La Camera dei Deputati ha dunque
approvato definitivamente la Manovra correttiva. L’iter
di presentazione e di conversione del Decreto Legge 6
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria) è stata fulmineo ed
anomalo, sulla spinta dei timori per i mercati
finanziari e per i richiami dell’Unione europea.
L’approvazione è avvenuta senza un
sostanziale dibattito parlamentare. Lo stesso
maxi-emendamento governativo, che inasprisce ancora di
più le nuove misure, è stato approvato con la fiducia.
Si tratta di una Manovra dagli effetti pesantissimi per
le famiglie tutte e ancora di più per le persone con
grave disabilità. Per una coincidenza la Manovra viene
approvata proprio mentre ISTAT presenta il proprio
Rapporto annuale sulla povertà in Italia, da cui risulta
che 3 milioni e 129mila persone cioè il il 5,2% della
popolazione, vive in stato di povertà assoluta, e circa
8 milioni di italiani rischiano a breve di cadere nella
stessa condizione.
Taglio delle agevolazioni fiscali
Non solo l’iter di approvazione
della Manovra è stato rapidissimo, ma dopo la prima
stesura sono intervenute modificazioni per renderla
ancora più incisiva sul piano dei conti: recuperare con
certezza 24 miliardi dagli interventi su fisco e
assistenza.
Ciò ha comportato l’approvazione di
un comma che prevede una diminuzione di moltissime
agevolazioni fiscali per la maggioranza dei
contribuenti. Per l’esattezza la diminuzione sarà pari
al 5% dal 2013 e al 20% nel 2014.
Gran parte di queste riduzioni
riguardano le famiglie e investono le più comuni
detrazioni e deduzioni che la maggioranza dei
contribuenti applica al momento della presentazione
della denuncia dei redditi: detrazioni per lavoro
dipendente, deduzioni per la prima casa, detrazioni
forfettarie per carichi di famiglia (figli, coniuge...),
detrazioni per spese sanitarie e così via. Fra le
agevolazioni viene ridotta anche la possibilità di
dedurre le spese mediche di assistenza specifica per le
persone con grave disabilità (es. infermiere, terapista)
nonché di detrarre le spese per ausili, veicoli, sussidi
tecnici informatici, cani guida per non vedenti,
deduzioni e detrazioni per le badanti.
Questa riduzione sostanziale
inciderà su tutte le famiglie ma in modo ancora più
decisivo sui nuclei in cui è presente una persona
anziana non autosufficiente o con disabilità.
Spieghiamo il perché.
Le diminuzioni di detrazioni e
deduzioni vengono pagate da tutti i contribuenti,
inclusi quelli che hanno a loro carico una persona con
disabilità. In aggiunta, però, questi ultimi vedranno
ridurre anche le specifiche detrazioni e deduzioni a
loro riservate e riferibili a maggiori (e inevitabili)
spese sostenute. Ad esempio, oltre a detrarre di meno le
spese sanitarie – come la generalità dei contribuenti –
potranno dedurre cifre inferiori al passato
sull’assistenza medica e paramedica, sulle spese per gli
ausili, sulle spese per l’assistenza ai non
autosufficienti e così via.
Non è tutto. Le deduzioni per
l’assistenza specifica in caso di grave handicap operano
sul reddito imponibile, abbassandolo, diversamente dalle
detrazioni che invece abbassano percentualmente
l’imposta. In futuro, quando quelle deduzioni saranno
possibili solo riducendole del 20%, il rischio è che il
reddito lordo superi determinate soglie e quindi venga
tassato con un’aliquota superiore che in precedenza.
Alcune testate giornalistiche oggi
hanno formulato le prime ipotesi del costo che ogni
famiglia dovrà sopportare dal 2013 (redditi 2012):
Repubblica ipotizza circa 700 euro, il Corriere della
Sera circa 1.000 euro a famiglia. Si tratta di
elaborazioni che si riferiscono ad una famiglia “media”,
ma pensando alle spese tipiche della non autosufficienza
sono stime fortemente sottodimensionate.
La Manovra sembra lasciare uno
spiraglio, ma in realtà non lo è. L’articolo 40 precisa
che queste restrizioni non si applicano “qualora entro
il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti
legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi
ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale,
nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di
esenzione, esclusione e favore fiscale che si
sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da
determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento
netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l’anno
2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2014.”
Nella sostanza: o si taglia
sull’assistenza e in generale sulla spesa sociale per 24
miliardi, o rimangono in vigore quelle riduzioni nelle
agevolazioni fiscali.
Diviene, quindi, centrale
l’approvazione della legge delega sulla riforma del
fisco e dell’assistenza, ma con queste premesse anche
l’attesa “riforma” ha tutte le premesse per rivelarsi
molto rischiosa per le persone anziane o con disabilità.
Si noti quella frase citata poco
sopra: “eliminazione o riduzione dei regimi di
esenzione, esclusione e favore fiscale che si
sovrappongono alle prestazioni assistenziali”. Che
significa “si sovrappongono”? Il fatto stesso che ci si
possa porre questa domanda significa che c’è ampio
margine di discrezionalità per poter decidere – in un
domani molto vicino – che chi accede a prestazioni
sociali o sanitarie agevolate non abbia più diritto ad
agevolazioni fiscali. Si potrebbe arrivare a sostenere
che, per un figlio che percepisce l’indennità di
accompagnamento o di frequenza, non si ha diritto alla
detrazione per figli a carico, oppure se si ottiene un
assegno di cura o per la vita indipendente non si può
più detrarre/dedurre gli oneri relativi ad una badante.
Ancora una volta, con queste
premesse, anche la riforma fiscale e assistenziale
inciderà in misura maggiore, rispetto agli altri
Cittadini, sulle persone non autosufficienti, con
disabilità e sulle loro famiglie.
Invalidità civile e contenzioso
La Manovra tenta di intervenire per
limitare contenzioso che riguarda l’invalidità, la
cecità e la sordità civile, ma anche l’inabilità e
l’invalidità “pensionabili”, cioè quelle riconosciute ai
lavoratori, con un minimo di versamenti contributivi,
divenuti disabili parziali o totali nel corso della
carriera lavorativa.
Bisogna sapere che la giacenza dei
contenziosi legati all’invalidità civile, a fine 2009,
era di 292.726 casi. I nuovi ricorsi nel 2009 sono stati
114.664, ma va tenuto conto che non si era ancora
conclusa la prima fase dei controlli straordinari e che
nel corso del 2011 ce ne saranno altri 250.000 con un
inevitabile incremento del contenzioso.
Un ultimo dato interessante è
quello relativo alle cause concluse nel corso del 2009:
sono 137.154. Il Giudice ha dato ragione all’INPS in
58.866 casi. Meno della metà, visto che in 64.063 casi
il Giudice ha dato ragione agli invalidi.
Tempi e risorse che l’INPS intende
diminuire, per certi versi giustamente, e che il testo
della Manovra recepisce nell’articolo denominato
Processo civile ed altre disposizioni per la maggior
efficienza della giustizia. Questo presenta interventi
che, nelle intenzioni di chi ha elaborato il testo,
vengono proposti come una forma di tutela per il
Cittadino. In realtà, per quanto riguarda le invalidità
civili, l’intento è quello di ridurre e limitare il
contenzioso, non sempre garantendo la “parità” fra le
parti. Vediamo di cosa si tratta.
Nuove modalità di ricorso
Attualmente chi vuole opporsi ad
una decisione dell’INPS in materia di invalidità o di
handicap presenta ricorso al Giudice, allega memorie,
documentazione sanitaria, perizie di parte. Il Giudice
nomina un CTU, Consulente Tecnico dell’Ufficio,
incaricato di stendere una relazione peritale che poi il
Giudice acquisisce, assieme alle eventuali memorie,
perizie, documentazioni della controparte. I tempi,
spesso, sono molto lunghi e possono arrivare ad alcuni
anni prima della sentenza del Giudice.
Il testo del Decreto Legge 98/2011
(art. 38, comma 1) modifica il Codice di procedura
civile, introducendo uno nuovo articolo specifico per
queste situazioni: l’articolo 445 bis. Questo articolo
prevede l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
L’obiettivo è di risolvere il contenzioso in tempi più
rapidi e senza sovraccaricare la giustizia civile di
ripetute udienze. Teoricamente positivo come intento.
Il Cittadino che intenda opporsi ad
una decisione (esempio più frequente: un verbale di
invalidità) dell’INPS, non presenta più il ricorso
introduttivo per il giudizio, ma presenta, sempre al
Tribunale, l’istanza di accertamento tecnico per la
verifica preventiva delle condizioni sanitarie
legittimanti la pretesa fatta valere. Insomma non si va
subito “in causa” ma si chiede una consulenza tecnica
preventiva ai fini della conciliazione della lite (con
ciò che comporta poi in termini di processo verbale in
caso di conciliazione).
Il Giudice nomina il consulente
tecnico. Il consulente tecnico provvede a stendere la
relazione e, prima di depositarla, tenta la
conciliazione fra le parti.
Senza accertamento tecnico
preventivo il Giudice non procede. Alla prima udienza,
se rileva che non è stata presentata l’istanza o non è
stato completato l’accertamento tecnico preventivo,
concede al massimo altri 15 giorni di tempo.
Terminate le operazioni di
consulenza, il Giudice, con decreto comunicato alle
parti (INPS e Cittadino), fissa un termine perentorio
non superiore a trenta giorni, entro il quale le
medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato
in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni
del consulente tecnico dell’ufficio.
In assenza di contestazione, il
Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto
l’accertamento del requisito sanitario presentato nella
relazione del consulente.
Il decreto è inappellabile, cioè
non si possono più presentare ricorsi. Gli enti
competenti (es. INPS) provvedono, dopo la verifica degli
ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al
pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Al contrario, nei casi di mancato
accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve
depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di
dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della
contestazione.
La successiva sentenza – secondo
quanto previsto dalla Manovra – è inappellabile e questa
limitazione ad un solo grado di giudizio lascia alquanto
perplessi, perchè contrario agli stessi principi del
nostro diritto.
In un successivo passaggio (art.
38, comma 8), la Manovra interviene ancora sulla
partecipazione dell’INPS nella definizione della
relazione peritale del consulente tecnico di ufficio. La
Manovra modifica una norma già esistente (art. 10, comma
6-bis, Legge 2 dicembre 2005, n. 248) con l’intento di
rendere più semplice la partecipazione del medico legale
INPS, rispetto alla partecipazione dell’eventuale
consulente della controparte (Cittadino).
Le nuove disposizioni dovrebbero
entrare in vigore dal primo gennaio 2012. È da capire se
riguarderanno anche i ricorsi già depositati oppure solo
quelli presentati dopo quella data.
Dubbi applicativi
Le nuove disposizioni lasciano
aperti non pochi interrogativi.
Ci si chiede, ad esempio, perché
non sia stata ipotizzata la reintroduzione, magari
aggiuntiva a quanto già previsto in Manovra, di una
qualche forma di ricorso amministrativo. Oppure della
formalizzazione dell’istanza di riesame presso lo stesso
INPS, cioè del potenziamento e della pubblicizzazione
della possibilità per il Cittadino di richiedere
all’INPS di riesaminare il caso proprio per evitare
contenzioso.
Nella logica complessiva, poi, il
ruolo del consulente tecnico dell’ufficio diviene
centrale e dirimente, il che – in via teorica – non è
scorretto trattandosi di appurare uno status sanitario
su cui il Giudice non ha stretta competenza
professionale.
Ma ciò lascia aperti ed amplifica i
notevoli problemi segnalati quotidianamente rispetto
alle reali specifiche competenze delle migliaia di
consulenti “a disposizione” dei Tribunali. Nessuna norma
precisa, ad esempio, che il consulente deve essere un
medico legale oppure un medico specialista nella
patologia da esaminare. Conseguentemente non è
infrequente incontrare casi in cui a svolgere l’attività
di consulenza siano medici con specializzazioni molto
lontane dalla patologia da esaminare (es. dermatologi,
ginecologi, medici dello sport chiamati a valutare casi
di distrofia, lesione spinale, morbo di Alzheimer...).
Infine, vi sono degli aspetti, più
o meno evidenti, di “conflitto di interessi”, mai
sufficientemente accertati dai Giudici. Chi svolge o ha
già svolto attività professionale per l’INPS è corretto
che sia chiamato come consulente in una perizia che vede
l’Istituto come parte in causa?
In sintesi, si ha l’impressione
che, se da un lato i tempi potrebbero essere abbreviati
(forse, poiché nessuna disposizione precisa i tempi del
Giudice per nominare il consulente, né il tempo di
quest’ultimo per redigere la relazione), dall’altro le
garanzie per il Cittadino saranno sicuramente inferiori.
E sempre a proposito di tempi,
lascia perplessi il limite di 120 giorni entro in quale
l’ente dovrebbe provvedere al pagamento delle eventuali
provvidenze: nell’era dell’informatica e della
telematica, e visto il tipo di accertamenti davvero
minimi da eseguire, quattro mesi di tempo sembrano
davvero esagerati, visti soprattutto i dichiarati
intenti semplificatori del Legislatore. È chiaro che
quel limite è fissato anche in funzione degli interessi
legali (altra spina nel fianco dell’INPS) che, in questo
modo, decorrono dal centoventunesimo giorno e non dalla
data del sentenza.
Anche il primo accertamento
all’INPS?
E nel testo della Manovra (art. 18,
comma 22) troviamo anche un comma che ci si aspettava
ormai da anni: «Ai fini della razionalizzazione e
dell’unificazione del procedimento relativo al
riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità
civile, della sordità, dell’handicap e della disabilità,
le regioni, anche in deroga alla normativa vigente,
possono affidare all’Istituto nazionale della previdenza
sociale, attraverso la stipula di specifiche
convenzioni, le funzioni relative all’accertamento dei
requisiti sanitari».
Nella sostanza, si apre
concretamente la possibilità che, oltre alla funzione di
ricezione delle domande, di erogazione delle provvidenze
economiche, di verifica dei verbali, di presenza in
giudizio, passi completamente all’INPS anche la fase di
primo accertamento ora attribuita alle Regioni che lo
effettuano tramite le proprie Commissioni ASL (nelle
quali è già presente un medico INPS). In pratica, in
alcune Regioni, l’intera “filiera” potrebbe diventare di
competenza INPS.
Da far notare che questa
“unificazione” riguarderebbe anche la valutazione
dell’handicap (Legge 104/1992) e della disabilità (Legge
68/1999 ai fini del collocamento mirato).
Scuola e sostegno
Un articolo specifico è dedicato,
nella Manovra, alla razionalizzazione della spesa
relativa all’organizzazione scolastica (articolo 19). Il
comma 11 è dedicato al sostegno rivolto agli alunni con
disabilità.
Il primo periodo rammenta (non
potrebbe fare altrimenti dopo i reiterati pronunciamenti
giurisprudenziali) che è possibile istituire, per gli
insegnanti di sostegno, posti in deroga allorché si
renda necessario per assicurare la piena tutela
dell’integrazione scolastica.
Il periodo successivo, tuttavia,
stabilisce che l’organico di sostegno è assegnato
complessivamente alla scuola o a reti di scuole, tenendo
conto della previsione del numero di tali alunni in
ragione della media di un docente ogni due alunni
disabili.
Si precisa che la scuola provvede
ad assicurare «la necessaria azione didattica e di
integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo
tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di
classe». Si tratta di una indicazione a doppio taglio:
se da un lato si sottolinea, opportunamente, che
l’azione di sostegno riguarda tutto il personale
docente, dall’altro l’aver inserito tale indicazione
immediatamente dopo l’ennesimo rapporto (1:2) rende la
precisazione foriera di equivoci («se non ci sono
insegnanti di sostegno a sufficienza, ci pensino i
docenti curricolari»).
Senza aggiungere alcunché in
termini di finanziamenti specifici, il comma precisa
che, nell’ambito delle risorse assegnate per la
formazione del personale «viene data priorità agli
interventi di formazione di tutto il personale docente
sulle modalità di integrazione degli alunni disabili».
Quantomeno singolare l’ultimo
periodo che prevede la presenza obbligatoria del medico
INPS nelle «commissioni mediche di cui all’articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di
valutazione della diagnosi funzionale istitutiva del
diritto all’assegnazione del docente di sostegno
all’alunno disabile». In realtà la definizione della
diagnosi funzionale non è una competenza della
Commissione ex Legge 104/1992. Inoltre non è
propriamente la diagnosi funzionale ad essere istitutiva
del diritto in parola ma semmai il profilo dinamico
funzionale (nemmeno questo di competenza di quella
Commissione) unitamente alla certificazione di “alunno
con handicap”.
Nell’evidente svarione, emerge
comunque netto il retropensiero secondo cui la presenza
di un medico INPS (indipendentemente dalle sue
specifiche competenze professionali in questi ambiti)
sia sinonimo di garanzia di rigore e correttezza.
Spesa protesica e ticket
La Manovra fissa alcuni punti fermi
nel controllo della spesa sanitaria (aggiuntivi a quelli
relativi alla spesa per il personale). L’obiettivo di
risparmio, già definito negli anni passati, è rafforzato
da ulteriori misure. Una di queste riguarda la spesa per
i dispositivi medici e la spesa protesica (ausili,
protesi, ortesi).
A partire dal 2013 (art. 17, comma
1, lett. c) la spesa sostenuta direttamente dal Servizio
Sanitario Nazionale per l’acquisto di dispositivi
medici, compresa quella protesica, è fissata entro un
tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola
regione. Il tetto di spesa è riferito rispettivamente al
fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno
sanitario regionale standard.
L’eventuale “sforamento” è
recuperato interamente a carico della Regione attraverso
misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o
con misure di copertura a carico di altre voci del
bilancio regionale. Questa rigida compressione della
spesa avrà delle probabili conseguenze, ancora da
definire, nella qualità delle prestazioni protesiche
attualmente riservate alle persone con disabilità.
L’altra novità, la cui entrata in
vigore dovrebbe essere immediata, è l’introduzione del
cosiddetto super-ticket di 10 euro sulle prestazioni
specialistiche. In realtà le modalità di applicazione
sono affidate alle Regioni. Queste possono decidere, in
base alle loro disponibilità di bilancio, se applicarlo
in toto o in parte o in forma diversificata ai
Cittadini. In estrema sintesi, la Manovra richiede
“solo” che per ogni prestazione specialistica si
recuperino 10 euro. Ovviamente le Regioni più dissestate
economicamente quei dieci euro aggiuntivi dovranno
chiederli ai Cittandini, senza sconto alcuno.
Patto di stabilità e indicatori di
virtuosità
La Manovra interviene nuovamente
sul patto di stabilità (che impegna Stato ed enti locali
a mantenere la spesa entro certi limiti) introducendo
(articolo 20) i parametri di virtuosità. Il rispetto di
questi parametri condizionerà la possibilità per gli
enti locali, di derogare dal patto di stabilità. Fra i
parametri previsti, a fianco del possesso del numero di
auto blu, del numero di sedi di rappresentanza ed altri
indicatori, viene indicato anche il “tasso di copertura
dei costi dei servizi a domanda individuale”, cioè di
servizi sociali quali case di riposo e di ricovero,
asili nido, convitti, campeggi, case per vacanze,
ostelli; le colonie e soggiorni stagionali, corsi extra
scolastici di insegnamento di arti e sport, gli impianti
sportivi, le mense.
Si tratta quindi di servizi a
fortissimo impatto sociale, su cui gli enti locali e le
regioni hanno operato scelte diverse in termini di
partecipazione alla spesa da parte dei Cittadini.
La disposizione rischia di produrre
un effetto deleterio sulle politiche sociali delle
regioni, già duramente provate dagli scarsissimi
trasferimenti degli ultimi anni, e soprattutto sui
Cittadini che devono rivolgersi ai servizi pubblici per
supporto e assistenza.
Il parametro adottato attribuisce
maggiore virtuosità alle Regioni che garantiscono meno
servizi ai Cittadini, o che richiedono una maggiore
partecipazione alla spesa.
Per compensare questo rischio di
distorsione, anche su pressioni della Federazione
Italiana per il Superamento dell’Handicap, è stato
inserito, all’articolo 20, un ulteriore comma.
Vi si precisa che “a decorrere
dalla determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di
servizio cui devono tendere gli enti territoriali
nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli
essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali, tra i parametri di virtuosità (...) sono
compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi
agli output dei servizi resi, anche utilizzando come
parametro di riferimento realtà rappresentative
dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualità -costi”.
Il comma è interessante e, per
molti versi innovativo, perchè – per la prima volta
inserisce anche l’esigenza di una valutazione
qualitativa dei servizi dalla parte del Cittadino.
Inoltre, e non è cosa di poco conto in una Manovra di
questo tenore, richiama la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazione ed anche delle funzioni
fondamentali degli enti territoriali. Resta da
comprendere come possano, gli enti territoriali, in
assenza o quasi di trasferimenti per la spesa sociale
garantire quelle funzioni fondamentali richiamate dal
Legislatore.
15 luglio 2011
Carlo Giacobini
Direttore responsabile di
HandyLex.org
© HandyLex.org – Tutti i diritti
riservati – Riproduzione – anche parziale - vietata
senza preventiva autorizzazione.
Testo non ufficiale: “Conversione
in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 recante Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria”.”
(omissis)
Art. 17
Razionalizzazione della spesa
sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto
degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre lo Stato per il 2013 è incrementato dello 0,5%
rispetto al livello vigente per il 2012 ed è
ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014.
Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le
regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile
2012, sono indicate le modalità per il raggiungimento
dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente
comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta
entro il predetto termine,al fine di assicurare per gli
anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio
di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto
delle disposizioni in materia di spesa per il personale
di cui all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli
altri ambiti di spesa sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento
delle attività concernenti la determinazione annuale di
costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da
parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al
fine di potenziare le attività delle Centrali regionali
per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal
1° luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle
regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi
compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni
Consip, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo
11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi
compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso
ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e
non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi
sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di
maggiore impatto in termini di costo a carico del
Servizio sanitario nazionale. Ciò, al fine di mettere a
disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi
di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni
adottano tutte le misure necessarie a garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati,
intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti
delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati
accreditati;
b) in materia di assistenza
farmaceutica ospedaliera, al fine di consentire alle
regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi di
risparmio programmati compatibili con il livello di
finanziamento di cui al primo periodo del presente
comma, a decorrere dall'anno 2013, con regolamento da
emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico
delle aziende farmaceutiche l'eventuale superamento del
tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo
5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, nella misura massima del 35% di tale
superamento, in proporzione ai rispettivi fatturati per
farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con modalità
stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la
predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato
il richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del
farmaco, con riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere
dall'anno 2013, aggiorna le tabelle di raffronto ivi
previste, al fine di consentire alle regioni di
garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di
risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno
2013 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica
territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del
decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è
rideterminato nella misura del 12,5%;
c) ai fini di controllo e
razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal
Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di
dispositivi medici, in attesa della determinazione dei
costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali
delle prestazioni che tengano conto della qualità e
dell'innovazione tecnologica, elaborati anche sulla base
dei dati raccolti nella banca dati per il monitoraggio
dei consumi dei dispositivi medici direttamente
acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui al
decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 2010, a
decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal
Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti
dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli
di conto economico (CE), compresa la spesa relativa
all'assistenza protesica, è fissata entro un tetto a
livello nazionale e a livello di ogni singola regione,
riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario
nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale
standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Ciò al fine di
garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio
programmati. Il valore assoluto dell'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei
dispositivi di cui alla presente lettera, a livello
nazionale e per ciascuna regione, è annualmente
determinato dal Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni
monitorano l'andamento della spesa per acquisto dei
dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto
valore è recuperato interamente a carico della regione
attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria
regionale o con misure di copertura a carico di altre
voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la
regione che abbia fatto registrare un equilibrio
economico complessivo;
d) a decorrere dall'anno 2014, con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono introdotte misure di
compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle
altre prestazioni erogate dal servizio sanitario
nazionale. Le misure di compartecipazione sono
aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte
dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel
rispetto del principio di equilibrio finanziario,
l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicità delle
prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non
concorre alla determinazione del tetto per l'assistenza
farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare
provvedimenti di riduzione delle predette misure di
compartecipazione, purchè assicurino comunque, con
misure alternative, l'equilibrio economico finanziario,
da certificarsi preventivamente da parte del Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
(omissis)
Art. 18
Interventi in materia previdenziale
(omissis)
22. Ai fini della razionalizzazione
e dell'unificazione del procedimento relativo al
riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità
civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità,
le regioni, anche in deroga alla normativa vigente,
possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, attraverso la stipula di specifiche
convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei
requisiti sanitari.
(omissis)
Art. 19
Razionalizzazione della spesa
relativa all'organizzazione scolastica
(omissis)
11. L'organico dei posti di
sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi
413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti
in deroga, allorchè si renda necessario per assicurare
la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico
di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a
reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto
della previsione del numero di tali alunni in ragione
della media di un docente ogni due alunni disabili; la
scuola provvede ad assicurare la necessaria azione
didattica e di integrazione per i singoli alunni
disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che
dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle
risorse assegnate per la formazione del personale
docente, viene data priorità agli interventi di
formazione di tutto il personale docente sulle modalità
di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni
mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi
funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del
docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate
obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che
partecipa a titolo gratuito.
12. Il personale docente
dichiarato, dalla commissione medica operante presso le
aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad
altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi
all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla
data di dichiarazione di inidoneità, assume, con
determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente, la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione,
per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed
utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il personale viene
reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con
priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto
delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di
criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro
dell'istruzione, dell’università e della ricerca e
mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e
tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano
di assunzioni previsto dalla normativa vigente in
materia.
13. Il personale di cui al comma 12
che non presenti l'istanza ivi prevista o la cui istanza
non sia stata accolta per carenza di posti disponibili,
è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando
obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli
enti pubblici non economici e delle università con il
mantenimento dell'anzianità maturata, nonchè
dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale pensionabile riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
14. La mobilità di cui al comma 13
si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali
previste dalla legislazione vigente per gli enti
destinatari del personale interessato ed avviene
all'interno della regione della scuola in cui
attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra
regione, nell'ambito dei posti disponibili.
15. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, nonchè il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le pubbliche
amministrazioni destinatarie del personale di cui al
comma 13, le procedure da utilizzare per l'attuazione
della mobilità intercompartimentale, nonchè le
qualifiche e i profili professionali da attribuire al
medesimo personale.
(omissis)
Articolo 20
Nuovo patto di stabilità interno:
parametri di virtuosità
1. A decorrere dall'anno 2012 le
modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica delle singole regioni, esclusa la componente
sanitaria, delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali del territorio, possono
essere concordate tra lo Stato e le regioni e le
province autonome, previo accordo concluso in sede di
Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con
i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le
predette modalità si conformano a criteri europei con
riferimento all'individuazione delle entrate e delle
spese da considerare nel saldo valido per il patto di
stabilità interno. Le regioni e le province autonome
rispondono nei confronti dello Stato del mancato
rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo,
attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno
successivo in misura pari alla differenza tra
l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo
conseguito.
Restano ferme le vigenti sanzioni a
carico degli enti responsabili del mancato rispetto
degli obiettivi del patto di stabilità interno e il
monitoraggio a livello centrale, nonchè il termine
perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della
rimodulazione degli obiettivi, nonchè le modalità e le
condizioni per l’eventuale esclusione dall’ambito di
applicazione del presente comma delle regioni che in uno
dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al
patto di stabilita` e delle regioni sottoposte ai piani
di rientro dai deficit sanitari. La Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica,
con il supporto tecnico della Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale,
monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalità
per l'attuazione del presente comma
2. Ai fini di ripartire l’ammontare
del concorso alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica fissati, a decorrere dall’anno 2013,
dal comma 5, nonchè dall’articolo 14 del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello
di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli
affari regionali e per la coesione territoriale,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in
quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di
virtuosità:
a) prioritaria considerazione della
convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni
standard;
b) rispetto del patto di stabilità
interno;
c) incidenza della spesa del
personale sulla spesa corrente dell’ente in relazione al
numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione
residente, alle funzioni svolte anche attraverso
esternalizzazioni nonchè all’ampiezza del territorio; la
valutazione del predetto parametro tiene conto del suo
valore all’inizio della legislatura o consiliatura e
delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini
dell’applicazione del comma 2-ter;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) tasso di copertura dei costi dei
servizi a domanda individuale per gli enti locali;
g) rapporto tra gli introiti
derivanti dall’effettiva partecipazione all’azione di
contrasto all’evasione fiscale e i tributi erariali, per
le regioni;
h) effettiva partecipazione degli
enti locali all’azione di contrasto all’evasione
fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte
corrente riscosse e accertate;
l) operazione di dismissione di
partecipazioni societarie nel rispetto della normativa
vigente;
2-bis. A decorrere dalla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui
devono tendere gli enti territoriali nell’esercizio
delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i
parametri di
virtuosità di cui al comma 2 sono
compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi
agli output dei servizi resi, anche utilizzando come
parametro di riferimento realtà rappresentative
dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualità -costi.
(omissis)
Art. 27
Regime fiscale di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
1. Per favorire la costituzione di
nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che
perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la
costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi
forfettari sono riformati e concentrati in funzione di
questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1°
gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da
96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è
iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle
persone fisiche:
a) che intraprendono un'attività
d'impresa, arte o professione;
b) che l'hanno intrapresa
successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta
sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali
regionali e comunali prevista dal comma 105
dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007
è ridotta al 5 per cento. Il regime di cui ai periodi
precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo
di imposta successivo a quello di inizio dell’attività
ma non oltre il periodo di imposta di compimento del
trentacinquesimo anno di età.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è
riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia
esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio
dell'attività di cui al comma 1, attività artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata
o familiare;
b) l'attività da esercitare non
costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra
attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro
dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o
professioni;
c) qualora venga proseguita
un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro
soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati
nel periodo d'imposta precedente quello di
riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore
a 30.000 euro.
3. Coloro che, per effetto delle
disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le
caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono
beneficiare del regime semplificato per i contribuenti
minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo
di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi
e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di
certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai
fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al
periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta
regionale sulle attività produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il regime di cui al comma 3
cessa di avere applicazione dall'anno successivo a
quello in cui viene meno una della condizioni di cui al
comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie
indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
5. I soggetti di cui al comma 3
possono optare per l'applicazione del regime contabile
ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, è
comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno
successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
6. Con uno o più provvedimenti del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le
disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi
precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo
del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le
parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del periodo precedente," sono soppresse.
(omissis)
Art. 29
Liberalizzazione del collocamento e
dei servizi
1. L'articolo 6 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal
seguente:
"Art. 6 (Regimi particolari di
autorizzazione) - 1. Sono autorizzati allo svolgimento
delle attività di intermediazione:
a) gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, statali e paritari,a
condizione che rendano pubblici e gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula
dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad
almeno dodici mesi successivi alla data del
conseguimento del titolo di studio;
b) le università, pubbliche e
private, e i consorzi universitari, a condizione che
rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui
relativi siti istituzionali i curricula dei propri
studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno
dodici mesi successivi alla data del conseguimento del
titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati
nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità
montane, e le camere di commercio;
d) le associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite
delle associazioni territoriali e delle società di
servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali
e le associazioni senza fini di lucro che hanno per
oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la
promozione delle attività imprenditoriali, la
progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di
alternanza, la tutela della disabilità;
f) i gestori di siti internet a
condizione che svolgano la predetta attività senza
finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito
medesimo i dati identificativi del legale
rappresentante;
1-bis. Al fine di incrementare il
tasso di crescita dell’economia nazionale, ferme
restando le categorie di cui all’articolo 33, quinto
comma, della Costituzione, sentita l’Alta Commissione di
cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie
interessate proposte di riforma in materia di
liberalizzazione dei servizi e delle attività
economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ciò che non sarà espressamente
regolamentato sarà libero.
2. L'ordine nazionale dei
consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo
di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di
altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica
costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello
nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è
subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle
lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma
1.
3. Ferme restando le normative
regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione
su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento
della attività di intermediazione per i soggetti di cui
ai commi che precedono è subordinata alla
interconnessione alla borsa continua nazionale del
lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonchè al
rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di ogni informazione utile relativa al
monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon
funzionamento del mercato del lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce
con proprio decreto le modalità di interconnessione dei
soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che
costituisce la borsa continua nazionale del lavoro,
nonchè le modalità della loro iscrizione in una apposita
sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il
mancato conferimento dei dati alla borsa continua
nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro
12000, nonchè alla cancellazione dall'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di
proseguire l'attività di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al
comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono
l'attività di intermediazione senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.".
1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il
Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere
del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le
privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del
Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la
dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di
enti pubblici non territoriali; i programmi di
dismissione, dopo l’approvazione, sono immediatamente
trasmessi al Parlamento.
Le modalità di alienazione sono
stabilite, con uno o più decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, nel rispetto del
principio di trasparenza e di non discriminazione. Il
Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di
ogni anno sullo stato di attuazione del piano.
2. È istituita presso il Ministero
della giustizia una Alta Commissione per formulare
proposte in materia di liberalizzazione dei servizi e
delle attività economiche. Ai componenti della
Commissione non spettano compensi o indennità. Alle
spese di funzionamento della medesima si provvede a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente
nel bilancio del Ministero della giustizia
3. L’Alta Commissione di cui al
comma 2 è composta da esperti nominati dai Ministri
della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e del lavoro e delle politiche
sociali. Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti
della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo
monetario internazionale.
4. L'alta Commissione termina i
propri lavori entro centottanta giorni dalla data
entrata in vigore del presente decreto.
(omissis)
Art. 38
Disposizioni in materia di
contenzioso previdenziale e assistenziale
1. Al fine di realizzare una
maggiore economicità dell'azione amministrativa e
favorire la piena operatività e trasparenza dei
pagamenti, nonchè deflazionare il contenzioso in materia
previdenziale, di contenere la durata dei processi in
materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole
dei processi, previsti ai sensi della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848:
a) i processi in materia
previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel
primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010,
per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza,
il cui valore non superi complessivamente euro 500,00,
si estinguono di diritto, con riconoscimento della
pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione
è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio.
Per le spese del processo si applica l'articolo 310,
quarto comma, del codice di procedura civile."
b) Al codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo l'articolo 445 è inserito
il seguente:
"Art. 445-bis (Accertamento tecnico
preventivo obbligatorio). Nelle controversie in materia
di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e
di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12
giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio
domanda per il riconoscimento dei propri diritti
presenta con ricorso al giudice competente ai sensi
dell'articolo 442 codice di procedura civile., presso
presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l’attore, istanza di accertamento tecnico per la
verifica preventiva delle condizioni sanitarie
legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede
a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura
civile, in quanto compatibile nonchè secondo le
previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui
all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento
tecnico preventivo costituisce condizione di
procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a
pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato
ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione
dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di
completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento
dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni
di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa
un termine perentorio non superiore a trenta giorni,
entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto
scritto depositato in cancelleria, se intendono
contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il
giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196 con
decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni
dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente
omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo
le risultanze probatorie indicate nella relazione del
consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese.
Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è
notificato agli enti competenti, che provvedono,
subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori
requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento
delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la
parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni
del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare,
presso il giudice di cui al comma primo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione
della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo
del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i
motivi della contestazione.
Le sentenze pronunciate nei giudizi
di cui al comma precedente sono inappellabili.";
2) all'articolo 152 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a
pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita
dichiarazione del valore della prestazione dedotta in
giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni
dell'atto introduttivo. »;
c) all'articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo
il comma 35-quater, è aggiunto il seguente:
"35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al
pagamento delle somme dovute a titolo di spese,
competenze e altri compensi in favore dei procuratori
legalmente costituiti esclusivamente attraverso
l'accredito delle medesime sul conto corrente degli
stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a
formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al
periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente
competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o posta elettronica certificata,
comunicando contestualmente gli estremi del proprio
conto corrente bancario e non può procedere alla
notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di
azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se
non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale
comunicazione.";
d) al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 47 è aggiunto, in
fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai
commi che precedono si applicano anche alle azioni
giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di
prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di
accessori del credito. In tal caso il termine di
decadenza decorre dal riconoscimento parziale della
prestazione ovvero dal pagamento della sorte.";
2) dopo l'articolo 47 è inserito il
seguente:
"47-bis. 1. Si prescrivono in
cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e
dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa
del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici,
nonchè delle prestazioni della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle
relative differenze dovute a seguito di
riliquidazioni.".
2. Le disposizioni di cui al comma
1, lettera b), numero 1), si applicano dal 1° gennaio
2012.
3. In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero
2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa
al valore della lite deve essere formulata nel corso del
giudizio.
4. Le disposizioni di cui al comma
1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi
pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
5. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
soppressa la voce n. 2529.
6. Al regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il
seguente:
"12-bis. (Notifica mediante
pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle
giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010,
dichiarate dai datori di lavoro e comunicate
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai
agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti
familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi
annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai
lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica
effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il
mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche
tecniche stabilite dall'Istituto stesso.".
7. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono soppressi
gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo
9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n.608. In caso di riconoscimento o di
disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo
la compilazione e la pubblicazione dell'elenco
nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai
lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le
modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del
regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi
elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli
eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a
carico dell'INPS si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
8. All'articolo 10, comma 6 - bis
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
le parole da: "formulata" a: "competente "sono
sostituite dalle seguenti: “del consulente nominato dal
giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni
antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in
via telematica, apposita comunicazione al direttore
della sede provinciale dell'INPS competente o a suo
delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di
nullità, il riscontro di ricevuta della predetta
comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche
d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è
autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in
deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di
procedura civile”.
(omissis)
Art. 40
Disposizioni finanziarie
1. La dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 835 milioni
di euro per l'anno 2011 e di 2.850 milioni di euro per
l’anno 2012. Le risorse finanziarie di cui al primo
periodo per l'anno 2012 sono destinate all'attuazione
della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo.
1-bis. Gli accantonamenti disposti,
prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, dall’articolo 1, comma 13, terzo periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con
le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo
periodo del citato comma 13 sono conseguentemente
destinate al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica.
1-ter. I regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale di cui all’allegato C-bis
sono ridotti del 5 per cento per l’anno 2013 e del 20
per cento a decorrere dall’anno 2014. Per i casi in cui
la disposizione del primo periodo del presente comma non
sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione,
con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità
tecniche per l’attuazione del presente comma con
riferimento ai singoli regimi interessati.
1-quater. La disposizione di cui al
comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre
2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia
fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino
della spesa in materia sociale, nonchè la eliminazione o
riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore
fiscale che si sovrappongono alle prestazioni
assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai
fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4.000
milioni di euro per l’anno 2013 ed a 20.000 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2014.
2. Alle minori entrate e alle
maggiori spese derivanti dall'articolo 13, comma 1,
dall'articolo 17, comma 6, dall'articolo 21, commi 1, 3
e 6, dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45,
articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1,
articolo 31, articolo 37, comma 20, articolo 38, comma
1, lettera a), e dal comma 1 del presente articolo, pari
complessivamente a 1.817,463 milioni di euro per l’anno
2011, a 4.427,863 milioni di euro per l’anno 2012,a
1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.654,563
milioni di euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di
euro per l'anno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per
l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 1.490,463 milioni di
euro per l’anno 2011, a 1.314,863 milioni di euro per
l’anno 2012, a 435,763 milioni di euro per l'anno 2013,
a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563
milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 23 e dell'articolo 24;
b) quanto a 162 milioni di euro per
l'anno 2011 e a 2.181 milioni di euro per l'anno 2012,
mediante utilizzo di quota parte delle minori spese
recate dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 13,
commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5, e
dall'articolo 21, comma 7;
c) quanto a 932 milioni di euro per
l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2013 al 2016, mediante corrispondente utilizzo
delle proiezioni, per i medesimi anni, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e,
quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al
2016, l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
d) quanto a 165 milioni per l'anno
2011 mediante corrispondente versamento al bilancio
dello Stato per pari importo, di una quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi
di Bilancio ».
3. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |