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Tur all’1,5%-La BCE alza il TUR , quali riflessi sull’INPS? Circolare INPS 15/07/2011, n. 96)-Ipsoa.it

 

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L’INPS illustra gli effetti sul piano previdenziale derivanti dalla nuova misura del TUR (1,5%) valida dal giorno 13 luglio 2011.

 

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 7 luglio 2011 ha innalzato di 25 punti base il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) che, a decorrere dal 13 luglio 2011, è fissato nella misura dell'1,50 per cento.

 

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Pertanto:

 

- l'Interesse di dilazione e di differimento per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 7,50 per cento,con riferimento alle rateazioni definite con l'emissione del piano di ammortamento a decorrere dal 13 luglio 2011. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso vale a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2011. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni

 

- le sanzioni civili

 

per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie) sono pari al 7% in ragione di anno, in caso di Procedure Concorsuali: TUR (1,5%)

 

qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, 7% in ragione di anno, in caso di Procedure Concorsuali: TUR + 2 punti (3,5%)

 

per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, 7% in ragione di anno.

 

A cura della Redazione

 

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