Massimiliano Alesio
Sinora, in tema di informative
antimafia, si è fatto riferimento alle sole informative
"tipiche" o "interdittive", che impediscono il sorgere o
il continuare del rapporto contrattuale. Accanto a
queste, si sono diffuse le cosiddette informative
"supplementari" o "atipiche", sostenute dalla prassi
amministrativa e dall'elaborazione giurisprudenziale.
Precisamente, la prassi amministrativa, sostenuta da una
giurisprudenza molto attenta alle ragioni di prevenzione
da infiltrazioni di tipo mafioso, conosce anche un terzo
tipo di informativa prefettizia, denominata, appunto,
"informativa supplementare atipica", la quale trova un
fondamento normativo, invero debole ...
LA VICENDA E LE INFORMATIVE
ANTIMAFIA
Il Comune di San Lorenzo indiceva
una gara per il conferimento dell'appalto dei lavori di
riqualificazione dell'acquedotto in località Tavoliere.
La gara veniva vinta dall'impresa
individuale M.P. Prima di procedere alla stipula del
contratto, il Comune disponeva la revoca
dell'aggiudicazione definitiva, sulla base di
un'informativa prefettizia atipica, ove venivano
comunicate ed illustrate vicende di rilevanza penali,
interessanti il titolare dell'impresa.
Precisamente, nell'informativa si
evidenziava che l'imprenditore risultava indagato per
gravi reati, quali l'associazione per delinquere
finalizzata a commettere delitti di turbativa d'asta ed
altri, turbata libertà degli incanti e falsificazione di
valori di bollo.
A fronte di tale provvedimento, il
Comune ha ritenuto che l'imprenditore fosse privo dei
requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006),
necessari per procedere alla stipula del contratto di
appalto. Avverso il provvedimento comunale di revoca
dell'aggiudicazione definitiva propone ricorso l'impresa
vincitrice della gara.
La categoria delle informazioni
prefettizie, disciplinata dagli artt. 10 e 11, D.P.R. n.
252 del 1998, si presenta indubbiamente variegata.
La normativa obbliga le stazioni
appaltanti ad acquisire tali informazioni prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti di o i
subcontratti, le cessioni o i cottimi di valore
superiore, attualmente, ad ¿ 154.937,07.
Infatti, ove emergano elementi
relativi a "tentativi di infiltrazione mafiosa nelle
società o imprese interessate", le amministrazioni non
possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o
subcontratti, né autorizzare, rilasciare o, comunque,
consentire concessioni ed erogazioni. La prima tipologia
di informazione prefettizia è contemplata dalle lettere
a) e b), del comma 7, dell'art. 10, D.P.R. n. 252 del
1998. Si tratta di atti meramente ricognitivi di
provvedimenti giudiziari di applicazione di misure
cautelari o di sottoposizione a giudizio o di adozione
di sentenze di condanna o di applicazione (o anche di
mera proposta) di misure interdittive. La natura
ricognitiva di tale informativa prefettizia si desume,
con estrema chiarezza, dalla presenza di provvedimenti
giudiziari, dei quali il Prefetto si limita a dare
notizia alla stazione appaltante richiedente.
Più delicata appare, invece, la
seconda tipologia di informativa prefettizia,
contemplata dalla lettera c) del medesimo comma 7,
dell'art. 10, da leggere in combinato con l'art. 4,
comma 4, D.Lgs. n. 490 del 1994. Si tratta,
precisamente, di accertamenti autonomi, posti in essere
dalla Prefettura, sulla base di attività di indagine
effettuata dagli organi inquirenti. Tale categoria,
infatti, consente ai Prefetti di accertare, con
efficacia impeditiva per la stipulazione di contratti,
l'esistenza di elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa, fattispecie quantomai insidiosa
sotto il profilo dell'esatta individuazione dei relativi
confini. La giurisprudenza configura tale provvedimento
come una misura cautelare di tipo preventivo, che
prescinde dal concreto accertamento penale di reati
eventualmente commessi. Precisamente, secondo un
orientamento pressoché unanime, tali informative non
devono assurgere al rango di prova dell'intervenuta
infiltrazione, essendo ciò un quid pluris non richiesto
dalla normativa, ma devono fondarsi su fatti e vicende
aventi valore sintomatico ed indiziario, sufficiente a
dare contezza dell'esistenza di elementi, dai quali sia
deducibile il tentativo di ingerenza mafiosa.
Il citato potere prefettizio, di
accertamento e di valutazione, si inquadra in un sistema
di cautele, diretto ad individuare quei soggetti che,
pur non essendo formalmente interdetti, presentano non
di meno delle "controindicazioni", derivanti dalla
sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa,
diretti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle
imprese coinvolte in pubblici appalti.
Pertanto, solo il Prefetto è
legittimato a compiere apprezzamenti sull'esistenza di
elementi, sintomatici e rivelatori dell'influenza
esercitata dalle organizzazioni criminali sull'operatore
economico, che aspiri a contrattare con la Pubblica
Amministrazione.
Ragione e giustificazione di tale
competenza esclusiva deve essere ricercata nella
tipicità della materia in questione, la quale richiede
un'anticipazione della soglia di difesa sociale e,
dunque, una tutela più che avanzata nel campo del
contrasto della criminalità organizzata.
A tal proposito, la giurisprudenza
ben evidenzia che, in tale settore, si prescinde dalle
classiche soglie di rilevanza probatorie, tipiche del
diritto penale, per cercare di cogliere l'affidabilità
dell'impresa affidataria dei lavori, complessivamente
intesa.
Sinora, in tema di informative
antimafia, si è fatto riferimento alle sole informative
"tipiche" o "interdittive", che impediscono il sorgere o
il continuare del rapporto contrattuale.
Accanto a queste, si sono diffuse
le cosiddette informative "supplementari" o "atipiche",
sostenute dalla prassi amministrativa e
dall'elaborazione giurisprudenziale.
Precisamente, la prassi
amministrativa, sostenuta da una giurisprudenza molto
attenta alle ragioni di prevenzione da infiltrazioni di
tipo mafioso, conosce anche un terzo tipo di informativa
prefettizia, denominata, appunto, "informativa
supplementare atipica", la quale trova un fondamento
normativo, invero debole, nell'art. 10, comma 9, D.P.R.
n. 252 del 1998, che, a sua volta, richiama l'art.
1-septies, D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito
nella L. 12 ottobre 1982, n. 726 .
La debolezza del fondamento
risiede, innanzitutto, nel fatto che la norma richiamata
concerne i poteri dell'ex Alto commissario per la lotta
alla mafia e si limita a disciplinare la possibilità che
vengano comunicati alle autorità (competenti al rilascio
di licenze, autorizzazioni o concessioni) elementi di
fatto o altre indicazioni, utili alla valutazione dei
requisiti soggettivi del richiedente.
Inoltre, il citato comma 9
stabilisce che tale rinvio non opera, quanto alle
informazioni prefettizie antimafia, "salvo che gli
elementi o le altre indicazioni fornite siano rilevanti
ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla
legge".
Nella concreta prassi
amministrativa, si attribuisce, abitualmente, rilevanza
anche a questo ulteriore tipo di informativa
prefettizia, la quale presenta profili di similitudine
con quella disciplinata dall'art. 10, comma 7, lett. c),
in considerazione della loro comune natura non
ricognitiva di provvedimenti giudiziari.
Al riguardo, la giurisprudenza da
tempo segnala che tale informativa, cosiddetta
supplementare atipica ha il suo fondamento nel principio
generale di collaborazione tra pubbliche amministrazioni
ed è priva di efficacia interdittiva automatica, ma
consente l'attuazione degli ordinari poteri
discrezionali di ritiro del contratto da parte della
stazione appaltante.
Infatti, tale informativa, in virtù
della sua natura esclusivamente indiziaria, conferisce
alla stazione appaltante il potere, delicato ma
ristretto nel suo contenuto, di effettuare una propria
valutazione, che può trascurare l'importanza degli
elementi ostativi notiziati, solo in ragione di una
motivazione puntuale e "forte".
L'ANALISI DEL TAR REGGIO CALABRIA
Il Tar Reggio Calabria respinge il
ricorso sulla base di un'articolata analisi
dell'informativa prefettizia atipica.
Primariamente, i giudici
amministrativi reggini evidenziano la diversità
dell'informativa atipica, per quanto concerne gli
effetti: mentre l'informativa tipica ha carattere
interdittivo, nel senso che impedisce di diritto
l'instaurazione di rapporti negoziali con l'impresa,
attraverso il divieto di stipula del contratto,
l'informativa atipica non presenta tale carattere, ma
consente solo (e non è poco!) l'esercizio dei poteri
discrezionali di intervento sui provvedimenti
amministrativi posti in essere, sulla base, appunto,
delle informazioni assunte. Con l'informativa atipica
non scatta alcun obbligo legale interdittivo, ma solo
l'obbligo di valutare attentamente le notizie acquisite,
al fine di decidere se il soggetto interessato presenta
l'idoneità morale necessaria per iniziare o proseguire
le prestazioni contrattuali. Proprio per tale sua
caratteristica di non costituire un "legale
impedimento", l'informativa atipica non necessita di un
grado di comprovazione probatoria analogo a quello
richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto
ad associazioni di tipo camorristico o mafioso.
Infatti, osserva il Tar, si fonda
su elementi, anche indiziari, (che la stazione
appaltante non ha né il potere né l'onere di verificarne
la portata o i presupposti) ottenuti con l'ausilio di
particolari indagini, che possono risalire anche ad
eventi verificatisi a distanza di tempo.
E' stato osservato, in
giurisprudenza, che l'informativa atipica consente alla
stazione appaltante di adottare un provvedimento di
diniego di stipula del contratto o di prosecuzione del
rapporto contrattuale in corso, che potrà essere
sufficientemente motivato anche per relationem,
essendole riservato "un margine assai ristretto di
valutazione discrezionale, mentre il dovere di ampia
motivazione sussiste solo nel caso della scelta della
prosecuzione del rapporto per inderogabili ed
indeclinabili necessità della prestazione, non
altrimenti assicurabile" (T.A.R. Campania, Sez. Napoli
I, n. 16618/2010).
Fra l'altro, non deve essere
dimenticato che il potere di indagine e di sindacato del
giudice amministrativo è abbastanza limitato:
"Le informative atipiche , in
quanto atti meramente partecipativi di circostanze di
fatto, non determinano un divieto legale a contrarre e
non comportano, necessariamente ed inevitabilmente,
l'adozione di provvedimenti pregiudizievoli per il
privato, l'assunzione dei quali è rimessa alla
discrezionalità della stazione appaltante; in questi
casi, il sindacato del giudice amministrativo non può
entrare nel merito restando circoscritto a verificare
sotto il profilo della logicità il significato
attribuito agli elementi di fatto e l'iter
procedimentale seguito per pervenire a determinate
conclusioni" (T.A.R. Campania, Sez. Salerno I, n.
11842/2010).
Proprio in ragioni di tali
caratteristiche, la giurisprudenza si è, poi,
interrogata anche sulla "compatibilità comunitaria"
dell'istituto, pervenendo ad una positiva risposta,
fondata sulla considerazione che
le cause di esclusione dagli
appalti, previste dal diritto comunitario, e
puntualmente recepite dall'ordinamento interno non sono
esaustive e tassative, potendo i Legislatori nazionali
prevederne ulteriori, a salvaguardia di interessi
pubblici generali, diversi da quello della tutela della
concorrenza, e fondate su ragioni di ordine e sicurezza
pubblica.
Alla luce delle considerazioni sin
qui espresse, il Tar Reggio Calabria ritiene infondato
il ricorso per tre precise ragioni.
In primo luogo, si fa osservare che
l'impresa ricorrente non ha impugnato né censurato il
contenuto dell'informativa atipica, che il Comune ha
assunto a necessario ed esclusivo presupposto
motivazionale del provvedimento di revoca.In secondo
luogo, si rileva che il ricorrente non ha evocato in
giudizio la Prefettura di Reggio Calabria, che tale
provvedimento ha emanato.Inoltre, appare decisamente
carente l'apparato motivazionale del ricorso, in quanto
il medesimo si limita a contestare la circostanza della
carenza di requisiti di ordine generale, senza avvedersi
che, in realtà, l'Amministrazione si è uniformata al
contenuto dell'informativa, rispetto alla quale non sono
dedotte censure, rimanendo incontestati due puntuali ed
inequivoci fatti: a) la sottoposizione del ricorrente ad
indagini per i gravi reati contestatigli, aventi
immediata e diretta incidenza sull'affidamento di
appalti e, quindi, sulla capacità a contrarre con la
Pubblica amministrazione; b) la rilevanza di tali
circostanze in ordine all'efficacia propria delle
informative antimafia atipiche.
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