Valido qualunque documento che
evidenzi l'esistenza di maggiori redditi, se è reperito
nel corso della verifica
Con ordinanza 14770 del 5 luglio,
la Corte di cassazione ha precisato che anche le matrici
degli assegni possono essere considerate documentazione
extracontabile ai fini fiscali, se insieme ad altri
elementi sorreggono l'accertamento.
Il fatto
A seguito rigetto del ricorso
proposto nei confronti di un avviso di accertamento
unificato Irpef, Irap e Iva, basato, tra l'altro, su
documentazione extracontabile rinvenuta in uno pseudo
laboratorio, l'appello della contribuente veniva
egualmente dichiarato infondato dalla Commissione
tributaria regionale, la quale riteneva sussistente la
produzione del reddito d'impresa sulla base di vari
elementi (presenza di locale adibito a laboratorio di
macchine da cucire, annotazioni nelle agende sulle
quantità di camicie confezionate per committente, con
prezzi per singolo capo).
Il conseguente ricorso per
Cassazione riguardava, tra l'altro, la sentenza
impugnata sotto il profilo della violazione di legge
(articoli 51 e seguenti del Dpr 917/1986, in tema di
determinazione del reddito di lavoro dipendente, e 4 del
Dpr 633/1972, in tema di esercizio di impresa), per non
avere la Commissione del riesame considerato che la
dimostrazione (ex articoli 2697 e 2729 codice civile)
del fatto costitutivo dell'imposizione gravava
sull'ufficio e che non sussisteva, nella specie, alcun
elemento che riconducesse l'attività di lavoro
dipendente svolta dalla contribuente, a un'attività di
tipo imprenditoriale.
La decisione
Con l'ordinanza 14770/2011, la
Corte di cassazione, confermando la sentenza di secondo
grado, ha stabilito il principio che il rinvenimento di
documenti, elementi, dati e notizie non altrimenti
riconducibili alle scritture contabili formalmente
tenute, costituiscono presunzione di maggiori redditi
non dichiarati e autorizzano l'Amministrazione
finanziaria alla inerente rettifica.
In questo contesto nessuna
criticità può addossarsi all'operato della Commissione
regionale, atteso che la motivazione della sentenza
impugnata, a seguito di una congrua valutazione delle
acquisizioni istruttorie del cui percorso argomentativo
ha reso edotte le parti in causa, non appare né
incongrua, né contraddittoria, né contraria
all'orientamento del diritto.
E', infatti, sufficiente ricordare
- a tal fine - che la giurisprudenza di legittimità ha
ritenuto la piena attendibilità non solo di un
brogliaccio ma anche di agende-calendario, block-notes,
"matrici di assegni", estratti di conti correnti
bancari, per l'accertamento induttivo dell'imponibile ai
fini Iva (Cassazione 5786/1992) e ha affermato che il
rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un
pezzo di carta, costituisce indizio grave, preciso e
concordante dell'esistenza di imponibili non riportati
sulla contabilità ufficiale e, perciò, l'Amministrazione
finanziaria può procedere ad accertamento
analitico-induttivo ai sensi dell'articolo 54 del Dpr
633/1972 (Cassazione 13331/1992, 6949/2006).
D'altronde, è consolidato
l'indirizzo secondo cui, per l'accertamento di
operazioni non annotate nella contabilità "ufficiale",
si può utilizzare qualsiasi forma di documentazione
astrattamente idonea a evidenziarne l'esistenza, purché
legittimamente rinvenuta nel corso di verifiche fiscali,
(Cassazione 19329/2006, 3388/2010).
Si tratta di un principio pacifico,
se si considera che:
la sentenza 2675/2007 ritiene
utilizzabili i documenti acquisiti anche presso
l'abitazione di un defunto
per la sentenza 48148/2009, i
documenti extracontabili inchiodano il contribuente
anche nel processo penale, essendo sufficienti i file
trovati nel computer aziendale per provare il
superamento delle soglie oltre le quali si può essere
processati per evasione
la sentenza 13061/2011 ritiene
legittimo l'atto impositivo fondato sulle risultanze di
un'agenda reperita presso il contribuente verificato e
recante la sua contabilità "parallela", anche se in modo
confusionario e non chiaro, vista la presenza di
correzioni e cancellature.
In conclusione, quindi,
l'utilizzazione nella rettifica induttiva dei ricavi
(articolo 39, comma 1, Dpr 600/1973 e articolo 54 Dpr
633/1972) anche delle matrici degli assegni, prodotti in
atti, mostra la veridicità della ricostruzione contabile
effettuata dall'ente impositore.
Salvatore Servidio |