MAZZON Riccardo
Il sinistro stradale provocato con
dolo
“è il codice penale...omissis...che
espressamente fornisce definizione e disciplina
relativamente all’istituto del dolo...omissis...Alla
luce della tendenziale unitarietà del concetto di
illecito e non risultando particolari motivi che
depongano in senso contrario, le inevitabili
problematiche connesse all’istituto in esame (ma messe
in evidenza, solitamente, con esclusiva valenza penale)
possono (e devono) tracciare il solco anche nella
disamina, di seguito proposta, del dolo in ambito di
illecito civile...omissis... il delitto doloso
rappresenta certamente il modello fondamentale di reato,
dal momento che il dolo costituisce, per il suddetto
settore, il normale criterio di imputazione soggettiva:
il secondo comma dell’art. 42 c.p. stabilisce infatti
che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto
dalla legge come reato, se non l’ha commesso con dolo,
salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo
espressamente preveduti dalla legge”, con ciò
significando che, nel silenzio della legge circa
l’elemento soggettivo del delitto, quest’ultimo debba
ritenersi soltanto doloso. Diversa la situazione in
ambito civile, ove il danno da illecito colposo è
certamente prevalente e dove il dolo, pur valorizzato
nel suo aspetto deteriore (si pensi, ad esempio,
all’art. 1225 c.c, ove il danno da risarcire non conosce
gli usuali limiti connessi alla prevedibilità, qualora
dipenda da dolo del debitore), resta, comunque, almeno
nelle intenzioni del legislatore, un’eccezione.
Purtuttavia, il dolo è da considerarsi sempre e comunque
la forma tipica della volontà colpevole e, secondo il
pensiero giuridico tradizionale, ne rappresenta la vera
essenza, dal momento che esprime il nesso psichico più
stretto ed immediato fra il fatto ed il suo autore. La
responsabilità a titolo di dolo rappresenta, infatti, la
forma più grave di colpevolezza; l’agente doloso è più
rimproverabile di quello colposo perché mette in
discussione la stessa validità precettiva della norma
giuridica e perché la collettività stessa si sente
maggiormente minacciata e disapprova con più forza
l’attacco consapevole e intenzionale ai suoi
beni...omissis...Ai sensi dell’art. 43 c.p, “il delitto
è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento
dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od
omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del
delitto, è dall’agente preveduto e voluto come
conseguenza della propria azione od
omissione”....omissis...la definizione legislativa del
dolo recepisce la (già allora) consolidata posizione
dottrinale che vuole cui il dolo consistere
(strutturalmente) in due momenti (o componenti
psicologiche), l’uno intellettivo, l’altro volitivo
(elementi, pur concettualmente distinti, intimamente
legati). Il momento intellettivo (o conoscitivo) del
dolo consiste nella rappresentazione del fatto che
costituisce l’illecito (ma non necessariamente nella
rappresentazione della certezza del fatto, poiché lo
stato di dubbio è compatibile con la sussistenza del
dolo: è il caso, già citato, del dolo eventuale, in cui
l’agente, pur non volendo l’evento, si era rappresentato
il suo possibile verificarsi e ne aveva accettato il
rischio). Viene, pertanto, considerato in “dolo”
l’agente che ha avuto la visione anticipata del fatto;
non, invece, colui che non si è rappresentato o si è
rappresentato erroneamente un requisito del fatto
medesimo (si tratta del c.d. errore sul
fatto)...omissis...Il momento intellettivo del dolo
riguarda, dunque, tutti gli elementi che costituiscono i
singoli illeciti (così come descritti dalle singole
norme): i presupposti della condotta, la condotta
stessa, l’evento e tutti gli eventuali ulteriori
elementi, concomitanti o susseguenti alla condotta,
previsti dalla norma...Ai fini della sussistenza del
dolo, comunque, non viene richiesta una comprensione
tecnico giuridica degli elementi configuranti
l’illecito, ma è da ritenersi sufficiente una
comprensione “laica” dei medesimi, comprensione, cioè,
propria dell’uomo comune...omissis... Il momento
volitivo del dolo abbraccia la condotta e l’evento e
costituisce la volontà consapevole di realizzare il
fatto illecito (che ci si era rappresentati)”.
Riccardo Mazzon, Il danno da
circolazione stradale, Utet 2010, pag. 165
è disciplinato, a tutti gli
effetti, secondo i principi generali.
Premesso, infatti, che la
responsabilità ex articolo 2054 del codice civile non è
che una specificazione di quella prevista dall'articolo
2043, stesso codice; e premesso altresì che l’articolo
1917 (medesimo codice, il quale esclude
dall'assicurazione il danno derivante da fatti dolosi)
non costituisce il paradigma tipico della responsabilità
civile da circolazione stradale (la quale, invece, trova
collocazione nelle leggi della r.c.a. e nelle direttive
europee: cfr. "Le azioni a tutela del danneggiato da
circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011) ne
consegue non solo l’obbligo della compagnia, che
fornisce la copertura assicurativa al mezzo, di
risarcire anche i danni conseguenti da fatto doloso,
“l’art. 1917, comma 1 c.c. - che al
fine di evitare che l’assicurato eserciti l’attività
coperta dal contratto di assicurazione della
responsabilità civile senza la necessaria diligenza,
esclude la copertura del rischio derivante da un
comportamento doloso - non è applicabile alla
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti regolata dalla l. n. 990
del 1969 (ed ora dal cod. ass. di cui al d.lg. n. 209
del 2005) in quanto l'obbligo di indennizzo da parte
dell'assicuratore per i fatti dolosi (di terze persone)
di cui l'assicurato deve rispondere trova il proprio
fondamento logico-giuridico nella circostanza che l’art.
1 l. 24 dicembre 1969, n. 990, dopo aver disposto
l'obbligatorietà dell’assicurazione responsabilità
civile auto, non contiene alcuna distinzione tra fatti
dolosi e fatti colposi. Infatti, il rinvio operato
dall'art. 1 l. n. 990 del 1969, all'art. 2054, c.c., è
formulato per individuare la specie di responsabilità
civile che deve essere obbligatoriamente coperta da
assicurazione (quella relativa alla circolazione di
veicoli) senza introdurre alcuna disposizione
derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui
all'art. 2043, c.c., in base alla quale, il fatto
risarcibile può essere doloso o colposo. Da ciò ne
consegue che la legge speciale sull'assicurazione
obbligatoria r.c. auto impone il risarcimento dei danni
anche alla vittima di un incidente stradale provocato
con dolo da parte dell'assicurato (o meglio, di terze
persone di cui l’assicurato deve rispondere). Pertanto,
anche il danno di origine dolosa, di cui si chieda il
risarcimento con l’azione diretta ex art. 18 l. n. 990
del 1969, deve essere coperto dall’assicurazione per la
r.c., e, tanto, anche nel caso in cui si verta in
un’ipotesi risarcitoria coperta dal Fondo di Garanzia
per le Vittime della Strada ex art. 19 e ss., che nel
disegno del legislatore è strettamente collegata -
ovverosia assimilata - a quella dell'assicuratore ex
art. 18”
Tribunale Bari, 12/01/2009 -
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ma anche il corretto convincimento
secondo il quale, in materia di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile, sono
inopponibili, al danneggiato, le clausole limitative
della copertura alla responsabilità per i danni
“involontariamente cagionati”: l'assicuratore sarà
sempre, pertanto, obbligato, nei confronti dei terzi, al
risarcimento dei danni derivanti da un incidente
stradale doloso, salvo il diritto di ripetere,
dall'assicurato o, se dal caso, dal terzo conducente,
quanto versato al danneggiato. |