L'installazione di un ascensore in
un edificio che ne sia sprovvisto può essere attuata
anche nel caso in cui l’installazione della gabbia
comporti un riduzione del pianerottolo . Per i giudici,
prevale, infatti, l'interesse dei singoli condomini .
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Nell’identificazione del limite
all’immutazione della cosa comune, disciplinato
dall’articolo 1120, II comma, codice civile, il concetto
di inservibilità della stessa non può consistere nel
semplice disagio subito rispetto alla sua normale
utilizzazione - coessenziale al concetto di innovazione
- ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della
res communis secondo la sua fruibilità; si può tener
conto di specificità - che possono costituire ulteriore
limite alla tollerabilità della compressione del diritto
del singolo condominio - solo se queste costituiscano
una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo
Nella sentenza si legge:
Nella fattispecie la Corte
distrettuale non è scesa all'analisi degli aspetti
dimensionali dell'ingombro della "gabbia" dell'ascensore
in relazione alla fruibilità complessiva del
pianerottolo e dell'intero appartamento della signora
**** nonostante che dalla stessa relazione d'ufficio
fosse emerso ( come dichiarato dal Condominio senza
contrasto ) che la distanza della porta di ingresso
della contro ricorrente dal vano cabina dell'ascensore
sarebbe stata pari a mi 2,40 e che la superficie
dell'androne antistante l'appartamento della medesima
sarebbe «in ipotesi, ridotto di meno di un sesto della
superfìcie complessiva.
La insufficiente delibazione dei
dati istruttori da parte del Giudice del gravame, a ben
vedere, parte da una non condivisibile interpretazione
del limite alle innovazioni consentite della cosa
comune, là dove lo pone nella trascurabilità del
pregiudizio del singolo condomino o nella
"corrispettività" di un qualche vantaggio per lo stesso,
mentre la norma in esame contempla solo la inservibilità
della cosa comune- nella fattispecie: il pianerottolo da
parte del singolo condomino che da tale innovazione ne
venisse inciso.
Va altresì considerato che la
naturale destinazione all'uso della cosa comune, può
tener conto di specificità - che possono costituire
ulteriore limite alla tollerabilità della compressione
del diritto del singolo condomino- solo se queste,per le
loro caratteristiche , costituiscano una inevitabile e
costante caratteristica di utilizzo: nella fattispecie
il paventato ma non dimostrato ostacolo all'ingresso di
barelle attraverso il pianerottolo della resistente t a
tacer d'altro, si poneva come mera eventualità di uso e
come tale ininfluente nella determinazione
dell'innovazione "tollerabile"
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