In materia di comunione, l’uso
della res communis avviene, di regola e finché ciò sia
possibile e ragionevole, in maniera promiscua, in modo
che ciascun partecipante ha il diritto di utilizzare il
bene secondo la possibilità che gli è data e non già in
qualsiasi modo voglia, dato il duplice limite derivante
dal rispetto della destinazione della cosa e della pari
facoltà di godimento spettante agli altri comunisti.
Pertanto, ove il godimento pregresso, sia lo stesso
promiscuo o regolamentato in via autonoma tramite
delibera dell’assemblea dei condomini adottata a
maggioranza, non sia possibile per taluno solo dei
partecipanti, a causa del mutamento puramente elettivo
delle sue condizioni personali, questi non può esigere
potestativamente nei confronti degli altri una diversa
modalità di utilizzazione della cosa comune, in senso
turnario ovvero mediante altre soluzioni che impegnino
ulteriori e/o diverse parti oggetto di comunione, sia
perché il godimento promiscuo è per sua natura modale,
per cui il singolo condomino ha l’onere di conformare ai
limiti anche quantitativi del bene le proprie
aspettative di utilizzo, sia in quanto diverse opzioni
di godimento comune possono essere realizzate in via
autonoma, ma non già imposte tramite l’intervento
eteronomo del giudice, che nello specifico dispone
soltanto di poteri interdittivi.
Così la Corte di Cassazione con la
Sentenza n. 15203/2011. Il caso. Un condomino acquista
un’auto di maggiori dimensioni rispetto alla precedente,
il posto auto condominiali gli va “stretto”, per cui si
rivolge al giudice di pace per ottenere una pronuncia
che regolamentasse l’uso del seminterrato condominiale,
destinato a parcheggio di autovetture, al fine di
consentirne l’uguale fruizione a tutti i condomini,
eventualmente mediante avvicendamento o utilizzazione di
altro spazio comune. Il condominio rappresenta che la
situazione in atto è risalente nel tempo e che la stessa
era stata determinata da precedenti delibere
dell’assemblea che avevano assegnato a ciascuno dei nove
condomini un apposito spazio per il parcheggio di
un’autovettura. Il giudice di pace rigetta la domanda e
la Corte di Appello conferma la pronuncia di primo
grado. Inutile il ricorso per Cassazione. L’uso della
cosa comune può essere regolamentato dall’assemblea.
Corretta la decisione del Tribunale. Il Tribunale ha
ritenuto, con accertamento non oggetto di censura, che
appartenga alla cornice fattuale di riferimento comune
alle parti il fatto che le esigenze di parcheggio del
ricorrente siano mutate, generando la presente
controversia, per aver questi la disponibilità di
un’autovettura di maggiori dimensioni. Tale circostanza
corrisponde a una libera scelta di detta parte, la quale
tuttavia, non può provocare cambiamenti nell’uso della
cosa comune attraverso l’imposizione giudiziale di un
diverso tipo di godimento diretto, vuoi frazionato
temporalmente, vuoi realizzato mediante apposite nuove
opere.
Anna Teresa Paciotti |