Danno morale per gli espropri
risultanti illeciti, estinzione delle cause con l'Inps
al di sotto dei 500,00 euro, accertamento tecnico
preventivo obbligatorio per le controversie in materia
di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e
di assegno di invalidità. Sono queste in sintesi le
principali modifiche in materia di procedimenti civili e
di contenzioso previdenziale, probabilmente anticipatori
della più vasta riforma allo studio degli uffici tecnici
di via Arenula.
ART. 34 - Modifiche al testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327
Valutati gli interessi in
conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per
scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un
valido ed efficace provvedimento di esproprio o
dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che
esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo
patrimonio indisponibile e che al proprietario sia
corrisposto un indennizzo per il pregiudizio
patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo
forfetariamente liquidato nella misura del dieci per
cento del valore venale del bene.
Il provvedimento di acquisizione
può essere adottato anche quando sia stato annullato
l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato
all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica
utilità di un'opera o il decreto di esproprio.
Il provvedimento di acquisizione
può essere adottato anche durante la pendenza di un
giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo
periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha
adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le
somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo
di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono
detratte da quelle dovute ai sensi del presente
articolo.
Salvi i casi in cui la legge
disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio
patrimoniale è determinato in misura corrispondente al
valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica
utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno
edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo
37, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
Per il periodo di occupazione senza
titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti
del procedimento non risulta la prova di una diversa
entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo
sul valore così determinato.
Il provvedimento di acquisizione,
recante l'indicazione delle circostanze che hanno
condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se
possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è
specificamente motivato in riferimento alle attuali ed
eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne
giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con
i contrapposti interessi privati ed evidenziando
l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;
nell'atto è liquidato l'indennizzo e ne è disposto il
pagamento entro il termine di trenta giorni.
L'atto è notificato al proprietario
e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto
condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute,
ovvero del loro deposito; è soggetto a trascrizione
presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura
dell'amministrazione procedente.
Se le disposizioni sono applicate
quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di
edilizia residenziale pubblica, agevolata o
convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno
destinato a essere attribuito per finalità di interesse
pubblico in uso speciale a soggetti privati, il
provvedimento è di competenza dell'autorità che ha
occupato il terreno e la liquidazione forfetaria
dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è
pari al venti per cento del valore venale del bene.
Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, anche
quando è imposta una servitù e il bene continua a essere
utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro
diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa,
con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può
procedere all'eventuale acquisizione del diritto di
servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici,
titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che
svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei
trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
L'autorità che emana il
provvedimento di acquisizione di cui al presente
articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla
Corte dei conti mediante trasmissione di copia
integrale.
Le disposizioni del presente
articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori
alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un
provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o
annullato, ma deve essere comunque rinnovata la
valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse
pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le
somme già erogate al proprietario, maggiorate
dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai
sensi del presente articolo.».
ART. 38 - Disposizioni in materia
di contenzioso previdenziale e assistenziale.
Al fine di realizzare una maggiore
economicità dell'azione amministrativa e favorire la
piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché
deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di
contenere la durata dei processi in materia
previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei
processi, previsti ai sensi della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4
agosto 1955, n. 848: a) i processi in materia
previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel
primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010,
per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza,
il cui valore non superi complessivamente euro 500,00,
si estinguono di diritto, con riconoscimento della
pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione
è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio.
Per le spese del processo si applica l'articolo 310,
quarto comma, del codice di procedura civile.»
b) Al codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo l'articolo 445 è inserito
il seguente:
«Art. 445-bis. – (Accertamento
tecnico preventivo obbligatorio).
– Nelle controversie in materia di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e
di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12
giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio
domanda per il riconoscimento dei propri diritti
presenta con ricorso al giudice competente ai sensi
dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale «Art. 445-bis.
– Nelle controversie in materia di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e
di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12
giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio
domanda per il riconoscimento dei propri diritti
presenta con ricorso al giudice competente ai sensi
dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale.
L'espletamento dell'accertamento
tecnico preventivo costituisce condizione di
procedibilità della domanda.
L'improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il
giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo
non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è
concluso, assegna alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento
tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento
dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni
di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa
un termine perentorio non superiore a trenta giorni,
entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto
scritto depositato in cancelleria, se intendono
contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il
giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196 con
decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni
dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente
omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo
le risultanze probatorie indicate nella relazione del
consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese.
Il decreto, non impugnabile né
modificabile, è notificato agli enti competenti, che
provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli
ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al
pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la
parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni
del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare,
presso il giudice di cui al comma primo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione
della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo
del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i
motivi della contestazione.
2) all'articolo 152 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo:
«A tale fine la parte ricorrente, a
pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita
dichiarazione del valore della prestazione dedotta in
giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni
dell'atto introduttivo.»;
c) all'articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo
il comma 35-quater, è aggiunto il seguente:
«35-quinquies. Gli enti
previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute
a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore
dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente
attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente
degli stessi.
A tal fine il procuratore della
parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle
somme di cui al periodo precedente alla struttura
territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta
elettronica certificata, comunicando contestualmente gli
estremi del proprio conto corrente bancario e non può
procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed
alla promozione di azioni esecutive per il recupero
delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal
ricevimento di tale comunicazione.»;
d) al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 47 è aggiunto, in
fine, il seguente comma: «Le decadenze previste dai
commi che precedono si applicano anche alle azioni
giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di
prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di
accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza
decorre dal riconoscimento parziale della prestazione
ovvero dal pagamento della sorte.»;
2) dopo l'articolo 47 è inserito il
seguente:
«47-bis. – 1. Si prescrivono in
cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e
dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa
del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici,
nonché delle prestazioni della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle
relative differenze dovute a seguito di
riliquidazioni.».
2. Le disposizioni si applicano dal
1 gennaio 2012.
In sede di prima applicazione delle
disposizioni , e per i giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione
relativa al valore della lite deve essere formulata nel
corso del giudizio.
Le disposizioni, si applicano anche
ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
A decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto, all'allegato A del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce
n. 2529.
«12-bis. – (Notifica mediante
pubblicazione telematica).
– 1. Con riferimento alle giornate
di occupazione successive al 31 dicembre 2010,
dichiarate dai datori di lavoro e comunicate
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai
agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti
familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi
annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai
lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica
effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il
mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche
tecniche stabilite dall'Istituto stesso.».
A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sono soppressi gli
elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo
9-quinquies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608.
In caso di riconoscimento o di
disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo
la compilazione e la pubblicazione dell'elenco
nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai
lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le
modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del
regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi
elenchi nominativi trimestrali di variazione.
Agli eventuali maggiori compiti
previsti dal presente comma a carico dell'INPS si
Identico. provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
All'articolo 10, comma 6-bis del
decretolegge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le
parole da: «formulata» a: «competente» sono sostituite
dalle seguenti: «del consulente nominato dal giudice, il
quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti
l'inizio delle operazioni peritali, anche in via
telematica, apposita comunicazione al direttore della
sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato.
Alla relazione peritale è allegato,
a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della
predetta comunicazione.
L'eccezione di nullità è rilevabile
anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente
è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in
deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di
procedura civile».
A cura della Redazione
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