1. Profili di Diritto Penale
sostanziale svizzero
Il primo Testo di Diritto Penale
federale in tema di intercettazioni telefoniche fu l'
ormai
vetusta L.F. 20/12/1968. Tuttavia,
le innovazioni di Internet, delle e-mails e dei Na.Tel.
indussero
ben presto ad importanti
novellazioni .In primo luogo, la L.F. 13/12/2002, in
vigore dal 2007,
disciplina le intercettazioni audio
a mezzo di apparecchi ambientali o nascosti in un
telefono.
Recente e basilare è stata pure la
L.F. 03/10/2003, entrata in vigore dal 2004 ed indicante
le
condizioni di non punibilità delle
registrazioni telefoniche disposte dalla Magistratura .
In terzo
luogo, la L.F. 30/04/1997 ,
precettiva dal 2008, sanziona i cc.dd. << scherzi
telefonici >> recanti
molestia o disagio immotivato.
Altrettanto basilare è stata pure la L.F. 06/10/2000, la
quale inerisce
la rete Internet, i fax e tutte le
tipologie a-tipiche di scambio di informazioni. Anche la
L.F.
23/03/1979 nonché la L.F.
19/06/1993 hanno recato il bisogno di estendere la
tematica in questione
ben oltre il tradizionale
ricevitore telefonico fisso.
Purtroppo, nel Diritto Penale
sostanziale elvetico, l' intercettazione telefonica (
Art. 179 bis
StGB ), quella ambientale ( Art.
179 ter StGB ), le registrazioni video ( Art. 179 quater
StGB ), gli
scherzi telefonici ( Art. 179
septies StGB ) e la violazione audio-visiva della
Privacy ( Art. 179
novies StGB ) sono punibili << a
querela di parte >>. Soltanto il commercio e la
propaganda di
cimici ( Art. 179 sexies StGB )
prevede la comminazione ex officio di tre anni di
reclusione,
commutabili in ammenda. A parere di
chi redige, il Legislatore federale svizzero ha commesso
un
grave errore de jure condito in
tanto in quanto non è realistico o ragionevole affidare
alla Parte Lesa
la scoperta di intercettazioni
audio-visive illecite. Ovverosia, lo StGB elvetico
presuppone che la
P.O. acclari essa stessa gli abusi.
Pertanto, il Legislatore, pur se inconsapevolmente,
affida la
bonifica alle sempre più diffuse
Agenzie Investigative Private, costose e non tutte
eccelse in fatto di
lealtà deontologica. Chi scrive,
viceversa, avrebbe optato in favore di monitoraggi
pubblici
periodici e gratuiti. P.e., nell'
Ordinamento italiano, il Gestore TIM offre un servizio
semestrale
gratuito per il contrasto delle
clonazioni. Anche la Rete fissa Telecom Italia Spa
adisce senza
indugio l' AG nel caso in cui
riscontri abusi a livello delle Centraline esterne. In
buona sostanza, l'
auspicio è che anche le Compagnie
telefoniche elvetiche ( come Suissecom, Sunrise, Orange
) autotutelino
la propria clientela senza dover
attendere una formale Querela di Parte ( comma 4 Art.
179
bis StGB, comma
3 Art. 179 ter StGB, comma 4 Art. 179 quater StGB, comma
1 cpv. 2 Art. 179
septies StGB e
comma 1 cpv. 2 Art. 179 novies StGB ).
I commi 1, 2 e 3 Art. 179 bis
StGB1, pur risalendo al 1968, hanno mantenuto una ratio
fondamentalmente condivisibile e
paradigmatica per tutti gli Articoli successivi.
Infatti, l' Art. 179
bis comma1 StGB proibisce la
registrazione di telefonate alle seguenti tre
condizioni:
1. l' intercettatore è estraneo
alla conversazione
2. la telefonata avviene presso
luoghi di dimora privata
3. gli interlocutori non hanno,
direttamente o indirettamente, acconsentito alla
registrazione
I commi 2 e 3 Art. 179 bis StGB
sanzionano anche la cessione a terzi o l' archiviazione
del nastro
audio, contenente la telefonata
Il comma 1 Art. 179 ter StGB2
proibisce anche la registrazione audio in ambiente,
salvo l'
eventuale assenso degli
intercettati. Pertanto, il citato comma 1 Art. 179 bis
StGB si riferisce al
mezzo del telefono. A sua volta, il
comma 1 Art. 179 ter StGB estende il divieto di
intercettazione
anche alle cimici ambientali ed ai
registratori audio occultati nel perimetro di un
domicilio privato.
Il panorama delle intercettazioni
abusive è completato dal comma 1 Art. 179 quater StGB3,
che proibisce, salvo consenso dei
presenti, la ripresa video di atti o conversazioni
qualificati con i
lemmi << sfera segreta >> o <<
sfera privata >>. Anche la cessione a terzi di
registrazioni video
illecite è sanzionata ( commi 2 e 3
Art. 179 quater StGB4 ). Il pensiero corre senz' altro,
in quest'
1 Art. 179 bis commi 1, 2 e 3 StGB
svizzero
Chiunque ascolta, con un
apparecchio di intercettazione, o registra su un
supporto del suono una
conversazione estranea non
pubblica, senza l' assenso di tutti gli interlocutori
Chiunque sfrutta, comunica ad un
terzo un fatto del quale egli sa o deve presumere d'
essere venuto a
conoscenza mediante un reato
secondo il capoverso 1
Chiunque conserva o rende
accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve
presumere eseguita
mediante un reato secondo il
capoverso 1
è punito [ … ]
2 Art. 179 ter comma 1 StGB
svizzero
Chiunque, senza l' assenso degli
altri interlocutori registra su un supporto del suono
una conversazione
non pubblica cui partecipi
è punito [ … ]
3 Art. 179 quater comma 1 StGB
svizzero
Chiunque, con un apparecchio da
presa, osserva o fissa su un supporto d' immagini un
fatto rientrante
nella sfera segreta, oppure un
fatto non osservabile senz' altro da ognuno, rientrante
nella sfera privata di una
persona , senza l' assenso di
quest' ultima
è punito [ … ]
4 Art. 179 quater commi 2 e 3 StGB
svizzero
Chiunque sfrutta o comunica ad un
terzo un fatto del quale egli sa o deve presumere di
essere venuto a
conoscenza mediante un reato
secondo il capoverso 1
Chiunque conserva o rende
accessibile ad un terzo una presa d' immagini, che sa o
deve presumere
eseguita mediante un reato secondo
il capoverso 1
è punito [ … ]
ultimo caso, ai quotidiani abusi
della cronaca giornalistica. Del resto, anche l' Art.
179 novies StGB5
rammenta le fattispecie della
diffamazione televisiva, ma anche dello spionaggio
politico o
industriale
Il panorama degli abusi telefonici
è completato dal' Art. 179 septies StGB6, comminante la
multa a chi effettua << per malizia
o per celia >> scherzi telefonici cagionanti
inquietudine o
fastidio. E' utile notare che il
summenzionato Art. 179 septies StGB disciplina le
molestie
goliardiche ed ironiche. Pertanto,
esso si differenzia dal ben più grave Art. 180 comma 1
StBG7,ove
la minaccia << incute spavento e
timore >> e, quindi, oltrepassa gli ordinari confini del
fastidio
ironico,carnevalesco o satirico ex
Art. 179 septies StGB
I commi 1 e 2 Art. 179 sexies StGB8
e, ancor più specificamente, l' ultimo comma Art. 179
sexies StGB9 sono palesemente e
direttamente riferiti al frequente caso di
intercettazioni
telefoniche, ambientali e video da
parte delle sempre più numerose Agenzie Investigative
Private
operanti in territorio elvetico. Il
comma 1 Art. 179 sexies StGB giuridifica le centinaia di
tipologie
di << apparecchi tecnici destinati
specificamente all' acolto illecito o alla presa
illecita di suoni
od immagini >>. Si tratta di una
zona precettiva ambigua, perennemente al confine tra
legalità ed
abuso. Si pendi, p.e., alle
Investigazioni in jure privatorum attinenti ad eventuali
abitudini
adulterine del/della coniuge.
Altrettanto frequente è il problema dei confini
normativi in tema di
controllo sulle abitudini
tossicomaniche e le amicizie della prole non più
minorenne. Oppure
ancora, l ' Art. 179 sexies StGB va
riferito alle investigazioni imprenditoriali circa la
serietà della
clientela o la fedeltà dei propri
lavoratori dipendenti. Anche le intramontabili indagini
private prematrimoniali
dovrebbero avere limiti che lo StGB
cerca di delineare. Senz' altro, come nella vicina
Italia, molto dipende dallo stare
decisis giurisprudenziale. Anzi, l'
Art. 179 sexies StGB vede
protagonisti anche UU.PP.GG. più o
meno lecitamente collusi con Agenzie Investigative non
sempre trasparenti.
Ognimmodo, in ultima analisi, gli
Artt. 179 bis – 179 novies StGB manifestano, a livello
di
ratio, un tendenziale sfavore
normativo nei confronti degli Investigatori Privati.
Tuttavia, in casi
estremi ( v. figli
tossicodipendenti minorenni ), è difficile distinguere
tra il diritto alla Privacy e, dal
lato opposto, l' altrettanto
legittima tutela della moralità domestica
5 Art. 179 novies StGB svizzero
Sottrazione di dati personali
Chiunque sottrae da una collezione
dati personali degni di particolare protezione o profili
della
personalità non liberamente
accessibili, è punito, a querela di parte, con una pena
detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria
6 Art. 179 septies StGB svizzero
Abuso di impianti di
telecomunicazioni
Chiunque, per malizia o per celia,
utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione
per inquietare o
importunare un terzo, è punito, a
querela di parte, con la multa
7 Art. 180 comma 1 StGB svizzero
Chiunque, usando grave minaccia,
incute spavento o timore a una persona , è punito, a
querela di parte,
con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria
8 Art. 179 sexies StGB svizzero
commi 1 e 2
Chiunque fabbrica, importa,
esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta,
consegna a un terzo,
vende, noleggia, presta o, in
qualsiasi altro modo,mette in circolazione apparecchi
tecnici destinati specificamente
all' ascolto illecito o alla presa
illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per
fabbricarli,oppure fa
propaganda a loro favore,
è punito con una pena detentiva
sino a tre anni o con una pena pecuniaria
9 Art. 179 sexies StGB svizzero
Se il terzo è una persona
giuridica, una società in nome collettivo, o in
accomandita o un' impresa
individuale, il capoverso 1 è
applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto
agire per essa
2. Profili di Diritto Penale
sostanziale italiano
L' Art. 616 C.P. Costituisce la
Norma-archetipo per tutti i 14
Articoli afferenti ai << delitti
contro l' inviolabilità dei segreti >> ( Sezione V, Capo
III, Titolo XII,
Libro II C.P. ) . Nel comma 1 del
predetto Art. 616 C.P. è punita la violazione, la
sottrazione o la
soppressione di corrispondenza.
Altrettanto fondamentale è il comma 3 Art. 616 C.P.10,
introdotto
dalla L. 547/1993. Esso sussume nel
lemma << corrispondenza >> non solo le lettere su
supporto
cartaceo, ma anche:
1. i telegrammi ed i fax
2. le conversazioni telefoniche
3. le e-mails
4. altre forme di comunicazione via
Internet
5. ogni altra << forma di
comunicazione a distanza >>
Altrettanto basilare è il comma 1
Art. 617 bis C.P.11,
sanzionante l' installazione di
cimici nei telefoni e ogni altro apparecchio di
intercettazione
abusiva.
In terzo luogo, la L. 547/1993, nel
novellato comma 1 Art. 617
quater C.P.12, che completa il
ventaglio delle previsioni legislative, estendendo i
tradizionali casi di
<<violazione, sottrazione o
soppressione >> anche ai nuovi e, negli Anni Duemila,
nuovissimi
<<sistemi informatici e telematici
>>
A differenza del Legislatore
elvetico, quello italiano distingue
meglio le condizioni di
procedibilità. Ovvero, sono punibili << a querela di
parte >> le
intercettazioni abusive che recano
nocumento ad un privato cittadino o residente.
Viceversa, è
statuita la procedibilità << ex
officio >> qualora l' abuso sia commesso:
1. qualora l' abuso sia commesso su
telefoni o pc di un Pubblico Ufficiale nell' esercizio
delle
proprie funzioni
2. qualora chi installa le cimici
ricopra la qualifica di Pubblico Ufficiale o di
Incaricato di
Pubblico Servizio
3. qualora le intercettazioni
illegali siano predisposte da chi, con o senza licenza,
svolga la
Professione di Agente Investigativo
privato
La ratio della testé esposta
distinzione è ragionevole e comprensibile. Infatti, il
privato patisce, da
un' intercettazione telefonica o
telematica, un danno ben più lieve rispetto ad un
Pubblico Ufficiale
(si pensi p.e. ad un Magistrato
requirente ). Inoltre, è altrettanto incontestabile che
un UPG o un'
Agenzia Investigativa possono
creare danni nonché pericoli devastanti qualora abusino
del proprio
ruolo. Viceversa, lo StGB svizzero
richiede la formale Querela della Parte Lesa e non
distingue tra
fattispecie più gravi o, viceversa,
meno destabilizzanti. Anzi, non è fuori luogo rimarcare
che, nella
nostra Confederazione, le Agenzie
Investigative hanno un ampio margine di libertà d'
azione
rispetto alla situazione italiana
10 Art. 616 comma 3 C.P. italiano
Agli effetti delle disposizioni di
questa sezione, per << corrispondenza >> s' intende
quella epistolare,
telegrafica,
telefonica,informatica, telematica, ovvero effettuata
con ogni altra forma di comunicazione a distanza
11 Art. 617 bis comma 1 C.P.
italiano
Chiunque, fuori dai casi consentiti
dalla legge, installa apparati, strumenti o parti di
apparati o di
strumenti al fine di intercettare
od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o
telefoniche tra altre
persone, è punito con la reclusione
da uno a quattro anni
12 Art. 617 quater comma 1 C.P.
italiano
Chiunque fraudolentemente
intercetta comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o
intercorrenti tra più sistemi,
ovvero le impedisce o le interrompe,è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro
anni
L' Art. 619 comma 1 C.P.13
statuisce la punibilità d' ufficio nei
confronti dell'operatore telefonico
che dolosamente intercetta, devia, registra o controlla
utenze
monitorate senza giusta causa,
ovverosia senza autorizzazione del Magistrato
eventualmente
procedente. Altrettanto grave e
procedibile ex officio è la rivelazione abusiva a terzi
di flussi
informativi illegalmente mantenuti
sotto controllo da addetti alla gestione delle linee
telefoniche o
telematiche ( Art. 620 C.P.14).
Probabilmente, gli Artt. 616 e sgg.
C.P. manifestano, rispetto
allo StGB svizzero, un maggiore
rigore sanzionatorio, giacché, de jure condendo, in
Italia la fase
storica dell' espansione della
telefonia fissa S.I.P. ha coinciso con la nascita dei
cc.dd. << Anni di
Piombo>> ( v. a titolo emblematico
il leading-case Aldo Moro ). Anche nei primi Anni
Novanta del
Novecento, i cellulari italiani con
prefisso << 0337- >> crearono non pochi problemi nel
contrasto
alle Mafie italiane. Tuttavia,
anche la Svizzera, in epoca odierna, dovrà adeguare gli
Artt. 179 bis –
179 novies StGB al nuovo fenomeno
del terrorismo islamico. Pertanto, anche nella
Giuspenalistica
elvetica, la procedibilità d'
ufficio sulle intercettazioni abusive sarà ed anzi dovrà
essere prevalente
rispetto al blando limite della
denuncia-querela.
3. Il regime delle intercettazioni
telefoniche e audio-visive nel C.p.p. svizzero ( Artt.
269-
281 C.p.p. )
L' Art. 280 Cpp consente al PM di
intercettare conversazioni
telefoniche e ambientali, nonché di
predisporre strumenti di sorveglianza visiva. Tuttavia (
Art. 272
Cpp ) , le intercettazioni debbono
essere approvate dal Giudice per i Provvedimenti
Coercitivi, al
quale, entro 24 ore dall' inizio
dei controlli, il PM deve presentare un' Ordinanza
adeguatamente
motivata ( Art. 274 comma 1 Cpp15 )
e prorogabile a multipli di 3 mesi di volta in volta (
Art. 274
comma 5 Cpp ).Intercettazioni
telefoniche o ambientali non approvate dal Giudice per i
Provvedimenti Coercitivi vanno
senza indugio distrutte e non recano alcun valore
processuale ( Art.
277 Cpp16 ).
13 Art. 619 comma 1 C.P. italiano
Violazione, sottrazione e
soppressione di corrispondenza commesse da persona
addetta al servizio delle
poste, dei telegrafi o dei telefoni
L' addetto al servizio delle poste,
dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale
qualità, commette
alcuno dei fatti preveduti nella
prima parte dell' articolo 616, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni
14 Art. 620 C.P. italiano
Rivelazione del contenuto di
corrispondenza commessa da persona addetta al servizio
delle poste, dei
telegrafi o dei telefoni
L' addetto al servizio delle poste,
dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia in
questa sua qualità, del
contenuto di una corrispondenza
aperta, o di una comunicazione telegrafica o di una
conversazione telefonica,lo
rivela senza giusta causa ad altri
che non sia il destinatario, ovvero ad una persona
diversa da quelle tra le quali la
comunicazione o la conversazione è
interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni
15 Art. 274 comma 1 Cpp svizzero
Entro 24 ore dal momento in cui ha
disposto la sorveglianza od ordinato di raccogliere
informazioni, il
pubblico ministero presenta al
Giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti
documenti:
a. l' ordine di sorveglianza
b. la motivazione e gli atti
procedurali rilevanti per l' approvazione
16 Art. 277 Cpp svizzero
Utilizzazione dei risultati
provenienti da una sorveglianza non approvata
I documenti e i supporti di dati
raccolti nell' ambito di una sorveglianza non approvata
[ DAL GIUDICE
PER I PROVVEDIMENTI COERCITIVI ]
devono essere distrutti immediatamente. Gli invii
postali devono essere
immediatamente rimessi ai
destinatari
Il comma 1 Art. 269 Cpp17 limita
ulteriormente la sorveglianza telefonica, la quale
richiede le
seguenti condizioni tassative:
1. fumus boni juris
2. gravità conclamata ed oggettiva
del reato
3. pericolo di insufficienza
probatoria
In terzo luogo, il comma 2 Art. 269
Cpp consente al PM di
applicare cimici e sistemi di
intercettazione audio-visiva solo e soltanto se il
Fascicolo afferisce ad
uno o più dei seguenti delitti ( 70
circa in totale ):
omicidio, istigazione ed aiuto al
suicidio, violenza sulla donna per fini di interruzione
di
gravidanza, lesioni personali
gravi, abbandono d' incapace, scene cinematografiche
illecite di
violenza, appropriazione indebita,
furto, rapina, spionaggio industriale, danneggiamento
aggravato, hackeraggio, truffa,
clonazione di carte di credito, estorsione, usura,
amministrazione
infedele, ricettazione,
sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali,
bancarotta fraudolenta,
minaccia, coazione, tratta di
esseri umani, sequestro di persona, pedofilia, coazione
sessuale,
violenza carnale, atti sessuali con
disabili, atti sessuali con detenuti/e, prostituzione
illecita,
pornografia illegale, incendio
doloso, esplosione dolosa, fabbricazione e uso di
materiale
esplosivo, inondazione o franamento
dolosi, sabotaggio, commercio non autorizzato di
alimenti
geneticamente modificati,
propagazione dolosa di malattie, epizoozia dolosa,
propagazione dolosa
di parassiti, inquinamento di acque
potabili, perturbamento della circolazione stradale,
sabotaggio
ferroviario, contraffazione di
monete, stampa di monete false, falso in scrittura
privata, pubblica
intimidazione, apologia di reato,
criminalità organizzata e terrorismo discriminazione
razziale,
genocidio, alto tradimento,
spionaggio bellico, spionaggio militare, violenza a
pubblico ufficiale,
calunnia, favoreggiamento,
riciclaggio di denaro, liberazione di detenuti, abuso di
autorità
pubblica, corruzione attiva o
passiva, falso in atto pubblico, corruzione di pubblici
ufficiali
stranieri, favoreggiamento dell'
immigrazione clandestina, traffico di bambini per fii
adottivi,
traffico di armi belliche, reati
commessi con materiale nucleare, narcotraffico, disastro
ambientale, gravi reati militari
L' Art. 271 Cpp disciplina la
difficile coniugazione tra azione
penale e segreto professionale. Il
comma 1 Art. 271 Cpp18 predispone una << cernita >>
predibattimentale delle
registrazioni effettuate a carico di Sacerdoti, medici,
avvocati-notai,
farmacisti, ostetriche. Sicché, il
PM ed il Giudice per i Provvedimenti Coercitivi debbono
collaborare eliminando informazioni
estranee al reato per il quale si procede. Tali
intercettazioni a
carico di beneficiari del segreto
professionale vanno distrutte senza indugio e non recano
alcun
valore probatorio
A differenza di quanto avviene
nella Prassi italiana, i nastri
audio-visivi vanno conservati per
soli fini processuali. Dopodiché ( Art. 276 Cpp ), il
materiale va
Le informazioni ottenute mediante
la sorveglianza non possono essere utilizzate
17 Art. 269 comma 1 Cpp svizzero
Il pubblico ministero può disporre
la sorveglianza della corrispondenza postale e del
traffico delle
telecomunicazioni se:
a. sussiste il grave sospetto che
sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2
b. la gravità del reato giustifica
la sorveglianza
c. le operazioni d' inchiesta già
svolte non hanno dato esito positivo, oppure se
altrimenti le
indagini risulterebbero vane o
eccessivamente difficili
18 Art. 271 comma 1 Cpp svizzero
In caso di sorveglianza di una
persona appartenente ad una delle categorie
professionali di cui agli
articoli 170-173, la cernita delle
informazioni estranee all' oggetto delle indagini e al
motivo per cui tale persona è
posta sotto sorveglianza deve
essere svolta sotto la direzione di un giudice. La
cernita è effettuata in modo che l'
autorità di perseguimento penale
non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto
professionale
distrutto, se non più necessario, e
ne è proibita la diffusione per fini giornalistici
4. Il regime delle intercettazioni
telefoniche nel C.p.p. italiano ( Artt. 266-271 C.p.p. )
Mentre si scrive, nell' Ordinamento
italiano è in corso una
modifica del regime delle
intercettazioni telefoniche. Al momento attuale, è
difficile prevedere gli
esiti della futura ed imminente
Riforma. Senz' altro, oggetto di aspro dibattito
parlamentare è e sarà
l' Art. 270 bis Cpp, novellato
dalla recente L. 124/2007. Esso, in sintesi, obbliga l'
Autorità
Giudiziaria a collaborare con il
Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora le
conversazioni
telefoniche intercettate siano
coperte dal segreto di Stato. Ora, salvo successive e
probabili ( rectius:
imminenti ) modificazioni, il comma
8 Art. 270 bis Cpp19 identifica la Corte Costituzionale
quale
supremo Arbitro nella
sopravvenienza di contrasti tra GIP, PM e la Presidenza
del Consiglio dei
Ministri
Altrettanto complessa è l'
utilizzazione di intercettazioni
telefoniche nelle quali oggetto
della registrazione siano esternazioni di un Deputato,
di un Senatore,
di un Ministro o del Presidente
della Repubblica. L' Art. 267 Cpp, similmente al Diritto
Processuale
Penale elvetico, richiede che il
decreto di controllo telefonico del PM sia convalidato
dal GIP.
Tuttavia, l' apparente completezza
ed autonomia precettiva dell' Art. 267 commi 1 e 2 Cpp20
viene
smentita dalla Legge Costituzionale
16.1.1989 n. 1, ai sensi della quale Deputati e Senatori
non
possono essere oggetto di
sorveglianza audio-visiva senza un' autorizzazione
parlamentare. Inoltre,
la contestata L. 124/2008 sospende
i Processi Penali nei confronti delle quattro più alte
cariche dello
Stato durante lo svolgimento delle
loro funzioni. Anzi, come noto, soltanto la Corte
Costituzionale
può incriminare, peraltro nei
limiti dell' Art. 90 Cost.21, il Presidente della
Repubblica, contro cui è
inutilizzabile lo strumento dell'
intercettazione telefonica durante e nell' esercizio del
proprio
incarico pubblico. Rimane irrisolto
il problema giuridico dell' utilizzabilità processuale
di
conversazioni di Parlamentari
casualmente registrati nella qualità di interlocutori
accidentali di un
inquisito legittimamente sottoposto
a sorveglianza. Una parziale risposta a tale dilemma è
fornita
dal comma 1 Art. 270 Cpp22, secondo
il quale le notitiae criminis casualmente apprese
durante una
19 Art. 270 bis comma 8 Cpp
italiano
In nessun caso, il segreto di Stato
è opponibile alla Corte Costituzionale. La Corte adotta
le necessarie
garanzie per la segretezza del
procedimento
20 Art. 267 commi 1 e 2 Cpp
italiano
Il pubblico ministero richiede al
giudice per le indagini preliminari l' autorizzazione a
disporre le
operazioni previste dall' articolo
266.L' autorizzazione è data con decreto motivato quando
vi siano gravi indizi di
reato e l' intercettazione è
assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione
delle indagini
[ … ]
Nei casi di urgenza, quando vi è
fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa
derivare un grave
pregiudizio alle indagini, il
pubblico ministero dispone l' intercettazione con
decreto motivato, che va comunicato
immediatamente e comunque non oltre
24 ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice,
entro 48 ore dal
provvedimento decide sulla
convalida con decreto motivato. Se il decreto del
pubblico ministero non viene
convalidato nel termine stabilito,
l' intercettazione non può essere proseguita e i
risultati di essa non possono essere
utilizzati
21 Art. 90 Costituzione italiana (
1948 )
Il Presidente della Repubblica non
è responsabile degli atti compiuti nell' esercizio delle
sue funzioni,
tranne che per alto tradimento o
per attentato alla Costituzione.
In tali casi, è messo in stato d'
accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi
membri
22 Art. 270 comma 1 Cpp italiano
I risultati delle intercettazioni
non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da
quelli per i quali
sono stati disposti, salvo che
risultino indispensabili per l' accertamento di delitti
per i quali è obbligatorio l'
serie di intercettazioni possono
essere utilizzate soltanto se, per il reato scoperto, è
previsto l' arresto
obbligatorio in flagranza. Ma, a
sua volta, rimane irrisolta l' estensione precettiva
dell' immunità
parlamentare
Del resto, gli Artt. 269 e 271 Cpp
prevedono lo stralcio e la
distruzione delle registrazioni
processualisticamente non rilevanti. Eppure, tale
garanzia
accusatoria, in Italia, viene
quotidianamente violata dalla cronaca giornalistica
Probabilmente, le uniche certezze
normative stabili, in tema di
intercettazioni telefoniche in
Italia, rimangono solo gli Artt. 266 e 266 bis Cpp,
disponenti controlli,
anche on-line, limitatamente ai
seguenti illeciti dolosi:
1. delitti non colposi per i quali
è previsto l' ergastolo o un limite massimo edittale di
5 anni di
reclusione
2. delitti contro la Pubblica
Amministrazione per i quali è previsto un limite
edittale superiore
ai 5 anni di reclusione
3. delitti connessi alla produzione
ed allo spaccio di stupefacenti
4. delitti concernenti armi o
materiale esplosivo
5. contrabbando
6. ingiuria, minaccia, usura,
abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni
privilegiate,
manipolazioni del mercato e
molestie telefoniche
7. pedo-pornografia e pedofilia
Dottor Andrea Baiguera Altieri lic.
jur. svizzero |