Articolo del dossier Il nuovo CAD -
Codice dell'Amministrazione digitale
Stando a quanto contenuto nel
Codice della PA Digitale (CAD) le amministrazioni devono
stipulare - attenendosi alle linee guida emanate da
DigitPA - delle convenzioni per consentire l’accesso
alle banche dati di cui sono titolari. In realtà già la
versione precedente del CAD prevedeva qualcosa di
simile, ma ciò che cambia è l’esistenza di linee guida
specifiche a cui le amministrazioni devono adeguarsi.
La modifica dell’art. 58, comma 2,
del CAD introdotta dal D. Lgs. 235/10 prevede che “ai
sensi dell’articolo 50, comma 2[1], nonché al fine di
agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo sulle
dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e
dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni
titolari di banche dati accessibili per via telematica
predispongono, sulla base delle linee guida redatte da
DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di
tutte le amministrazioni interessate volte a
disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte
delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a
loro carico. Le convenzioni valgono anche quale
autorizzazione ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000”.
Ai sensi dell’art. 58 comma 2
dunque, le amministrazioni devono stipulare -
attenendosi alle linee guida emanate da DigitPA - delle
convenzioni per consentire l’accesso alle banche dati di
cui sono titolari.
Le linee guida pubblicate sul sito
di DigitPa costituiscono una prima bozza di indicazioni
volte a regolamentare le convenzioni tra pubbliche
amministrazioni titolari e amministrazioni richiedenti,
al fine di mettere a disposizione tra PA banche dati
accessibili per via telematica.
Il testo è stato sottoposto al
Garante per la protezione dei dati personali, con lo
scopo di rappresentare delle regole quanto più
corrispondenti alla disciplina in materia di “privacy”.
Il testo sarà aggiornato da DigitPA.
A ben vedere la norma di cui
all’art. 58 non è una novità assoluta, nel senso che il
testo precedente alla modifica prevedeva: “Le pubbliche
amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni
finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui
sono titolari. Il CNIPA, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, definisce schemi generali
di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità
informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni
centrali e, d’intesa con la conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto del 97 n.
281, tra le Amministrazioni centrali medesime, le
regioni e le autonomie locali.
La novità introdotta dal D.Lgs.
235/10 non è però di poco conto, stabilisce infatti che
le Amministrazioni si adeguino a tale precetto del
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/05)
rispettando le linee guida emanate da DigitPa. Inoltre,
il comma 3 dell’art. 58, sempre introdotto dal D.Lgs.
235/10, prevede un monitoraggio da parte di DigitPa per
verificare che le PA diano applicazione alla norma. In
conseguenza di tale controllo, DigitPa dovrà riferire
annualmente al Ministero per la pubblica amministrazione
e l’innovazione e alla commissione per la valutazione,
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche l’effettivo rispetto della norma. Qualora ciò
non avvenga sarà lo stesso Presidente del Consiglio dei
Ministri - in base all’art. 58, comma 3 bis - a
prevedere un termine entro il quale le amministrazioni
interessate debbano stipulare tali convenzioni. “Decorso
inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei
Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato
di predisporre le predette convenzioni”. È stata dunque
introdotta dal legislatore una forma di controllo fino
ad ora inesistente.
Si consideri che nel vecchio
articolo non erano prescritti dei tempi relativi alla
stipulazione di dette convenzioni, tanto è vero che
molte pubbliche amministrazioni non si sono ancora
adeguate; si pensi, inoltre, che il Codice
dell’Amministrazione Digitale risale al 2005 e che nel
corso di questi anni si sono verificati non pochi
problemi di coordinamento tra le pubbliche
amministrazioni, relativi proprio alla possibilità di
rendere accessibili banche dati fra Enti. Addirittura lo
scambio di informazioni non è stato possibile, spesso,
proprio per mancanza di direttive regolanti il
trasferimento dei dati.
La disponibilità e la fruibilità
dei dati posseduti dalle Pubbliche amministrazioni è una
tematica molto importante per il legislatore e in
generale per la cittadinanza, poiché incide
sull’efficienza dei servizi forniti dalle PA a cittadini
e imprese.
Anche attraverso la lettura
sistematica del Codice dell’Amministrazione digitale (
D.Lgs. 82/05) si può ricavare l’importanza assegnata a
tale principio.[2]
Le linee guida del 22 aprile 2011,
per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati
delle pubbliche amministrazioni ex art. 58, comma 2,
D.Lgs 82/05, hanno lo scopo di dare le indicazioni
necessarie a predisporre le convenzioni per la corretta
ed efficiente fruibilità dei dati tra le PA.
In particolare, le linee guida
prevedono:
l’individuazione dei
destinatari, con i termini di adempimento previsti dal
recente D. Lgs. 235/2010, oltre che la normativa cui ci
si riferisce;
il contesto di riferimento;
le modalità di raccolta e
formazione dei dati, con le indicazioni per la raccolta
dei dati anche ai fini statistici, come previsto dalla
normativa vigente in materia;
i servizi messi a disposizione
e le modalità di accesso che dovranno essere utilizzate
per l’accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni,
prevedendo modalità residuali per casi particolari;
gli aspetti di sicurezza e
privacy per l’accesso ai dati delle pubbliche
amministrazioni;
i criteri per la definizione
dei livelli di servizio che le convenzioni potranno
stabilire;
uno schema di convenzione, con
un contenuto minimo delle disposizioni che dovranno
essere previste;
le modalità di pubblicazione
della convenzione, anche ai fini delle attività di
monitoraggio poste in capo a DigitPA.
I destinatari sono tutti i soggetti
di cui all’art. 2, commi 2 e 4, del D .Lgs. 82/2005[3]
che hanno la necessità di accedere ai dati di altre
amministrazioni per svolgere adempimenti istituzionali.
Le Amministrazioni aderiscono alle
regole di cui alle linee guida, facendo riferimento al
Sistema Pubblico di Connettività (SPC) che ai sensi
dell’art. 73 del CAD, consente di assicurare il
coordinamento informatico dei dati tra le
amministrazioni centrali, regionali e locali e
promuovere l’omogeneità nella elaborazione e
trasmissione dei dati stessi, finalizzati allo scambio e
diffusione tra le Pubbliche Amministrazioni e alla
realizzazione di servizi integrati.
I soggetti che invece non
aderiscono al SPC dovranno comunque prevedere misure di
sicurezza all’interno delle convenzioni, in grado di
rispettare le indicazioni previste dalle linee guida.
La raccolta delle informazioni deve
avvenire verificando che le informazioni possano essere
acquisite attraverso la fruibilità dei dati in possesso
di altre pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici.
Le modalità di accesso per la
fruibilità dei dati sono: la cooperazione applicativa e
l’accesso via web[4]. In particolari casi le pubbliche
amministrazioni potranno utilizzare modalità di accesso
alternative: soluzioni di “trasferimento di file“ in
modalità FPT e posta elettronica certificata[5].
Sarà necessario porre particolare
attenzione alla tutela dei dati personali: le
convenzioni, infatti, dovranno prevedere una policy sul
corretto trattamento dei dati ed evitare attraverso
opportune regole di sicurezza la possibilità di
duplicazione dei dati.
Le convenzioni redatte in base alle
linee guida sopra descritte, dovranno contenere in
allegato anche le regole tecniche relative alle
specifiche banche dati oggetto della convenzione, e
dovranno contenere le indicazioni relative
all’amministrazione erogatrice che mette a disposizione
l’acceso ai dati di cui è titolare, le indicazioni
relative all’amministrazione richiedente che accede ai
dati di un’amministrazione erogatrice, le norme di
riferimento in base alle quali viene stipulata la
convenzione e, infine, gli obiettivi specifici per i
quali si stipula la convenzione. Dovrà, inoltre, essere
data comunicazione della stipulazione della convenzione
all’ufficio dati pubblici di DigitPa da parte
dell’Amministrazione erogatrice.[6]
*Avv. Simonetta Zingarelli –
Digital & Law Department – Studio legale Lisi -
www.studiolegalelisi.it.
[1] L’art. 50, comma 2, del D.Lgs.
82/05 prevede: “le pubbliche amministrazioni sono
vincolate nel garantire che la accessibilità e la
fruibilità dei dati avvengano nei confronti di altre
Amministrazioni Pubbliche, quando il trattamento in
questione si riveli necessario per svolgere i compiti
istituzionali dell’Amministrazione richiedente”.
[2] Si pensi, in tal senso, alle
diverse norme che sono contenute nel codice. Per fare
qualche esempio: art. 50 (Disponibilità dei dati delle
pubbliche amministrazioni), art. 52 (accesso telematico
e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche
amministrazioni), art. 73 (Sistema pubblico di
connettività SPC).
[3] Art 2, comma 2,del D.Lgs.
82/05: “le disposizioni del presente codice si applicano
alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel rispetto del riparto di competenza di cui
all’articolo 117 della Costituzione, nonché alle società
interamente partecipate da enti pubblici o con
prevalente capitale pubblico inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311”. Art. 2, comma 4, D.Lgs.
82/05: “le disposizioni di cui al capo V, concernenti
l'accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle
informazioni digitali si applicano anche ai gestori di
servizi pubblici e agli organismi di diritto pubblico”.
[4] Cooperazione applicativa:
componente del sistema pubblico di connettività
finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici
delle pubbliche amministrazioni per garantire il sistema
dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti.
Accesso via web: attraverso il sito istituzionale
dell’amministrazione titolare dei dati o di un sito
tematico all’uopo predisposto. Da “Linee guida per la
fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni”,
par. 6.1.
[5] Trasferimento file in modalità
FTP: qualora preesistenti investimenti, la natura stessa
delle richieste e le specifiche condizioni facciano
propendere per tale soluzione. Posta elettronica
certificata:nei casi specifici, quando la periodicità di
acquisizione del dato è limitata e la quantità dei dati
da acquisire è contenuta, ovvero in caso di maggiore
economicità della soluzione. Da “Linee guida per la
fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni”,
par. 6.2.
[6] Sono allegati alle linee guida
due ulteriori documenti emanati da DigitPA: allegato 1
(principali norme di riferimento) e allegato 2 (criteri
tecnici per le modalità di accesso). |