Sono sottratti all'obbligo di
notificazione al Garante i trattamenti di dati genetici,
rientranti nei casi previsti dall'art. 37, comma 1,
lettera a) del Codice, che siano effettuati da organismi
di mediazione nell'esercizio e con le modalità proprie
dell'attività di mediazione di cui al d.lg. 4 marzo
2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Codice indica i trattamenti da
notificare al Garante e demanda a questa Autorità il
compito di individuare, tra essi, quelli sottratti
all'obbligo di notificazione purchè non suscettibili di
recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell'interessato in ragione delle modalità di
trattamento e della natura dei dati (art. 37, comma 2).
Il medesimo Codice demanda altresì
al Garante il compito di individuare ulteriori
trattamenti in aggiunta a quelli elencati nella predetta
disposizione.
I trattamenti di dati genetici
effettuati da organismi di mediazione nell'esercizio e
con le modalità proprie dell'attività di mediazione di
cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive
modificazioni e integrazioni sono posti in essere con
modalità che permettono, allo stato, di sottrarli
all'obbligo di notificazione, ferma restando
l'osservanza degli ulteriori principi ed obblighi
previsti dal Codice in materia di protezione dei dati
personali.
Cio' tenuto conto che gli organismi
di mediazione possono venire a conoscenza di dati
genetici in modo saltuario, non assumendo l'attività di
trattamento di tali dati carattere di costanza e
prevalenza rispetto a quella avente ad oggetto ogni
altro tipo di dati personalii e in considerazione,
altresì, delle puntuali indicazioni sul trattamento dei
dati personali contenute nelle deliberazioni numeri 160,
161, 162 emanate dal Garante il 21 aprile 2011 e il
regime di pubblicità dell'elenco dei soggetti abilitati
all'attività di mediazione, tenuto e costantemente
aggiornato dal Ministero della giustizia.
A cura della Redazione
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