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LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE NEL DIRITTO SVIZZEROdel Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. Svizzero-Diritto.it

 

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1. Profili di Diritto Penale sostanziale svizzero

Il primo Testo di Diritto Penale federale in tema di intercettazioni telefoniche fu l' ormai

vetusta L.F. 20/12/1968. Tuttavia, le innovazioni di Internet, delle e-mails e dei Na.Tel. indussero

ben presto ad importanti novellazioni .In primo luogo, la L.F. 13/12/2002, in vigore dal 2007,

disciplina le intercettazioni audio a mezzo di apparecchi ambientali o nascosti in un telefono.

Recente e basilare è stata pure la L.F. 03/10/2003, entrata in vigore dal 2004 ed indicante le

condizioni di non punibilità delle registrazioni telefoniche disposte dalla Magistratura . In terzo

luogo, la L.F. 30/04/1997 , precettiva dal 2008, sanziona i cc.dd. << scherzi telefonici >> recanti

molestia o disagio immotivato. Altrettanto basilare è stata pure la L.F. 06/10/2000, la quale inerisce

la rete Internet, i fax e tutte le tipologie a-tipiche di scambio di informazioni. Anche la L.F.

23/03/1979 nonché la L.F. 19/06/1993 hanno recato il bisogno di estendere la tematica in questione

ben oltre il tradizionale ricevitore telefonico fisso.

Purtroppo, nel Diritto Penale sostanziale elvetico, l' intercettazione telefonica ( Art. 179 bis

StGB ), quella ambientale ( Art. 179 ter StGB ), le registrazioni video ( Art. 179 quater StGB ), gli

scherzi telefonici ( Art. 179 septies StGB ) e la violazione audio-visiva della Privacy ( Art. 179

novies StGB ) sono punibili << a querela di parte >>. Soltanto il commercio e la propaganda di

cimici ( Art. 179 sexies StGB ) prevede la comminazione ex officio di tre anni di reclusione,

commutabili in ammenda. A parere di chi redige, il Legislatore federale svizzero ha commesso un

grave errore de jure condito in tanto in quanto non è realistico o ragionevole affidare alla Parte Lesa

la scoperta di intercettazioni audio-visive illecite. Ovverosia, lo StGB elvetico presuppone che la

P.O. acclari essa stessa gli abusi. Pertanto, il Legislatore, pur se inconsapevolmente, affida la

bonifica alle sempre più diffuse Agenzie Investigative Private, costose e non tutte eccelse in fatto di

lealtà deontologica. Chi scrive, viceversa, avrebbe optato in favore di monitoraggi pubblici

periodici e gratuiti. P.e., nell' Ordinamento italiano, il Gestore TIM offre un servizio semestrale

gratuito per il contrasto delle clonazioni. Anche la Rete fissa Telecom Italia Spa adisce senza

indugio l' AG nel caso in cui riscontri abusi a livello delle Centraline esterne. In buona sostanza, l'

auspicio è che anche le Compagnie telefoniche elvetiche ( come Suissecom, Sunrise, Orange ) autotutelino

la propria clientela senza dover attendere una formale Querela di Parte ( comma 4 Art. 179

bis StGB, comma 3 Art. 179 ter StGB, comma 4 Art. 179 quater StGB, comma 1 cpv. 2 Art. 179

septies StGB e comma 1 cpv. 2 Art. 179 novies StGB ).

I commi 1, 2 e 3 Art. 179 bis StGB1, pur risalendo al 1968, hanno mantenuto una ratio

fondamentalmente condivisibile e paradigmatica per tutti gli Articoli successivi. Infatti, l' Art. 179

bis comma1 StGB proibisce la registrazione di telefonate alle seguenti tre condizioni:

1. l' intercettatore è estraneo alla conversazione

2. la telefonata avviene presso luoghi di dimora privata

3. gli interlocutori non hanno, direttamente o indirettamente, acconsentito alla registrazione

I commi 2 e 3 Art. 179 bis StGB sanzionano anche la cessione a terzi o l' archiviazione del nastro

audio, contenente la telefonata

Il comma 1 Art. 179 ter StGB2 proibisce anche la registrazione audio in ambiente, salvo l'

eventuale assenso degli intercettati. Pertanto, il citato comma 1 Art. 179 bis StGB si riferisce al

mezzo del telefono. A sua volta, il comma 1 Art. 179 ter StGB estende il divieto di intercettazione

anche alle cimici ambientali ed ai registratori audio occultati nel perimetro di un domicilio privato.

Il panorama delle intercettazioni abusive è completato dal comma 1 Art. 179 quater StGB3,

che proibisce, salvo consenso dei presenti, la ripresa video di atti o conversazioni qualificati con i

lemmi << sfera segreta >> o << sfera privata >>. Anche la cessione a terzi di registrazioni video

illecite è sanzionata ( commi 2 e 3 Art. 179 quater StGB4 ). Il pensiero corre senz' altro, in quest'

1 Art. 179 bis commi 1, 2 e 3 StGB svizzero

Chiunque ascolta, con un apparecchio di intercettazione, o registra su un supporto del suono una

conversazione estranea non pubblica, senza l' assenso di tutti gli interlocutori

Chiunque sfrutta, comunica ad un terzo un fatto del quale egli sa o deve presumere d' essere venuto a

conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1

Chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita

mediante un reato secondo il capoverso 1

è punito [ … ]

2 Art. 179 ter comma 1 StGB svizzero

Chiunque, senza l' assenso degli altri interlocutori registra su un supporto del suono una conversazione

non pubblica cui partecipi

è punito [ … ]

3 Art. 179 quater comma 1 StGB svizzero

Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d' immagini un fatto rientrante

nella sfera segreta, oppure un fatto non osservabile senz' altro da ognuno, rientrante nella sfera privata di una

persona , senza l' assenso di quest' ultima

è punito [ … ]

4 Art. 179 quater commi 2 e 3 StGB svizzero

Chiunque sfrutta o comunica ad un terzo un fatto del quale egli sa o deve presumere di essere venuto a

conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1

Chiunque conserva o rende accessibile ad un terzo una presa d' immagini, che sa o deve presumere

eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1

è punito [ … ]

ultimo caso, ai quotidiani abusi della cronaca giornalistica. Del resto, anche l' Art. 179 novies StGB5

rammenta le fattispecie della diffamazione televisiva, ma anche dello spionaggio politico o

industriale

Il panorama degli abusi telefonici è completato dal' Art. 179 septies StGB6, comminante la

multa a chi effettua << per malizia o per celia >> scherzi telefonici cagionanti inquietudine o

fastidio. E' utile notare che il summenzionato Art. 179 septies StGB disciplina le molestie

goliardiche ed ironiche. Pertanto, esso si differenzia dal ben più grave Art. 180 comma 1 StBG7,ove

la minaccia << incute spavento e timore >> e, quindi, oltrepassa gli ordinari confini del fastidio

ironico,carnevalesco o satirico ex Art. 179 septies StGB

I commi 1 e 2 Art. 179 sexies StGB8 e, ancor più specificamente, l' ultimo comma Art. 179

sexies StGB9 sono palesemente e direttamente riferiti al frequente caso di intercettazioni

telefoniche, ambientali e video da parte delle sempre più numerose Agenzie Investigative Private

operanti in territorio elvetico. Il comma 1 Art. 179 sexies StGB giuridifica le centinaia di tipologie

di << apparecchi tecnici destinati specificamente all' acolto illecito o alla presa illecita di suoni

od immagini >>. Si tratta di una zona precettiva ambigua, perennemente al confine tra legalità ed

abuso. Si pendi, p.e., alle Investigazioni in jure privatorum attinenti ad eventuali abitudini

adulterine del/della coniuge. Altrettanto frequente è il problema dei confini normativi in tema di

controllo sulle abitudini tossicomaniche e le amicizie della prole non più minorenne. Oppure

ancora, l ' Art. 179 sexies StGB va riferito alle investigazioni imprenditoriali circa la serietà della

clientela o la fedeltà dei propri lavoratori dipendenti. Anche le intramontabili indagini private prematrimoniali

dovrebbero avere limiti che lo StGB cerca di delineare. Senz' altro, come nella vicina

Italia, molto dipende dallo stare decisis giurisprudenziale. Anzi, l' Art. 179 sexies StGB vede

protagonisti anche UU.PP.GG. più o meno lecitamente collusi con Agenzie Investigative non

sempre trasparenti.

Ognimmodo, in ultima analisi, gli Artt. 179 bis – 179 novies StGB manifestano, a livello di

ratio, un tendenziale sfavore normativo nei confronti degli Investigatori Privati. Tuttavia, in casi

estremi ( v. figli tossicodipendenti minorenni ), è difficile distinguere tra il diritto alla Privacy e, dal

lato opposto, l' altrettanto legittima tutela della moralità domestica

5 Art. 179 novies StGB svizzero

Sottrazione di dati personali

Chiunque sottrae da una collezione dati personali degni di particolare protezione o profili della

personalità non liberamente accessibili, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con

una pena pecuniaria

6 Art. 179 septies StGB svizzero

Abuso di impianti di telecomunicazioni

Chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o

importunare un terzo, è punito, a querela di parte, con la multa

7 Art. 180 comma 1 StGB svizzero

Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona , è punito, a querela di parte,

con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

8 Art. 179 sexies StGB svizzero commi 1 e 2

Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo,

vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo,mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificamente

all' ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli,oppure fa

propaganda a loro favore,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

9 Art. 179 sexies StGB svizzero

Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo, o in accomandita o un' impresa

individuale, il capoverso 1 è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa

2. Profili di Diritto Penale sostanziale italiano

L' Art. 616 C.P. Costituisce la Norma-archetipo per tutti i 14

Articoli afferenti ai << delitti contro l' inviolabilità dei segreti >> ( Sezione V, Capo III, Titolo XII,

Libro II C.P. ) . Nel comma 1 del predetto Art. 616 C.P. è punita la violazione, la sottrazione o la

soppressione di corrispondenza. Altrettanto fondamentale è il comma 3 Art. 616 C.P.10, introdotto

dalla L. 547/1993. Esso sussume nel lemma << corrispondenza >> non solo le lettere su supporto

cartaceo, ma anche:

1. i telegrammi ed i fax

2. le conversazioni telefoniche

3. le e-mails

4. altre forme di comunicazione via Internet

5. ogni altra << forma di comunicazione a distanza >>

Altrettanto basilare è il comma 1 Art. 617 bis C.P.11,

sanzionante l' installazione di cimici nei telefoni e ogni altro apparecchio di intercettazione

abusiva.

In terzo luogo, la L. 547/1993, nel novellato comma 1 Art. 617

quater C.P.12, che completa il ventaglio delle previsioni legislative, estendendo i tradizionali casi di

<<violazione, sottrazione o soppressione >> anche ai nuovi e, negli Anni Duemila, nuovissimi

<<sistemi informatici e telematici >>

A differenza del Legislatore elvetico, quello italiano distingue

meglio le condizioni di procedibilità. Ovvero, sono punibili << a querela di parte >> le

intercettazioni abusive che recano nocumento ad un privato cittadino o residente. Viceversa, è

statuita la procedibilità << ex officio >> qualora l' abuso sia commesso:

1. qualora l' abuso sia commesso su telefoni o pc di un Pubblico Ufficiale nell' esercizio delle

proprie funzioni

2. qualora chi installa le cimici ricopra la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di

Pubblico Servizio

3. qualora le intercettazioni illegali siano predisposte da chi, con o senza licenza, svolga la

Professione di Agente Investigativo privato

La ratio della testé esposta distinzione è ragionevole e comprensibile. Infatti, il privato patisce, da

un' intercettazione telefonica o telematica, un danno ben più lieve rispetto ad un Pubblico Ufficiale

(si pensi p.e. ad un Magistrato requirente ). Inoltre, è altrettanto incontestabile che un UPG o un'

Agenzia Investigativa possono creare danni nonché pericoli devastanti qualora abusino del proprio

ruolo. Viceversa, lo StGB svizzero richiede la formale Querela della Parte Lesa e non distingue tra

fattispecie più gravi o, viceversa, meno destabilizzanti. Anzi, non è fuori luogo rimarcare che, nella

nostra Confederazione, le Agenzie Investigative hanno un ampio margine di libertà d' azione

rispetto alla situazione italiana

10 Art. 616 comma 3 C.P. italiano

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per << corrispondenza >> s' intende quella epistolare,

telegrafica, telefonica,informatica, telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza

11 Art. 617 bis comma 1 C.P. italiano

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti o parti di apparati o di

strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre

persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

12 Art. 617 quater comma 1 C.P. italiano

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o

intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe,è punito con la reclusione da sei mesi a quattro

anni

L' Art. 619 comma 1 C.P.13 statuisce la punibilità d' ufficio nei

confronti dell'operatore telefonico che dolosamente intercetta, devia, registra o controlla utenze

monitorate senza giusta causa, ovverosia senza autorizzazione del Magistrato eventualmente

procedente. Altrettanto grave e procedibile ex officio è la rivelazione abusiva a terzi di flussi

informativi illegalmente mantenuti sotto controllo da addetti alla gestione delle linee telefoniche o

telematiche ( Art. 620 C.P.14).

Probabilmente, gli Artt. 616 e sgg. C.P. manifestano, rispetto

allo StGB svizzero, un maggiore rigore sanzionatorio, giacché, de jure condendo, in Italia la fase

storica dell' espansione della telefonia fissa S.I.P. ha coinciso con la nascita dei cc.dd. << Anni di

Piombo>> ( v. a titolo emblematico il leading-case Aldo Moro ). Anche nei primi Anni Novanta del

Novecento, i cellulari italiani con prefisso << 0337- >> crearono non pochi problemi nel contrasto

alle Mafie italiane. Tuttavia, anche la Svizzera, in epoca odierna, dovrà adeguare gli Artt. 179 bis –

179 novies StGB al nuovo fenomeno del terrorismo islamico. Pertanto, anche nella Giuspenalistica

elvetica, la procedibilità d' ufficio sulle intercettazioni abusive sarà ed anzi dovrà essere prevalente

rispetto al blando limite della denuncia-querela.

3. Il regime delle intercettazioni telefoniche e audio-visive nel C.p.p. svizzero ( Artt. 269-

281 C.p.p. )

L' Art. 280 Cpp consente al PM di intercettare conversazioni

telefoniche e ambientali, nonché di predisporre strumenti di sorveglianza visiva. Tuttavia ( Art. 272

Cpp ) , le intercettazioni debbono essere approvate dal Giudice per i Provvedimenti Coercitivi, al

quale, entro 24 ore dall' inizio dei controlli, il PM deve presentare un' Ordinanza adeguatamente

motivata ( Art. 274 comma 1 Cpp15 ) e prorogabile a multipli di 3 mesi di volta in volta ( Art. 274

comma 5 Cpp ).Intercettazioni telefoniche o ambientali non approvate dal Giudice per i

Provvedimenti Coercitivi vanno senza indugio distrutte e non recano alcun valore processuale ( Art.

277 Cpp16 ).

13 Art. 619 comma 1 C.P. italiano

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle

poste, dei telegrafi o dei telefoni

L' addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette

alcuno dei fatti preveduti nella prima parte dell' articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

14 Art. 620 C.P. italiano

Rivelazione del contenuto di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei

telegrafi o dei telefoni

L' addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia in questa sua qualità, del

contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica,lo

rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero ad una persona diversa da quelle tra le quali la

comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

15 Art. 274 comma 1 Cpp svizzero

Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto la sorveglianza od ordinato di raccogliere informazioni, il

pubblico ministero presenta al Giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti:

a. l' ordine di sorveglianza

b. la motivazione e gli atti procedurali rilevanti per l' approvazione

16 Art. 277 Cpp svizzero

Utilizzazione dei risultati provenienti da una sorveglianza non approvata

I documenti e i supporti di dati raccolti nell' ambito di una sorveglianza non approvata [ DAL GIUDICE

PER I PROVVEDIMENTI COERCITIVI ] devono essere distrutti immediatamente. Gli invii postali devono essere

immediatamente rimessi ai destinatari

Il comma 1 Art. 269 Cpp17 limita ulteriormente la sorveglianza telefonica, la quale richiede le

seguenti condizioni tassative:

1. fumus boni juris

2. gravità conclamata ed oggettiva del reato

3. pericolo di insufficienza probatoria

In terzo luogo, il comma 2 Art. 269 Cpp consente al PM di

applicare cimici e sistemi di intercettazione audio-visiva solo e soltanto se il Fascicolo afferisce ad

uno o più dei seguenti delitti ( 70 circa in totale ):

omicidio, istigazione ed aiuto al suicidio, violenza sulla donna per fini di interruzione di

gravidanza, lesioni personali gravi, abbandono d' incapace, scene cinematografiche illecite di

violenza, appropriazione indebita, furto, rapina, spionaggio industriale, danneggiamento

aggravato, hackeraggio, truffa, clonazione di carte di credito, estorsione, usura, amministrazione

infedele, ricettazione, sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali, bancarotta fraudolenta,

minaccia, coazione, tratta di esseri umani, sequestro di persona, pedofilia, coazione sessuale,

violenza carnale, atti sessuali con disabili, atti sessuali con detenuti/e, prostituzione illecita,

pornografia illegale, incendio doloso, esplosione dolosa, fabbricazione e uso di materiale

esplosivo, inondazione o franamento dolosi, sabotaggio, commercio non autorizzato di alimenti

geneticamente modificati, propagazione dolosa di malattie, epizoozia dolosa, propagazione dolosa

di parassiti, inquinamento di acque potabili, perturbamento della circolazione stradale, sabotaggio

ferroviario, contraffazione di monete, stampa di monete false, falso in scrittura privata, pubblica

intimidazione, apologia di reato, criminalità organizzata e terrorismo discriminazione razziale,

genocidio, alto tradimento, spionaggio bellico, spionaggio militare, violenza a pubblico ufficiale,

calunnia, favoreggiamento, riciclaggio di denaro, liberazione di detenuti, abuso di autorità

pubblica, corruzione attiva o passiva, falso in atto pubblico, corruzione di pubblici ufficiali

stranieri, favoreggiamento dell' immigrazione clandestina, traffico di bambini per fii adottivi,

traffico di armi belliche, reati commessi con materiale nucleare, narcotraffico, disastro

ambientale, gravi reati militari

L' Art. 271 Cpp disciplina la difficile coniugazione tra azione

penale e segreto professionale. Il comma 1 Art. 271 Cpp18 predispone una << cernita >>

predibattimentale delle registrazioni effettuate a carico di Sacerdoti, medici, avvocati-notai,

farmacisti, ostetriche. Sicché, il PM ed il Giudice per i Provvedimenti Coercitivi debbono

collaborare eliminando informazioni estranee al reato per il quale si procede. Tali intercettazioni a

carico di beneficiari del segreto professionale vanno distrutte senza indugio e non recano alcun

valore probatorio

A differenza di quanto avviene nella Prassi italiana, i nastri

audio-visivi vanno conservati per soli fini processuali. Dopodiché ( Art. 276 Cpp ), il materiale va

Le informazioni ottenute mediante la sorveglianza non possono essere utilizzate

17 Art. 269 comma 1 Cpp svizzero

Il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle

telecomunicazioni se:

a. sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2

b. la gravità del reato giustifica la sorveglianza

c. le operazioni d' inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo, oppure se altrimenti le

indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili

18 Art. 271 comma 1 Cpp svizzero

In caso di sorveglianza di una persona appartenente ad una delle categorie professionali di cui agli

articoli 170-173, la cernita delle informazioni estranee all' oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona è

posta sotto sorveglianza deve essere svolta sotto la direzione di un giudice. La cernita è effettuata in modo che l'

autorità di perseguimento penale non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto professionale

distrutto, se non più necessario, e ne è proibita la diffusione per fini giornalistici

4. Il regime delle intercettazioni telefoniche nel C.p.p. italiano ( Artt. 266-271 C.p.p. )

Mentre si scrive, nell' Ordinamento italiano è in corso una

modifica del regime delle intercettazioni telefoniche. Al momento attuale, è difficile prevedere gli

esiti della futura ed imminente Riforma. Senz' altro, oggetto di aspro dibattito parlamentare è e sarà

l' Art. 270 bis Cpp, novellato dalla recente L. 124/2007. Esso, in sintesi, obbliga l' Autorità

Giudiziaria a collaborare con il Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora le conversazioni

telefoniche intercettate siano coperte dal segreto di Stato. Ora, salvo successive e probabili ( rectius:

imminenti ) modificazioni, il comma 8 Art. 270 bis Cpp19 identifica la Corte Costituzionale quale

supremo Arbitro nella sopravvenienza di contrasti tra GIP, PM e la Presidenza del Consiglio dei

Ministri

Altrettanto complessa è l' utilizzazione di intercettazioni

telefoniche nelle quali oggetto della registrazione siano esternazioni di un Deputato, di un Senatore,

di un Ministro o del Presidente della Repubblica. L' Art. 267 Cpp, similmente al Diritto Processuale

Penale elvetico, richiede che il decreto di controllo telefonico del PM sia convalidato dal GIP.

Tuttavia, l' apparente completezza ed autonomia precettiva dell' Art. 267 commi 1 e 2 Cpp20 viene

smentita dalla Legge Costituzionale 16.1.1989 n. 1, ai sensi della quale Deputati e Senatori non

possono essere oggetto di sorveglianza audio-visiva senza un' autorizzazione parlamentare. Inoltre,

la contestata L. 124/2008 sospende i Processi Penali nei confronti delle quattro più alte cariche dello

Stato durante lo svolgimento delle loro funzioni. Anzi, come noto, soltanto la Corte Costituzionale

può incriminare, peraltro nei limiti dell' Art. 90 Cost.21, il Presidente della Repubblica, contro cui è

inutilizzabile lo strumento dell' intercettazione telefonica durante e nell' esercizio del proprio

incarico pubblico. Rimane irrisolto il problema giuridico dell' utilizzabilità processuale di

conversazioni di Parlamentari casualmente registrati nella qualità di interlocutori accidentali di un

inquisito legittimamente sottoposto a sorveglianza. Una parziale risposta a tale dilemma è fornita

dal comma 1 Art. 270 Cpp22, secondo il quale le notitiae criminis casualmente apprese durante una

19 Art. 270 bis comma 8 Cpp italiano

In nessun caso, il segreto di Stato è opponibile alla Corte Costituzionale. La Corte adotta le necessarie

garanzie per la segretezza del procedimento

20 Art. 267 commi 1 e 2 Cpp italiano

Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l' autorizzazione a disporre le

operazioni previste dall' articolo 266.L' autorizzazione è data con decreto motivato quando vi siano gravi indizi di

reato e l' intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini

[ … ]

Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave

pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l' intercettazione con decreto motivato, che va comunicato

immediatamente e comunque non oltre 24 ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro 48 ore dal

provvedimento decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene

convalidato nel termine stabilito, l' intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere

utilizzati

21 Art. 90 Costituzione italiana ( 1948 )

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell' esercizio delle sue funzioni,

tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi, è messo in stato d' accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi

membri

22 Art. 270 comma 1 Cpp italiano

I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli per i quali

sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l' accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'

serie di intercettazioni possono essere utilizzate soltanto se, per il reato scoperto, è previsto l' arresto

obbligatorio in flagranza. Ma, a sua volta, rimane irrisolta l' estensione precettiva dell' immunità

parlamentare

Del resto, gli Artt. 269 e 271 Cpp prevedono lo stralcio e la

distruzione delle registrazioni processualisticamente non rilevanti. Eppure, tale garanzia

accusatoria, in Italia, viene quotidianamente violata dalla cronaca giornalistica

Probabilmente, le uniche certezze normative stabili, in tema di

intercettazioni telefoniche in Italia, rimangono solo gli Artt. 266 e 266 bis Cpp, disponenti controlli,

anche on-line, limitatamente ai seguenti illeciti dolosi:

1. delitti non colposi per i quali è previsto l' ergastolo o un limite massimo edittale di 5 anni di

reclusione

2. delitti contro la Pubblica Amministrazione per i quali è previsto un limite edittale superiore

ai 5 anni di reclusione

3. delitti connessi alla produzione ed allo spaccio di stupefacenti

4. delitti concernenti armi o materiale esplosivo

5. contrabbando

6. ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,

manipolazioni del mercato e molestie telefoniche

7. pedo-pornografia e pedofilia

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

 

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