La procura può essere rilasciata
anche dal direttore e non necessariamente dal capo
dell'ufficio accertatore
La firma di un funzionario,
appartenente alla carriera direttiva, in calce all'atto
impositivo, ne sancisce la validità e l'efficacia a
condizione che lo stesso dipendente sia stato delegato
dal direttore dell'ufficio impositore.
Non è altresì necessario che detta
delega rechi la firma autografa del direttore preposto,
essendo sufficiente che i dati emergenti da quest'ultimo
atto amministrativo consentano comunque di ritenere
sicura la provenienza del documento dall'Amministrazione
e la sua appartenenza all'autore indicato dalle norme
positive.
Detto principio è stato espresso
dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 13512 del 18
maggio, in riforma di una decisione della Ctr Abruzzo,
che aveva confermato la pronuncia della Ctp di Teramo.
Il fatto
Il giudice d'appello riteneva nullo
un avviso di accertamento recante la firma di un
funzionario e privo della sottoscrizione del capo
dell'ufficio impositore.
Lo stesso collegio dichiarava
inefficaci le deleghe interne rilasciate allo stesso
funzionario da un direttore generale e non dal capo
dell'ufficio accertatore, esibite in contenzioso dalla
parte erariale.
La motivazione, poi annullata dai
giudici della Cassazione, incentrava le sue
argomentazioni sul valore meramente interno delle
deleghe e, soprattutto, sul difetto di firma delle
stesse da parte del responsabile preposto.
Il responso
La Suprema corte rilevava
l'incidenza dell'articolo 42, primo comma, del Dpr
600/1973, norma che impone - negli avvisi di
accertamento - la firma del capo dell'ufficio o di altro
impiegato della carriera direttiva da lui delegato
nell'esercizio dei propri poteri amministrativi.
Il chiaro tenore letterale del
riferimento normativo citato dalla Corte "traslava" così
gli equilibri dell'esito giudiziale sulla forma e sulla
validità della delega alla firma, assunta come
inefficace dal giudice di grado inferiore.
Limitato il confine della
questione, il collegio di ultima istanza "bocciava"
l'asserita nullità della delega sulla scorta di due
elementi.
Il primo si riferiva alla carenza
di una norma che prevede la nullità di un ordine di
servizio in conseguenza del difetto di firma
dell'emittente.
Il secondo si basava sul fatto che
la stessa parte non aveva contestato la provenienza
dell'atto, né il giudice aveva provveduto al relativo
accertamento.
Il che equivale a dire che non è
sufficiente opporre il difetto di sottoscrizione
dell'ordine di servizio ovvero della delega, ma deve
contestarsi l'assoluta riferibilità di tale atto
all'Amministrazione.
La decisione de qua richiamava un
precedente arresto (Cassazione 13375/09) in cui, oltre
ai principi in tema di "sicura provenienza" e di
"attribuibilità all'autore" citati nella premessa del
presente scritto e trascritti nella stessa sentenza in
esame, si evidenziava: "questa Corte ha avuto modo a più
riprese di rilevare la non essenzialità ontologica del
requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi
ai fini della esistenza e validità degli stessi (Cass.
sez. 1^, 22.11.2004 n. 21954; Cass. sez. 3^, 5.5.2000 n.
5684; Cass. sez. 1^, 24.9.1997, n. 9394). Ciò in quanto
l'evoluzione giurisprudenziale in materia, nel
completare un processo di svalorizzazione della
sottoscrizione autografa come dichiarazione della
provenienza dell'atto dalla persona del titolare
dell'organo e come prova scritta di tale provenienza, ha
rilevato che l'atto amministrativo esiste come atto di
un certo tipo se esso proviene dall'organo
oggettivamente inteso e reca contrassegni che impegnano
la responsabilità della persona titolare dell'organo
(quali la carta intestata ovvero le impronte
dell'Ufficio, ovvero la notificazione a richiesta
dell'ufficio medesimo quando si tratta di atti destinati
a terzi)".
Una precisazione finale
Per completezza di esposizione,
appare altresì opportuno aggiungere che un'altra recente
sentenza (Cassazione 18515/2010) aveva ritenuto non
necessario, ai fini della validità dell'atto impositivo
o della delega al funzionario, la sottoscrizione da
parte di un titolare dell'ufficio avente qualifica
dirigenziale.
In tale occasione veniva, infatti,
argomentato in sentenza che l'articolo 42, primo comma,
Dpr 600/73, individua "nel capo dell'ufficio, per il
solo fatto di essere stato nominato tale, l'agente
capace di manifestare la volontà della Amministrazione
finanziaria, negli atti a rilevanza esterna e di
produrre gli effetti giuridici imputabili alla
determinazione della sua volontà nella sfera giuridica
dei contribuenti. Con la conseguenza che compete al
titolare dell'Ufficio, come organo deputato a svolgerne
le funzioni fondamentali, ovvero a un impiegato della
carriera direttiva da lui delegato nell'esercizio dei
poteri organizzativi dell'Ufficio, la funzione di
sottoscrivere gli avvisi, con i quali sono portati a
conoscenza dei contribuenti gli accertamenti,
indipendentemente dal ruolo dirigenziale eventualmente
ricoperto, la cui appartenenza esaurisce i propri
effetti nell'ambito del rapporto di servizio con
l'Amministrazione".
Antonino Russo |