Una pagina importante nella
giurisprudenza in materia di responsabilità degli
intermediari della comunicazione, Tribunale di Roma
dell’11 luglio 2011
Con un provvedimento dello scorso
11 luglio [n.d.r. la versione integrale del
provvedimento sarà disponibile su Leggi Oggi nei
prossimi giorni] la Sezione Specializzata di proprietà
intellettuale del Tribunale di Roma ha scritto una
pagina importante nella giurisprudenza in materia di
responsabilità degli intermediari della comunicazione
rispetto a contestate violazioni dei diritti di
proprietà intellettuale.
Oggetto del provvedimento, il
reclamo, proposto da Yahoo, avverso l’ordinanza con la
quale, in primavera, lo stesso Tribunale aveva ritenuto
il popolare motore di ricerca responsabile di
indicizzare i link ad alcuni siti internet – non meglio
individuati – attraverso i quali, secondo la tesi del
ricorrente condivisa, in quella sede, dal Giudice,
sarebbe stato possibile accedere al film “About Elly” o
a spezzoni di esso in violazione, appunto, dei diritti
d’autore di cui la ricorrente si dichiarava titolare.
In quell’occasione, il Giudice,
aveva ordinato a Yahoo di sospendere immediatamente
l’indicizzazione dei link a tutti “i siti riproducenti
in tutto o in parte l’opera, diversi dal sito ufficiale
del film”.
Il Collegio della Sezione
Specializzata di proprietà intellettuale del Tribunale
di Roma ha ora ribaltato le conclusioni cui era
pervenuto il precedente giudice e revocato la citata
ordinanza, accogliendo integralmente le richieste
formulate da Yahoo.
Secondo i Giudici, nella
definizione delle controversie relative alla
responsabilità degli intermediari della comunicazione
per violazione di diritti di proprietà intellettuale, in
ipotesi, perpetrate da parte dei loro utenti,
occorrerebbe, innanzitutto, ricordare che la vigente
disciplina europea e nazionale in materia di tutela del
diritto d’autore, “nella consapevolezza delle
preoccupazioni dell’industria delle telecomunicazioni e
dei fornitori di accesso ha ritenuto necessario
precisare che nel bilanciamento dei contrapposti
interessi [n.d.r. quelli dei titolari dei diritti,
quelli degli utenti e quelli dei fornitori di servizi
della società dell’informazione] deve essere assicurato
il rispetto delle esigenze di promozione e tutela della
libera circolazione dei servizi della società
dell’informazione”.
Secondo i Giudici, andrebbe,
inoltre, egualmente tenuto presente che “la limitazione
della responsabilità introdotta a beneficio degli ISP è
volta, principalmente, ad evitare l’introduzione di una
nuova ipotesi di responsabilità oggettiva non
legislativamente tipizzata o quantomeno l’ipotesi di una
compartecipazione dei providers ai contenuti illeciti
veicolati da terzi utilizzando il servizio di
connettività da essi fornito”.
Delineato così il contesto
normativo di riferimento, il Tribunale è giunto, in
relazione alla fattispecie in commento, a conclusioni
che, potrebbero apparire ovvie a chiunque sia vissuto,
negli ultimi anni, lontano dal nostro Paese ma che, al
contrario, alla luce dei precedenti giurisprudenziali
sin qui registrati in materia, appaiono illuminate ed
illuminanti, segno, c’è da augurarsi, di una raggiunta
maturità delle nostre Sezioni Specializzate di proprietà
intellettuale sul tema.
I Giudici fissano, innanzitutto, un
principio lungamente tradito e disatteso in numerosi
precedenti, anche dello stesso Tribunale di Roma: il
titolare dei diritti che chiede all’intermediario della
comunicazione – o al giudice di ordinare
all’intermediario della comunicazione – di rimuovere un
determinato contenuto o di renderlo inaccessibile è
tenuto ad individuare puntualmente l’URL del contenuto
medesimo non essendo sufficiente un generico riferimento
a talune tipologie di contenuti [n.d.r. nel caso di
specie tutti i link relativi a tutti i video del film
“About Elly”].
Un secondo principio stabilito nel
provvedimento concerne l’entità dell’onere probatorio
gravante sul titolare dei diritti.
Secondo i Giudici, tale onere
dovrebbe essere definito secondo le regole generali e,
dunque, toccherebbe al titolare di diritti provare non
solo la titolarità da parte sua dei diritti azionati ma
anche il carattere abusivo dei singoli atti di messa a
disposizione del pubblico di ciascun contenuto di cui
chiede la rimozione e/o l’inibitoria alla diffusione o
all’accesso.
Si tratta, come puntualmente
rilevato dal Collegio, di un profilo di particolare
rilievo soprattutto laddove – come accade di consueto
quando si agisce contro un soggetto diverso
dall’uploader originario – gli effetti del provvedimento
richiesto sono destinati a prodursi nei confronti di una
pluralità indiscriminati di soggetti neppure evocati in
giudizio come accaduto nel caso di specie [n.d.r. la
società titolare dei diritti ha chiesto al Tribunale di
inibire a Yahoo l’indicizzazione di contenuti pubblicati
da soggetti terzi senza neppure evocare in giudizio tali
soggetti e porli così nella condizione di difendersi].
Altro aspetto di particolare
rilievo della decisione è rappresentato da quanto i
Giudici annotano a proposito della difficoltà,
nell’attuale contesto di polverizzazione della
titolarità dei diritti di accertare se, ed in che
misura, ogni atto di messa a disposizione del pubblico
di un contenuto contestato, risulti effettivamente
abusivo.
Al riguardo merita – perché
esemplificativo di una situazione nella quale i nostri
Giudici sono destinati a trovarsi di frequente e, con
essi, l’AGCOM se riterrà di proseguire
nell’auto-attribuirsi poteri paragiurisdizionali – di
essere citato un passaggio del provvedimento nel quale
scrivono i giudici: “…a questo riguardo deve essere
valorizzata la circostanza che dalla documentazione
acquisita, prodotta dalla stessa parte ricorrente,
risulta che la stessa P.F.A. Films s.r.l. è titolare
solo di alcuni dei diritti di sfruttamento dell’opera
cinematografica “About Elly” e solo per alcuni territori
con la conseguenza che tali diritti possono
legittimamente essere esercitati da terzi anche
attraverso le reti telematiche e che pertanto – nella
indiscriminata moltitudine dei possibili contenuti web
riproducenti immagini del film “About Elly” – è
necessario distinguere quelli provenienti da soggetti
legittimati da quelli abusivi”.
Più chiaro di così sembra
impossibile.
Non basta dire che si è titolari di
un diritto per invocare la rimozione di un contenuto ma
bisogna altresì dimostrare che l’uploader – e non certo
l’intermediario della comunicazione – non sia titolare
di un diritto di portata equivalente.
E’ una bella decisione che stempera
il clima afoso registrato negli ultimi mesi sul terreno
della tutela del diritto d’autore in rete e della
responsabilità degli intermediari della comunicazione,
riconducendo le questioni giuridiche sottese alle nuove
dinamiche di circolazione dei contenuti digitali
all’alveo naturale delle regole del processo e dei
principi generali cui si ispira il nostro Ordinamento
che non si vede perché debbano essere derogati in nome
degli interessi economici di pochi.
L’Ordinanza merita, certamente,
ulteriori, diversi e più approfonditi commenti e le
colonne di questo quotidiano, come d’abitudine, restano
aperte a raccogliere la posizione di chiunque voglia
dire la sua e partecipare al dibattito nella sempre
radicata convinzione che il confronto sia strumento
irrinunciabile di crescita professionale ed umana. |