Risarcimento per equivalente _ non vi è possibilità di
reintegro in forma specifica se il lavori sono stati
eseguiti – applicazione art. 2043 cc – concesso il
risarcimento del danno da perdita di chance _ deve
essere superiore alla somma di 20mila euro e inferiore
alla somma di 40mila euro lordi
I criteri per la determinazione e quantificazione del
danno risarcibile per equivalente per la perdita di
chance sono qui di seguito indicati.
Occorre quantificare la perdita di <<chance>>, in una
misura inferiore a un terzo dell’utile di impresa
calcolabile sull’importo dell’appalto, in quanto la
possibilità piena di aggiudicazione della ricorrente
resta totalmente subordinata alla non dimostrata ipotesi
di esclusione dalla gara dell’impresa seconda
classificata.
La perizia di parte calcola l’utile di impresa in euro
128.859,53.
Anche a voler considerare tale importo come base di
partenza, esso dev’essere scontato percentualmente, in
base al numero dei partecipanti alla gara (cfr.: Cons.
Stato VI, 11.3.2010 n. 1443; T.A.R. Lazio Roma II,
18.8.2004 n. 7763) e quindi ridotto a un terzo, nonché
ulteriormente rideterminato al ribasso, in
considerazione della ridotta possibilità di
aggiudicazione della gara da parte della ricorrente, nei
confronti della seconda classificata.
Pertanto, la misura forfetaria del risarcimento
monetario, sulla quale
N. 00078/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2009,
proposto da***
contro***
nei confronti di***
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1)la determina dirigenziale n. 23 del
12.3.2009, con la quale il Comune di Casacalenda ha
provveduto alla approvazione dei verbali delle cinque
sedute della gara con procedura aperta riguardante i
lavori di intervento di riparazione con miglioramento
sismico – peu 13 – sp 01 – palazzo Ducale; 2)il verbale
di aggiudicazione provvisoria della gara datato
11.3.2009; 3)la stessa determina dirigenziale n. 23 del
2009, nella parte in cui il Comune procede alla
aggiudicazione definitiva della gara e autorizza la
stipula del contratto con la impresa aggiudicataria;
4)tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi,
con particolare riferimento ai verbali di gara n. 1 del
2.2.2009, n. 2 del 5.2.2009, n. 3 del 10.2.2009 e n. 4
del 4.3.2009; 5)il contratto, ove stipulato;
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché le
successive memorie della parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie
dell’Amministrazione intimata e di una delle due A.t.i.
controinteressate, nonché il ricorso incidentale di
quest’ultima;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011, la
relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti;
Udite, altresì, le parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La ricorrente A.t.i., avendo partecipato a una gara
con procedura aperta del Comune intimato, per i lavori
di sistemazione del palazzo ducale di Casacalenda, per
un importo di euro 1.373.407,11, ritiene che i progetti
proposti dalle altre concorrenti, compresa l’A.t.i.
aggiudicataria, non siano conformi al bando di gara, in
quanto privi delle autorizzazioni ministeriali
necessarie per la ristrutturazione di un bene culturale
di pregio. La ricorrente insorge, per impugnare i
seguenti atti: 1)la determina dirigenziale n. 23 del
12.3.2009, con la quale il Comune di Casacalenda ha
provveduto alla approvazione dei verbali delle cinque
sedute della gara con procedura aperta riguardante i
lavori di intervento di riparazione con miglioramento
sismico – peu 13 – sp 01 – palazzo Ducale; 2)il verbale
di aggiudicazione provvisoria della gara datato
11.3.2009; 3)la stessa determina dirigenziale n. 23 del
2009, nella parte in cui il Comune procede alla
aggiudicazione definitiva della gara e autorizza la
stipula del contratto con la impresa aggiudicataria;
4)tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi,
con particolare riferimento ai verbali di gara n. 1 del
2.2.2009, n. 2 del 5.2.2009, n. 3 del 10.2.2009 e n. 4
del 4.3.2009; 5)il contratto, ove stipulato. La
ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione e
falsa applicazione della “lex specialis” di gara,
violazione ed errata applicazione art. 3 legge n. 241
del 1990 e s.m.i., difetto assoluto di motivazione,
difetto di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto
e di diritto, eccesso di potere per sviamento,
contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento
(illegittimità della ammissione alla gara dell’A.t.i.
controinteressata e illegittimità della ammissione alla
gara della impresa De Alfa costruzioni, nonché della
attribuzione del punteggio a quest’ultima); 2)violazione
ed errata applicazione degli artt. 11, 12 e 79 D.Lgs. n.
163 del 2006, in relazione alla Direttiva 2007/66/Ce,
violazione ed errata applicazione dell’art. 3 legge n.
241 del 1990, difetto di motivazione, eccesso di potere
per sviamento, carenza dei presupposti di fatto e di
diritto; 3)istanza istruttoria.
Con due successive memorie, la ricorrente ribadisce e
precisa le proprie deduzioni e conclusioni. Con una
successiva istanza notificata alle controparti in data
13.5.2010, la ricorrente chiede il risarcimento dei
danni subiti e subendi, da quantificarsi, anche sulla
base di un’allegata perizia di parte.
Si costituisce il Comune intimato, deducendo, anche con
quattro successive memorie illustrative, la
inammissibilità e la infondatezza del ricorso.
Si costituisce l’A.t.i. controinteressata, deducendo
l’infondatezza del ricorso. Con ricorso incidentale, la
medesima impugna la determina dirigenziale n. 23 del
2009 e gli atti connessi, nella parte in cui ammettono
alla gara la ditta ricorrente. Deduce i seguenti motivi:
1)violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 163 del
2006, violazione e falsa applicazione d.P.R. n. 554 del
1999, violazione e falsa applicazione del bando e del
disciplinare di gara, violazione e falsa applicazione
artt. 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 del D.Lgs.
22.1.2004 n. 42, violazione e falsa applicazione delle
direttive tecniche per gli interventi su immobili
privati e su edifici pubblici e scolastici per la
ricostruzione post-sisma, approvata con il D.P. –
Commissario delegato n. 35 del 6.4.2005 (B.u.r.m. n. 6
del 16.4.2005), violazione e falsa applicazione art. 3
legge n. 241 del 1990, difetto e insufficienza di
motivazione, illogicità, contraddittorietà, errata
presupposizione dei fatti, sviamento, eccesso di potere
sotto molteplici ulteriori profili; 2)violazione e falsa
applicazione D.Lgs. n. 163 del 2006, violazione e falsa
applicazione d.P.R. n. 554 del 1999, violazione e falsa
applicazione del bando e del disciplinare di gara,
violazione e falsa applicazione artt. 10, 12, 13, 18,
19, 20, 21, 22 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, violazione e
falsa applicazione delle direttive tecniche per gli
interventi su immobili privati e su edifici pubblici e
scolastici per la ricostruzione post-sisma, approvata
con il D.P. – Commissario delegato n. 35 del 6.4.2005
(B.u.r.m. n. 6 del 16.4.2005), violazione e falsa
applicazione art. 3 legge n. 241 del 1990, difetto e
insufficienza di motivazione, illogicità,
contraddittorietà, errata presupposizione dei fatti,
sviamento, eccesso di potere sotto molteplici ulteriori
profili.
Con quattro successive memorie, la controinteressata
ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Con la ordinanza n. 135 del 2009, questa Sezione
accoglie la domanda cautelare della parte ricorrente, a
tutela dell’interesse strumentale alla riedizione della
gara pubblica. Con la ordinanza n. 3814 del 2009, il
Consiglio di Stato, V Sezione, riforma la predetta
ordinanza T.A.R. e respinge l’istanza cautelare di primo
grado.
Con la ordinanza collegiale n. 199 del 21.10.2009, sono
disposti incombenti istruttori, in relazione ai quali la
Soprintendenza per i beni architettonici del Molise
produce una relazione tecnica in data 18.1.2010.
All’udienza del 12 gennaio 2011, la causa viene
introitata per la decisione.
II – Il ricorso incidentale è infondato. Il ricorso
principale è ammissibile e fondato.
III – Nella gara con procedura aperta, indetta per
affidare i lavori di sistemazione e miglioramento
sismico del palazzo ducale del Comune di Casacalenda, il
progetto posto a base di gara comprende il palazzo del
Duca di Sangro, cioè un bene dichiarato di interesse
particolare, con decreto del Ministero dei beni
culturali datato 1°.6.2006. La ricorrente principale è
la terza classificata nella gara, su tre imprese ammesse
alla partecipazione. Essa deduce l’illegittimità
dell’ammissione alla gara delle altre due imprese
partecipanti e chiede l’annullamento dell’intera
procedura di gara. Inoltre, la ricorrente - con un
successivo atto notificato alle parti costituite –
chiede il risarcimento dei danni per equivalente, atteso
che i lavori sono stati ormai eseguiti dalla A.t.i.
aggiudicataria e non vi è più margine per una
reintegrazione in forma specifica.
IV – Determinante per la decisione della causa appare
l’istruttoria disposta con la ordinanza collegiale n.
199/2009 ed eseguita dalla Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici del Molise, con la
documentata relazione scritta prot. n. 372 datata
18.1.2010. Invero, l’Amministrazione comunale resistente
revoca in dubbio l’imparzialità della Soprintendenza per
i beni architettonici e paesaggistici del Molise,
incaricata, con la detta ordinanza collegiale, di
fornire informazioni, chiarimenti e documenti in ordine
alla vicenda amministrativa oggetto del ricorso. A tal
riguardo, il Collegio osserva che, anche a voler
prescindere dalla genericità, vaghezza e fumosità delle
contestazioni di parte resistente, esse sono state
irritualmente formulate, atteso che la forma rituale
sarebbe stata quella della ricusazione, oggi prevista
dall’art. 20, comma secondo, del codice del processo
amministrativo, ma ammessa e consentita
dall’applicazione analogica del codice di rito civile,
già prima dell’entrata in vigore del nuovo c.p.a. Ad
ogni buon conto, il Collegio ritiene che l’adempimento
istruttorio sia stato correttamente svolto dalla
Soprintendenza incaricata, la quale ha fornito i
documenti, le informazioni e i ragguagli richiesti da
questa Sezione e ritenuti necessari o almeno sufficienti
per la decisione della causa.
V – Invero, la ditta aggiudicataria dei lavori di
ristrutturazione - controinteressata nel ricorso
principale - ricorre in via incidentale, deducendo che
le varianti tecniche proposte dall’A.t.i. ricorrente per
la facciata del palazzo (in particolare, l’intonacatura
della corona circostante le aperture della cosiddetta
<<passeggiata del Duca>>), per la loro particolarità,
avrebbero dovuto essere assentite dal competente
Ministero, talché il progetto dell’impresa ricorrente –
a dire della controinteressata, ricorrente incidentale -
avrebbe dovuto subire la sorte prevista dal disciplinare
di gara (a pag. 5), nella parte in cui esclude dal
confronto di offerte i progetti comportanti l’obbligo di
nuovi pareri o autorizzazioni. La ricorrente incidentale
si duole, dunque, dell’ammissione alla gara del progetto
dell’A.t.i. ricorrente principale e deduce
l’inammissibilità del ricorso principale, per carenza di
interesse.
Sennonché, tale prima censura del ricorso incidentale è
infondata e deve essere disattesa. Invero, la relazione
storica e architettonica - allegata al decreto di
vincolo culturale n. 8/2006, a firma del Direttore
Regionale per i beni culturali del Molise - rileva che
il palazzo ducale di Casacalenda ha già subito nel
passato interventi di intonacatura, di guisa che la
competente Soprintendenza si era <<riservata di decidere
sulla possibilità di recupero della originaria pietra
locale in corso d’opera>>. Viceversa, la relazione
tecnica ministeriale datata 12.3.2007 – di
autorizzazione preventiva dell’intervento
ristrutturativo – pone con precisione le prescrizioni
relative all’intonacatura delle pareti e quindi anche
della corona circostante le aperture della <<passeggiata
del Duca>>. Ne consegue che il progetto della ricorrente
principale, nella parte in cui prevede una nuova
intonacatura delle aperture della <<passeggiata del
Duca>>, non richiede alcun ulteriore atto di assenso o
autorizzazione. Pertanto, il progetto della ricorrente
principale è conforme al disciplinare di gara e
correttamente l’Amministrazione l’ha ammesso alla gara.
Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è
inammissibile e infondato. È vero che la ditta
ricorrente non ha indicato, nell’offerta tecnica, la
durata del servizio di manutenzione ordinaria, ma tale
omissione non è motivo di esclusione dalla gara;
potrebbe, tutt’al più, essere causa di attribuzione di
un minor punteggio, ma ciò sarebbe irrilevante, se si
considera che l’A.t.i. ricorrente in via principale si è
classificata terza nella gara, su tre concorrenti
ammessi alla partecipazione di essa.
Pertanto, il ricorso incidentale è infondato e non può
esplicare alcun effetto paralizzante sul ricorso
principale.
VI – Il ricorso principale, viceversa, è ammissibile e
fondato.
VII – Il motivo centrale del ricorso in esame è la
violazione del bando di gara, nella parte in cui (pag.
5, primo capoverso) stabilisce che <<le varianti
tecniche proposte dall’impresa, pena l’esclusione, non
potranno comportare l’obbligo di acquisire nuovi pareri
o autorizzazioni>>. La ricorrente deduce che entrambe le
imprese partecipanti alla gara - e classificatesi prima
e seconda in essa – hanno previsto, nei rispettivi
progetti, particolari opere che avrebbero dovuto essere
preventivamente assentite dalla Regione (e dalla
Soprintendenza per i beni architettonici del Molise) e,
a dire della ricorrente, non lo sarebbero state.
L’impresa prima classificata, infatti, ha previsto, nel
suo progetto, la rimozione della pavimentazione della
piazza antistante il palazzo ducale. L’impresa seconda
classificata ha, invece, previsto la nuova
pavimentazione del cortile interno al palazzo. Tali
previsioni progettuali - che, peraltro, sono state
premiate con speciali attribuzioni di punteggio dalla
commissione di gara – incidendo su aree o beni protetti,
avrebbero dovuto essere vagliate e assentite dalle
autorità preposte alla protezione dell’area o del bene.
Dall’istruttoria svolta risulta che la situazione del
progetto della prima classificata è alquanto diversa da
quella del progetto della seconda classificata.
In particolare, la rimozione del pavimento di piazza
Nardacchione (area prospiciente il palazzo ducale),
prevista nel progetto dell’impresa prima classificata,
non era prevista nell’originario progetto di restauro
del palazzo ducale e non era oggetto di previsione, né
di prescrizioni nell’autorizzazione datata 12.3.2007, a
firma della competente Soprintendenza. L’intervento
riguarda un’area ricadente nel centro urbano di
Casacalenda, sottoposto a Piano paesistico di area vasta
(P.t.p.a.a.v. n. 2 denominato “Lago di Gualdialfiera”),
pertanto vincolato sotto il profilo paesaggistico. Si
tratta di un’area di notevole interesse pubblico
sottoposta al vincolo regionale, recante un contenuto
protettivo minimo del paesaggio. Pertanto, il
rifacimento della piazza antistante il palazzo ducale è
sicuramente un’opera che, per le sue peculiarità,
avrebbe comportato l’obbligo di acquisire nuovi pareri e
autorizzazioni, con la conseguenza non ovviabile di
rendere suscettibile di esclusione dalla gara l’intero
progetto dell’impresa prima classificata.
Diversa è la situazione dell’impresa seconda
classificata. Invero, la ripavimentazione del cortile
interno del palazzo ducale, prevista nel progetto della
seconda classificata, risulta sottoposta alla preventiva
autorizzazione, talché non vi sarebbe margine per
ritenere fondata la censura di parte ricorrente
sull’illegittimità dell’ammissione alla gara
dell’impresa seconda classificata. Sennonché, non appare
chiaro, a dire della Soprintendenza (vedasi la citata
relazione prot. n. 372 del 18.1.2010, pag. 3 righi
12-14), se le modifiche progettuali per il rifacimento
del cortile siano davvero rispettose delle prescrizioni.
Il Collegio concorda su tale avviso, ritenendo che la
commissione di gara abbia, comunque, mancato di
effettuare tale verifica. L’ammissione della seconda
classificata, pertanto, appare illegittima, quanto meno
sotto il profilo della carenza istruttoria.
Stante la fondatezza dei motivi del ricorso principale,
gli atti impugnati devono essere annullati per
illegittimità.
VII – La domanda risarcitoria della ricorrente
principale è ammissibile e fondata.
Stante l’esito del presente giudizio, la procedura di
gara, annullata in via giurisdizionale, dovrebbe essere
espletata <<ex novo>>. Sennonché, a quanto consta, i
lavori di miglioramento sismico del palazzo ducale di
Casacalenda sono ormai completati e conclusi, di guisa
che non vi è più margine per una ripetizione della
procedura di gara. Pertanto, non vi è alcuna possibilità
che la ricorrente principale, all’esito del presente
giudizio, sia reintegrata in forma specifica. Residua
l’eventualità di un risarcimento del danno per
equivalente.
Dall’esame del comportamento complessivo
dell’Amministrazione – che ha inteso realizzare l’opera,
pur in pendenza del ricorso giurisdizionale,
definitivamente pregiudicando la possibilità di parte
ricorrente di ottenere il risarcimento in forma
specifica - si evidenzia un profilo di illiceità della
condotta amministrativa e di responsabilità per il danno
causato all’impresa ricorrente, consistente nella
definitiva perdita della possibilità di vedersi
aggiudicato l’appalto. Sono presenti, nella fattispecie,
tutti gli elementi della responsabilità civile:
l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, la colpa
dell’Amministrazione, il nesso causale tra fatto e danno
risarcibile, consistente precipuamente nella perdita di
<<chance>>.
VIII - Considerato che l’azione di annullamento è stata
tempestivamente proposta, la domanda risarcitoria
formulata nel corso del giudizio è da ritenersi
ammissibile, sia in ragione della previgente normativa
processuale, sia in considerazione di quanto attualmente
previsto dall’art. 30 comma quinto del codice del
processo amministrativo (c.p.a.). La pronuncia di
condanna risarcitoria può avvenire in conformità
all’art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998 (ora abrogato
dall’art. 4 punto 20 dell’Allegato 4 del D.Lgs. n.
104/2010), nonché – in ragione di una successione
temporale delle norme processuali – ai sensi dell’art.
34 comma quarto del c.p.a. Trattandosi di condanna
pecuniaria, devono essere fissati da questo T.A.R. i
criteri in base ai quali l’Amministrazione debitrice
dovrà proporre a favore della ricorrente il pagamento di
una somma, entro e non oltre 90 giorni dalla
pubblicazione della presente sentenza. Se le parti non
giungono a un accordo, ovvero non adempiono agli
obblighi derivanti dall’accordo concluso, il <<quantum>>
della somma risarcitoria (ovvero l’adempimento degli
obblighi ineseguiti) potrà essere accertato in un
successivo giudizio di ottemperanza.
IX - I criteri per la determinazione e quantificazione
del danno risarcibile per equivalente sono qui di
seguito indicati. Occorre quantificare la perdita di
<<chance>>, in una misura inferiore a un terzo
dell’utile di impresa calcolabile sull’importo
dell’appalto, in quanto la possibilità piena di
aggiudicazione della ricorrente resta totalmente
subordinata alla non dimostrata ipotesi di esclusione
dalla gara dell’impresa seconda classificata.
La perizia di parte calcola l’utile di impresa in euro
128.859,53. Anche a voler considerare tale importo come
base di partenza, esso dev’essere scontato
percentualmente, in base al numero dei partecipanti alla
gara (cfr.: Cons. Stato VI, 11.3.2010 n. 1443; T.A.R.
Lazio Roma II, 18.8.2004 n. 7763) e quindi ridotto a un
terzo, nonché ulteriormente rideterminato al ribasso, in
considerazione della ridotta possibilità di
aggiudicazione della gara da parte della ricorrente, nei
confronti della seconda classificata. Pertanto, la
misura forfetaria del risarcimento monetario, sulla
quale dovrà intervenire l’accordo tra A.t.i. ricorrente
e Comune resistente, deve essere superiore alla somma di
20mila euro e inferiore alla somma di 40mila euro lordi.
Entro tali limiti, le parti potranno accordarsi,
concordando anche le modalità e i tempi del pagamento.
X – In conclusione, il ricorso può essere accolto, nei
termini di cui alla motivazione. Si ravvisano
giustificate ragioni per la compensazione delle spese
del giudizio tra le parti, atteso che la questione
oggetto della controversia presenta carattere di novità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, respinge il ricorso incidentale e
accoglie il ricorso principale, per l’effetto annullando
gli atti con esso impugnati.
Accoglie la domanda risarcitoria, come da motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R.,
nella Camera di Consiglio del 12 gennaio 2011, dal
Collegio così composto:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Primo Referendario
L'ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
|