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Ecco il nuovo Fisco sul risparmio. Prime istruzioni sui fondi comuni -  circolare 33/E del 15 luglio-Fisco oggi.it

 

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L’Agenzia scioglie i dubbi sul modificato regime di tassazione degli organismi d’investimento collettivo

Focus sul cambio di passo nella fiscalità del risparmio gestito. Con la circolare 33/E del 15 luglio, l’Agenzia detta i primi chiarimenti sul nuovo sistema di tassazione dei fondi comuni d’investimento mobiliare italiani ed equiparati, varato l’anno scorso con il decreto mille proroghe (dl 225/2010).

Per i fondi italiani e quelli storici lussemburghesi, già dal 1° luglio è scattata la riforma, che fa slittare il momento della tassazione dal maturato in capo al fondo alla percezione dei proventi effettivamente realizzati dai partecipanti e del disinvestimento delle quote o azioni possedute, come già accade per i fondi esteri. In altre parole, sul risultato maturato dalla gestione del fondo non è più dovuta l’imposta sostitutiva del 12,50% e il prelievo è in capo ai partecipanti nella fase in cui percepiscono i proventi.

Questa rivoluzione nel prelievo dei fondi è legata all’esigenza di eliminare la differenza tra la tassazione dei proventi che derivano dalla partecipazione ad organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari esteri e quella che riguarda gli organismi italiani che investono in strumenti finanziari.

 

Anche lo switch conta agli occhi del Fisco

Il passaggio da un comparto all’altro dello stesso organismo di investimento rileva fiscalmente. In particolare, con il termine switch s’intendono sia il trasferimento da un fondo all’altro gestito dalla stessa società di gestione, regolamentati in modo unitario e, di conseguenza, offerti tramite lo stesso prospetto informativo, sia le operazioni di conversione delle quote di un comparto in quelle di un altro nell’ambito di organismi d’investimento con più compartimenti.

Il documento di prassi, quindi, precisa che può considerarsi superata l’interpretazione data in passato con la circolare ministeriale 165/1998. Il peso fiscale dello switch, infatti, in linea con quanto accade nella maggior parte dei Paesi europei, discende dal fatto che ciascun fondo costituisce un patrimonio autonomo. In quest’ottica, anche la Banca d’Italia disciplina lo switch nell’ambito delle operazioni di rimborso.

 

I fondi destinatari del nuovo regime

La riforma riguarda gli Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) con sede in Italia, esclusi i fondi immobiliari. Non solo. Rientrano nel passaggio al nuovo sistema anche quelli che si trovano in Lussemburgo e sono già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato. In particolare, la rivoluzione del risparmio gestito si applica agli organismi italiani che possono investire in strumenti finanziari quotati (e non) in un mercato regolamentato, depositi bancari di denaro, crediti e titoli rappresentativi, altri beni, sempre diversi dagli immobili, per cui esiste un mercato e che hanno un valore determinabile con certezza almeno ogni sei mesi. Sono dentro il nuovo regime, quindi, anche i fondi che attuano operazioni di cartolarizzazione e quelli che investono in opere d’arte, metalli preziosi e altre materie prime negoziate. Ciò che conta è che gli organismi abbiano gli elementi necessari per attuare forme di investimento collettivo del risparmio. A questo proposito, pesa la funzione economica del fondo (con la gestione collettiva del risparmio raccolto tra più investitori) e l’autonomia delle scelte di gestione della Sgr (società di gestione del risparmio).

 

Chi applica la ritenuta

La Sgr o, nel caso dei fondi storici lussemburghesi, l’intermediario collocatore opera la ritenuta. Se le quote, però, sono immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata, i compiti del sostituto d’imposta spettano all’intermediario residente presso cui sono depositate, aderente direttamente o indirettamente al sistema, e sui non residenti aderenti allo stesso. In particolare, i non residenti che applicano la ritenuta devono nominare come rappresentante fiscale una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di istituti di credito o imprese d’investimento non residenti o una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata. Il rappresentante fiscale adempie ai propri compiti negli stessi termini e con uguali responsabilità rispetto ai residenti. Nel dettaglio, deve versare la ritenuta all’Erario e fornire entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria ogni notizia o documento utile a provare di aver assolto agli obblighi sulla ritenuta.

Giulia Marconi

Circolare del 15/07/2011 n. 33 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Articolo 2, commi da 62 a 79, del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.  Nuovo regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano

 

Testo:

INDICE

Premessa

1. Ambito soggettivo

2. Regime fiscale dei fondi

2.1 Regime applicabile sino al 30 giugno 2011

2.2 Regime applicabile dal 1° luglio 2011

2.2.1 Ritenute non applicabili nei confronti degli OICR

2.2.2 Ritenute applicabili nei confronti degli OICR

3. Regime fiscale dei partecipanti

3.1 Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICR

3.1.1. Regime applicabile fino al 30 giugno 2011

3.1.1.1 Partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali

3.1.1.2 Partecipazioni assunte dalle forme pensionistiche complementari

3.1.1.3 Partecipazioni assunte da soggetti non residenti

3.1.2. Regime applicabile dal 1° luglio 2011

3.1.2.1. Modalità di applicazione della ritenuta

3.1.2.2 Partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali

3.1.2.3 Partecipazioni assunte dalle forme pensionistiche complementari

3.1.2.4 Partecipazioni assunte da soggetti non residenti

3.2 Redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione in OICR

3.2.1 Regime applicabile fino al 30 giugno 2011

3.2.2 Regime applicabile dal 1° luglio 2011

4. Regime transitorio

4.1 Regime transitorio di tassazione dei fondi

4.2 Regime transitorio di tassazione dei partecipanti non esercenti attività d’impresa

4.3 Regime transitorio di tassazione dei partecipanti esercenti attività d’impresa

4. 4 Regime transitorio dei partecipanti non residenti

4.5 Regime transitorio di tassazione delle forme di previdenza complementare

4.6 Regime transitorio per l’applicazione del risparmio amministrato

5. Abrogazione di norme

Premessa

L’articolo 2, commi da 62 a 84, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (di seguito “provvedimento” o “decreto mille proroghe”) modifica profondamente l’attuale regime dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani ed esteri realizzando la riforma della fiscalità del risparmio gestito in monte.

In particolare, per i fondi italiani e per quelli ad essi equiparati (fondi lussemburghesi storici) a partire dal 1° luglio 2011 viene abrogato il regime di tassazione dei redditi del fondo basato sul principio della maturazione spostando il momento della tassazione alla percezione dei proventi da parte dei partecipanti e del disinvestimento delle quote o azioni possedute, alla stregua di quanto già avviene per i fondi istituiti all’estero.

Tale riforma si è resa necessaria per porre fine alla differenza di tassazione tra i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e la tassazione subita dagli organismi di diritto italiano che investono in strumenti finanziari.

Come noto, infatti, con l’abrogazione del cosiddetto “equalizzatore”, ad opera dell’articolo 9 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, era stata modificata l’impostazione originaria della riforma delle rendite finanziarie disposta dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 che aveva individuato nella tassazione per maturazione il criterio naturale di imposizione per i redditi di natura finanziaria, siano essi redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria, e aveva attribuito all’equalizzatore il compito di assicurare la neutralità tra il sistema di tassazione per maturazione e quello fondato nel principio del realizzo.

Il provvedimento detta disposizioni specifiche per disciplinare il nuovo regime fiscale del fondo, per assoggettare a tassazione i redditi realizzati dai partecipanti nonché per stabilire il regime transitorio.

Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti in merito alle disposizioni che regolano il nuovo regime dei fondi di diritto italiano e si rinvia ad un successivo documento di prassi la disamina delle norme riferite ai fondi di diritto estero.

1. Ambito soggettivo

Le modifiche recate dall’articolo 2 del provvedimento, commi da 62 a 79, riguardano il regime tributario applicabile agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) con sede in Italia, con esclusione dei fondi immobiliari.

L’ambito soggettivo di applicazione di tali modifiche è delineato dal comma 62 del decreto mille proroghe che dispone che all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “TUIR”), è aggiunto il comma 5-quinquies.

Quest’ultima disposizione prevede che gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato “non sono soggetti alle imposte sui redditi”.

In particolare, la riforma è applicabile nei confronti dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano finora disciplinati dall’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 e dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344.

Rientrano, altresì, nell’ambito applicativo in esame i fondi di cui all’articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Si tratta degli OICR aperti con sede in Lussemburgo - cosiddetti “fondi lussemburghesi storici” - che investono in strumenti finanziari, autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 e delle successive leggi valutarie e ai quali, per la parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno e proporzionalmente corrispondente alle quote collocate in Italia, si applica il medesimo regime tributario dei fondi comuni italiani.

Inoltre, stante la generica dizione utilizzata dal legislatore “Organismi di investimento collettivo del risparmio” (OICR), la riforma trova applicazione non solo con riferimento ai fondi comuni di investimento mobiliare (OICVM), ma anche alla generalità degli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani disciplinati dall’articolo 36 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico della Finanza (TUF), che possono investire in beni, diversi dagli immobili, individuati dall’articolo 4 del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, come modificato dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2010, n. 197, ossia in:

·       strumenti finanziari quotati e non quotati in un mercato regolamentato;

·       depositi bancari di denaro;

·       crediti e titoli rappresentativi di crediti;

·       altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.

Pertanto, vi rientrano, tra gli altri, i fondi che attuano operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 30 aprile 1999, n. 130 e i fondi che investono in beni d’arte, in metalli preziosi o altre materie prime negoziate.

Sono invece esplicitamente esclusi dall’applicazione della riforma in esame i fondi immobiliari il cui regime fiscale rimane quello contenuto nel decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e nell’articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 9, del decreto legge 15 maggio 2011, n. 70.

Non sono altresì interessati dalla predetta riforma le forme di previdenza complementare per le quali i redditi dalle stesse percepiti rimangono assoggettati al regime fiscale dettato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che prevede la tassazione del risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta nella misura dell’11 per cento.

Ciò premesso, è opportuno in ogni caso evidenziare che il nuovo regime fiscale introdotto dalla riforma in commento, al pari di quello attuale, si applica esclusivamente agli organismi che siano dotati delle caratteristiche e degli elementi necessari per attuare forme di investimento collettivo del risparmio. A tale proposito, occorre fare riferimento a quanto da ultimo disposto dall’articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che è intervenuto sulla disciplina civilistica dei fondi comuni di investimento al fine di contrastare l’utilizzo improprio del veicolo fondo comune per ottenere, tra l’altro, indebiti vantaggi fiscali.

In particolare, l’articolo 32 sopra indicato ha sostituito la nozione di “fondo comune di investimento” contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera j), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), definendolo: “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi”. La nuova definizione, in linea con il quadro normativo comunitario, pone in evidenza la funzione economica del fondo (gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori) e l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione del risparmio (SGR).

In proposito si fa presente che è stato, inoltre, modificato l’articolo 36, comma 6, del TUF, per chiarire il regime di responsabilità dei fondi comuni di investimento precisando che delle obbligazioni contratte dalla SGR per conto del fondo risponde esclusivamente quest’ultimo con il proprio patrimonio.

Lo stesso articolo 32 ha altresì modificato l’articolo 37, comma 2, lettera b-bis), del TUF, eliminando il potere della Banca d’Italia di disciplinare il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di investimento destinati ad investitori qualificati e le procedure di fusione tra detti fondi nonché di approvare i relativi regolamenti.

In sostanza, quindi, il Legislatore con tale disposizione ha inteso negare lo status di fondo comune d’investimento e, quindi, il correlato regime fiscale, a quei fondi che si discostano dal modello tipizzato dalle disposizioni civilistiche e che non attuano forme di gestione collettiva del risparmio.

Al riguardo, si ricorda che la risoluzione n. 137/E del 4 ottobre 2005 ha precisato che un fondo, per essere tale, necessita dunque di una pluralità di sottoscrittori, a meno che l’unico detentore non rappresenti una pluralità di interessi così da raffigurare una gestione collettiva, quale è il caso, ad esempio, dei fondi pensione o dei fondi comuni.

Pertanto, qualora un organismo di investimento non possieda i requisiti previsti dalle sopra menzionate disposizioni, allo stesso non si applicherà la disciplina fiscale prevista per gli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR e a tali organismi si applicheranno le disposizioni in materia di IRES.

2. Regime fiscale dei fondi

2.1. Regime applicabile sino al 30 giugno 2011

E’ opportuno ricordare che, per effetto della riforma dell’imposizione delle rendite finanziarie contenuta nel decreto legislativo n. 461 del 1997, il regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari - inizialmente soggetti ad un’imposta sostitutiva commisurata al patrimonio medio netto del fondo o della SICAV rilevato nel periodo d’imposta – è stato finora caratterizzato:

·       dall’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato maturato della gestione, dal cui ambito applicativo sono esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva;

·       dalla possibilità di compensare il risultato negativo di un periodo d’imposta con quelli positivi degli anni successivi.

Per i fondi che investono in partecipazioni qualificate l’articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, una particolare disciplina – ora espressamente abrogata dal comma 79, lettera c), dell’articolo 2 del provvedimento – finalizzata ad evitare che lo strumento fondo comune di investimento potesse essere utilizzato per investire indirettamente in partecipazioni di controllo o, comunque rilevanti, al solo scopo di beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento, in luogo di quella più onerosa del 27 per cento che si sarebbe resa applicabile all’epoca nel caso in cui le partecipazioni fossero detenute direttamente dai partecipanti.

Pertanto, per evitare l’applicazione del regime di tassazione agevolato del 12,50 per cento nel caso in cui la sottoscrizione delle quote dei predetti organismi fosse riservata, sulla base della normativa di settore, ad un ridotto numero di partecipanti non esercenti attività d’impresa, la citata disposizione ha previsto che gli organismi di investimento collettivo che detengono partecipazioni in misura eccedente i limiti indicati dal medesimo articolo 8, sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27 per cento sulla parte del risultato della gestione riferibile alle partecipazioni qualificate.

L’ambito di operatività della norma, abrogata a partire dal 1° luglio 2011, è comunque limitato agli organismi di investimento con un numero ridotto di partecipanti. Tale disposizione si applica, infatti, agli organismi aventi meno di 100 partecipanti ad eccezione del caso in cui le cui quote o azioni dell’organismo siano detenute per oltre il 50 per cento da partecipanti soggetti alla vigilanza delle autorità indicate dall’articolo 4, comma 1, del TUF (ad esempio banche, SIM o fondi pensione).

Nonostante l’abrogazione di tale particolare disciplina, rimane in ogni caso fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti tramite la partecipazione in fondi di qualsiasi natura che si dimostrino costruzioni artificiose e il cui fine esclusivo sia quello di conseguire indebiti vantaggi fiscali (articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

Un altro regime speciale è altresì previsto dal comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 461 del 1997 relativamente a quegli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano le cui azioni o quote siano sottoscritte esclusivamente dai soggetti non residenti indicati dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Tali organismi d’investimento non sono sottoposti all’imposta sul risultato della gestione prevista per gli OICVM di diritto italiano.

Il particolare regime sopra ricordato non è stato confermato dalla riforma dal momento che nel nuovo sistema di imposizione il risultato di gestione conseguito dagli OICR non è assoggettato ad imposizione nei confronti dell’organismo stesso e i predetti soggetti non residenti non subiscono la ritenuta di cui all’articolo 26?quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 (cfr. articolo 2, comma 79, lettera b), del provvedimento).

2.2. Regime applicabile dal 1° luglio 2011

Come accennato, il comma 62 dell’articolo 2 del provvedimento, con l’introduzione del comma 5-quinquies nell’articolo 73 del TUIR, stabilisce che gli organismi di investimento collettivo del risparmio aventi sede in Italia e i cosiddetti “fondi lussemburghesi storici” non sono soggetti alle imposte sui redditi.

Così come previsto nell’attuale regime fiscale, la norma limita il prelievo soltanto a taluni redditi di capitale attribuendo ai fondi la qualifica di soggetto cosiddetto “lordista” - espressione questa desunta dalla normativa recata dal decreto legislativo n. 239 del 1996, che per taluni soggetti sancisce il diritto a percepire i redditi di capitale “al lordo” dell’imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili - con la conseguenza che i fondi comuni interessati non subiscono la tassazione a monte sui redditi di capitale da essi percepiti, tranne nel caso in cui le singole disposizioni prevedono l’applicazione del prelievo alla fonte nei loro confronti. In quest’ultimo caso, le ritenute sui redditi di capitale sono applicate a titolo di imposta.

2.2.1 Ritenute non applicabili nei confronti degli OICR

Il comma 5-quinquies dell’articolo 73 del TUIR introdotto dalla riforma in esame stabilisce, con riferimento ai redditi di capitale percepiti dagli OICR, che non si applicano:

1. la ritenuta del 27 per cento prevista dall’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito. Resta, quindi, confermata anche nel nuovo regime l’applicazione della ritenuta sui proventi dei depositi e dei certificati rappresentativi di depositi. La disapplicazione della ritenuta sui proventi dei conti correnti bancari trova ragione nel fatto che nella fattispecie il conto corrente bancario rappresenta un mezzo necessario per eseguire le operazioni di gestione e, quindi, a detti conti non si può attribuire la funzione di un normale strumento d’investimento finanziario di liquidità se la giacenza delle somme è contenuta nei ristretti margini quantitativi previsti dalla disposizione in esame. Va da sé che, nel caso in cui questa condizione non sia rispettata, la ritenuta del 27 per cento deve essere applicata anche sugli interessi riferibili alla percentuale del 5 per cento;

2. la ritenuta del 12,50 per cento prevista dal comma 3-bis dell’articolo 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di mutuo di titoli garantito di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR;

3. la ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 5 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 sui redditi di capitale diversi da quelli indicati nei commi da 1 a 4 del medesimo articolo e diversi da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi;

4. la ritenuta del 12,50 per cento sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici di cui all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 introdotto dal comma 63 dell’articolo 2 del provvedimento in commento;

5. la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui all'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983.

Ciò premesso, tenuto conto di quanto stabilito dalla disposizione testé esaminata e dalle altre disposizioni riguardanti l’applicazione, da parte degli intermediari, delle ritenute alla fonte o dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, i principali casi in cui gli organismi di investimento collettivo del risparmio non subiscono alcun prelievo alla fonte - sia sotto forma di ritenuta che di imposta sostitutiva - possono essere così individuati, in aggiunta a quelli sopra elencati:

6. l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche e private di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 in quanto i fondi non sono attualmente indicati fra i soggetti di cui al comma 1, dell’articolo 2 dello stesso decreto legislativo ai quali la predetta imposta sostitutiva si applica (c.d. soggetti “nettisti”);

7. la ritenuta del 12,50 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti ai soci di società ed enti, residenti e non, prevista dall’articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 dal momento che le ritenute dei commi 1 e 4 sono applicabili esclusivamente nei confronti di persone fisiche e dei soggetti esenti da IRES;

8. l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. di cui all’articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973. Tale imposta sostitutiva è, infatti applicata nella stessa misura e con le stesse modalità previste dall’articolo 27 del medesimo decreto;

9. la ritenuta del 20 per cento (ovvero del 12,50 per cento) sui proventi di cui all’articolo 44 del TUIR derivanti da partecipazione a fondi comuni d’investimento immobiliare di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351. La non applicazione di tale ritenuta nei confronti degli organismi d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia è disposta dal comma 2, dell’articolo 7, del predetto decreto legge n. 351 del 2001;

10. la ritenuta del 20 per cento (ovvero del 15 per cento) sugli utili distribuiti da società di investimento immobiliare quotate e non quotate (SIIQ e SIINQ) ai sensi dell’articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Pertanto, per i redditi di capitale sopra elencati, il fondo non subisce alcuna ritenuta o imposta sostitutiva da parte dei soggetti che li corrispondono o che intervengono nella loro riscossione e detti redditi sono percepiti dal fondo al lordo dell’imposta.

Diversamente, come già detto, in mancanza di norme che sanciscano espressamente una deroga al sistema generale in tema di prelievo alla fonte sui redditi di capitale, i soggetti residenti che erogano detti redditi agli OICR devono applicare, ricorrendone le condizioni di carattere soggettivo, il prelievo alla fonte previsto dalle singole disposizioni fiscali.

Ed invero, ove si eccettui la deroga per le ritenute di cui ai precedenti punti 1), 9) e 10), i casi relativamente ai quali il Legislatore ha ritenuto di poter attribuire ai fondi comuni la qualità di “lordista” sono esclusivamente quelli per i quali è prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte ovvero di una imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.

La stessa possibilità non è stata invece prevista nel caso in cui si tratti di redditi di capitale che, pur scontando un’imposizione del 12,50 per cento, sono posti in pagamento da parte dei soggetti che hanno emesso i titoli e nel caso in cui tali redditi sono soggetti ad un prelievo del 27 per cento. Ricorrendo queste ipotesi, è stato confermato il regime del prelievo sostitutivo.

In questi termini va intesa la disposizione contenuta nel secondo periodo del nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 73 del TUIR secondo cui le ritenute operate sui redditi di capitale si intendono applicate a titolo d'imposta.

2.2.2 Ritenute applicabili nei confronti degli OICR

In generale, nei confronti degli OICR si applicano le seguenti ritenute a titolo d’imposta e imposte sostitutive:

1. la ritenuta del 12,50 e 27 per cento sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari prevista dall’articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973;

2. l’imposta sostitutiva del 27 per cento sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi prevista dall’articolo 2, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 239 del 1996;

3. la ritenuta del 27 per cento sui proventi dei depositi, anche se rappresentati da certificati, detenuti presso banche italiane di cui all’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973;

4. la ritenuta del 27 per cento sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi esteri, compresi i certificati di deposito, emessi da soggetti non residenti, di cui all’articolo 26, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973;

5. la ritenuta del 27 per cento sui proventi delle accettazioni bancarie di cui all’articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

6. la ritenuta del 27 per cento sui proventi delle cambiali finanziarie (o certificati d’investimento) nei casi in cui, al momento dell’emissione, il rendimento effettivo sia superiore ai limiti fissati dall’articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. Al riguardo, si precisa che le cambiali finanziarie non possono essere emesse con una scadenza superiore a 18 mesi. Ciononostante, la norma fiscale accorda comunque la ritenuta nella misura del 12,50 per cento a condizione però che il tasso di rendimento all’emissione non superi determinate soglie quantitative. In caso di superamento delle predette soglie la ritenuta deve essere applicata nella misura del 27 per cento.

7. la ritenuta del 27 per cento sui proventi dei titoli atipici nei casi previsti dagli articoli 5 e 8 del decreto legge n. 512 del 1983;

8. la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 3-bis dell’articolo 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di mutuo di titoli garantito di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR aventi ad oggetto titoli i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 27 per cento (ad esempio, titoli obbligazionari aventi una scadenza inferiore a 18 mesi).

Per quel che concerne i redditi diversi si deve tener presente che, non essendo gli organismi in parola soggetti alle imposte sui redditi, le plusvalenze e le minusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR sono percepiti al lordo di ogni onere impositivo. Lo stesso dicasi per le altre eventuali categorie di reddito indicate nell’articolo 6 del TUIR.

3. Regime fiscale dei partecipanti

Con riferimento al regime fiscale applicabile ai partecipanti agli OICR di diritto italiano e ai fondi lussemburghesi storici, occorre innanzitutto precisare che dalla partecipazione a tali fondi possono derivare sia redditi di capitale sia redditi diversi di natura finanziaria, nonché redditi di impresa qualora il partecipante sia un soggetto che eserciti attività di impresa commerciale.

In particolare, i redditi di capitale sono individuati dall’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR che li definisce come “proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti”. Tali redditi riflettono la valorizzazione delle quote del fondo stesso operata dalla società di gestione e pertanto si tratta di quei proventi direttamente riferibili all’incremento di patrimonio rilevato in capo all’OICR.

I redditi diversi di natura finanziaria che possono generare dalla partecipazione a detti fondi sono, invece, quelli derivanti dalla negoziazione delle quote del fondo ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c?ter), del TUIR, nonché quelli realizzati mediante il rimborso delle quote, ancorché sottoscritte all’emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso come stabilito dal comma 1-quater del medesimo articolo 67 del TUIR.

3.1 Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICR

3.1.1. Regime applicabile fino al 30 giugno 2011

Sulla base dell’attuale disciplina, applicabile fino al 30 giugno 2011, i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo, ove percepiti da un soggetto che non esercita attività d’impresa, sono esclusi da imposizione in quanto già tassati in capo al fondo stesso mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato maturato della gestione.

Ai fini di una puntuale individuazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari e, conseguentemente, anche ai fini della determinazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze, il comma 4-bis dell’articolo 45 del TUIR stabilisce che le somme o il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o liquidazione o cessione, dai fondi soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione, nonché le somme o il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi, costituiscono proventi e, quindi, redditi di capitale, per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l’incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, del riscatto, della liquidazione o della cessione e l’incremento di valore delle quote o azioni rilevato alla data di sottoscrizione o di acquisto. La stessa disposizione precisa inoltre che l’incremento di valore in questione deve essere rilevato dall’ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione del fondo. In tal caso, come chiarito nella Circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, paragrafo 1.2.2, per incremento di valore si intende il maggior valore assunto dalle quote o azioni rispetto al valore delle stesse all’avvio dell’organismo.

Sulla base della particolare regola così stabilita, il reddito di capitale è commisurato quindi all’apprezzamento di valore che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo abbiano subito rispetto al valore di emissione nel periodo intercorrente tra la data di acquisizione della partecipazione e la data della distribuzione ovvero della dismissione. Soltanto per tale parte, infatti, i redditi conseguibili attraverso la sottoscrizione delle partecipazioni negli OICVM possono ritenersi ricollegabili al rapporto di impiego del capitale che lega il gestore ai singoli partecipanti.

La disposizione in esame stabilisce, quindi, una presunzione di attribuzione prioritaria dei proventi netti realizzati dal fondo nel periodo di detenzione delle quote a prescindere da eventuali disposizioni del regolamento del fondo che stabiliscano un diverso ordine di distribuzione del patrimonio ai sottoscrittori.

I redditi che eccedono l’apprezzamento di valore subito dalle quote o azioni, non costituiscono redditi di capitale, bensì plusvalenze.

Una volta accertato che il contribuente abbia realizzato, oltre ai predetti redditi di capitale, anche plusvalenze rientranti nella disposizione di cui alla lettera c?ter) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, su dette plusvalenze è dovuta l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Qualora attraverso la partecipazione ad un fondo di diritto italiano o lussemburghese storico sia conseguita una minusvalenza il partecipante dovrà stabilire per quale parte tale minusvalenza derivi dalla partecipazione all’organismo e per quale parte derivi, invece, dalla negoziazione, utilizzando i criteri dettati dal comma 4-bis dell’articolo 45 del TUIR. Si ricorda, infatti, che tale distinzione si rende necessaria in quanto le minusvalenze derivanti dalla partecipazione a fondi non possono ritenersi deducibili dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi conseguiti dal partecipante, essendo già deducibili nella determinazione del risultato maturato di gestione (cfr. Circolare n. 165/E del 1998, paragrafo 3.5).

3.1.1.1 Partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali

Per l’ipotesi in cui le partecipazioni ai fondi siano state assunte nell’esercizio di imprese commerciali l’articolo 9, comma 3, della legge n. 77 del 1983 prevede che i relativi proventi concorrono a formare il reddito soltanto nell’esercizio in cui sono percepiti, ancorché l’imprenditore li abbia iscritti in bilancio indipendentemente dalla percezione; stabilisce, inoltre, che su tali proventi l’imprenditore ha diritto ad un credito d’imposta il cui importo è pari al 15 per cento dei proventi stessi, credito la cui funzione è quella di neutralizzare gli effetti della tassazione a monte che il contribuente ha subito a causa dell’applicazione, da parte della società di gestione, dell’imposta sostitutiva del 12,50 per cento e, quindi, per evitare una doppia imposizione dei proventi.

Destinatari di questo regime sono indistintamente tutti gli imprenditori commerciali comunque organizzati e, quindi, sia gli imprenditori individuali che le società - comprese quelle di persone di cui all’articolo 5 del TUIR che svolgono attività commerciali - e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR.

Detto credito va commisurato esclusivamente all’incremento di valore della quota rilevato dai prospetti giornalieri riferibili ai giorni in cui sono avvenute le operazioni di acquisto e di cessione. Pertanto, nel caso in cui l’imprenditore abbia conseguito un reddito superiore al reddito di capitale, come sopra determinato, non compete il credito d’imposta sulla parte del reddito che eccede il suddetto provento.

In deroga a tale criterio i predetti proventi, secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, della legge n. 77 del 1983, si considerano percepiti se sono iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vale a dire se gli stessi derivano da investimenti operati a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio o da investimenti derivanti dalla gestione di fondi pensione di cui all’articolo 2 dello stesso decreto legislativo.

3.1.1.2 Partecipazioni assunte dalle forme pensionistiche complementari

Si ricorda che l’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che disciplina il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, prevede che i proventi derivanti da quote o azioni di OICR soggetti a imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato di gestione, se percepiti o se iscritti nei rendiconti, e su di essi compete un credito di imposta del 15 per cento. Tale credito di imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta dalle forme di previdenza complementare nella misura dell’11 per cento.

3.1.1.3 Partecipazioni assunte da soggetti non residenti

L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997, prevede che i soggetti non residenti indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996, che conseguono proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti all’imposta sostitutiva sul risultato di gestione hanno diritto al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi realizzati qualora, entro il 31 dicembre dell’anno in cui il provento è stato percepito, ne facciano richiesta alla società di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle azioni o quote di fondi storici lussemburghesi.

Tale disciplina è stata a suo tempo introdotta con l’evidente finalità di impedire che le quote di partecipazione agli organismi di investimento italiani sottoscritte dai predetti soggetti non residenti subiscano un trattamento penalizzante rispetto a forme di investimento diretto in altri strumenti finanziari (obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, proventi da operazioni di pronti contro termine e mutuo di titoli garantito, etc.).

Pertanto, nel caso di proventi derivanti da partecipazioni in OICVM il regime di esenzione è stato assicurato attraverso il rimborso della quota di imposta sostitutiva sul risultato di gestione riferibile alle partecipazioni detenute dai soggetti non residenti aventi diritto.

Il rimborso della predetta somma viene effettuato per il tramite della banca depositaria, ove esistente, su disposizione dei soggetti ai quali gli aventi diritto ne hanno fatto richiesta.

I mezzi finanziari necessari per effettuare i predetti rimborsi sono tratti dagli importi complessivamente dovuti a titolo d’imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento gestiti o collocati dai predetti soggetti e, quindi, le somme occorrenti per effettuare i rimborsi non possono essere richieste all’amministrazione finanziaria.

3.1.2. Regime applicabile dal 1° luglio 2011

Come anticipato, con la soppressione dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione in capo agli OICVM, a decorrere dal 1° luglio 2011, la tassazione avviene, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi.

In particolare, il comma 63 dell’articolo 2 del provvedimento ha aggiunto un nuovo articolo nel D.P.R. n. 600 del 1973 – l’articolo 26-quinquies rubricato “Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici” – per disciplinare le modalità di tassazione in capo ai partecipanti dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, considerato che l’organismo non sconterà più la tassazione a monte sul risultato della gestione annualmente maturato.

La nuova disposizione prevede che sui redditi di capitale di cui alla lettera g) dell’articolo 44 del TUIR, derivanti dalla partecipazione al fondo e determinati ai sensi della medesima nuova disposizione, è applicata una ritenuta alla fonte del 12,50 per cento.

La base imponibile della ritenuta, ai sensi del comma 3 dell’articolo 26?quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973, è rappresentata dall’ammontare dei:

·       proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento;

·       proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle stesse. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici. Nel caso in cui il valore delle quote non venga calcolato giornalmente, i valori necessari per la determinazione dei predetti proventi sono desunti dall’ultimo prospetto disponibile.

In sostanza, a differenza della disposizione vigente fino al 30 giugno 2011, in linea con il nuovo regime di non imponibilità in capo al fondo, l’incremento di valore che costituisce reddito di capitale viene assunto rispetto al valore delle quote o azioni risultante dall’ultimo prospetto antecedente la data di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni e non più rispetto al valore delle stesse alla data di avvio dell’organismo.

Inoltre, al fine di semplificare le operazioni di applicazione della ritenuta, in luogo del costo puntuale viene ora fatto riferimento al costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni o quote.

Considerate le modalità di calcolo del reddito di capitale contenute nel comma 3 dell’articolo 26-quinquies in commento, è stato abrogato il comma 4-bis dell’articolo 45 del TUIR (cfr. art. 2, comma 79, lettera d), del provvedimento). Per effetto di tale abrogazione si deve conseguentemente ritenere che non sussista più una presunzione di prioritaria attribuzione dei proventi e che, pertanto, si possa far riferimento alle indicazioni che saranno fornite dall’OICR sulla base delle previsioni regolamentari.

Ai fini dell’applicazione della ritenuta, ai sensi del comma 6 del predetto articolo 26-quinquies del D.P.R. n 600 del 1973, si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento non avvenga a favore di società fiduciarie o intermediari che prestano i servizi di investimento in nome proprio e per conto del cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il cliente sia sempre il medesimo soggetto e semprechè il trasferimento non implichi il cambiamento del regime di tassazione delle quote o azioni.

La ritenuta non trova applicazione nel caso in cui le quote o azioni dell’organismo di investimento collettivo formino oggetto di operazioni di pronti contro termine. Tale regime si giustifica in quanto attraverso tali operazioni il venditore a pronti (nonché il venditore a termine) non perde la disponibilità delle quote o azioni e pertanto non realizza il relativo reddito o la perdita – semprechè non vi sia medio tempore una distribuzione periodica di proventi - ma attua soltanto un’operazione di natura finanziaria suscettibile di produrre un’autonoma componente reddituale.

Ai fini dell’applicazione della ritenuta, sempre ai sensi del predetto comma 6, il contribuente deve fornire al sostituto d’imposta la relativa provvista. Qualora ciò non accada si ritiene che l’intermediario possa sospendere l’esecuzione dell’operazione come avviene, sulla base dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 461 del 1997, nel caso di mancata fornitura della provvista in occasione di trasferimenti da rapporti di custodia o amministrazione ad altri rapporti della stessa tipologia intestati ad altri soggetti o a rapporti di gestione.

In deroga a tale presunzione, nello stesso comma, è previsto che non è assimilata ad una cessione il trasferimento avvenuto per successione o donazione. In tal caso, ai fini dell’applicazione della ritenuta, si assume il costo storico di acquisto o sottoscrizione sostenuto dal de cuius.

Si ritiene, altresì, che debbano assumere rilevanza fiscale anche i trasferimenti effettuati da un comparto all’altro del medesimo organismo di investimento, vale a dire le cosiddette operazioni di switch.

Come noto, con il termine switch si fa riferimento sia alle operazioni di conversione di quote di un fondo in quote di altro fondo gestito dalla medesima SGR, regolamentati unitariamente e conseguentemente offerti tramite uno stesso prospetto informativo (cc.dd. “famiglie di fondi”), sia alle operazioni di conversione delle quote di un comparto nelle quote di un altro comparto nell’ambito di organismi di investimento di tipo “multicompartimentale”.

La rilevanza fiscale di tali operazioni, in linea con quanto accade nella maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea, discende essenzialmente dalla circostanza che sotto il profilo giuridico, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del TUF, “Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo.. In tale ottica, nel regolamento di attuazione della Banca d’Italia del 14 aprile 2005, le operazioni di switch sono disciplinate nell’ambito delle operazioni di rimborso. Disposizioni di analogo contenuto sono, altresì, previste in ambito comunitario con riferimento ai fondi esteri.

Pertanto, deve ritenersi superata l’interpretazione resa con la circolare n. 165/E del 1998, paragrafo 3.3.1 che, in un contesto normativo differente e in relazione ai soli OICVM di diritto estero, aveva ritenuto che “eventuali passaggi all’interno dell’organismo stesso, non comportando la materiale percezione dei proventi, non realizzano alcun presupposto impositivo. D’altra parte, qualificare detti passaggi quali cessioni, e come tali suscettibili di imposizione, avrebbe comportato l’introduzione di una disciplina difforme rispetto a quella prevista negli ordinamenti di settore che regolano il rapporto di partecipazione a tali organismi e che risultano fissati sulla base anche di direttive comunitarie, alle quali l’ordinamento italiano si è già adeguato fin dal 1992”.

3.1.2.1. Modalità di applicazione della ritenuta

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 la ritenuta del 12,50 per cento è applicata a titolo d’acconto nei confronti di:

1. imprenditori individuali se le partecipazioni sono relative all’impresa;

2. società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti in Italia;

3. società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR;

4. stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto 73 del TUIR.

La ritenuta è applicata, invece, a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’IRES.

A nessuno dei predetti soggetti spetta alcun credito d’imposta in quanto non essendo più il fondo soggetto ad imposta sostitutiva non si realizzano fenomeni di doppia imposizione.

La ritenuta non è applicata con riferimento ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici percepiti nell’ambito delle gestioni individuali di portafoglio (cfr. articolo 2, comma 65, del provvedimento) per le quali il contribuente abbia optato per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997. Infatti, qualora sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione del risparmio gestito i proventi e le minusvalenze concorrono a formare il risultato della gestione soggetto ad imposizione sostitutiva del 12,50 per cento per maturazione a prescindere dalla loro effettiva percezione.

3.1.2.2 Partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali

Per i partecipanti esercenti attività di impresa commerciale i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le ordinarie disposizioni del TUIR.

3.1.2.3 Partecipazioni assunte dalle forme pensionistiche complementari

La ritenuta non è altresì operata sui proventi percepiti dalle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 e sono computati pertanto nel risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva dell’11 per cento, su quelli percepiti dagli organismi d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e lussemburghesi storici, nonché sui proventi percepiti dai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell’articolo 37 del TUF (cfr. articolo 2, commi 66 e 67, del provvedimento).

Pertanto, ai fini dell’applicazione della ritenuta in argomento i predetti soggetti sono trattati come soggetti “lordisti”.

3.1.2.4 Partecipazioni assunte da soggetti non residenti

La ritenuta non è altresì applicabile, ai sensi del comma 5 dell’articolo 26?quinquies, del D.P.R. n. 600 del 1973 sui proventi percepiti dai soggetti non residenti individuati dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Come noto, i soggetti non residenti che rispondono ai requisiti di cui al predetto articolo 6 sono i seguenti:

1. soggetti residenti in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;

2. investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti nei Paesi e territori di cui al punto precedente;

3. enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, nonché banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Gli Stati e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 168?bis del TUIR (cosiddetta “white list”). In attesa dell’emanazione del suddetto decreto si deve fare riferimento al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e alle successive modifiche o integrazioni apportate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000, del 14 dicembre 2000 e del 27 luglio 2010 (cfr. tabella di seguito riportata).

Elenco degli stati convenzionati che consentono un adeguato scambio di informazioni ( white list ) - d.m. 4 settembre 1996

Albania Algeria Argentina Australia Austria Bangladesh Belgio Bielorussia Brasile Bulgaria

Canada Cina Cipro Corea del Sud Costa d’Avorio Croazia Danimarca Ecuador Egitto Emirati Arabi Uniti

Estonia Federazione Russa Filippine Finlandia Francia Germania Giappone Grecia India Indonesia

Irlanda Israele Yugoslavia Kazakistan Kuwait Lettonia Lituania Lussemburgo Macedonia Malta

Marocco Mauritius Messico Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Pakistan Polonia Portogallo Regno Unito

Repubblica Ceca Repubblica Slovacca Romania Singapore Slovenia Spagna Sri lanka Stati Uniti Sud Africa Svezia

Tanzania Thailandia Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Ucraina Ungheria Venezuela Vietnam Zambia

Si ricorda che per “investitori istituzionali” esteri si devono intendere gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi. A tal fine si rinvia a quanto precisato nelle circolari 1° marzo 2002, n. 23/E e 27 marzo 2003, n. 20/E.

Con riferimento ai soli titoli al portatore si ritiene che, a prescindere dal soggetto che detiene il titolo al momento della percezione e dal periodo di possesso delle quote o azioni, la ritenuta deve essere in ogni caso applicata sull’intero ammontare del reddito determinato come differenza tra il costo di sottoscrizione o acquisto e il valore del titolo al momento della cessione, del riscatto o della liquidazione.

In merito al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies in argomento, la norma individua innanzitutto la SGR che ha istituito il fondo o la SICAV. La scelta di individuare la SGR (o la SICAV) quale sostituto d’imposta per i proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani o lussemburghesi storici, discende dalla circostanza che la SGR (o la SICAV) è l’emittente dei titoli sottoscritti nonché il titolare del rapporto continuativo d’investimento con il risparmiatore che sottoscrive le quote o azioni.

La SGR (o la SICAV) opera la ritenuta sia sui proventi periodici che su quelli derivanti dalle operazioni di rimborso o di liquidazione delle quote.

Per le quote o azioni dei fondi storici lussemburghesi di cui all’articolo 11?bis del decreto legge n. 512 del 1983, collocate nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del collocamento delle stesse.

In caso di negoziazione delle quote o azioni, la ritenuta è applicata dai soggetti residenti di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 incaricati dal sottoscrittore della loro negoziazione.

Qualora le quote o azioni siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del TUF, tenuto conto che la società di gestione del risparmio non è in grado di attestare la titolarità delle stesse, la norma prevede che i compiti del sostituto d’imposta gravino sull’intermediario residente presso il quale le quote o azioni siano state depositate, aderente (direttamente o indirettamente) al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché sui soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrati aderenti al medesimo sistema.

La scelta di immettere le quote nel sistema di deposito accentrato libera la SGR dagli obblighi generalizzati di sostituzione d’imposta, consentendone, quindi, la traslazione sugli intermediari che intrattengono con il partecipante un rapporto di custodia, deposito o amministrazione degli strumenti finanziari sottoscritti. Ne deriva che gli intermediari depositari, non solo hanno l’obbligo di calcolare, prelevare e versare la ritenuta, ma sono tenuti altresì ad effettuare le prescritte comunicazioni nominative nell’ambito della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta relativamente ai soggetti nei confronti dei quali la ritenuta si applica a titolo d’acconto e ai proventi corrisposti a soggetti non residenti non imponibili.

I sopra richiamati obblighi rimangono naturalmente in capo alla SGR nei casi in cui le quote dei fondi non siano immesse in sistemi di deposito accentrato.

I soggetti non residenti che applicano la ritenuta devono nominare quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del TUF.

Il rappresentante fiscale deve adempiere ai propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti residenti in Italia. In particolare, deve versare la ritenuta all’Erario e fornire, entro quindici giorni, dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la ritenuta in oggetto.

3.2. Redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione in OICR

3.2.1. Regime applicabile fino al 30 giugno 2011

Come noto, i redditi diversi derivanti dalla partecipazione ad OICR sono determinati applicando le regole generali, contenute nell’articolo 68, commi 6 e 7, lettera a), del TUIR, che prevedono che la plusvalenza o la minusvalenza si determina effettuando la differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla sua produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.

Dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati, ancorché non riscossi.

In relazione alla determinazione di tali redditi di capitale si ricorda che, ai sensi dell’articolo 45, comma 4-bis del TUIR (abrogato a partire dal 1° luglio 2011), il reddito di capitale derivante dalla partecipazione in OICVM è determinato in base alla differenza positiva tra l’incremento di valore delle quote o azioni rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l’incremento di valore delle stesse rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto sulla base delle risultanze, dei prospetti periodici alle predette date.

Nel caso in cui la differenza di cui sopra sia negativa, all’investitore non può essere riconosciuta una corrispondente minusvalenza considerato che il risultato negativo della gestione del fondo viene portato in diminuzione del risultato positivo conseguito dal fondo negli esercizi successivi (cfr. circolare n. 165/E del 1998, paragrafo 1.2.2). Pertanto, sulla base del regime in vigore fino al 30 giugno 2011 all’investitore viene riconosciuta la possibilità di dedurre le minusvalenze soltanto per la quota di esse che eccede la perdita di valore delle quote o azioni registrata in capo al fondo.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni di OICVM comprese nell’ambito applicativo della lettera c-ter) dell’articolo 67 del TUIR sono sottoposte a imposizione sostitutiva con l’aliquota del 12,50 per cento sulla base dei tre regimi previsti dal citato decreto legislativo n. 461 del 1997, vale a dire del regime dichiarativo, del regime del risparmio amministrato e del regime del risparmio gestito (rispettivamente articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997).

Secondo quanto previsto per tutte le tipologie di redditi diversi indicati nelle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell’articolo 67 del TUIR, il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito hanno carattere opzionale. La facoltà di avvalersi di uno di questi regimi deve essere formalmente esercitata dal contribuente rilasciando una specifica opzione all’intermediario presso il quale è instaurato il rapporto di custodia, amministrazione, deposito o gestione. Al riguardo, si ricorda che l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato è consentita anche in presenza di uno stabile rapporto con l’intermediario pur in assenza di formale contratto di custodia o di amministrazione (cfr. circolare n. 165/E del 1998, paragrafo 3.3.1 e articolo 2, comma 78, del provvedimento).

3.2.2 Regime applicabile dal 1° luglio 2011

Come sopra illustrato, nel regime di imposizione degli OICR introdotto dalla riforma in commento non è più prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di gestione conseguito annualmente dagli organismi di diritto italiano. Conseguentemente, in caso di risultato di gestione negativo, detto risultato è imputato direttamente al partecipante sotto forma di minusvalenza.

Pertanto, nel quadro normativo successivo all’entrata in vigore delle disposizioni recate dal provvedimento in commento, il trattamento delle perdite derivanti dalla partecipazione ad OICR successivamente al 30 giugno 2011 deve essere determinato esclusivamente sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 68, commi 6 e 7, lettera a), del TUIR.

In sostanza, nel caso in cui si determini una differenza negativa tra corrispettivo percepito e costo di acquisto, anche nel caso in cui questa derivi dal risultato di gestione dell’OICR e non da negoziazione, la stessa rappresenta una minusvalenza compensabile, secondo le modalità indicate nel predetto articolo 68 del TUIR, con le eventuali plusvalenze realizzate.

Inoltre, il comma 64, lettere a) e b), dell’articolo 2 del provvedimento modifica l’articolo 6, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997 che disciplina il regime del risparmio amministrato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell’articolo 67 del TUIR, tra cui sono comprese quelle derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni ad organismi di investimento collettivo (lettera c-ter)).

In particolare, con la modifica al comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 461 è stato previsto che per le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso, ovvero il rimborso, di quote o azioni di OICR, si applica il regime del risparmio amministrato anche in mancanza di una espressa opzione esercitata dal contribuente. La predetta modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria - ovvero il regime del risparmio amministrato - diviene, diversamente da quanto previsto con il precedente sistema di tassazione, il regime “naturale” per i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

E’ tuttavia prevista la facoltà per l’investitore di rinunciare all’applicazione di tale regime con effetto dalla prima operazione successiva alla rinuncia. In tal caso, le plusvalenze (ovvero le minusvalenze) realizzate devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del contribuente e l’evento realizzativo deve essere segnalato dall’intermediario nell’ambito delle comunicazioni di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Inoltre, con la modifica al comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, è stabilito il rilascio della certificazione delle minusvalenze ivi prevista in occasione delle operazioni di rimborso anche parziale di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

Pertanto, il rilascio della certificazione delle minusvalenze è possibile, non soltanto qualora sia revocata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito, ma anche in occasione del rimborso, pur se parziale, delle predette quote o azioni.

La norma opera con riferimento alle operazioni di rimborso effettuate a partire dal 1° luglio 2011.

Tale previsione è destinata ad operare in tutti quei casi in cui le quote o azioni degli OICR siano detenute in un rapporto non formalizzato in un contratto di custodia, amministrazione o deposito ed avente ad oggetto esclusivamente le predette quote o azioni.

Si tratta dell’ipotesi in cui il rapporto è intrattenuto dal contribuente con l’emittente (in quanto le quote o azioni sono collocate direttamente dalla SGR o dalla SICAV ai sensi dell’articolo 30 del TUF) nonché qualora detto rapporto sia intrattenuto con il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni ed abbia ad oggetto esclusivamente tali strumenti finanziari.

In tali casi, infatti, il contribuente essendo titolare di sole quote o azioni di OICR risulterebbe, nella maggior parte dei casi, impossibilitato ad utilizzare le minusvalenze realizzate.

Tuttavia, nei casi in cui le quote o azioni siano inserite in un formale rapporto di custodia, amministrazione o deposito in relazione al quale sia operante il regime del risparmio amministrato, la certificazione non deve essere rilasciata in quanto le minusvalenze devono essere utilizzate nell’ambito del medesimo rapporto, prevalendo la disposizione di cui all’articolo 6, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 461 del 1997 che impone l’utilizzo delle minusvalenze all’interno del rapporto in cui sono originate.

In ipotesi in cui vi sia un’attività di collocamento, il rilascio della certificazione delle minusvalenze deve essere effettuato dall’intermediario più vicino al contribuente che, d’altra parte, svolge il ruolo di intermediario abilitato all’applicazione del regime del risparmio amministrato.

Si fa presente, infine, stante la genericità della norma, che le disposizioni in commento trovano applicazione non solo nei confronti degli organismi di investimento collettivo del risparmio oggetto della presente riforma, ma anche nei confronti dei fondi immobiliari.

4. Regime transitorio

Il comma 69 dell’articolo 2 del provvedimento prevede che le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 concernenti il nuovo regime di tassazione degli OICR italiani e dei fondi lussemburghesi storici esplicano effetto a partire dal 1° luglio 2011.

Inoltre, specifiche disposizioni del medesimo articolo regolano il regime transitorio di tassazione dei redditi in capo agli OICVM (commi da 70 a 72) e in capo ai partecipanti (commi da 73 a 77) a seconda della natura del partecipante.

4.1. Regime transitorio di tassazione dei fondi

Per quanto concerne la tassazione dei redditi in capo al fondo o alla SICAV, il comma 70 del provvedimento prevede che le SGR, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici prelevano l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in un numero massimo di 11 rate a partire dal 16 febbraio 2012.

L’imposta sostitutiva da versare deve essere determinata secondo le regole ordinarie che prevedono la compensazione dei risultati positivi e negativi di gestione del complesso dei fondi istituiti dalla medesima società di gestione senza distinguere tra fondi aperti e fondi chiusi.

Si precisa, infatti, che le disposizioni che disciplinano il regime di tassazione dei fondi, laddove trattano delle operazioni di compensazione, operano un generico riferimento ad “altri fondi” gestiti dalla medesima SGR (assoggettati, ovviamente, ad imposta sostitutiva), non limitando, quindi, le operazioni di compensazione tra fondi aventi la medesima natura.

Ai fini della determinazione dell’imposta da versare , deve essere predisposto un prospetto alla data del 30 giugno 2011, indipendentemente dalla periodicità con la quale il fondo o la SICAV procede alla redazione dei prospetti periodici ai sensi dell’articolo 2 del decreto 24 maggio 1999, n. 228.

In caso di fusioni cosiddette “nazionali” – ossia tra OICVM stabiliti nel medesimo Stato membro quando almeno uno degli OICVM sia commercializzato in uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine – ovvero di fusioni cosiddette “meramente nazionali”, vale a dire quelle fusioni che interessano OICVM costituiti nel medesimo Stato membro e non commercializzati in via transfrontaliera, può ritenersi ancora attuale l’indirizzo espresso con la risoluzione 1° marzo 2004, n. 25/E.

La citata risoluzione si è espressa con riferimento ad un’operazione di fusione – regolarmente autorizzata dalla Banca d’Italia - tra fondi aperti armonizzati di diritto italiano avvenuta a seguito della fusione per incorporazione di due società di gestione del risparmio (SGR). In particolare, la fusione è avvenuta trasferendo, alla data del perfezionamento, tutte le attività e le passività di ciascun fondo incorporando in quello incorporante e attribuendo ai partecipanti interessati le quote di quest’ultimo, determinate sulla base del concambio risultante dall’ultima valorizzazione dei fondi partecipanti alla fusione antecedente la data di efficacia dell’operazione.

Ai fini della individuazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dovuta sul risultato maturato della gestione, la risoluzione ha chiarito che si deve procedere alla determinazione di un’unica base imponibile, confrontando il valore del patrimonio netto alla fine dell’anno del fondo derivante dalla fusione al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell’anno, con la somma dei valori dei patrimoni netti all’inizio dell’anno dei fondi oggetto della fusione. Tale interpretazione, quindi, ha effetto anche con riferimento all’individuazione del risultato della gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 ai fini dell’applicazione del regime transitorio in esame nei casi di fusioni che si sono perfezionate entro tale data.

Qualora la fusione si perfezioni dopo il 30 giugno 2011, l’OICR incorporante individua la base imponibile dell’OICR incorporato e provvede ai relativi adempimenti. Sulla base del rapporto dei patrimoni dei due OICR al 30 giugno 2011, l’OICR incorporante individua il valore delle quote o azioni date in concambio, rilevante ai fini dell’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il comma 71 dell’articolo 2 del provvedimento disciplina le modalità di recupero degli eventuali risultati negativi di gestione che residuano dopo la compensazione effettuata al 30 giugno 2011.

Si ricorda, infatti, che l’utilizzabilità dei risultati negativi a compensazione di quelli positivi maturati negli anni successivi dallo stesso o da altro OICVM ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, ha imposto alle società di gestione di procedere alla loro valorizzazione nei rendiconti degli OICVM, iscrivendo nella voce dell’attivo relativa agli altri crediti l’importo del “risparmio d’imposta” ad essi ricollegabile (pari al 12,50 per cento del risultato negativo).

L’omessa valorizzazione dei predetti risultati avrebbe infatti avvantaggiato i nuovi partecipanti a danno di quelli vecchi in quanto i primi avrebbero beneficiato dei risultati negativi di gestione maturati dai secondi, senza sostenere in contropartita alcun onere.

Il comma 71 dell’articolo 2 del provvedimento, stabilisce quindi che con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi che residuano dopo la compensazione effettuata in base alle sopra richiamate disposizioni, possono essere utilizzati in compensazione dei redditi derivanti dalla partecipazione agli OICR italiani soggetti alla ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973. A tal fine le SGR, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento dei fondi lussemburghesi storici accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato un importo pari al 12,50 per cento del relativo ammontare.

In sostanza, i risultati negativi finora maturati possono essere utilizzati in compensazione delle ritenute sui proventi derivanti dalla partecipazione agli OICR di diritto italiano istituiti dalla medesima SGR e ai fondi lussemburghesi soggetti alla nuova disciplina fiscale.

Si precisa che le predette operazioni di compensazione non sono assoggettate ai limiti e agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Mancando un’esplicita previsione normativa, la scelta dei fondi o dei comparti con risultato negativo con i quali effettuare la suddetta compensazione è rimessa alla discrezionalità della società di gestione, della SICAV o del soggetto incaricato del collocamento dei fondi lussemburghesi storici. Tuttavia, è evidente, che tale scelta deve essere improntata a criteri oggettivi, preventivamente determinati e costanti (ad esempio, la SGR può decidere di dare la precedenza a quei fondi con un maggior ammontare di risultati negativi o ai fondi con risultati negativi più risalenti).

Al riguardo si precisa che le operazioni di accreditamento e addebitamento conseguenti alla compensazione dei risultati positivi e negativi di gestione in capo ai fondi o ai comparti istituiti dalla medesima SGR, SICAV o soggetto incaricato del collocamento dei fondi lussemburghesi storici, possono essere effettuate alla data del 30 giugno 2011 senza necessità di attendere la data di versamento dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione (ossia il 16 febbraio 2012).

Il comma 72 dell’articolo 2 del provvedimento regola poi le ipotesi in cui alla data di cessazione dell’OICVM siano presenti risultati negativi di gestione non utilizzati in compensazione. In particolare, è previsto che in dette ipotesi ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di importo pari al risultato negativo a questi attribuibile in proporzione alle quote o azioni possedute. La SGR, la SICAV o il soggetto collocatore rilasciano al partecipante un certificato attestante la minusvalenza ad esso spettante senza indicazione della data di maturazione del risultato negativo in capo all’OICVM.

Non è stata infatti confermata l’attuale disposizione che prevede che, ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione, si tiene conto di ciascun periodo d’imposta in cui il risultato negativo è maturato (v. ultimo periodo del comma 2-ter, dell’articolo 9 della legge n. 77 del 1983).

Pertanto, le minusvalenze attribuite ai partecipanti in occasione della cessazione del fondo potranno essere computate in diminuzione dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati, ai sensi dell’articolo 68, comma 4, del TUIR e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, entro il quarto periodo d’imposta successivo a quello della data di chiusura dell’OICVM.

4.2. Regime transitorio di tassazione dei partecipanti non esercenti attività d’impresa

Con riferimento al regime transitorio di tassazione dei partecipanti agli OICVM italiani e ai fondi lussemburghesi storici, i commi 73 e 74 del provvedimento disciplinano le modalità di determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, tenuto conto della circostanza che i redditi e le perdite sono tassati per maturazione in capo al fondo mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione.

In particolare, ai fini della determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973, il comma 73 stabilisce che nel caso di rimborso o cessione di quote o azioni di OICVM possedute al 30 giugno 2011, si deve assumere il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto. Si precisa che detto valore non deve essere depurato dell’effetto del regime fiscale applicato in capo al fondo.

Per quanto riguarda la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del TUIR mediante la cessione o il rimborso delle quote o azioni di OICVM possedute alla data del 30 giugno 2011, il comma 74 prevede l’utilizzo, quale costo fiscalmente riconosciuto, del costo o valore originario di acquisto aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

Di seguito si riportano alcuni esempi sulle modalità di calcolo dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti dal rimborso o dalla vendita di quote di OICVM.

Si ipotizzi il caso di quote il cui valore di sottoscrizione al 30 settembre 2009, data di avvio dell’OICVM, sia pari a 100, il valore al 30 giugno 2011 sia pari a 143,75 (il valore è al netto dell’imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato di gestione pari a 50, ossia di 6,25) e quello di rimborso delle quote pari a 170. Applicando le regole contenute nel comma 73 per la determinazione dei redditi di capitale, in luogo del valore originario di sottoscrizione pari a 100 deve essere assunto il valore delle quote o azioni al 30 giugno 2011, pari a 143,75; pertanto il reddito di capitale da assoggettare alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973, sarà pari alla differenza tra il valore di rimborso (170) e il valore rilevato dal prospetto dell’OICVM al 30 giugno 2011 (143,75) ossia pari a 26,25.

Nel caso in cui al 30 giugno 2011 il valore delle quote o azioni sia pari a 91,25 (ossia l’OICVM ha avuto una perdita pari a 10 e pertanto il valore della quota è aumentato del risparmio d’imposta ad essa corrispondete - pari a 1,25 – che alla predetta data viene, di fatto, riconosciuto in via definitiva al partecipante) e quello di rimborso sia pari a 130, il reddito di capitale da assoggettare a ritenuta sarà pari a 38,75 (130-91,25). In tal caso, infatti, il valore rilevato al 30 giugno 2011 tiene conto della circostanza che la perdita di valore della quota rispetto alla data di sottoscrizione è stata riconosciuta al partecipante nel maggior valore della quota stessa alla predetta data in misura pari al 12,50 per cento della perdita rilevata in capo all’OICVM.

Si consideri poi il caso in cui il valore di sottoscrizione delle quote o azioni al 30 settembre 2009, data di avvio dell’OICVM, sia sempre pari a 100, il valore al 30 giugno 2011 sia pari a 150 (valore al netto dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione) e quello di rimborso sia pari a 120. In questo caso, il reddito di capitale da assoggettare a ritenuta sarà pari a zero in quanto non può mai essere negativo (150-120 = -30) mentre il reddito diverso dovrà essere determinato tenendo conto del nuovo costo fiscalmente riconosciuto pari al valore di acquisto (100) aumentato della differenza positiva tra il valore al 30 giugno 2011 (150) e il valore di acquisto (100), ossia pari a 150. Nel caso in esame si avrà una minusvalenza, in quanto la differenza tra il valore di rimborso delle quote o azioni (120) e il nuovo costo fiscalmente riconosciuto (150), al netto dei redditi di capitale maturati (0), è negativa (-30).

Da ultimo, si ipotizzi il caso in cui il costo di acquisto delle quote o azioni al 30 settembre 2009 sia pari a 100, il valore di prospetto alla medesima data, che coincide per semplicità con la data di avvio dell’OICVM, pari a 105, il valore al 30 giugno 2011 sia pari a 90 (valore che tiene conto del risparmio d’imposta sul decremento di valore dell’OICVM dalla data di avvio fino al 30 giugno 2011), il valore di cessione pari a 120 e quello di prospetto alla data di cessione pari a 118. Applicando le disposizioni dei citati commi 73 e 74, si avrà che il nuovo valore fiscalmente riconosciuto sarà pari a 85 – ossia al costo di acquisto originario (100) diminuito della differenza tra il valore al 30 giugno 2011 (90) e il valore di prospetto alla data di acquisto (105). Il reddito di capitale da assoggettare a ritenuta sarà pari a 28 (118 - 90 = 28) e il reddito diverso sarà dato alla differenza tra il valore di cessione delle quote o azioni (120) e il nuovo costo fiscalmente riconosciuto (85), al netto dei redditi di capitale maturati (28), ossia si avrà una plusvalenza pari a 7.

Nessun regime transitorio è, invece, stato previsto dalle norme con riferimento ai proventi realizzati tramite la distribuzione periodica in costanza di partecipazione al fondo. Tali proventi, pertanto, sono assoggettati al nuovo regime fiscale di cui all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 a decorrere da quelli percepiti dal 1° luglio 2011.

4.3 Regime transitorio di tassazione dei partecipanti esercenti attività d’impresa

Le disposizioni del comma 75 dell’articolo 2 del provvedimento disciplinano il regime transitorio dei soggetti esercenti attività di impresa per le quote o azioni di OICVM possedute alla data del 30 giugno 2011 nell’ambito di tale attività.

In particolare, è previsto che sui redditi di impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM possedute alla data del 30 giugno 2011 il credito d’imposta previsto dalle disposizioni in vigore fino alla predetta data è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti, e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni, dal 1° luglio 2011, fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

Tale disposizione conferma la regola attuale – contenuta nel terzo comma dell’articolo 9 della legge n. 77 del 1983, nel quarto comma dell’articolo 11 della legge n. 344 del 1993, nel quarto comma dell’articolo 11?bis del decreto legge n. 512 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 649 del 1983, e nel secondo comma dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 84 del 1992 - secondo la quale il credito d’imposta del 15 per cento è riconosciuto alle imprese al momento della percezione dei proventi, a prescindere quindi dalla loro iscrizione in bilancio, tranne che per le imprese di assicurazione, limitatamente alle polizze di ramo III, per le quali il credito d’imposta spetta al momento dell’iscrizione in bilancio dei proventi ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 173 del 1997.

Tuttavia, considerato che l’imposizione sostituiva in capo agli OICVM sarà applicata fino al 30 giugno 2011, il comma 75 precisa che il credito d’imposta del 15 per cento, la cui finalità è quella di evitare la doppia tassazione dei proventi degli OICVM (una volta in capo all’organismo ed un’altra in capo al partecipante tramite il concorso alla formazione del reddito d’impresa), spetta solo fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. In altri termini, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante si deve confrontare il provento realizzato (o quello iscritto in bilancio per le imprese di assicurazione limitatamente alle polizze di ramo III), con quelli “maturati” al 30 giugno 2011 e commisurare il credito d’imposta al minore dei due.

Ad esempio, ipotizzando il caso di un’impresa che valuti in bilancio le quote al costo medio ponderato (CMP), computato assumendo il costo di sottoscrizione o acquisto, in ipotesi corrispondente al valore di prospetto rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto, la stessa dovrà memorizzare il CMP al 30 giugno 2011 delle quote o azioni possedute (ad esempio 100), il valore di prospetto alla stessa data (ad esempio 110), e determinare i proventi “maturati” pari a 10.

Qualora in data successiva al 30 giugno 2011 l’impresa proceda al rimborso di parte delle stesse quote al valore di 130, il provento realizzato sarà pari a 30 (130 – 100 = 30), ma il credito di imposta spetterà limitatamente all’importo di 10 in quanto inferiore a 30. Qualora il valore di rimborso delle quote sia pari a 108, il credito d’imposta spetta limitatamente ai proventi effettivamente realizzati, ossia 8 (108 – 100 = 8), in quanto di importo inferiore a quelli “maturati”. Sempre con riferimento alle quote in questione, nessuna rilevanza fiscale sarà attribuita ai proventi iscritti ma non realizzati.

Si ipotizzi, infine, il caso di un’impresa di assicurazione limitatamente all’investimento delle polizze di ramo III per le quali come detto in precedenza, stante il tenore letterale della norma transitoria, il credito d’imposta del 15 per cento continua a spettare sui proventi iscritti in bilancio relativi alle azioni o quote di OICVM possedute a copertura delle riserve di classe D.

Anche per le quote relative alle polizze di ramo III occorre operare al 30 giugno 2011 il citato confronto ai fini dell’individuazione dei proventi “maturati” alla predetta data, assumendo tuttavia per le quote o azioni di OICVM acquistate fino al 31 dicembre 2010 (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare), in luogo del valore di prospetto alla data di sottoscrizione o di acquisto, il costo fiscalmente riconosciuto determinato avendo riguardo ai valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2010.

Ad esempio, ipotizzando che il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute alla data del 30 giugno 2011 sia 100 (come sopra determinato) e che il valore di prospetto a tale data sia 110, l’impresa di assicurazione dovrà memorizzare alla fine del primo semestre del 2011 un provento “maturato” pari a 10. Ove il maggior valore iscritto in bilancio al 31 dicembre 2011 sia 13, il credito d’imposta effettivamente spettante al 31 dicembre 2011 è pari al 15% del provento memorizzato al 30 giugno 2011 (10); se detto maggior valore è pari a 8 (inferiore a quello memorizzato al 30 giugno 2011) l’impresa di assicurazione usufruisce del relativo credito d’imposta con riguardo a 8 mentre l’eccedenza di 2 consentirà l’attribuzione del credito d’imposta ove lo stesso sia iscritto in uno dei bilanci successivi o sia realizzato per effetto della cessione o del riscatto.

Si fa presente che l’applicazione del regime transitorio disciplinato dal comma in esame comporta la necessità di contabilizzare separatamente le quote o azioni sottoscritte o acquistate fino al 30 giugno 2010 e quelle sottoscritte o acquistate successivamente.

Al fine di non protrarre lungamente nel tempo la gestione del regime transitorio, l’impresa potrà considerare prioritariamente cedute o rimborsate le quote o azioni del magazzino formato con le quote o azioni sottoscritte o acquistate fino al 30 giugno 2011 (criterio FIFO), purché tale criterio sia applicato per tutti gli OICVM posseduti.

4. 4 Regime transitorio dei partecipanti non residenti

Ai sensi del comma 76 dell’articolo 2 del provvedimento relativamente alle quote e alle azioni di OICVM possedute da soggetti non residenti indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996, la somma di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997 è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi realizzati attraverso la distribuzione o il rimborso delle quote o azioni e percepiti dal 1° luglio 2011. Tale somma è spettante fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente tra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato da tali prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

Come illustrato al paragrafo 4.1.1.3, l’articolo 9, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 461 del 1997, abrogato dal comma 79 dell’articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che i soggetti non residenti sopra citati, possono ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva assolta attraverso il prelievo operato dalla società di gestione sul risultato complessivo dell’OICVM.

La disposizione transitoria in commento ha, evidentemente, la finalità di assicurare che l’esenzione riconosciuta agli investitori non residenti attraverso il predetto rimborso permanga, con riferimento ai redditi prodotti dall’OICVM fino al 30 giugno 2011, anche nella vigenza del nuovo regime.

Le SGR, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote di fondi lussemburghesi storici provvedono al pagamento della predetta somma per il tramite della banca depositaria, ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell’imposta sostitutiva da versare con riferimento al risultato positivo rilevato al 30 giugno 2011 ovvero della ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973.

4.5. Regime transitorio di tassazione delle forme di previdenza complementare

Le disposizioni del comma 77 dell’articolo 2 del provvedimento disciplinano il regime transitorio delle quote o azioni di OICVM possedute dalle forme di previdenza complementare.

In particolare, è stabilito che sui redditi derivanti da quote o azioni degli OICVM possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d’imposta di cui all’articolo 17, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 252 del 2005, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo dal 1° luglio 2011, fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

Tale credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione della forma di previdenza complementare ed è detratto dall’imposta sostitutiva da questo dovuta.

Si precisa che, ai fini della determinazione dei proventi “maturati” al 30 giugno 2011, relativamente alle quote o azioni di OICVM possedute dalle forme di previdenza al 31 dicembre 2010, deve essere assunto in luogo del valore di prospetto alla data di sottoscrizione o di acquisto, il valore fiscalmente riconosciuto determinato avendo riguardo ai valori iscritti nei rendiconti al 31 dicembre 2010.

Anche per le forme di previdenza complementare, così come per le imprese, l’applicazione del regime transitorio disciplinato dal comma in esame comporta la necessità di contabilizzare separatamente le quote o azioni sottoscritte o acquistate fino al 30 giugno 2010 e quelle sottoscritte o acquistate successivamente.

4.6. Regime transitorio per l’applicazione del risparmio amministrato

Il comma 78 dell’articolo 2 del provvedimento regola l’applicazione delle modifiche apportate al regime del risparmio amministrato (cfr. paragrafo 4.2.2) ai rapporti in essere alla data del 30 giugno 2011 aventi ad oggetto quote o azioni di OICR. In particolare, considerato che le citate modifiche esplicano effetto a partire dal 1° luglio 2011, viene previsto che l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997 è applicata, anche in mancanza di opzione, in relazione ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito, nonché ai rapporti per i quali sussista uno stabile rapporto con l’intermediario anche in mancanza di un formale contratto di custodia ed amministrazione, nei casi in cui tali rapporti abbiano ad oggetto quote o azioni di OICR e siano intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con intermediari che possono applicare il regime del “risparmio amministrato” secondo quanto disposto dal predetto articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Pertanto, anche nel caso di rapporti già esistenti al 30 giugno 2011 il regime del risparmio amministrato diviene il “regime naturale” per i redditi diversi derivanti da quote o azione di OICR.

Per tali rapporti in essere è espressamente previsto che il contribuente può rinunciare all’applicazione del regime del risparmio amministrato, con effetto dal 1° luglio 2011, mediante apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011.

Nell’ipotesi in cui il contribuente non rinunci all’applicazione del regime del risparmio amministrato, il citato comma 78 dell’articolo 2 del provvedimento prevede per il contribuente medesimo l’obbligo di fornire all’intermediario gli elementi e la documentazione necessari ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell’imposta.

5. Abrogazione di norme

Il comma 79 del provvedimento, secondo quanto già accennato in precedenza, individua una serie di disposizioni che sono abrogate a decorrere dalla data da cui hanno effetto le nuove previsioni normative recate dal medesimo provvedimento (1° luglio 2011).

In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni:

·       l’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 (regime fiscale dei fondi mobiliari aperti);

·       l’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 (regime fiscale dei fondi mobiliari chiusi);

·       i commi da 1 a 5 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 (regime fiscale dei fondi lussemburghesi storici);

·       il primo periodo del comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84 (regime fiscale delle Sicav);

·       l’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (regime fiscale degli OICVM italiani dedicati a soggetti non residenti);

·       l’articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (regime fiscale dei fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate);

·       il comma 4-bis dell’articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (norme di determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM);

·       il secondo e terzo periodo del comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (credito d’imposta spettante alle forme di previdenza complementare in relazione alle quote di OICVM soggetti ad imposta sostitutiva);

·       le parole “da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all’imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonché” del comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (esclusione dal computo del risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM soggetti ad imposta sostitutiva).

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Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente Circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

 

 

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