Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Molestie in campo militare: reato militare o violenza sessuale? (Cass. pen. 19748/2011)-Diritto.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

Massima

La clausola di esclusione del reato è operante in tutte le ipotesi in cui manchi una correlazione tra la situazione in cui l'attore agisce ed il servizio militare, considerando come cause estranee al servizio, quelle in cui non è rilevante l'attività militare svolta dal soggetto attivo del reato oppure che, in ogni caso, possano essere collegate ad essa in maniera occasionale.

 

MOLESTIE IN CAMPO MILITARE: REATO MILITARE O VIOLENZA SESSUALE?

 

1. Premessa

 

Con la sentenza che qui si commenta i giudici della Suprema Corte, nella sezione terza penale, hanno precisato, come da precedente giurisprudenza in materia (1) che i fatti di violenza, minaccia e ingiuria commessi tra militari non possono integrare i reati ex artt. 195 e 196 c.p.m.p. nel momento in cui siano collegati in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina, ponendosi con questi in rapporto di semplice occasionalità.

 

2. La normativa di riferimento

 

Il citato articolo 195 (violenza contro un inferiore) del codice penale militare prevede che "Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale.

La pena detentiva temporanea può essere aumentata".

Il successivo articolo 196 (minaccia o ingiuria a un inferiore) "Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.

La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni!".

 

3. Conclusioni

 

Nella decisione in oggetto i giudici della Corte hanno annullato la condanna nei confronti di un sergente, condannato dalle autorità militari per il reato di cui all'articolo 195 c.p.m.p., ossia la violenza contro un inferiore.

Secondo quanto precisato dalla Cassazione nella fattispecie oggetto di controversia trova applicazione l'articolo 199 c.p.m.p., che, disciplinando le cause estranee al servizio o disciplina militare, dispone che il reato militare in oggetto non può trovare applicazione nel momento in cui venga commesso, appunto, per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio oppure a bordo di una nave o, ancora di aeromobile militare.

La presunta molestia sessuale commessa dal sergente, secondo il ragionamento seguito dalla Corte, sarebbe totalmente estranea sia rispetto al grado ricoperto, che alle funzioni ed al servizio svolti dalle parti in causa (vittima e autore del fatto).

Ovviamente l'insussistenza del reato militare non porta alcuna conseguenza per quanto concerne la procedibilità per il reato di violenza sessuale (2) dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

I giudici della Corte, infatti, andando oltre, precisano l'inquadramento della vicenda de qua nella fattispecie di cui all'articolo 609 bis del codice penale.

 

Manuela Rinaldi

Avvocato foro Avezzano (Aq)

Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici "Cassinelli - Buccini" c/o COA Avezzano

Docente in corsi di formazione professionale; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano (Aq)

 

________

(1) Cfr. Cass. pen., sez. I, 8 ottobre 2002, n. 41703.

(2) Sulla procedibilità d'ufficio per il reato di violenza sessuale quando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; tale articolo prevede, tra l'altro pene più severe rispetto alla violenza contro un inferiore come previsto dal codice penale militare

 

 

 

Cass. pen. 19748/2011)

Svolgimento del processo

Con sentenza 23 ottobre 2009 il GUP del Tribunale di Brescia applicava a M. N. la pena concordata con il Pubblico Ministero per i reati di cui agli articoli 81, 609 bis c.p. e 199 codice_penale_militare_di_pace indicati in rubrica in ordine ad una vicenda in occasione della quale il M. N. sergente dell'Esercito, durante un servizio di ispezione aveva fatto oggetto il caporale G. M. di lusinghe e dopo aver tentato inutilmente di baciarla, la cingeva con le braccia immobilizzandola e traendola verso di sé, baciandola sul collo.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione degli articoli 195 e 199 C.P.M.P. e vizio di motivazione lamentando che il fatto contestato non aveva alcuna correlazione con il servizio prestato, tanto che in rubrica era stato indicato l'articolo 199 C.P.M.P. il quale andava interpretato in senso costituzionalmente orientato, come già aveva fatto questa Corte.

Conseguentemente, non poteva configurarsi il concorso formale dei reati ritenuto, invece, dal giudice di prime cure.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione, osservando che il giudice aveva motivato in ordine alla carenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 129 C.P.P. utilizzando una mera clausola di stile e che, in ogni caso, mancando per la violenza sessuale la querela e, comunque, qualsivoglia espressa istanza di punizione, l'esclusione del reato militare connesso non consentiva la procedibilità di ufficio.

Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

 

Motivi della decisione

li ricorso è in parte fondato.

Occorre preliminarmente osservare che, come rilevato in ricorso e nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, le argomentazioni poste a sostegno del primo motivo di ricorso possono essere condivise.

Invero, l'articolo 199 C.P.M.P. cosi recita: "le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare".

Il contestato articolo 195 C.P.M.P., che sanziona la violenza contro inferiore, è contenuto nel capo quarto del codice militare.

Il menzionato articolo 199 è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, superando un diverso precedente indirizzo (Sez. I n. 13214, 6 ottobre 1989) alla luce dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 367 del 2001.

Si è così precisato che la clausola di esclusione del reato opera in tutti i casi in cui difetti una correlazione tra la situazione in cui si trovi ad agire l'autore del fatto ed il servizio militare, giungendo alla conclusione che rientrano tra le "cause estranee al servizio" quelle che esulano dall'attività svolta dal soggetto attivo del reato o che, comunque, alla stessa siano collegate in modo del tutto occasionale, anche se non estranee al servizio svolto dalla persona offesa dall'illecito (Sez. I n. 19425, 15 maggio 2008; Sez. I n. 16416, 2 maggio 2005; Sez. I n. 41703, 12 dicembre 2002).

Nella fattispecie, a prescindere dalla circostanza che l'applicabilità della clausola di esclusione era stata ritenuta già all'atto della contestazione del reato, posto che la rubrica reca l'espressa indicazione dell'articolo 199 C.P.M.P., la stessa descrizione dei fatti evidenzia la assoluta estraneità della condotta posta in essere dal ricorrente rispetto al grado ricoperto, alle funzioni ed al servizio svolti da entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda.

La circostanza che il reato militare, per le ragioni in precedenza indicate, debba ritenersi insussistente, non comporta alcuna conseguenza in ordine alla procedibilità per il reato di violenza sessuale.

Invero opera, nella fattispecie, il disposto di cui all'articolo 609 septies. comma quarto, n. 3 C.P. in quanto, in ogni caso, il ricorrente al momento del fatto era nell'esercizio delle proprie funzioni di sottufficiale dell'Esercito.

Ciò posto, deve anche rilevarsi che l'annullamento della sentenza in accoglimento del primo motivo di ricorso determina il venir meno dell'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice e che contemplava anche il reato militare, relativamente al quale è stato disposto l'aumento di pena.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 D.Lv. vo 196/2003 in quanto disposto d'ufficio.

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici