L’INPS illustra gli effetti sul
piano previdenziale derivanti dalla nuova misura del TUR
(1,5%) valida dal giorno 13 luglio 2011.
La Banca Centrale Europea con la
decisione di politica monetaria del 7 luglio 2011 ha
innalzato di 25 punti base il Tasso Ufficiale di
Riferimento (TUR) che, a decorrere dal 13 luglio 2011, è
fissato nella misura dell'1,50 per cento.
Tale variazione incide sulla
determinazione del tasso di dilazione e di differimento
da applicare agli importi dovuti a titolo di
contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e
Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle
sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) e
b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Pertanto:
- l'Interesse di dilazione e di
differimento per la regolarizzazione rateale dei debiti
per i contributi e per le relative sanzioni civili e
dovuto in caso di autorizzazione al differimento del
termine di versamento dei contributi dovrà essere
calcolato al tasso del 7,50 per cento,con riferimento
alle rateazioni definite con l'emissione del piano di
ammortamento a decorrere dal 13 luglio 2011. Nei casi di
autorizzazione al differimento del termine di versamento
dei contributi, il nuovo tasso vale a partire dalla
contribuzione relativa al mese di luglio 2011. I piani
di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso
precedentemente in vigore non subiranno modificazioni
- le sanzioni civili
per mancato o ritardato pagamento
di contributi o premi (mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie) sono pari al 7%
in ragione di anno, in caso di Procedure Concorsuali:
TUR (1,5%)
qualora la denuncia della
situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima
di contestazioni o richieste da parte degli enti
impositori e comunque entro 12 mesi dal termine
stabilito per il pagamento dei contributi o premi e
sempreché il versamento dei contributi o premi sia
effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, 7%
in ragione di anno, in caso di Procedure Concorsuali:
TUR + 2 punti (3,5%)
per mancato o ritardato pagamento
di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo
contributivo, successivamente riconosciuto in sede
giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro il termine
fissato dagli enti impositori, 7% in ragione di anno.
A cura della Redazione
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