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Installazione di un ascensore: anche se si riduce il pianerottolo, il singolo condomino non può farci niente-Corte di cassazione, Sentenza n. 15308 del 12 luglio 2011- CondominioWeb.com

 

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L'installazione di un ascensore in un edificio che ne sia sprovvisto può essere attuata anche nel caso in cui l’installazione della gabbia comporti un riduzione del pianerottolo . Per i giudici, prevale, infatti, l'interesse dei singoli condomini .

 

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Nell’identificazione del limite all’immutazione della cosa comune, disciplinato dall’articolo 1120, II comma, codice civile, il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione - coessenziale al concetto di innovazione - ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua fruibilità; si può tener conto di specificità - che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condominio - solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo

 

Nella sentenza si legge:

 

Nella fattispecie la Corte distrettuale non è scesa all'analisi degli aspetti dimensionali dell'ingombro della "gabbia" dell'ascensore in relazione alla fruibilità complessiva del pianerottolo e dell'intero appartamento della signora **** nonostante che dalla stessa relazione d'ufficio fosse emerso ( come dichiarato dal Condominio senza contrasto ) che la distanza della porta di ingresso della contro ricorrente dal vano cabina dell'ascensore sarebbe stata pari a mi 2,40 e che la superficie dell'androne antistante l'appartamento della medesima sarebbe «in ipotesi, ridotto di meno di un sesto della superfìcie complessiva.

 

La insufficiente delibazione dei dati istruttori da parte del Giudice del gravame, a ben vedere, parte da una non condivisibile interpretazione del limite alle innovazioni consentite della cosa comune, là dove lo pone nella trascurabilità del pregiudizio del singolo condomino o nella "corrispettività" di un qualche vantaggio per lo stesso, mentre la norma in esame contempla solo la inservibilità della cosa comune- nella fattispecie: il pianerottolo da parte del singolo condomino che da tale innovazione ne venisse inciso.

 

Va altresì considerato che la naturale destinazione all'uso della cosa comune, può tener conto di specificità - che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino- solo se queste,per le loro caratteristiche , costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo: nella fattispecie il paventato ma non dimostrato ostacolo all'ingresso di barelle attraverso il pianerottolo della resistente t a tacer d'altro, si poneva come mera eventualità di uso e come tale ininfluente nella determinazione dell'innovazione "tollerabile"

 

 

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