di Federico Gavioli
La presentazione delle offerte nei
bandi di gara pubblici deve essere effettuata secondo le
indicazioni richieste dal bando di gara; la ditta
partecipante rischia di essere estromessa dalla gara
qualora presenti le offerte con caratteristiche non
previste dal bando.
La questione
Il TAR della Puglia si è espresso
sull’argomento con la sentenza n. 1007 , del 1 luglio
2011. I giudici amministrativi hanno affrontato un caso
molto particolare che però ci è utile per comprendere
l’argomento oggetto del presente commento: come la
presentazione delle offerte nei bandi di gara devono
essere pedissequamente osservate dai partecipanti
all’appalto.
Il caso preso in esame dai giudici
amministrativi riguarda l’impugnazione , da parte di una
società, della comunicazione di esclusione dalla gara
per l'affidamento della fornitura di sistemi,
infrastrutture tecnologiche e servizi per l'archivio
digitale e cartaceo di una provincia pugliese; il motivo
dell’esclusione è che il plico dell'offerta tecnica non
contiene il CD con i files su PDF come espressamente
previsto a pena d’esclusione dal disciplinare di gara.
Il disciplinare di gara , infatti, prevede espressamente
che “ai fini di una più agevole consultazione, dovrà
essere consegnata a pena di esclusione una copia
dell'offerta tecnica in formato elettronico PDF
memorizzato su supporto non modificabile (es. CD.R o
DVD.R) includendo gli eventuali allegati”.
La procedura semplificata
Per la risoluzione del caso è stata
attuata la procedura semplificata di cui all’articolo 60
del nuovo codice del processo amministrativo. Il Codice
del processo amministrativo approvato con il decreto
legislativo 2 luglio 2010, n.104 , conferma la cd.
definizione del giudizio con sentenza in forma
semplificata , ovvero la possibilità che il collegio
definisca direttamente la causa in sede di decisione
della domanda cautelare. E si ha salvezza del diritto di
ciascuna delle parti di chiedere termini per proporre
motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di
giurisdizione o di competenza. In tal caso , ove
necessario, il collegio dispone l’integrazione del
contraddittorio e fissa contestualmente la data per il
prosieguo della trattazione. La mancanza di questa
previsione era innanzi avvertita quale problematica, in
quanto la decisione di definire il giudizio nel merito
da parte del giudice, non permetteva alla parte di
lamentare ulteriori profili dell’atto, tramite ricorso
incidentale o proposizione di motivi aggiunti.
La decisione dei giudici
amministrativi
I giudici amministrativi della
Puglia ritengono che il ricorso presentato dalla ditta
avverso l’esclusione dalla partecipazione alla gara sia
da respingere .
Le clausole del bando sono chiare e
inequivoche nel stabilire l'esclusione dalla gara
nell'ipotesi di mancata produzione del CD, per cui non
vi è spazio per una qualsiasi interpretazione di tipo
teleologico in relazione al “principio del favor
partecipationis”. La richiesta di produrre il CD,
inserita nella lex specialis, non è neppure incongrua,
illogica o sproporzionata: si tratta del deposito di
supporti informatici di facile e corrente utilizzo
(soprattutto per una società che si occupa proprio di
elaborazione dati), che appare funzionale allo scopo
evidenziato nel capitolato (di rendere la procedura di
gara celere e sicura, concretizzando così una delle
direttive ispiratrici della disciplina, sia sostanziale
sia processuale, degli appalti pubblici), senza
comportare alcun aggravio significativo a carico della
concorrente.
Il TAR della Puglia respinge il
ricorso e condanna la società esclusa dal bando di gara
al pagamento nei confronti della provincia pugliese
dell’importo di euro 5.000,00 maggiorate di CPI e IVA.
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