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Condomino acquista un’auto di maggiori dimensioni rispetto alla precedente-Non può pretendere dal giudice una nuova regolamentazione dei posti auto condominiali-Studio legale law

 

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In materia di comunione, l’uso della res communis avviene, di regola e finché ciò sia possibile e ragionevole, in maniera promiscua, in modo che ciascun partecipante ha il diritto di utilizzare il bene secondo la possibilità che gli è data e non già in qualsiasi modo voglia, dato il duplice limite derivante dal rispetto della destinazione della cosa e della pari facoltà di godimento spettante agli altri comunisti. Pertanto, ove il godimento pregresso, sia lo stesso promiscuo o regolamentato in via autonoma tramite delibera dell’assemblea dei condomini adottata a maggioranza, non sia possibile per taluno solo dei partecipanti, a causa del mutamento puramente elettivo delle sue condizioni personali, questi non può esigere potestativamente nei confronti degli altri una diversa modalità di utilizzazione della cosa comune, in senso turnario ovvero mediante altre soluzioni che impegnino ulteriori e/o diverse parti oggetto di comunione, sia perché il godimento promiscuo è per sua natura modale, per cui il singolo condomino ha l’onere di conformare ai limiti anche quantitativi del bene le proprie aspettative di utilizzo, sia in quanto diverse opzioni di godimento comune possono essere realizzate in via autonoma, ma non già imposte tramite l’intervento eteronomo del giudice, che nello specifico dispone soltanto di poteri interdittivi.

 

Così la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 15203/2011. Il caso. Un condomino acquista un’auto di maggiori dimensioni rispetto alla precedente, il posto auto condominiali gli va “stretto”, per cui si rivolge al giudice di pace per ottenere una pronuncia che regolamentasse l’uso del seminterrato condominiale, destinato a parcheggio di autovetture, al fine di consentirne l’uguale fruizione a tutti i condomini, eventualmente mediante avvicendamento o utilizzazione di altro spazio comune. Il condominio rappresenta che la situazione in atto è risalente nel tempo e che la stessa era stata determinata da precedenti delibere dell’assemblea che avevano assegnato a ciascuno dei nove condomini un apposito spazio per il parcheggio di un’autovettura. Il giudice di pace rigetta la domanda e la Corte di Appello conferma la pronuncia di primo grado. Inutile il ricorso per Cassazione. L’uso della cosa comune può essere regolamentato dall’assemblea. Corretta la decisione del Tribunale. Il Tribunale ha ritenuto, con accertamento non oggetto di censura, che appartenga alla cornice fattuale di riferimento comune alle parti il fatto che le esigenze di parcheggio del ricorrente siano mutate, generando la presente controversia, per aver questi la disponibilità di un’autovettura di maggiori dimensioni. Tale circostanza corrisponde a una libera scelta di detta parte, la quale tuttavia, non può provocare cambiamenti nell’uso della cosa comune attraverso l’imposizione giudiziale di un diverso tipo di godimento diretto, vuoi frazionato temporalmente, vuoi realizzato mediante apposite nuove opere.

 

 

 

Anna Teresa Paciotti

 

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