La previdenza sociale contempla diverse forme di
tutela ed assistenza dei lavoratori ,che si traducono
nell’erogazione di prestazioni di somme di denaro o
altre utilità, predisposte in relazione a situazioni
di bisogno in cui i lavoratori stessi o i loro
famigliari possono venire a trovarsi e che sono
finalizzate sostanzialmente a garantire la continuità
del reddito.
La determinazione dei casi e delle forme di previdenza e
di assistenza obbligatorie, la contribuzione e le
relative prestazioni sono disciplinate da una
legislazione speciale. I l principale Ente nazionale
gestore della previdenza sociale è l’Inps
Per “prestazioni previdenziali” si devono intendere sia
quelle strettamente di natura pensionistica, ma anche
quelle dirette a rilevare la posizione contributiva sia
da parte del lavoratore che da parte delle aziende ed
anche quelle di natura assistenziale,(invalidità
civile) , e quelle per prestazioni temporanee
(maternita’ ,disoccupazione ,ecc.) Le
prestazioni previdenziali ed assistenziali non vengono
erogate “d’ufficio” dall’Ente, ma soltanto se
l’interessato/assicurato ha presentato l’apposita
domanda.
Nessuna legge, salvo specifici casi (es: liquidazione
quote fisse di cui all’art. 10, III comma L. 160/’75)
prevede pertanto che l’Ente Previdenziale si attivi
autonomamente per la liquidazione della prestazione,
sostituendosi all’iniziativa dell’interessato.
La domanda amministrativa costituisce pertanto il primo
presupposto per avviare il procedimento amministrativo
finalizzato alla valutazione di tutti i presupposti
(contributivo, sanitario, ecc.) in base ai quali l’Ente
previdenziale provvederà all’erogazione della
prestazione. Dalla presentazione della domanda da parte
dell’interessato – ovvero del titolare del diritto,
conseguono importanti effetti: l’individuazione della
decorrenza della prestazione, (es: decorrenza del
trattamento pensionistico), la decorrenza degli
interessi legali. Inoltre la domanda è necessaria non
solo sotto il profilo sostanziale affinché il diritto
possa essere riconosciuto, ma anche sotto il profilo
processuale: senza la presentazione della domanda
amministrativa e dei ricorsi amministrativi, la domanda
giudiziale non è procedibile.
Presentata la domanda corredata dai documenti
richiesti, l’INPS deve provvedere accogliendola e
quindi erogando la prestazione richiesta oppure
accogliendola solo parzialmente oppure respingendola. Il
tempo previsto dalla legge affinché l’Istituto adotti un
provvedimento in relazione alla domanda inoltrata è pari
a 120 giorni decorrenti dalla data di presentazione
della domanda. Ex art 7 L. 533/73, “In materia di
previdenza ed assistenza obbligatoria, la richiesta
dell’Istituto assicuratore si intende respinta a tutti
gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni
dalla data di presentazione, senza che l’istituto si sia
pronunciato”. La dove la legge lo prescrive, avverso il
silenzio rifiuto o avverso il provvedimento negativo
dell’Istituto previdenziale, è necessario proporre il
ricorso amministrativo in seconda istanza al competente
organo dell’Inps. In materia previdenziale, dunque, il
procedimento amministrativo e quindi l’obbligo del
ricorso amministrativo avverso il provvedimento
negatorio del diritto azionato con la domanda è
destinato a svolgere una duplice funzione quella di
riesame da parte di un organo collegiale a composizione
mista (si veda, ad esempio, il Comitato Provinciale) al
fine di evitare i presupposti perché l’interessato possa
fare ricorso indiscriminato al rimedio giurisdizionale,
e possa altresì valutare meglio le ragioni di diniego su
cui si fonda il provvedimento impugnato. Perché il
procedimento amministrativo svolga la predetta funzione,
è necessario che l’atto sia motivato, anche se
succintamente, come previsto dalla L. 241/90, con
l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che
hanno determinato l’adozione del provvedimento
impugnato.
Il dies a quo per la proposizione del ricorso va
individuato sempre nella data di comunicazione del
provvedimento da impugnare. Il termine per la
proposizione dei ricorsi nei confronti dell’INPS è di
90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
dell’Istituto, ovvero decorso il termine di 120 giorni
dalla data della domanda senza che l’Istituto si sia
pronunciato, come prescritto dagli artt. 46 e 47 della
L. 88/89, con la salvezza dei diversi termini in vigore
per le materie non espressamente previste dalla legge
stessa, ex art. 51 comma 2 che stabilisce: “Per quanto
non espressamente previsto dalla presente legge restano
confermate le disposizioni in vigore in materia di
termini per la presentazione dei ricorsi
amministrativi”.
Per quanto attiene alle prestazioni in materia di
infortuni di
lavoro, e malattie professionali disciplinata dal
TU 1124/1965 in base all’art. 104 il termine per
ricorrere è di 60 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento negatorio.
Il ricorso amministrativo è divenuto un procedimento
informale necessario solo ai fini della procedibilità
della domanda giudiziale. Pur facendosi ricorso a tali
termini in materia di decadenza dall’azione giudiziaria,
tuttavia hanno sempre una specifica funzione al fine di
individuare i termini di prescrizione
ovvero di decadenza
per la proposizione dell’azione giudiziaria ) vedi art.
47 del DPR 639/70 e successive modifiche ed
integrazioni, ovvero l’art. 104 comma 2 del TU
n.1124/1965 (Non ricevendo risposta nel termine di
giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda
di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli
sembri soddisfacente, l’infortunato può convenire in
giudizio l’Istituto assicuratore avanti l’autorità
giudiziaria).
Sono di competenza del Comitato Provinciale dell’
inps ricorsi per le prestazioni, individuate nell’art.
46 della L. 88/89 , avente ad oggetto il “Contenzioso in
materia di prestazioni”, e precisamente:
-
le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto;
-
le prestazioni delle gestioni dei lavoratori
autonomi, ivi comprese quelle relative ai
trattamenti familiari di loro competenza;
-
le prestazioni della gestione speciale di previdenza
a favore dei dipendenti da imprese esercenti
miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché
parziale, in sotterraneo;
-
le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria;
-
la pensione sociale;
-
le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese
quelle dell’assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi, e per la maternità;
-
i trattamenti familiari;
-
l’assegno per congedo matrimoniale;
-
il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati
ed operai privati.
Il direttore della competente sede dell’Istituto può
sospendere l’esecuzione della decisione del comitato
qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal
caso il provvedimento di sospensione deve essere
adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere
sottoposto al comitato amministratore competente per
materia, il quale, entro novanta giorni, decide o
l’esecuzione della decisione o il suo annullamento.
Trascorso tale termine la decisione diviene comunque
esecutiva.
Il preventivo esperimento dell’iter amministrativo ex
art 443 cpc è indispensabile per la procedibilità della
domanda giudiziale da presentarsi innanzi al giudice
territorialmente competente ex art 442 cpc. Non ricorre
l’ipotesi di improcedibilità della domanda giudiziale
quando il procedimento amministrativo non è necessario,
per il fatto che il diritto alla prestazione sia stato
già riconosciuto e l’interessato agisca solo per
ottenere la rideterminazione della prestazione già
concessa alla quale l’istituto sarebbe tenuto d’ufficio
.
La decadenza
Il regime della decadenza dall’azione
processuale è stato introdotto con il DPR 639/70 con
riferimento esclusivo alle prestazioni previdenziali
L’art. 47, D.P.R. n. 639 del 1970, sancisce “Esauriti i
ricorsi in via amministrativa, può essere proposta
l’azione dinanzi l’autorità giudiziaria ai sensi degli
articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile”.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione
decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi
causa, gli interessi legali sulle somme che risultino
agli stessi dovute. L’INPS è tenuto ad indicare ai
richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel
comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di
prestazione, i gravami che possono essere proposti, a
quali organi debbono essere presentati ed entro quali
termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed
i termini per l’esperimento dell’azione giudiziaria.
Tale norma poi è stata integrata dall’art. 6 D.L. 106/91
stabilendo che “I termini previsti dall’articolo 47,
commi 2° e 3° del DPR 639/70, sono posti a pena di
decadenza l’esercizio del diritto alla prestazione
previdenziale. La decadenza determina l’estinzione del
diritto ai ratei pregressi delle prestazioni
previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda
giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso
amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del
diritto ai singoli ratei.
Con tale norma il legislatore ha inteso chiarire che,
per le prestazioni periodiche, la decadenza dell’azione
non investe il diritto in sé, ma soltanto la
tutelabilità in sede giudiziale dei ratei compresi nel
periodo per cui si è verificata la decadenza, e che –
quindi – la domanda giudiziale diretta ad ottenere il
riconoscimento di prestazioni solo in parte comprese nel
periodo interessato alla decadenza, resta ammissibile
per la parte residua.
La prescrizione delle prestazioni previdenziali
Tutte le prestazioni previdenziali sono assoggettate a
prescrizione ad un termine, decorso il quale,
senza che il titolare del diritto abbia manifestato
l’intenzione di avvalersene, si estinguono.
Premesso quanto sopra,si riporta di seguito il testo
integrale della circolare Inps n.11/2001 ,in cui sono
fornite specifiche indicazioni sulla materia e
precisati per le varie prestazioni previdenziali i
corrispondenti termini di decadenza e prescrizione.
CIRCOLARE INPS N.111 DEL 24.5.2001
OGGETTO: |
Termini
per la proposizione dell’azione giudiziaria e
decorrenza degli interessi legali sulle
prestazioni temporanee. |
SOMMARIO: |
Si
forniscono precisazioni in ordine al termine di
decadenza per la proposizione giudiziaria ed i
termini di decorrenza per il calcolo degli
interessi nel caso di ritardato pagamento delle
prestazioni temporanee. |
Sono stati formulati da parte delle strutture
periferiche numerosi quesiti in ordine al termine,
iniziale e finale, per il calcolo degli interessi legali
nel caso di tardivo pagamento delle prestazioni
temporanee e riguardo al termine di decadenza per la
proposizione dell’azione giudiziaria.
Si forniscono pertanto specifici chiarimenti anche alla
luce delle indicazioni fornite in merito dall’Avvocatura
Centrale che ha recentemente esaminato la problematica
in argomento.
Nel ribadire che ai sensi dell’art.16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, gli enti gestori di
forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a
corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni
dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine
previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda
– 120° giorno dalla data della domanda – , si precisa
che la tardiva liquidazione della prestazione dovuta a
ritardo imputabile al richiedente per aver provveduto
alla presentazione della necessaria documentazione dopo
il 120° giorno dalla domanda, non comporta un ulteriore
spostamento del termine iniziale di decorrenza degli
interessi.
Gli interessi legali, infatti, da considerare elemento
accessorio della prestazione, una volta riconosciuto il
diritto principale, seguono automaticamente,
indipendentemente da qualsiasi valutazione circa le
cause e la responsabilità del ritardo nel pagamento e
sono quindi dovuti indipendentemente da mora colpevole
dell’Istituto.
Pertanto, una volta perfezionato il procedimento
amministrativo, il diritto agli interessi, legato da
vincolo di accessorietà all’obbligazione principale, si
trasferisce a beneficio del lavoratore con effetto dal
momento dell’insorgenza del diritto, salvo, come detto,
i 120 giorni previsti dall’art.7 della legge 11.8.1973,
n.533.
Inoltre è da tenere presente il criterio, stabilito a
seguito di numerose decisioni giudiziali in tal senso,
secondo cui, allorchè l’Istituto procede in ritardo al
pagamento del solo importo corrispondente alla
prestazione previdenziale, il pagamento è da imputare
innanzi tutto agli oneri accessori (interessi e/o
rivalutazione) e, per il residuo importo, al capitale.
Ne consegue che sul residuo capitale matureranno
interessi fino al successivo totale adempimento
dell’obbligazione.
In ordine al termine di decadenza per la proposizione
dell’azione giudiziaria, come disciplinato dall’art. 4
del D.L. 19.9.1992, n. 384, convertito nella legge
14.11.1992, n. 438, si chiarisce che la mancata
presentazione di idonea documentazione a corredo della
domanda può costituire motivo di reiezione della domanda
stessa e che l’archiviazione della pratica allo stato
degli atti ha il contenuto sostanziale del provvedimento
di reiezione se vi è formale comunicazione al
richiedente la prestazione. Solo dalla data della
notifica del provvedimento decorrono i termini di
decadenza per la proposizione della domanda giudiziale.
Premesso che quanto sopra trova applicazione nei
confronti di tutte le prestazioni temporanee, si
illustrano qui di seguito le specificità di alcune di
dette prestazioni.
L’indennità di mobilità è posta a carico della gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali, ai sensi dell’articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e rientra quindi tra le
prestazioni assistenziali escluse dalle previsioni
dell’articolo 4 della citata legge 14 novembre 1992, n.
438, in materia di decadenza “sostanziale” dall’azione
giudiziaria. Al riguardo si fa presente che la Corte di
Cassazione, con sentenza del 27 settembre – 8 novembre
1996, n. 9780, ha stabilito che nel caso in cui la
domanda di indennità è stata tempestivamente presentata
entro il termine di cui all’articolo 129 del R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, l’adeguamento o l’integrazione
della prestazione è soggetta alla prescrizione
ordinaria.
Pertanto il diritto per conseguire la prestazione
principale, l’indennità di mobilità, e/o quella
accessoria, e cioè gli interessi legali, si prescrive
nel termine ordinario decennale previsto dall’articolo
2946 c.c.
-
Trattamenti speciali di disoccupazione per
l’edilizia
Anche i trattamenti speciali di disoccupazione per
l’edilizia rientrano nella gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali
di cui all’art. 37 della legge n. 88/1989, e sono
esclusi dalla previsione della decadenza “sostanziale”
dall’azione giudiziaria.
Per quanto riguarda i termini di prescrizione da
adottare in merito si fa presente che l’articolo 13,
comma 1, della legge 6 agosto 1975, n. 427, dispone che
“il diritto al trattamento speciale si prescrive nel
termine di due anni dalla data del licenziamento”. Tale
norma è stata sistematicamente interpretata nel senso
che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 129 del
R.D.L. n. 1827/1935, il termine per presentare la
domanda si prescrive trascorsi due anni dalla data del
licenziamento e non entro i 60 giorni dalla data in cui
la disoccupazione diventa indennizzabile.
La legge 427/1975, come norma speciale che prevale sulle
disposizioni di carattere generale in materia di
disoccupazione contenute nel R.D.L. n. 1827/1925, alle
quali peraltro rinvia in quanto compatibili, stabilisce
un termine di prescrizione breve – due anni – che
comporta, in base all’articolo 2946 c.c., l’esclusione
del termine ordinario decennale. Pertanto il diritto
alla prestazione principale (trattamento speciale di
disoccupazione di cui all’articolo 9 e seguenti della
legge n. 427/1975, nonché i trattamenti di cui all’art.
11, c. 2, della legge n. 223/1991, e all’art. 3, c. 3,
della legge n. 451/1994), e/o quella accessoria, e cioè
gli interessi legali, si prescrive nel termine di due
anni dal licenziamento.
c) – Indennità di disoccupazione agricola e non agricola
con requisiti normali o ridotti
- Trattamento ordinario di disoccupazione in favore
dei lavoratori rimpatriati
- Trattamento speciale di disoccupazione in favore dei
lavoratori frontalieri in Svizzera
Per quanto riguarda le prestazioni in argomento si
ribadisce che il termine annuale di decadenza di cui
all’articolo 4 della legge n.438/1992 sopracitata,
inizia a decorrere dal 181° giorno successivo a quello
di comunicazione di un provvedimento adottato in merito
alla domanda e tale non può essere considerata qualsiasi
comunicazione interlocutoria da parte dell’Istituto
(richiesta di documenti , comunicazione di sospensione
della decisione per accertamenti ispettivi in corso ecc)
.
In mancanza di un provvedimento espresso, il diritto per
ottenere la prestazione richiesta o l’esatto importo si
prescrive nel termine ordinario decennale previsto
dall’articolo 2946 c.c..
Così come detto in via generale, gli interessi vengono
calcolati a decorrere dal 121°giorno dalla data della
domanda e , per il principio di accessorietà, si
prescrivono anche essi nel termine ordinario decennale.
Per i trattamenti di famiglia il diritto si prescrive
nel termine di cinque anni sia per gli interessi legali
che per la prestazione principale.
Nel caso di ritardato pagamento dell’assegno per il
nucleo familiare ai lavoratori domestici, che avviene
con pagamento diretto e con cadenza semestrale
posticipata, si ribadiscono le indicazioni fornite con
il messaggio 23.6.2000, n. 680: i termini di decorrenza
per il calcolo degli interessi sono fissati al 1°
settembre ed al 1° marzo per i ratei maturandi nei
semestri stessi (rispettivamente 1°gennaio/30 giugno e
1° luglio/31 dicembre). Per i ratei già maturati il
termine di decorrenza, sempre ai fini del calcolo degli
interessi, è fissato al 121° giorno dalla data della
domanda, ovvero dalla successiva maturazione del
diritto.
Analoghi criteri dovranno essere adottati in sede di
erogazione di assegni familiari in favore di coltivatori
diretti, mezzadri e coloni. Si fa riserva di fornire
ulteriori specifiche istruzioni in occasione
dell’implementazione, in tal senso, della relativa
procedura automatizzata.
e) Prestazioni economiche di malattia e di maternità’
Per quanto si riferisce agli aspetti concernenti la
decadenza dall’azione giudiziaria e la decorrenza degli
interessi legali, si rinvia ai criteri generali trattati
in premessa.
Il criterio sopra indicato – interessi dal 121° giorno
dalla data della domanda – si applica a tutte le
giornate comprese nell’evento considerato, tenendo
presente che per le giornate che cadono dopo il termine
di 120 giorni previsto per il pagamento della
prestazione, gli interessi sono da computare dalla
singola giornata in cui matura il diritto alla
prestazione stessa.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che ai sensi
dell’articolo 6, comma 6, della legge 11 gennaio 1943,
n. 138, il diritto per conseguire le prestazioni
economiche di malattia si prescrive nel termine di un
anno dal giorno in cui esse sono dovute.
Lo stesso termine vale in materia di prestazioni
economiche di maternità (astensione obbligatoria e
facoltativa dal lavoro)
Per il principio di accessorietà richiamato nella
premessa, il medesimo termine annuale è pertanto
applicabile anche agli interessi legali.
f) Prestazioni economiche antitubercolari
Per quanto si riferisce agli aspetti concernenti la
decadenza dall’azione giudiziaria e la decorrenza degli
interessi legali, si rinvia ai criteri generali trattati
in premessa.
Peraltro per quanto attiene l’indennità
post-sanatoriale, non essendo prevista una domanda, gli
interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo a
quello di guarigione clinica o stabilizzazione.
Per quanto attiene alle modalità di liquidazione degli
interessi legali relativi alle prestazioni economiche
antitubercolari erogate in ritardo, si seguono gli
stessi criteri indicati per la liquidazione degli
interessi legali relativi alle prestazioni di malattia e
maternità, tenendo presente che, essendo fissato in 5
anni il termine di prescrizione per conseguire le
prestazioni economiche in argomento, anche gli interessi
legali si prescrivono nel termine di 5 anni.
-
Assegno e/o sussidio LSU/LPU
I soggetti fruitori della particolare indennità per lo
svolgimento di lavori socialmente utili hanno diritto
agli interessi legali, sulle prestazioni dovute ,dal
121° giorno dalla data di presentazione della domanda.
Tale indennità, definita dalla legge “sussidio o assegno
LSU/LPU”, rientra tra le prestazioni assistenziali
escluse dalle previsioni della legge n. 438 del 14
novembre 1992, articolo 4, riguardanti la decadenza
sostanziale dall’azione giudiziaria.
Per completezza si aggiunge che l’azione per conseguire
la prestazione di cui trattasi, nonché il riconoscimento
degli eventuali interessi legali se spettanti, si
prescrive nel termine ordinario decennale previsto
dall’articolo 2946 c.c.
Si riporta qui di seguito un quadro sinottico
riassuntivo dei termini di decadenza e prescrizione
delle prestazioni a sostegno del reddito:
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO |
DECADENZA (in anni) |
PRESCRIZIONE (in anni) |
MOBILITA’
TS/EDILIZIA
DS (agr. e non agr)
TS/DS rimpatriati
TS/DS frontalieri
ANF – AF
ML – MAT
TBC
Assegno LSU-LPU |
-
-
1
1
1
1
1
1
- |
10
2
10
10
10
5
1
5
10 |
N.B. Gli interessi legali, per le prestazioni
previdenziali sopra elencate, decorrono dal 121°
giorno dalla data della
domanda, anche se incompleta di documentazione,
o dalla successiva data di maturazione del
diritto. |
|