Il D.Lgs. 39/2010, che ha riformato
la revisione legale dei conti nel nostro Paese, analizza
i requisiti di indipendenza ed obiettività del revisore
legale dei conti negli artt. 10 e 17.
In particolare è previsto che il
revisore legale e la società di revisione legale che
effettuano la revisione legale dei conti di una società
devono essere indipendenti da questa e non devono essere
in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale; è
altresì previsto che i soggetti abilitati all'esercizio
dell'attività di revisione legale si dotano di procedure
idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le
situazioni che possono comprometterne l'indipendenza. I
soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di
revisione legale dei conti rispettano i principi di
indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e
ordini professionali e approvati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero
emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze
sentita la Consob.
Secondo quanto previsto dall’art.
17 del Decreto 39/2010, l'incarico di revisione legale
ha la durata di nove esercizi per le società di
revisione e di sette esercizi per i revisori legali.
Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se
non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di
cessazione del precedente incarico.
La Consob è chiamata a stabilisce
con regolamento le situazioni che possono compromettere
l'indipendenza del revisore legale, della società di
revisione legale e del responsabile della revisione di
un ente di interesse pub-blico, nonche' le misure da
adottare per rimuovere tali situazioni.
Per quanto attiene ai principi di
revisione da applicare, l’art. 11, comma 3, del Decreto
39/2010, secondo cui “fino all’adozione dei principi di
revisione internazionali la revisione deve essere svolta
in conformità ai principi di revisione elaborati da
Associazioni e da Ordini Professionali e dalla Consob”,
deve essere coordinato con l’art. 43, comma 3, Decreto
che, per il regime transitorio, fa riferimento ai soli
principi di revisione emanati dell’art. 162, comma 2,
lett. a), TUF.
L’ASSIREVI, in virtù dell’art. 43,
comma 3, del Decreto, ha ribadito l’applicabilità a
tutti gli incarichi di revisione nella fase transitoria
dei principi di revisione emanati da Consob, sentito il
CNDCEC, ai sensi dell’art. 162, lett. a), TUF;
conformemente a tale interpretazione, anche l’ASSONIME
ritiene che, fino all’adozione dei principi di revisione
internazionali, la revisione deve essere svolta in
conformità ai principi di revisione nazionali
attualmente esistenti, elaborati da CNDCEC e Consob.
Il D.Lgs. 39/2010, che ha riformato
la revisione legale dei conti nel nostro Paese, analizza
i requisiti di indipendenza ed obiettività del revisore
legale dei conti negli artt. 10 e 17.
In particolare, l’art. 10 prevede
che:
“1. Il revisore legale e la società
di revisione legale che effettuano la revisione legale
dei conti di una società devono essere indipendenti da
questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel
suo processo decisionale.
2. Il revisore legale e la società
di revisione legale non effettuano la revisione legale
dei conti di una società qualora tra tale società e il
revisore legale o la società di revisione legale o la
rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di
lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese
quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi
dalla revisione contabile, dalle quali un terzo
informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la
conclusione che l'indipendenza del revisore legale o
della società di revisione legale risulta compromessa.
3. Se l'indipendenza del revisore
legale o della società di revisione legale rischia di
essere compromessa, come in caso di autoriesame,
interesse personale, esercizio del patrocinio legale,
familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il
revisore legale o la società di revisione legale devono
adottare misure volte a ridurre tali rischi.
4. Qualora i rischi siano di tale
rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore
legale o della società di revisione legale questi non
effettuano la revisione legale.
5. I soggetti abilitati
all'esercizio dell'attività di revisione legale si
dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare
tempestivamente le situazioni che possono comprometterne
l'indipendenza.
6. L'istituzione e il funzionamento
di tali procedure sono documentati in modo da poter
essere assoggettati a sistemi di controllo della
qualità.
7. Il revisore legale o la società
di revisione legale documenta nelle carte di lavoro
tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonche'
le misure adottate per limitare tali rischi.
8. I soci e i componenti
dell'organo di amministrazione della società di
revisione legale o di un'affiliata non possono
intervenire nell'espletamento della revisione legale in
un modo che può compromettere l'indipendenza e
l'obiettività del responsabile della revisione.
9. Il corrispettivo per l'incarico
di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna
condizione, non può essere stabilito in funzione dei
risultati della revisione, ne' può dipendere in alcun
modo dalla prestazione di servizi diversi dalla
revisione alla società che conferisce l'incarico, alle
sue controllate e controllanti, da parte del revisore
legale o della società di revisione legale o della loro
rete.
10. Il corrispettivo per l'incarico
di revisione legale e' determinato in modo da garantire
la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i
soggetti incaricati della revisione legale determinano
le risorse professionali e le ore da impiegare
nell'incarico avendo riguardo:
a) alla dimensione, composizione e
rischiosità delle più significative grandezze
patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio
della società che conferisce l'incarico, nonche' ai
profili di rischio connessi al processo di
consolidamento dei dati relativi alle società del
gruppo;
b) alla preparazione tecnica e
all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
c) alla necessità di assicurare,
oltre all'esecuzione materiale delle verifiche,
un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 11.
11. La misura della retribu-zione
dei dipendenti delle società di revisione legale che
partecipano allo svolgimento delle attività di revisione
legale non può essere in alcun modo determinata
dall'esito delle revisioni da essi compiute.
12. I soggetti abilitati
all'esercizio dell'attività di revisione legale dei
conti rispettano i principi di indipendenza e
obiettività elaborati da associazioni e ordini
professionali e approvati dal Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal
Ministro dell'economia e delle finanze sentita la
Consob.
13. Con regolamento, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob,
definisce l'estensione della rete e dà attuazione alle
misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea
ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva
2006/43/CE”.
L’art. 17 prevede invece che:
“1. L'incarico di revisione legale
ha la dura-ta di nove esercizi per le società di
revisione e di sette esercizi per i revisori legali.
Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se
non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di
cessazione del precedente incarico.
2. Fermo restando il rispetto delle
disposizioni dell'articolo 10, ed in ottemperanza ai
principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, la Consob
stabilisce con regolamento le situazioni che possono
compromettere l'indipendenza del revisore legale, della
società di revisione legale e del responsabile della
revisione di un ente di interesse pubblico, nonche' le
misure da adottare per rimuovere tali situazioni.
3. I revisori legali, le società di
revisione legale e le entità appartenenti alla loro
rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli
organi di controllo e i dipendenti della società di
revisione legale non possono fornire alcuno dei seguenti
servizi all'ente di interesse pubblico che ha conferito
l'incarico di revisione e alle società dallo stesso
controllate o che lo controllano o sono sottoposte a
comune controllo:
a) tenuta dei libri contabili e
altri servizi relativi alle registrazioni contabili o
alle relazioni di bilancio;
b) progettazione e realizzazione
dei sistemi informativi contabili;
c) servizi di valutazione e stima
ed emissione di pareri pro veritate;
d) servizi attuariali;
e) gestione esterna dei servizi di
controllo interno;
f) consulenza e servizi in materia
di organizzazione aziendale diretti alla selezione,
formazione e gestione del personale;
g) intermediazione di titoli,
consulenza per l'investimento o servizi bancari
d'investimento;
h) prestazione di difesa
giudiziale;
i) altri servizi e attività, anche
di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla
revisione, individuati dalla Consob con il regolamento
adottato ai sensi del comma 2.
4. L'incarico di responsabile della
revisione dei bilanci di un ente di interesse pubblico
non può essere esercitato dalla medesima persona per un
periodo eccedente sette esercizi sociali, nè questa
persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure
per conto di una diversa società di revisione legale, se
non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del
precedente.
5. Il revisore legale, il
responsabile della revisione legale per conto di una
società di revisione, e coloro che hanno preso parte con
funzioni di direzione e supervisione alla revisione del
bilancio di un ente di interesse pubblico non possono
rivestire cariche sociali negli organi di
amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito
l'incarico di revisione, ne' possono prestare lavoro
autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso
svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia
decorso almeno un biennio dalla conclusione
dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato
di essere soci, amministratori o dipendenti della
società di revisione.
6. Coloro che siano stati
amministratori, componenti degli organi di controllo,
direttori generali o dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari presso un ente di
interesse pubblico non possono esercitare la revisione
legale dei bilanci dell'ente ne' delle società dallo
stesso controllate o che lo controllano, se non sia
decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti
incarichi o rapporti di lavoro.
7. La violazione dei divieti
previsti dal presente articolo e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila
euro irrogata dalla Consob, secondo la procedura
sanzionatoria di cui all'articolo 195 del TUIF.
8. Il divieto previsto
dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si
applica anche al revisore legale o alla società di
revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico
e al responsabile della revisione.
9. I revisori legali e le società
di revisione legale:
a) annualmente confermano per
iscritto all'organo di cui all'articolo 19, comma 1, la
propria indipendenza e comunicano al medesimo gli
eventuali servizi non di revisione forniti all'ente di
interesse pubblico, anche dalla propria rete di
appartenenza;
b) discutono con l'organo di cui
all'articolo 19, comma 1, i rischi per la propria
indipendenza nonche' le misure adottate per limitare
tali rischi, documentati nelle carte di lavoro ai sensi
dell'articolo 10, comma 7”.
Per quanto attiene ai requisiti di
indipendenza ed obiettività, fino all’elaborazione e
all’entrata in vigore di “principi di indipendenza e
obiettività elaborati da associazioni e ordini
professionali e approvati dal Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal
Ministro dell'economia e delle finanze sentita la
Consob” (art. 10, comma 12, del Decreto 39/2010),
considerato quanto disposto dall’art. 43, comma 1, del
Decreto 39/2010, l’art. 2409-quinquies cod. civ., benché
abrogato, continua a trovare applicazione (similmente
all’applicazione del Principio di Revisione nazionale n.
100). In tal senso si esprime anche l’ASSIREVI nel
proprio documento di ricerca n. 163
Aspetti operativi connessi
all’entrata in vigore del D.lgs. 39/2010: alcuni
chiarimenti sui principi di revisione di riferimento
nella fase transitoria, del marzo 2011.
Analoghe considerazioni possono
essere svolto avuto riguardo agli enti di interesse
pubblico di cui all’art. 16 del Decreto 39/2010; anche
per lo svolgimento dell’attività di revisione legale dei
conti in tali enti trova applicazione il richiamato art.
10 del Decreto 39/2010, il Principio di Revisione n.
100, l’art. 17 del Decreto 39/2010 e le disposizioni
speciali per le società quotate di cui al Regolamento
Emittenti della CONSOB (si veda anche quanto
sottolineato da ASSONIME nella Circolare n. 16/2010
(pagg. 84 e 85).
Con riferimento all’applicazione
del Regolamento Emittenti nella fase transitoria,
l’ASSIREVI ha evidenziato che possano prospettarsi due
differenti approcci interpretativi:
i) il Regolamento Emittenti si
ap-plica solo agli enti di interesse pubblico che prima
del Decreto 39/2010 avevano incarichi ex TUF. L’art. 43,
comma 2, Decreto infatti, espressamente afferma che le
“disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme
abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad
essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla
Consob” (ma allora si avrebbero enti di interesse
pubblico - e società del relativo gruppo - disciplinati,
con riferimento alle tematiche di indipendenza, in modo
diverso a seconda che in precedenza siano stati o meno
assoggettati al TUF);
ii) il Regolamento Emittenti si
applica anche agli enti di interesse pubblico che prima
del Decreto 39/2010 avevano incarichi ex TUF.
E’ragionevole ritenere che le
disposi-zioni del Regolamento Emittenti che “ante
Decreto” si applicavano a tutti gli incarichi di
revisione soggetti all’art. 160 del TUF si applichino
(“continuano ad essere applicate”) a tutti gli incarichi
che “post Decreto” sono soggetti all’art. 17 del
Decreto.
Per quanto attiene ai principi di
revisione da applicare, l’art. 11, comma 3, del Decreto
39/2010, secondo cui “fino all’adozione dei principi di
revisione internazionali la revisione deve essere svolta
in con-formità ai principi di revisione elaborati da
Associazioni e da Ordini Professionali e dalla Consob”,
deve essere coor-dinato con l’art. 43, comma 3, Decreto
che, per il regime transitorio, fa riferimento ai soli
principi di revisione emanati dell’art. 162, comma 2,
lett. a), TUF.
L’ASSIREVI, in virtù dell’art. 43,
comma 3, del Decreto, ha ribadito l’applicabilità a
tutti gli incarichi di revisione nella fase transitoria
dei principi di revisione emanati da Consob, sentito il
CNDCEC, ai sensi dell’art. 162, lett. a), TUF;
conformemente a tale interpretazione, anche l’ASSONIME
ritiene che, fino all’adozione dei principi di revisione
internazionali, la revisione deve essere svolta in
conformità ai principi di revisione nazionali
attualmente esistenti, elaborati da CNDCEC e Consob.
Ne consegue che nelle lettere
d’incarico e nelle relazioni di revisione è opportuno,
in attesa del recepimento in Italia dei principi di
revisione internazionali e dei provvedimenti attuativi
previsti dall’art. 11 Decreto 39/2011, che il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti continui a
fare riferimento alle fonti professionali sino ad ora
utilizzate.
In particolare, per le relazioni di
revisione emesse ai sensi dell’art. 14 del Decreto
39/2010 (e, cioè, per la generalità delle imprese),
occorre fare riferimento “ai principi per la revisione
emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili e raccomandati dalla
Consob”; per le relazioni di revisione emesse ai sensi
degli artt. 14 e 16 del Decreto 39/2010 (e, cioè, per
gli enti di interesse pubblico) si farà riferimento “ai
principi e i criteri per la revisione raccomandati dalla
Consob”. |