5

1

5

10

N.B. Gli interessi legali, per le prestazioni previdenziali sopra elencate, decorrono dal 121° giorno dalla data della

domanda, anche se incompleta di documentazione, o dalla successiva data di maturazione del diritto.

 

 

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