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di Laura Rizzo

Le diverse misure previste dal recente D.L. sviluppo, come convertito in legge, e finalizzate alla riduzione degli oneri burocratici gravanti sulle imprese, inclusi quelli concernenti la normativa sulla privacy.

 

Con l'ok di Palazzo Madama il 7 luglio, è diventato legge il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 ("semestre europeo ¿ prime disposizioni urgenti per l'economia"), che prevede varie misure finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia del nostro Paese, anche mediante la riduzione degli oneri burocratici, inclusi quelli concernenti la normativa sulla privacy.

 

Precisamente, l'art. 6 del detto decreto prevede che, per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese, si intendono apportare alcune modifiche all'attuale disciplina in materia di protezione dei dati personali, sulla base del seguente particolare principio di disciplina: "in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese."

 

Profilo così espresso che non risulta di agevole comprensione e che tuttavia possiamo meglio intendere se calibrato sul dettato delle specifiche modifiche normative ideate dal Governo.

 

Notevole rilievo, anche sistematico, assume l'integrazione apportata all'art. 5 del Codice Privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), con l'introduzione del seguente comma: il 3-bis, secondo il quale:

 

"Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter (del medesimo decreto), non è soggetto all'applicazione del presente codice."

 

È importante allora subito chiarire quali siano i trattamenti di dati personali per finalità "amministrativo ¿ contabili" richieste dal novello disegno di legge ai fini dell'esenzione dal Codice Privacy.

 

Ebbene s'intendono "quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati."

 

In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne funzionali:

 

- all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali,

 

-alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi,

 

- alla tenuta della contabilità,

 

- all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

 

È evidente la rilevanza della detta norma, per la quale i rapporti d'impresa (collettive o individuali, persone giuridiche o meno) di carattere ruotinario verrebbero sottratti al campo di applicazione del Codice Privacy e quindi al potere di intervento (inibitorio, prescrittivo, ispettivo, sanzionatorio) del Garante per la protezione dei dati personali.

 

CV degli aspiranti al posto di lavoro: informativa e consenso per la privacy

 

Inoltre, viene inciso anche il tradizionale disposto dell'art. 13 del Codice Privacy, attribuendo particolare attenzione alla delicata questione del trattamento dei dati del curriculum vitae dei candidati a un posto di lavoro.

 

Infatti, integrando la detta norma con il comma 5-bis, si stabilisce che l'informativa per il trattamento dei dati personali non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.

 

Tuttavia, al contempo, si prevede anche che, al momento del primo - eventuale - contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche solo oralmente, una informativa breve, contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).

 

L'informativa breve per i CV

 

Il Governo dunque pare intenzionato a fissare i c.d. requisiti minimi e indefettibili, dell'informativa abbreviata da fornire, nei seguenti:

 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

 

f) gli estremi identificativi del titolare del trattamento e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 del Codice, e del responsabile.

 

L'estensione delle cause di esclusione del consenso per il trattamento dati

 

Il disegno di legge coinvolge anche l'art. 24 del Codice Privacy relativo ai casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso dell'interessato, prevedendo un'altra causa di esclusione del consenso, mediante la lettera i-bis), riguardo ai dati contenuti nei curricula, se - come si è detto nell'ipotesi sopra introdotta a proposito dell'informativa breve - essi sono stati inviati alle imprese spontaneamente dai candidati al posto di lavoro.

 

Introducendo la lettera i-ter), il disegno governativo poi introduce un'altra ipotesi di esonero del consenso, ancor più rilevante e innovativa rispetto alla tradizione del Codice, relativa alla comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti

 

Ciò, però solo per le finalità amministrativo contabili, definite come sopra, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13. Per espressa previsione, continuano però ad aver bisogno del consenso dell'interessato la diffusione dei dati e di consenso previo, specifico, informato e documentato l'invio di comunicazioni promozionali di tipo automatizzato (fax, e-mail, sms¿..) ex art. 130 del Codice Privacy.

 

La sostituzione del DPS con l'obbligo di autocertificazione

 

Inoltre, si innova la normativa sul DPS, prevedendo che, per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, la tenuta del DPS è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/00, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy e dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del Codice.

 

In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo - contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, si prevede che il Garante, con obbligo di richiedere previamente un parere ad alcuni Ministeri, individui con proprio provvedimento modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico dell'allegato B) riguardo alle misure minime. Che ¿ va evidenziato ¿ sono quelle la cui violazione è rilevante per l'applicazione della temibile sanzione penale del trattamento illecito di dati (v. art. 167 del Codice)!

 

Assimilazione del direct marketing al telemarketing con operatore fisico?

 

È importante sottolineare anche la modifica concernente il c.d. "direct marketing", ossia il marketing postale.

 

In particolare, all'articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: "mediante l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "e della posta cartacea" e dopo le parole: "l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1".

 

Quindi, prima facie, parrebbe che si voglia estendere anche al marketing cartaceo tanto la disciplina dell'opt-out (ossia del diritto di opposizione dell'interessato solo successivamente al trattamento dati) in luogo di quella dell'opt-in (necessità del consenso previo e informato dell'interessato al trattamento dati), introdotta nel 2009 già per il telemarketing mediante operatore fisico, quanto il connesso sistema del registro Robinson.

 

In vero, tale tipo di telemarketing e il direct marketing paiono fra loro - logicamente e anche giuridicamente ¿ accostabili ! Si pongono infatti, quasi sempre, se non reiterate, quali tipo di lesione della sfera dei dati personali altrui meno invasive dello spam di tipo automatizzato, come quello realizzato mediante e-mail e soprattutto fax.

 

Si segnala che, coerentemente con quanto su esposto, l'emendamento Dis. 1.1, intervenuto in sede di conversione in legge del decreto legge n.70, ha integrato il disposto l'articolo 67-sexies decies del Codice del Consumo, facendo espressamente salva la disciplina dettata dal suddetto comma 3-bis dell'articolo 130 del Codice per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico.

 

Semplificazioni imposte alle PA a vantaggio delle imprese

 

Infine, si rileva che l'articolo 6 ("Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici"), sempre nell'ottica di ridurre gli oneri normativi gravanti su piccole e medie imprese, prevede una serie di modificazioni, tra cui rilevano quelle dirette alle pubbliche amministrazioni, e miranti tanto alla trasparenza dell'azione amministrativa quanto alla riduzione degli oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

 

Così, ad esempio, le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza.

 

Il mancato adempimento, oltre a costituire una causa di nullità del provvedimento di diniego, sarà valutato ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

 

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