L’Agenzia
scioglie i dubbi sul modificato regime di tassazione
degli organismi d’investimento collettivo
Focus sul
cambio di passo nella fiscalità del risparmio gestito.
Con la
circolare 33/E del 15 luglio, l’Agenzia detta i
primi chiarimenti sul nuovo sistema di tassazione dei
fondi comuni d’investimento mobiliare italiani ed
equiparati, varato l’anno scorso con il decreto mille
proroghe (dl 225/2010).
Per i
fondi italiani e quelli storici lussemburghesi, già dal
1° luglio è scattata la riforma, che fa slittare il
momento della tassazione dal maturato in capo al fondo
alla percezione dei proventi effettivamente realizzati
dai partecipanti e del disinvestimento delle quote o
azioni possedute, come già accade per i fondi esteri. In
altre parole, sul risultato maturato dalla gestione del
fondo non è più dovuta l’imposta sostitutiva del 12,50%
e il prelievo è in capo ai partecipanti nella fase in
cui percepiscono i proventi.
Questa
rivoluzione nel prelievo dei fondi è legata all’esigenza
di eliminare la differenza tra la tassazione dei
proventi che derivano dalla partecipazione ad organismi
d’investimento collettivo in valori mobiliari esteri e
quella che riguarda gli organismi italiani che investono
in strumenti finanziari.
Anche
lo switch conta agli occhi del Fisco
Il
passaggio da un comparto all’altro dello stesso
organismo di investimento rileva fiscalmente. In
particolare, con il termine switch s’intendono
sia il trasferimento da un fondo all’altro gestito dalla
stessa società di gestione, regolamentati in modo
unitario e, di conseguenza, offerti tramite lo stesso
prospetto informativo, sia le operazioni di conversione
delle quote di un comparto in quelle di un altro
nell’ambito di organismi d’investimento con più
compartimenti.
Il
documento di prassi, quindi, precisa che può
considerarsi superata l’interpretazione data in passato
con la circolare ministeriale 165/1998. Il peso fiscale
dello switch, infatti, in linea con quanto accade
nella maggior parte dei Paesi europei, discende dal
fatto che ciascun fondo costituisce un patrimonio
autonomo. In quest’ottica, anche la Banca d’Italia
disciplina lo switch nell’ambito delle operazioni
di rimborso.
I fondi
destinatari del nuovo regime
La riforma
riguarda gli Oicr (organismi di investimento collettivo
del risparmio) con sede in Italia, esclusi i fondi
immobiliari. Non solo. Rientrano nel passaggio al nuovo
sistema anche quelli che si trovano in Lussemburgo e
sono già autorizzati al collocamento nel territorio
dello Stato. In particolare, la rivoluzione del
risparmio gestito si applica agli organismi italiani che
possono investire in strumenti finanziari quotati (e
non) in un mercato regolamentato, depositi bancari di
denaro, crediti e titoli rappresentativi, altri beni,
sempre diversi dagli immobili, per cui esiste un mercato
e che hanno un valore determinabile con certezza almeno
ogni sei mesi. Sono dentro il nuovo regime, quindi,
anche i fondi che attuano operazioni di
cartolarizzazione e quelli che investono in opere
d’arte, metalli preziosi e altre materie prime
negoziate. Ciò che conta è che gli organismi abbiano gli
elementi necessari per attuare forme di investimento
collettivo del risparmio. A questo proposito, pesa la
funzione economica del fondo (con la gestione collettiva
del risparmio raccolto tra più investitori) e
l’autonomia delle scelte di gestione della Sgr (società
di gestione del risparmio).
Chi
applica la ritenuta
La Sgr o,
nel caso dei fondi storici lussemburghesi,
l’intermediario collocatore opera la ritenuta. Se le
quote, però, sono immesse in un sistema di deposito
accentrato gestito da una società autorizzata, i compiti
del sostituto d’imposta spettano all’intermediario
residente presso cui sono depositate, aderente
direttamente o indirettamente al sistema, e sui non
residenti aderenti allo stesso. In particolare, i non
residenti che applicano la ritenuta devono nominare come
rappresentante fiscale una banca o una società di
intermediazione mobiliare residente nel territorio dello
Stato, una stabile organizzazione in Italia di istituti
di credito o imprese d’investimento non residenti o una
società di gestione accentrata di strumenti finanziari
autorizzata. Il rappresentante fiscale adempie ai propri
compiti negli stessi termini e con uguali responsabilità
rispetto ai residenti. Nel dettaglio, deve versare la
ritenuta all’Erario e fornire entro 15 giorni dalla
richiesta dell’Amministrazione finanziaria ogni notizia
o documento utile a provare di aver assolto agli
obblighi sulla ritenuta.
Giulia
Marconi
Circolare del 15/07/2011 n. 33 - Agenzia delle Entrate -
Direzione Centrale Normativa
Articolo 2, commi da 62 a 79, del decreto-legge del 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Nuovo regime di
tassazione degli organismi di investimento collettivo
del risparmio di diritto italiano
Testo:
INDICE
Premessa
1. Ambito soggettivo
2. Regime fiscale dei fondi
2.1 Regime applicabile sino al 30 giugno 2011
2.2 Regime applicabile dal 1° luglio 2011
2.2.1 Ritenute non applicabili nei confronti degli OICR
2.2.2 Ritenute applicabili nei confronti degli OICR
3. Regime fiscale dei partecipanti
3.1 Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione
agli OICR
3.1.1. Regime applicabile fino al 30 giugno 2011
3.1.1.1 Partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese
commerciali
3.1.1.2 Partecipazioni assunte dalle forme
pensionistiche complementari
3.1.1.3 Partecipazioni assunte da soggetti non residenti
3.1.2. Regime applicabile dal 1° luglio 2011
3.1.2.1. Modalità di applicazione della ritenuta
3.1.2.2 Partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese
commerciali
3.1.2.3 Partecipazioni assunte dalle forme
pensionistiche complementari
3.1.2.4 Partecipazioni assunte da soggetti non residenti
3.2 Redditi diversi di natura finanziaria derivanti
dalla partecipazione in OICR
3.2.1 Regime applicabile fino al 30 giugno 2011
3.2.2 Regime applicabile dal 1° luglio 2011
4. Regime transitorio
4.1 Regime transitorio di tassazione dei fondi
4.2 Regime transitorio di tassazione dei partecipanti
non esercenti attività d’impresa
4.3 Regime transitorio di tassazione dei partecipanti
esercenti attività d’impresa
4. 4 Regime transitorio dei partecipanti non residenti
4.5 Regime transitorio di tassazione delle forme di
previdenza complementare
4.6 Regime transitorio per l’applicazione del risparmio
amministrato
5. Abrogazione di norme
Premessa
L’articolo 2, commi da 62 a 84, del decreto legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (di seguito “provvedimento”
o “decreto mille proroghe”) modifica
profondamente l’attuale regime dei fondi comuni di
investimento mobiliare italiani ed esteri realizzando la
riforma della fiscalità del risparmio gestito in monte.
In particolare, per i fondi italiani e per quelli ad
essi equiparati (fondi lussemburghesi storici) a partire
dal 1° luglio 2011 viene abrogato il regime di
tassazione dei redditi del fondo basato sul principio
della maturazione spostando il momento della tassazione
alla percezione dei proventi da parte dei partecipanti e
del disinvestimento delle quote o azioni possedute, alla
stregua di quanto già avviene per i fondi istituiti
all’estero.
Tale riforma si è resa necessaria per porre fine alla
differenza di tassazione tra i proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi d’investimento collettivo in
valori mobiliari di diritto estero conformi alle
direttive comunitarie e la tassazione subita dagli
organismi di diritto italiano che investono in strumenti
finanziari.
Come noto, infatti, con l’abrogazione del cosiddetto
“equalizzatore”, ad opera dell’articolo 9 del decreto
legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, era stata modificata
l’impostazione originaria della riforma delle rendite
finanziarie disposta dal decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461 che aveva individuato nella tassazione per
maturazione il criterio naturale di imposizione per i
redditi di natura finanziaria, siano essi redditi di
capitale o redditi diversi di natura finanziaria, e
aveva attribuito all’equalizzatore il compito di
assicurare la neutralità tra il sistema di tassazione
per maturazione e quello fondato nel principio del
realizzo.
Il provvedimento detta disposizioni specifiche
per disciplinare il nuovo regime fiscale del fondo, per
assoggettare a tassazione i redditi realizzati dai
partecipanti nonché per stabilire il regime transitorio.
Con la presente circolare si forniscono i primi
chiarimenti in merito alle disposizioni che regolano il
nuovo regime dei fondi di diritto italiano e si rinvia
ad un successivo documento di prassi la disamina delle
norme riferite ai fondi di diritto estero.
1. Ambito soggettivo
Le modifiche recate dall’articolo 2 del provvedimento,
commi da 62 a 79, riguardano il regime tributario
applicabile agli organismi di investimento collettivo
del risparmio (OICR) con sede in Italia, con esclusione
dei fondi immobiliari.
L’ambito soggettivo di applicazione di tali modifiche è
delineato dal comma 62 del decreto mille proroghe
che dispone che all’articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito,
“TUIR”), è aggiunto il comma 5-quinquies.
Quest’ultima disposizione prevede che gli organismi di
investimento collettivo del risparmio con sede in Italia
e quelli con sede in Lussemburgo già autorizzati al
collocamento nel territorio dello Stato “non sono
soggetti alle imposte sui redditi”.
In particolare, la riforma è applicabile nei confronti
dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di
diritto italiano finora disciplinati dall’articolo 9
della legge 23 marzo 1983, n. 77, delle società di
investimento a capitale variabile (SICAV) di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 84 e dei fondi comuni di investimento mobiliare
chiusi di cui all’articolo 11 della legge 14 agosto
1993, n. 344.
Rientrano, altresì, nell’ambito applicativo in esame i
fondi di cui all’articolo 11-bis del decreto
legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Si
tratta degli OICR aperti con sede in Lussemburgo -
cosiddetti “fondi lussemburghesi storici” - che
investono in strumenti finanziari, autorizzati al
collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del
decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito dalla
legge 25 luglio 1956, n. 786 e delle successive leggi
valutarie e ai quali, per la parte del risultato della
gestione del fondo maturato in ciascun anno e
proporzionalmente corrispondente alle quote collocate in
Italia, si applica il medesimo regime tributario dei
fondi comuni italiani.
Inoltre, stante la generica dizione utilizzata dal
legislatore “Organismi di investimento collettivo del
risparmio” (OICR), la riforma trova applicazione non
solo con riferimento ai fondi comuni di investimento
mobiliare (OICVM), ma anche alla generalità degli
organismi di investimento collettivo del risparmio
italiani disciplinati dall’articolo 36 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico della
Finanza (TUF), che possono investire in beni, diversi
dagli immobili, individuati dall’articolo 4 del decreto
ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, come modificato
dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 5 ottobre 2010, n. 197, ossia in:
·
strumenti finanziari quotati e non quotati in un mercato
regolamentato;
·
depositi bancari di denaro;
·
crediti e titoli rappresentativi di crediti;
·
altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano
un valore determinabile con certezza con una periodicità
almeno semestrale.
Pertanto, vi rientrano, tra gli altri, i fondi che
attuano operazioni di cartolarizzazione ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 30
aprile 1999, n. 130 e i fondi che investono in beni
d’arte, in metalli preziosi o altre materie prime
negoziate.
Sono invece esplicitamente esclusi dall’applicazione
della riforma in esame i fondi immobiliari il cui regime
fiscale rimane quello contenuto nel decreto legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e nell’articolo 32
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 9, del
decreto legge 15 maggio 2011, n. 70.
Non sono altresì interessati dalla predetta riforma le
forme di previdenza complementare per le quali i redditi
dalle stesse percepiti rimangono assoggettati al regime
fiscale dettato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252 che prevede la tassazione del risultato della
gestione maturato nel periodo d’imposta nella misura
dell’11 per cento.
Ciò premesso, è opportuno in ogni caso evidenziare che
il nuovo regime fiscale introdotto dalla riforma in
commento, al pari di quello attuale, si applica
esclusivamente agli organismi che siano dotati delle
caratteristiche e degli elementi necessari per attuare
forme di investimento collettivo del risparmio. A tale
proposito, occorre fare riferimento a quanto da ultimo
disposto dall’articolo 32 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, che è intervenuto sulla
disciplina civilistica dei fondi comuni di investimento
al fine di contrastare l’utilizzo improprio del veicolo
fondo comune per ottenere, tra l’altro, indebiti
vantaggi fiscali.
In particolare, l’articolo 32 sopra indicato ha
sostituito la nozione di “fondo comune di investimento”
contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera j), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria (TUF), definendolo: “il patrimonio
autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di
quote, tra una pluralità di investitori con la finalità
di investire lo stesso sulla base di una predeterminata
politica di investimento; suddiviso in quote di
pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in
monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia
dai medesimi”. La nuova definizione, in linea con il
quadro normativo comunitario, pone in evidenza la
funzione economica del fondo (gestione collettiva del
risparmio raccolto tra una pluralità di investitori) e
l’autonomia delle scelte di gestione della società di
gestione del risparmio (SGR).
In proposito si fa presente che è stato, inoltre,
modificato l’articolo 36, comma 6, del TUF, per chiarire
il regime di responsabilità dei fondi comuni di
investimento precisando che delle obbligazioni contratte
dalla SGR per conto del fondo risponde esclusivamente
quest’ultimo con il proprio patrimonio.
Lo stesso articolo 32 ha altresì modificato l’articolo
37, comma 2, lettera b-bis), del TUF, eliminando
il potere della Banca d’Italia di disciplinare il
contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di
investimento destinati ad investitori qualificati e le
procedure di fusione tra detti fondi nonché di approvare
i relativi regolamenti.
In sostanza, quindi, il Legislatore con tale
disposizione ha inteso negare lo status di fondo
comune d’investimento e, quindi, il correlato regime
fiscale, a quei fondi che si discostano dal modello
tipizzato dalle disposizioni civilistiche e che non
attuano forme di gestione collettiva del risparmio.
Al riguardo, si ricorda che la risoluzione n. 137/E del
4 ottobre 2005 ha precisato che un fondo, per essere
tale, necessita dunque di una pluralità di
sottoscrittori, a meno che l’unico detentore non
rappresenti una pluralità di interessi così da
raffigurare una gestione collettiva, quale è il caso, ad
esempio, dei fondi pensione o dei fondi comuni.
Pertanto, qualora un organismo di investimento non
possieda i requisiti previsti dalle sopra menzionate
disposizioni, allo stesso non si applicherà la
disciplina fiscale prevista per gli organismi di
investimento collettivo del risparmio di cui
all’articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR e a
tali organismi si applicheranno le disposizioni in
materia di IRES.
2. Regime fiscale dei fondi
2.1. Regime applicabile sino al 30 giugno 2011
E’ opportuno ricordare che, per effetto della riforma
dell’imposizione delle rendite finanziarie contenuta nel
decreto legislativo n. 461 del 1997, il regime fiscale
degli organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari - inizialmente soggetti ad un’imposta
sostitutiva commisurata al patrimonio medio netto del
fondo o della SICAV rilevato nel periodo d’imposta – è
stato finora caratterizzato:
·
dall’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12,50
per cento sul risultato maturato della gestione, dal cui
ambito applicativo sono esclusi i redditi esenti e
quelli soggetti a ritenuta d’imposta o ad imposta
sostitutiva;
·
dalla possibilità di compensare il risultato negativo di
un periodo d’imposta con quelli positivi degli anni
successivi.
Per i fondi che investono in partecipazioni qualificate
l’articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999,
n. 505 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000,
una particolare disciplina – ora espressamente abrogata
dal comma 79, lettera c), dell’articolo 2 del
provvedimento – finalizzata ad evitare che lo strumento
fondo comune di investimento potesse essere utilizzato
per investire indirettamente in partecipazioni di
controllo o, comunque rilevanti, al solo scopo di
beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva
nella misura del 12,50 per cento, in luogo di quella più
onerosa del 27 per cento che si sarebbe resa applicabile
all’epoca nel caso in cui le partecipazioni fossero
detenute direttamente dai partecipanti.
Pertanto, per evitare l’applicazione del regime di
tassazione agevolato del 12,50 per cento nel caso in cui
la sottoscrizione delle quote dei predetti organismi
fosse riservata, sulla base della normativa di settore,
ad un ridotto numero di partecipanti non esercenti
attività d’impresa, la citata disposizione ha previsto
che gli organismi di investimento collettivo che
detengono partecipazioni in misura eccedente i limiti
indicati dal medesimo articolo 8, sono assoggettati ad
un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27 per cento
sulla parte del risultato della gestione riferibile alle
partecipazioni qualificate.
L’ambito di operatività della norma, abrogata a partire
dal 1° luglio 2011, è comunque limitato agli organismi
di investimento con un numero ridotto di partecipanti.
Tale disposizione si applica, infatti, agli organismi
aventi meno di 100 partecipanti ad eccezione del caso in
cui le cui quote o azioni dell’organismo siano detenute
per oltre il 50 per cento da partecipanti soggetti alla
vigilanza delle autorità indicate dall’articolo 4, comma
1, del TUF (ad esempio banche, SIM o fondi pensione).
Nonostante l’abrogazione di tale particolare disciplina,
rimane in ogni caso fermo il potere dell’Amministrazione
finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari
conseguiti tramite la partecipazione in fondi di
qualsiasi natura che si dimostrino costruzioni
artificiose e il cui fine esclusivo sia quello di
conseguire indebiti vantaggi fiscali (articolo 37-bis
del D.P.R. n. 600 del 1973).
Un altro regime speciale è altresì previsto dal comma 4
dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 461 del 1997
relativamente a quegli organismi d’investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto italiano le
cui azioni o quote siano sottoscritte esclusivamente dai
soggetti non residenti indicati dall’articolo 6 del
decreto legislativo n. 239 del 1996.
Tali organismi d’investimento non sono sottoposti
all’imposta sul risultato della gestione prevista per
gli OICVM di diritto italiano.
Il particolare regime sopra ricordato non è stato
confermato dalla riforma dal momento che nel nuovo
sistema di imposizione il risultato di gestione
conseguito dagli OICR non è assoggettato ad imposizione
nei confronti dell’organismo stesso e i predetti
soggetti non residenti non subiscono la ritenuta di cui
all’articolo 26?quinquies del D.P.R. n. 600 del
1973 (cfr. articolo 2, comma 79, lettera b), del
provvedimento).
2.2. Regime applicabile dal 1° luglio 2011
Come accennato, il comma 62 dell’articolo 2 del
provvedimento, con l’introduzione del comma 5-quinquies
nell’articolo 73 del TUIR, stabilisce che gli organismi
di investimento collettivo del risparmio aventi sede in
Italia e i cosiddetti “fondi lussemburghesi storici” non
sono soggetti alle imposte sui redditi.
Così come previsto nell’attuale regime fiscale, la norma
limita il prelievo soltanto a taluni redditi di capitale
attribuendo ai fondi la qualifica di soggetto cosiddetto
“lordista” - espressione questa desunta dalla
normativa recata dal decreto legislativo n. 239 del
1996, che per taluni soggetti sancisce il diritto a
percepire i redditi di capitale “al lordo”
dell’imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla
fonte applicabili - con la conseguenza che i fondi
comuni interessati non subiscono la tassazione a monte
sui redditi di capitale da essi percepiti, tranne nel
caso in cui le singole disposizioni prevedono
l’applicazione del prelievo alla fonte nei loro
confronti. In quest’ultimo caso, le ritenute sui redditi
di capitale sono applicate a titolo di imposta.
2.2.1 Ritenute non applicabili nei confronti degli OICR
Il comma 5-quinquies dell’articolo 73 del TUIR
introdotto dalla riforma in esame stabilisce, con
riferimento ai redditi di capitale percepiti dagli OICR,
che non si applicano:
1. la ritenuta del 27 per cento prevista dall’articolo
26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 sugli interessi
e gli altri proventi dei conti correnti bancari, a
condizione che la giacenza media annua non sia superiore
al 5 per cento dell'attivo medio gestito. Resta, quindi,
confermata anche nel nuovo regime l’applicazione della
ritenuta sui proventi dei depositi e dei certificati
rappresentativi di depositi. La disapplicazione della
ritenuta sui proventi dei conti correnti bancari trova
ragione nel fatto che nella fattispecie il conto
corrente bancario rappresenta un mezzo necessario per
eseguire le operazioni di gestione e, quindi, a detti
conti non si può attribuire la funzione di un normale
strumento d’investimento finanziario di liquidità se la
giacenza delle somme è contenuta nei ristretti margini
quantitativi previsti dalla disposizione in esame. Va da
sé che, nel caso in cui questa condizione non sia
rispettata, la ritenuta del 27 per cento deve essere
applicata anche sugli interessi riferibili alla
percentuale del 5 per cento;
2. la ritenuta del 12,50 per cento prevista dal comma 3-bis
dell’articolo 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 sui
proventi delle operazioni di riporto, pronti contro
termine e di mutuo di titoli garantito di cui
all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter),
del TUIR;
3. la ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 5
dell’articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 sui redditi
di capitale diversi da quelli indicati nei commi da 1 a
4 del medesimo articolo e diversi da quelli per i quali
sia prevista l’applicazione di altra ritenuta alla fonte
o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
4. la ritenuta del 12,50 per cento sui redditi di
capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani
e lussemburghesi storici di cui all’articolo 26-quinquies
del D.P.R. n. 600 del 1973 introdotto dal comma 63
dell’articolo 2 del provvedimento in commento;
5. la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi
derivanti dalla partecipazione agli organismi
d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero di cui all'articolo 10-ter della legge n.
77 del 1983.
Ciò premesso, tenuto conto di quanto stabilito dalla
disposizione testé esaminata e dalle altre disposizioni
riguardanti l’applicazione, da parte degli intermediari,
delle ritenute alla fonte o dell'imposta sostitutiva sui
redditi di capitale, i principali casi in cui gli
organismi di investimento collettivo del risparmio
non subiscono alcun prelievo alla fonte - sia sotto
forma di ritenuta che di imposta sostitutiva - possono
essere così individuati, in aggiunta a quelli sopra
elencati:
6. l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sugli
interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni
pubbliche e private di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239 in quanto i fondi non sono
attualmente indicati fra i soggetti di cui al comma 1,
dell’articolo 2 dello stesso decreto legislativo ai
quali la predetta imposta sostitutiva si applica (c.d.
soggetti “nettisti”);
7. la ritenuta del 12,50 per cento sugli utili in
qualunque forma corrisposti ai soci di società ed enti,
residenti e non, prevista dall’articolo 27 del D.P.R. n.
600 del 1973 dal momento che le ritenute dei commi 1 e 4
sono applicabili esclusivamente nei confronti di persone
fisiche e dei soggetti esenti da IRES;
8. l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sugli utili
derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari
immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla
Monte Titoli S.p.A. di cui all’articolo 27-ter
del D.P.R. n. 600 del 1973. Tale imposta sostitutiva è,
infatti applicata nella stessa misura e con le stesse
modalità previste dall’articolo 27 del medesimo decreto;
9. la ritenuta del 20 per cento (ovvero del 12,50 per
cento) sui proventi di cui all’articolo 44 del TUIR
derivanti da partecipazione a fondi comuni
d’investimento immobiliare di cui all’articolo 6, comma
1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351. La non
applicazione di tale ritenuta nei confronti degli
organismi d’investimento collettivo del risparmio
istituiti in Italia è disposta dal comma 2,
dell’articolo 7, del predetto decreto legge n. 351 del
2001;
10. la ritenuta del 20 per cento (ovvero del 15 per
cento) sugli utili distribuiti da società di
investimento immobiliare quotate e non quotate (SIIQ e
SIINQ) ai sensi dell’articolo 1, comma 134, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
Pertanto, per i redditi di capitale sopra elencati, il
fondo non subisce alcuna ritenuta o imposta sostitutiva
da parte dei soggetti che li corrispondono o che
intervengono nella loro riscossione e detti redditi sono
percepiti dal fondo al lordo dell’imposta.
Diversamente, come già detto, in mancanza di norme che
sanciscano espressamente una deroga al sistema generale
in tema di prelievo alla fonte sui redditi di capitale,
i soggetti residenti che erogano detti redditi agli OICR
devono applicare, ricorrendone le condizioni di
carattere soggettivo, il prelievo alla fonte previsto
dalle singole disposizioni fiscali.
Ed invero, ove si eccettui la deroga per le ritenute di
cui ai precedenti punti 1), 9) e 10), i casi
relativamente ai quali il Legislatore ha ritenuto di
poter attribuire ai fondi comuni la qualità di “lordista”
sono esclusivamente quelli per i quali è prevista
l’applicazione di una ritenuta alla fonte ovvero di una
imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.
La stessa possibilità non è stata invece prevista nel
caso in cui si tratti di redditi di capitale che, pur
scontando un’imposizione del 12,50 per cento, sono posti
in pagamento da parte dei soggetti che hanno emesso i
titoli e nel caso in cui tali redditi sono soggetti ad
un prelievo del 27 per cento. Ricorrendo queste ipotesi,
è stato confermato il regime del prelievo sostitutivo.
In questi termini va intesa la disposizione contenuta
nel secondo periodo del nuovo comma 5-quinquies
dell’articolo 73 del TUIR secondo cui le ritenute
operate sui redditi di capitale si intendono applicate a
titolo d'imposta.
2.2.2 Ritenute applicabili nei confronti degli OICR
In generale, nei confronti degli OICR si applicano le
seguenti ritenute a titolo d’imposta e imposte
sostitutive:
1. la ritenuta del 12,50 e 27 per cento sugli interessi
e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari
prevista dall’articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600
del 1973;
2. l’imposta sostitutiva del 27 per cento sugli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari emessi da soggetti non residenti con scadenza
inferiore a 18 mesi prevista dall’articolo 2, comma 1-ter,
del decreto legislativo n. 239 del 1996;
3. la ritenuta del 27 per cento sui proventi dei
depositi, anche se rappresentati da certificati,
detenuti presso banche italiane di cui all’articolo 26,
comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973;
4. la ritenuta del 27 per cento sugli interessi e altri
proventi dei conti correnti e depositi esteri, compresi
i certificati di deposito, emessi da soggetti non
residenti, di cui all’articolo 26, comma 3, del D.P.R.
n. 600 del 1973;
5. la ritenuta del 27 per cento sui proventi delle
accettazioni bancarie di cui all’articolo 1 del decreto
legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1°
dicembre 1981, n. 692;
6. la ritenuta del 27 per cento sui proventi delle
cambiali finanziarie (o certificati d’investimento) nei
casi in cui, al momento dell’emissione, il rendimento
effettivo sia superiore ai limiti fissati dall’articolo
26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. Al riguardo, si
precisa che le cambiali finanziarie non possono essere
emesse con una scadenza superiore a 18 mesi.
Ciononostante, la norma fiscale accorda comunque la
ritenuta nella misura del 12,50 per cento a condizione
però che il tasso di rendimento all’emissione non superi
determinate soglie quantitative. In caso di superamento
delle predette soglie la ritenuta deve essere applicata
nella misura del 27 per cento.
7. la ritenuta del 27 per cento sui proventi dei titoli
atipici nei casi previsti dagli articoli 5 e 8 del
decreto legge n. 512 del 1983;
8. la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 3-bis
dell’articolo 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 sui
proventi delle operazioni di riporto, pronti contro
termine e di mutuo di titoli garantito di cui
all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter),
del TUIR aventi ad oggetto titoli i cui proventi sono
soggetti alla ritenuta del 27 per cento (ad esempio,
titoli obbligazionari aventi una scadenza inferiore a 18
mesi).
Per quel che concerne i redditi diversi si deve tener
presente che, non essendo gli organismi in parola
soggetti alle imposte sui redditi, le plusvalenze e le
minusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR sono
percepiti al lordo di ogni onere impositivo. Lo stesso
dicasi per le altre eventuali categorie di reddito
indicate nell’articolo 6 del TUIR.
3. Regime fiscale dei partecipanti
Con riferimento al regime fiscale applicabile ai
partecipanti agli OICR di diritto italiano e ai fondi
lussemburghesi storici, occorre innanzitutto precisare
che dalla partecipazione a tali fondi possono derivare
sia redditi di capitale sia redditi diversi di natura
finanziaria, nonché redditi di impresa qualora il
partecipante sia un soggetto che eserciti attività di
impresa commerciale.
In particolare, i redditi di capitale sono individuati
dall’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR che li
definisce come “proventi derivanti dalla gestione,
nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di
masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni
affidati da terzi o provenienti dai relativi
investimenti”. Tali redditi riflettono la
valorizzazione delle quote del fondo stesso operata
dalla società di gestione e pertanto si tratta di quei
proventi direttamente riferibili all’incremento di
patrimonio rilevato in capo all’OICR.
I redditi diversi di natura finanziaria che possono
generare dalla partecipazione a detti fondi sono,
invece, quelli derivanti dalla negoziazione delle quote
del fondo ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c?ter),
del TUIR, nonché quelli realizzati mediante il rimborso
delle quote, ancorché sottoscritte all’emissione o
comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione
a titolo oneroso come stabilito dal comma 1-quater
del medesimo articolo 67 del TUIR.
3.1 Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione
agli OICR
3.1.1. Regime applicabile fino al 30 giugno 2011
Sulla base dell’attuale disciplina, applicabile fino al
30 giugno 2011, i redditi di capitale derivanti dalla
partecipazione al fondo, ove percepiti da un soggetto
che non esercita attività d’impresa, sono esclusi da
imposizione in quanto già tassati in capo al fondo
stesso mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva
del 12,50 per cento sul risultato maturato della
gestione.
Ai fini di una puntuale individuazione dei proventi
derivanti dalla partecipazione ad organismi
d’investimento collettivo in valori mobiliari e,
conseguentemente, anche ai fini della determinazione
delle eventuali plusvalenze o minusvalenze, il comma 4-bis
dell’articolo 45 del TUIR stabilisce che le somme o il
valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di
riscatto o liquidazione o cessione, dai fondi soggetti
ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione,
nonché le somme o il valore normale dei beni percepiti
in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti
organismi, costituiscono proventi e, quindi, redditi di
capitale, per un importo corrispondente alla differenza
positiva tra l’incremento di valore delle azioni o quote
rilevato alla data della distribuzione, del riscatto,
della liquidazione o della cessione e l’incremento di
valore delle quote o azioni rilevato alla data di
sottoscrizione o di acquisto. La stessa disposizione
precisa inoltre che l’incremento di valore in questione
deve essere rilevato dall’ultimo prospetto predisposto
dalla società di gestione del fondo. In tal caso, come
chiarito nella Circolare n. 165/E del 24 giugno 1998,
paragrafo 1.2.2, per incremento di valore si intende il
maggior valore assunto dalle quote o azioni rispetto al
valore delle stesse all’avvio dell’organismo.
Sulla base della particolare regola così stabilita, il
reddito di capitale è commisurato quindi
all’apprezzamento di valore che le quote o azioni degli
organismi di investimento collettivo abbiano subito
rispetto al valore di emissione nel periodo
intercorrente tra la data di acquisizione della
partecipazione e la data della distribuzione ovvero
della dismissione. Soltanto per tale parte, infatti, i
redditi conseguibili attraverso la sottoscrizione delle
partecipazioni negli OICVM possono ritenersi
ricollegabili al rapporto di impiego del capitale che
lega il gestore ai singoli partecipanti.
La disposizione in esame stabilisce, quindi, una
presunzione di attribuzione prioritaria dei proventi
netti realizzati dal fondo nel periodo di detenzione
delle quote a prescindere da eventuali disposizioni del
regolamento del fondo che stabiliscano un diverso ordine
di distribuzione del patrimonio ai sottoscrittori.
I redditi che eccedono l’apprezzamento di valore subito
dalle quote o azioni, non costituiscono redditi di
capitale, bensì plusvalenze.
Una volta accertato che il contribuente abbia
realizzato, oltre ai predetti redditi di capitale, anche
plusvalenze rientranti nella disposizione di cui alla
lettera c?ter) del comma 1 dell’articolo 67 del
TUIR, su dette plusvalenze è dovuta l’imposta
sostitutiva del 12,50 per cento di cui all’articolo 5
del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Qualora attraverso la partecipazione ad un fondo di
diritto italiano o lussemburghese storico sia conseguita
una minusvalenza il partecipante dovrà stabilire per
quale parte tale minusvalenza derivi dalla
partecipazione all’organismo e per quale parte derivi,
invece, dalla negoziazione, utilizzando i criteri
dettati dal comma 4-bis dell’articolo 45 del
TUIR. Si ricorda, infatti, che tale distinzione si rende
necessaria in quanto le minusvalenze derivanti dalla
partecipazione a fondi non possono ritenersi deducibili
dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi
conseguiti dal partecipante, essendo già deducibili
nella determinazione del risultato maturato di gestione
(cfr. Circolare n. 165/E del 1998, paragrafo 3.5).
3.1.1.1 Partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese
commerciali
Per l’ipotesi in cui le partecipazioni ai fondi siano
state assunte nell’esercizio di imprese
commerciali l’articolo 9, comma 3, della legge n. 77 del
1983 prevede che i relativi proventi concorrono a
formare il reddito soltanto nell’esercizio in cui sono
percepiti, ancorché l’imprenditore li abbia iscritti in
bilancio indipendentemente dalla percezione; stabilisce,
inoltre, che su tali proventi l’imprenditore ha diritto
ad un credito d’imposta il cui importo è pari al 15 per
cento dei proventi stessi, credito la cui funzione è
quella di neutralizzare gli effetti della tassazione a
monte che il contribuente ha subito a causa
dell’applicazione, da parte della società di gestione,
dell’imposta sostitutiva del 12,50 per cento e, quindi,
per evitare una doppia imposizione dei proventi.
Destinatari di questo regime sono indistintamente tutti
gli imprenditori commerciali comunque organizzati e,
quindi, sia gli imprenditori individuali che le società
- comprese quelle di persone di cui all’articolo 5 del
TUIR che svolgono attività commerciali - e gli enti di
cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del
TUIR.
Detto credito va commisurato esclusivamente
all’incremento di valore della quota rilevato dai
prospetti giornalieri riferibili ai giorni in cui sono
avvenute le operazioni di acquisto e di cessione.
Pertanto, nel caso in cui l’imprenditore abbia
conseguito un reddito superiore al reddito di capitale,
come sopra determinato, non compete il credito d’imposta
sulla parte del reddito che eccede il suddetto provento.
In deroga a tale criterio i predetti proventi, secondo
quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, della legge n.
77 del 1983, si considerano percepiti se sono iscritti
in bilancio ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vale a dire
se gli stessi derivano da investimenti operati a
beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne
sopportano il rischio o da investimenti derivanti dalla
gestione di fondi pensione di cui all’articolo 2 dello
stesso decreto legislativo.
3.1.1.2 Partecipazioni assunte dalle forme
pensionistiche complementari
Si ricorda che l’articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che disciplina il
regime tributario delle forme pensionistiche
complementari, prevede che i proventi derivanti da quote
o azioni di OICR soggetti a imposta sostitutiva
concorrono a formare il risultato di gestione, se
percepiti o se iscritti nei rendiconti, e su di essi
compete un credito di imposta del 15 per cento. Tale
credito di imposta concorre a formare il risultato della
gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta
dalle forme di previdenza complementare nella misura
dell’11 per cento.
3.1.1.3 Partecipazioni assunte da soggetti non residenti
L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 461
del 1997, prevede che i soggetti non residenti indicati
nell’articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996,
che conseguono proventi erogati da organismi di
investimento collettivo soggetti all’imposta sostitutiva
sul risultato di gestione hanno diritto al pagamento di
una somma pari al 15 per cento dei proventi realizzati
qualora, entro il 31 dicembre dell’anno in cui il
provento è stato percepito, ne facciano richiesta alla
società di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero
al soggetto incaricato del collocamento delle azioni o
quote di fondi storici lussemburghesi.
Tale disciplina è stata a suo tempo introdotta con
l’evidente finalità di impedire che le quote di
partecipazione agli organismi di investimento italiani
sottoscritte dai predetti soggetti non residenti
subiscano un trattamento penalizzante rispetto a forme
di investimento diretto in altri strumenti finanziari
(obbligazioni e titoli similari di cui al decreto
legislativo n. 239 del 1996, proventi da operazioni di
pronti contro termine e mutuo di titoli garantito,
etc.).
Pertanto, nel caso di proventi derivanti da
partecipazioni in OICVM il regime di esenzione è stato
assicurato attraverso il rimborso della quota di imposta
sostitutiva sul risultato di gestione riferibile alle
partecipazioni detenute dai soggetti non residenti
aventi diritto.
Il rimborso della predetta somma viene effettuato per il
tramite della banca depositaria, ove esistente, su
disposizione dei soggetti ai quali gli aventi diritto ne
hanno fatto richiesta.
I mezzi finanziari necessari per effettuare i predetti
rimborsi sono tratti dagli importi complessivamente
dovuti a titolo d’imposta sostitutiva sul risultato
della gestione degli organismi di investimento gestiti o
collocati dai predetti soggetti e, quindi, le somme
occorrenti per effettuare i rimborsi non possono essere
richieste all’amministrazione finanziaria.
3.1.2. Regime applicabile dal 1° luglio 2011
Come anticipato, con la soppressione dell’imposta
sostitutiva sul risultato maturato della gestione in
capo agli OICVM, a decorrere dal 1° luglio 2011, la
tassazione avviene, in via generale, in capo ai
partecipanti al momento della percezione dei proventi.
In particolare, il comma 63 dell’articolo 2 del
provvedimento ha aggiunto un nuovo articolo nel
D.P.R. n. 600 del 1973 – l’articolo 26-quinquies
rubricato “Ritenuta sui redditi di capitale derivanti
dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi
storici” – per disciplinare le modalità di
tassazione in capo ai partecipanti dei redditi di
capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani
e lussemburghesi storici, considerato che l’organismo
non sconterà più la tassazione a monte sul risultato
della gestione annualmente maturato.
La nuova disposizione prevede che sui redditi di
capitale di cui alla lettera g) dell’articolo 44 del
TUIR, derivanti dalla partecipazione al fondo e
determinati ai sensi della medesima nuova disposizione,
è applicata una ritenuta alla fonte del 12,50 per cento.
La base imponibile della ritenuta, ai sensi del comma 3
dell’articolo 26?quinquies del D.P.R. n. 600 del
1973, è rappresentata dall’ammontare dei:
·
proventi distribuiti in costanza di partecipazione
all’organismo di investimento;
·
proventi compresi nella differenza tra il valore di
riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o
azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o
acquisto delle stesse. In ogni caso, il valore e il
costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti
periodici. Nel caso in cui il valore delle quote non
venga calcolato giornalmente, i valori necessari per la
determinazione dei predetti proventi sono desunti
dall’ultimo prospetto disponibile.
In sostanza, a differenza della disposizione vigente
fino al 30 giugno 2011, in linea con il nuovo regime di
non imponibilità in capo al fondo, l’incremento di
valore che costituisce reddito di capitale viene assunto
rispetto al valore delle quote o azioni risultante
dall’ultimo prospetto antecedente la data di
sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni e non più
rispetto al valore delle stesse alla data di avvio
dell’organismo.
Inoltre, al fine di semplificare le operazioni di
applicazione della ritenuta, in luogo del costo puntuale
viene ora fatto riferimento al costo medio ponderato di
sottoscrizione o di acquisto delle azioni o quote.
Considerate le modalità di calcolo del reddito di
capitale contenute nel comma 3 dell’articolo 26-quinquies
in commento, è stato abrogato il comma 4-bis
dell’articolo 45 del TUIR (cfr. art. 2, comma 79,
lettera d), del provvedimento). Per effetto di tale
abrogazione si deve conseguentemente ritenere che non
sussista più una presunzione di prioritaria attribuzione
dei proventi e che, pertanto, si possa far riferimento
alle indicazioni che saranno fornite dall’OICR sulla
base delle previsioni regolamentari.
Ai fini dell’applicazione della ritenuta, ai sensi del
comma 6 del predetto articolo 26-quinquies del
D.P.R. n 600 del 1973, si considera cessione anche il
trasferimento di quote o azioni a rapporti di
custodia, amministrazione o gestione intestati a
soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di
provenienza, salvo che il trasferimento non avvenga a
favore di società fiduciarie o intermediari che prestano
i servizi di investimento in nome proprio e per conto
del cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il
cliente sia sempre il medesimo soggetto e semprechè il
trasferimento non implichi il cambiamento del regime di
tassazione delle quote o azioni.
La ritenuta non trova applicazione nel caso in cui le
quote o azioni dell’organismo di investimento collettivo
formino oggetto di operazioni di pronti contro
termine. Tale regime si giustifica in quanto
attraverso tali operazioni il venditore a pronti (nonché
il venditore a termine) non perde la disponibilità delle
quote o azioni e pertanto non realizza il relativo
reddito o la perdita – semprechè non vi sia medio
tempore una distribuzione periodica di proventi - ma
attua soltanto un’operazione di natura finanziaria
suscettibile di produrre un’autonoma componente
reddituale.
Ai fini dell’applicazione della ritenuta, sempre ai
sensi del predetto comma 6, il contribuente deve fornire
al sostituto d’imposta la relativa provvista. Qualora
ciò non accada si ritiene che l’intermediario possa
sospendere l’esecuzione dell’operazione come avviene,
sulla base dell’articolo 6, comma 6, del decreto
legislativo n. 461 del 1997, nel caso di mancata
fornitura della provvista in occasione di trasferimenti
da rapporti di custodia o amministrazione ad altri
rapporti della stessa tipologia intestati ad altri
soggetti o a rapporti di gestione.
In deroga a tale presunzione, nello stesso comma, è
previsto che non è assimilata ad una cessione il
trasferimento avvenuto per successione o donazione. In
tal caso, ai fini dell’applicazione della ritenuta, si
assume il costo storico di acquisto o sottoscrizione
sostenuto dal de cuius.
Si ritiene, altresì, che debbano assumere rilevanza
fiscale anche i trasferimenti effettuati da un comparto
all’altro del medesimo organismo di investimento, vale a
dire le cosiddette operazioni di switch.
Come noto, con il termine switch si fa
riferimento sia alle operazioni di conversione di quote
di un fondo in quote di altro fondo gestito dalla
medesima SGR, regolamentati unitariamente e
conseguentemente offerti tramite uno stesso prospetto
informativo (cc.dd. “famiglie di fondi”), sia
alle operazioni di conversione delle quote di un
comparto nelle quote di un altro comparto nell’ambito di
organismi di investimento di tipo “multicompartimentale”.
La rilevanza fiscale di tali operazioni, in linea con
quanto accade nella maggior parte dei Paesi dell’Unione
Europea, discende essenzialmente dalla circostanza che
sotto il profilo giuridico, ai sensi dell’articolo 36,
comma 6, del TUF, “Ciascun fondo comune di
investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo,
costituisce patrimonio autonomo.”. In tale
ottica, nel regolamento di attuazione della Banca
d’Italia del 14 aprile 2005, le operazioni di switch
sono disciplinate nell’ambito delle operazioni di
rimborso. Disposizioni di analogo contenuto sono,
altresì, previste in ambito comunitario con riferimento
ai fondi esteri.
Pertanto, deve ritenersi superata l’interpretazione resa
con la circolare n. 165/E del 1998, paragrafo 3.3.1 che,
in un contesto normativo differente e in relazione ai
soli OICVM di diritto estero, aveva ritenuto che “eventuali
passaggi all’interno dell’organismo stesso, non
comportando la materiale percezione dei proventi, non
realizzano alcun presupposto impositivo. D’altra parte,
qualificare detti passaggi quali cessioni, e come tali
suscettibili di imposizione, avrebbe comportato
l’introduzione di una disciplina difforme rispetto a
quella prevista negli ordinamenti di settore che
regolano il rapporto di partecipazione a tali organismi
e che risultano fissati sulla base anche di direttive
comunitarie, alle quali l’ordinamento italiano si è già
adeguato fin dal 1992”.
3.1.2.1. Modalità di applicazione della ritenuta
Ai sensi del quarto comma dell’articolo 26-quinquies
del D.P.R. n. 600 del 1973 la ritenuta del 12,50 per
cento è applicata a titolo d’acconto nei confronti di:
1. imprenditori individuali se le partecipazioni sono
relative all’impresa;
2. società in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate residenti in Italia;
3. società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del
comma 1 dell’articolo 73 del TUIR;
4. stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
delle società e degli enti non residenti di cui alla
lettera d) del comma 1 del predetto 73 del TUIR.
La ritenuta è applicata, invece, a titolo d’imposta nei
confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli
esenti o esclusi dall’IRES.
A nessuno dei predetti soggetti spetta alcun credito
d’imposta in quanto non essendo più il fondo soggetto ad
imposta sostitutiva non si realizzano fenomeni di doppia
imposizione.
La ritenuta non è applicata con riferimento ai proventi
derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e
lussemburghesi storici percepiti nell’ambito delle
gestioni individuali di portafoglio (cfr. articolo
2, comma 65, del provvedimento) per le quali il
contribuente abbia optato per l’applicazione delle
disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo n.
461 del 1997. Infatti, qualora sia stata esercitata
l’opzione per l’applicazione del risparmio gestito i
proventi e le minusvalenze concorrono a formare il
risultato della gestione soggetto ad imposizione
sostitutiva del 12,50 per cento per maturazione a
prescindere dalla loro effettiva percezione.
3.1.2.2 Partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese
commerciali
Per i partecipanti esercenti attività di impresa
commerciale i proventi derivanti dalla partecipazione ad
OICR italiani concorrono a formare il reddito d’impresa
secondo le ordinarie disposizioni del TUIR.
3.1.2.3 Partecipazioni assunte dalle forme
pensionistiche complementari
La ritenuta non è altresì operata sui proventi percepiti
dalle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo n. 252 del 2005 e sono computati
pertanto nel risultato di gestione assoggettato ad
imposta sostitutiva dell’11 per cento, su quelli
percepiti dagli organismi d’investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e lussemburghesi storici,
nonché sui proventi percepiti dai fondi immobiliari
istituiti ai sensi dell’articolo 37 del TUF (cfr.
articolo 2, commi 66 e 67, del provvedimento).
Pertanto, ai fini dell’applicazione della ritenuta in
argomento i predetti soggetti sono trattati come
soggetti “lordisti”.
3.1.2.4 Partecipazioni assunte da soggetti non residenti
La ritenuta non è altresì applicabile, ai sensi del
comma 5 dell’articolo 26?quinquies, del D.P.R. n.
600 del 1973 sui proventi percepiti dai soggetti non
residenti individuati dall’articolo 6 del decreto
legislativo n. 239 del 1996.
Come noto, i soggetti non residenti che rispondono ai
requisiti di cui al predetto articolo 6 sono i seguenti:
1. soggetti residenti in Paesi e territori che
consentono un adeguato scambio di informazioni;
2. investitori istituzionali esteri, ancorché privi di
soggettività tributaria, costituiti nei Paesi e
territori di cui al punto precedente;
3. enti od organismi internazionali costituiti in base
ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia,
nonché banche centrali o organismi che gestiscono anche
le riserve ufficiali dello Stato.
Gli Stati e i territori che consentono un adeguato
scambio di informazioni sono quelli inclusi nella lista
di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo
168?bis del TUIR (cosiddetta “white list”). In
attesa dell’emanazione del suddetto decreto si deve fare
riferimento al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e
alle successive modifiche o integrazioni apportate dai
decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre
1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5
ottobre 2000, del 14 dicembre 2000 e del 27 luglio 2010
(cfr. tabella di seguito riportata).
Elenco degli stati convenzionati che consentono un
adeguato scambio di informazioni (
white list ) - d.m. 4 settembre 1996
Albania Algeria Argentina Australia Austria
Bangladesh Belgio Bielorussia Brasile Bulgaria |
Canada Cina Cipro Corea del Sud Costa d’Avorio
Croazia Danimarca Ecuador Egitto Emirati Arabi
Uniti |
Estonia Federazione Russa Filippine Finlandia
Francia Germania Giappone Grecia India Indonesia |
Irlanda Israele Yugoslavia Kazakistan Kuwait
Lettonia Lituania Lussemburgo Macedonia Malta
|
Marocco Mauritius Messico Norvegia Nuova Zelanda
Paesi Bassi Pakistan Polonia Portogallo Regno
Unito |
Repubblica Ceca Repubblica Slovacca Romania
Singapore Slovenia Spagna Sri lanka Stati Uniti
Sud Africa Svezia |
Tanzania Thailandia Trinidad e Tobago Tunisia
Turchia Ucraina Ungheria Venezuela Vietnam
Zambia |
Si ricorda che per “investitori istituzionali” esteri si
devono intendere gli enti che, indipendentemente dalla
loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui
sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui
sono costituiti, hanno come oggetto della propria
attività l’effettuazione e la gestione di investimenti
per conto proprio o di terzi. A tal fine si rinvia a
quanto precisato nelle circolari 1° marzo 2002, n. 23/E
e 27 marzo 2003, n. 20/E.
Con riferimento ai soli titoli al portatore si ritiene
che, a prescindere dal soggetto che detiene il titolo al
momento della percezione e dal periodo di possesso delle
quote o azioni, la ritenuta deve essere in ogni caso
applicata sull’intero ammontare del reddito determinato
come differenza tra il costo di sottoscrizione o
acquisto e il valore del titolo al momento della
cessione, del riscatto o della liquidazione.
In merito al soggetto tenuto all’applicazione della
ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies in
argomento, la norma individua innanzitutto la SGR che ha
istituito il fondo o la SICAV. La scelta di individuare
la SGR (o la SICAV) quale sostituto d’imposta per i
proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi
di investimento collettivo del risparmio italiani o
lussemburghesi storici, discende dalla circostanza che
la SGR (o la SICAV) è l’emittente dei titoli
sottoscritti nonché il titolare del rapporto
continuativo d’investimento con il risparmiatore che
sottoscrive le quote o azioni.
La SGR (o la SICAV) opera la ritenuta sia sui proventi
periodici che su quelli derivanti dalle operazioni di
rimborso o di liquidazione delle quote.
Per le quote o azioni dei fondi storici lussemburghesi
di cui all’articolo 11?bis del decreto legge n.
512 del 1983, collocate nel territorio dello Stato, la
ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti
incaricati del collocamento delle stesse.
In caso di negoziazione delle quote o azioni, la
ritenuta è applicata dai soggetti residenti di cui
all’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 incaricati
dal sottoscrittore della loro negoziazione.
Qualora le quote o azioni siano immesse in un sistema di
deposito accentrato gestito da una società autorizzata
ai sensi dell’articolo 80 del TUF, tenuto conto che la
società di gestione del risparmio non è in grado di
attestare la titolarità delle stesse, la norma prevede
che i compiti del sostituto d’imposta gravino
sull’intermediario residente presso il quale le quote o
azioni siano state depositate, aderente (direttamente o
indirettamente) al suddetto sistema di deposito
accentrato, nonché sui soggetti non residenti aderenti a
detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi
esteri di deposito accentrati aderenti al medesimo
sistema.
La scelta di immettere le quote nel sistema di deposito
accentrato libera la SGR dagli obblighi generalizzati di
sostituzione d’imposta, consentendone, quindi, la
traslazione sugli intermediari che intrattengono con il
partecipante un rapporto di custodia, deposito o
amministrazione degli strumenti finanziari sottoscritti.
Ne deriva che gli intermediari depositari, non solo
hanno l’obbligo di calcolare, prelevare e versare la
ritenuta, ma sono tenuti altresì ad effettuare le
prescritte comunicazioni nominative nell’ambito della
dichiarazione annuale del sostituto d’imposta
relativamente ai soggetti nei confronti dei quali la
ritenuta si applica a titolo d’acconto e ai proventi
corrisposti a soggetti non residenti non imponibili.
I sopra richiamati obblighi rimangono naturalmente in
capo alla SGR nei casi in cui le quote dei fondi non
siano immesse in sistemi di deposito accentrato.
I soggetti non residenti che applicano la ritenuta
devono nominare quale loro rappresentante fiscale in
Italia una banca o una società di intermediazione
mobiliare residente nel territorio dello Stato, una
stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese
di investimento non residenti ovvero una società di
gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata
ai sensi dell’articolo 80 del TUF.
Il rappresentante fiscale deve adempiere ai propri
compiti negli stessi termini e con le stesse
responsabilità previste per i soggetti residenti in
Italia. In particolare, deve versare la ritenuta
all’Erario e fornire, entro quindici giorni, dalla
richiesta dell’Amministrazione finanziaria ogni notizia
o documento utile per comprovare il corretto
assolvimento degli obblighi riguardanti la ritenuta in
oggetto.
3.2. Redditi diversi di natura finanziaria derivanti
dalla partecipazione in OICR
3.2.1. Regime applicabile fino al 30 giugno 2011
Come noto, i redditi diversi derivanti dalla
partecipazione ad OICR sono determinati applicando le
regole generali, contenute nell’articolo 68, commi 6 e
7, lettera a), del TUIR, che prevedono che la
plusvalenza o la minusvalenza si determina effettuando
la differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la
somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo
o il valore di acquisto assoggettato a tassazione,
aumentato di ogni onere inerente alla sua produzione,
compresa l’imposta di successione e donazione, con
esclusione degli interessi passivi.
Dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata,
nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i
redditi di capitale maturati, ancorché non riscossi.
In relazione alla determinazione di tali redditi di
capitale si ricorda che, ai sensi dell’articolo 45,
comma 4-bis del TUIR (abrogato a partire dal 1°
luglio 2011), il reddito di capitale derivante dalla
partecipazione in OICVM è determinato in base alla
differenza positiva tra l’incremento di valore delle
quote o azioni rilevato alla data della distribuzione,
riscatto, liquidazione o cessione e l’incremento di
valore delle stesse rilevato alla data di sottoscrizione
o acquisto sulla base delle risultanze, dei prospetti
periodici alle predette date.
Nel caso in cui la differenza di cui sopra sia negativa,
all’investitore non può essere riconosciuta una
corrispondente minusvalenza considerato che il risultato
negativo della gestione del fondo viene portato in
diminuzione del risultato positivo conseguito dal fondo
negli esercizi successivi (cfr. circolare n. 165/E del
1998, paragrafo 1.2.2). Pertanto, sulla base del regime
in vigore fino al 30 giugno 2011 all’investitore viene
riconosciuta la possibilità di dedurre le minusvalenze
soltanto per la quota di esse che eccede la perdita di
valore delle quote o azioni registrata in capo al fondo.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o
azioni di OICVM comprese nell’ambito applicativo della
lettera c-ter) dell’articolo 67 del TUIR
sono sottoposte a imposizione sostitutiva con l’aliquota
del 12,50 per cento sulla base dei tre regimi previsti
dal citato decreto legislativo n. 461 del 1997, vale a
dire del regime dichiarativo, del regime del risparmio
amministrato e del regime del risparmio gestito
(rispettivamente articoli 5, 6 e 7 del decreto
legislativo n. 461 del 1997).
Secondo quanto previsto per tutte le tipologie di
redditi diversi indicati nelle lettere da c-bis)
a c-quinquies) dell’articolo 67 del
TUIR, il regime del risparmio amministrato e quello del
risparmio gestito hanno carattere opzionale. La
facoltà di avvalersi di uno di questi regimi deve essere
formalmente esercitata dal contribuente rilasciando una
specifica opzione all’intermediario presso il quale è
instaurato il rapporto di custodia, amministrazione,
deposito o gestione. Al riguardo, si ricorda che
l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio
amministrato è consentita anche in presenza di uno
stabile rapporto con l’intermediario pur in assenza di
formale contratto di custodia o di amministrazione (cfr.
circolare n. 165/E del 1998, paragrafo 3.3.1 e articolo
2, comma 78, del provvedimento).
3.2.2 Regime applicabile dal 1° luglio 2011
Come sopra illustrato, nel regime di imposizione degli
OICR introdotto dalla riforma in commento non è più
prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva del
12,50 per cento sul risultato di gestione conseguito
annualmente dagli organismi di diritto italiano.
Conseguentemente, in caso di risultato di gestione
negativo, detto risultato è imputato direttamente al
partecipante sotto forma di minusvalenza.
Pertanto, nel quadro normativo successivo all’entrata in
vigore delle disposizioni recate dal provvedimento
in commento, il trattamento delle perdite derivanti
dalla partecipazione ad OICR successivamente al 30
giugno 2011 deve essere determinato esclusivamente sulla
base delle disposizioni contenute nell’articolo 68,
commi 6 e 7, lettera a), del TUIR.
In sostanza, nel caso in cui si determini una differenza
negativa tra corrispettivo percepito e costo di
acquisto, anche nel caso in cui questa derivi dal
risultato di gestione dell’OICR e non da negoziazione,
la stessa rappresenta una minusvalenza compensabile,
secondo le modalità indicate nel predetto articolo 68
del TUIR, con le eventuali plusvalenze realizzate.
Inoltre, il comma 64, lettere a) e b), dell’articolo 2
del provvedimento modifica l’articolo 6,
commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997 che
disciplina il regime del risparmio amministrato per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi
diversi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies)
dell’articolo 67 del TUIR, tra cui sono comprese quelle
derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni ad
organismi di investimento collettivo (lettera c-ter)).
In particolare, con la modifica al comma 2 dell’articolo
6 del decreto legislativo n. 461 è stato previsto che
per le plusvalenze realizzate mediante la cessione a
titolo oneroso, ovvero il rimborso, di quote o azioni di
OICR, si applica il regime del risparmio amministrato
anche in mancanza di una espressa opzione esercitata dal
contribuente. La predetta modalità di applicazione
dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura
finanziaria - ovvero il regime del risparmio
amministrato - diviene, diversamente da quanto previsto
con il precedente sistema di tassazione, il regime
“naturale” per i redditi diversi derivanti dalla
cessione o dal rimborso delle quote o azioni di
organismi di investimento collettivo del risparmio.
E’ tuttavia prevista la facoltà per l’investitore di
rinunciare all’applicazione di tale regime con effetto
dalla prima operazione successiva alla rinuncia. In tal
caso, le plusvalenze (ovvero le minusvalenze) realizzate
devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei
redditi del contribuente e l’evento realizzativo deve
essere segnalato dall’intermediario nell’ambito delle
comunicazioni di cui all’articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo n. 461 del 1997.
Inoltre, con la modifica al comma 5 dell’articolo 6 del
decreto legislativo n. 461 del 1997, è stabilito il
rilascio della certificazione delle minusvalenze ivi
prevista in occasione delle operazioni di rimborso anche
parziale di quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio.
Pertanto, il rilascio della certificazione delle
minusvalenze è possibile, non soltanto qualora sia
revocata l’opzione per l’applicazione del regime del
risparmio amministrato o sia chiuso il rapporto di
custodia, amministrazione o deposito, ma anche in
occasione del rimborso, pur se parziale, delle predette
quote o azioni.
La norma opera con riferimento alle operazioni di
rimborso effettuate a partire dal 1° luglio 2011.
Tale previsione è destinata ad operare in tutti quei
casi in cui le quote o azioni degli OICR siano detenute
in un rapporto non formalizzato in un contratto di
custodia, amministrazione o deposito ed avente ad
oggetto esclusivamente le predette quote o azioni.
Si tratta dell’ipotesi in cui il rapporto è intrattenuto
dal contribuente con l’emittente (in quanto le quote o
azioni sono collocate direttamente dalla SGR o dalla
SICAV ai sensi dell’articolo 30 del TUF) nonché qualora
detto rapporto sia intrattenuto con il soggetto
incaricato del collocamento delle quote o azioni ed
abbia ad oggetto esclusivamente tali strumenti
finanziari.
In tali casi, infatti, il contribuente essendo titolare
di sole quote o azioni di OICR risulterebbe, nella
maggior parte dei casi, impossibilitato ad utilizzare le
minusvalenze realizzate.
Tuttavia, nei casi in cui le quote o azioni siano
inserite in un formale rapporto di custodia,
amministrazione o deposito in relazione al quale sia
operante il regime del risparmio amministrato, la
certificazione non deve essere rilasciata in quanto le
minusvalenze devono essere utilizzate nell’ambito del
medesimo rapporto, prevalendo la disposizione di cui
all’articolo 6, comma 5, primo periodo, del decreto
legislativo n. 461 del 1997 che impone l’utilizzo delle
minusvalenze all’interno del rapporto in cui sono
originate.
In ipotesi in cui vi sia un’attività di collocamento, il
rilascio della certificazione delle minusvalenze deve
essere effettuato dall’intermediario più vicino al
contribuente che, d’altra parte, svolge il ruolo di
intermediario abilitato all’applicazione del regime del
risparmio amministrato.
Si fa presente, infine, stante la genericità della
norma, che le disposizioni in commento trovano
applicazione non solo nei confronti degli organismi di
investimento collettivo del risparmio oggetto della
presente riforma, ma anche nei confronti dei fondi
immobiliari.
4. Regime transitorio
Il comma 69 dell’articolo 2 del provvedimento
prevede che le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68
concernenti il nuovo regime di tassazione degli OICR
italiani e dei fondi lussemburghesi storici esplicano
effetto a partire dal 1° luglio 2011.
Inoltre, specifiche disposizioni del medesimo articolo
regolano il regime transitorio di tassazione dei redditi
in capo agli OICVM (commi da 70 a 72) e in capo ai
partecipanti (commi da 73 a 77) a seconda della natura
del partecipante.
4.1. Regime transitorio di tassazione dei fondi
Per quanto concerne la tassazione dei redditi in capo al
fondo o alla SICAV, il comma 70 del provvedimento
prevede che le SGR, le SICAV e i soggetti incaricati del
collocamento delle quote o azioni dei fondi
lussemburghesi storici prelevano l’imposta
sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di
gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e versano
tale imposta in un numero massimo di 11 rate a partire
dal 16 febbraio 2012.
L’imposta sostitutiva da versare deve essere determinata
secondo le regole ordinarie che prevedono la
compensazione dei risultati positivi e negativi di
gestione del complesso dei fondi istituiti dalla
medesima società di gestione senza distinguere tra fondi
aperti e fondi chiusi.
Si precisa, infatti, che le disposizioni che
disciplinano il regime di tassazione dei fondi, laddove
trattano delle operazioni di compensazione, operano un
generico riferimento ad “altri fondi” gestiti dalla
medesima SGR (assoggettati, ovviamente, ad imposta
sostitutiva), non limitando, quindi, le operazioni di
compensazione tra fondi aventi la medesima natura.
Ai fini della determinazione dell’imposta da versare ,
deve essere predisposto un prospetto alla data del 30
giugno 2011, indipendentemente dalla periodicità con la
quale il fondo o la SICAV procede alla redazione dei
prospetti periodici ai sensi dell’articolo 2 del decreto
24 maggio 1999, n. 228.
In caso di fusioni cosiddette “nazionali” – ossia
tra OICVM stabiliti nel medesimo Stato membro quando
almeno uno degli OICVM sia commercializzato in uno Stato
membro diverso dal proprio Stato di origine – ovvero di
fusioni cosiddette “meramente nazionali”, vale a
dire quelle fusioni che interessano OICVM costituiti nel
medesimo Stato membro e non commercializzati in via
transfrontaliera, può ritenersi ancora attuale
l’indirizzo espresso con la risoluzione 1° marzo 2004,
n. 25/E.
La citata risoluzione si è espressa con riferimento ad
un’operazione di fusione – regolarmente autorizzata
dalla Banca d’Italia - tra fondi aperti armonizzati di
diritto italiano avvenuta a seguito della fusione per
incorporazione di due società di gestione del risparmio
(SGR). In particolare, la fusione è avvenuta
trasferendo, alla data del perfezionamento, tutte le
attività e le passività di ciascun fondo incorporando in
quello incorporante e attribuendo ai partecipanti
interessati le quote di quest’ultimo, determinate sulla
base del concambio risultante dall’ultima valorizzazione
dei fondi partecipanti alla fusione antecedente la data
di efficacia dell’operazione.
Ai fini della individuazione della base imponibile
dell’imposta sostitutiva dovuta sul risultato maturato
della gestione, la risoluzione ha chiarito che si deve
procedere alla determinazione di un’unica base
imponibile, confrontando il valore del patrimonio netto
alla fine dell’anno del fondo derivante dalla fusione al
lordo dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato
dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti
nell’anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate
nell’anno, con la somma dei valori dei patrimoni netti
all’inizio dell’anno dei fondi oggetto della fusione.
Tale interpretazione, quindi, ha effetto anche con
riferimento all’individuazione del risultato della
gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 ai fini
dell’applicazione del regime transitorio in esame nei
casi di fusioni che si sono perfezionate entro tale
data.
Qualora la fusione si perfezioni dopo il 30 giugno 2011,
l’OICR incorporante individua la base imponibile
dell’OICR incorporato e provvede ai relativi
adempimenti. Sulla base del rapporto dei patrimoni dei
due OICR al 30 giugno 2011, l’OICR incorporante
individua il valore delle quote o azioni date in
concambio, rilevante ai fini dell’applicazione della
ritenuta alla fonte di cui all’articolo 26-quinquies
del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il comma 71 dell’articolo 2 del provvedimento disciplina
le modalità di recupero degli eventuali risultati
negativi di gestione che residuano dopo la compensazione
effettuata al 30 giugno 2011.
Si ricorda, infatti, che l’utilizzabilità dei risultati
negativi a compensazione di quelli positivi maturati
negli anni successivi dallo stesso o da altro OICVM ai
sensi dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77,
dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344,
dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, e dell’articolo 14 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, ha imposto alle
società di gestione di procedere alla loro
valorizzazione nei rendiconti degli OICVM, iscrivendo
nella voce dell’attivo relativa agli altri crediti
l’importo del “risparmio d’imposta” ad essi
ricollegabile (pari al 12,50 per cento del risultato
negativo).
L’omessa valorizzazione dei predetti risultati avrebbe
infatti avvantaggiato i nuovi partecipanti a danno di
quelli vecchi in quanto i primi avrebbero beneficiato
dei risultati negativi di gestione maturati dai secondi,
senza sostenere in contropartita alcun onere.
Il comma 71 dell’articolo 2 del provvedimento,
stabilisce quindi che con effetto dal 1° luglio 2011 i
risultati negativi che residuano dopo la compensazione
effettuata in base alle sopra richiamate disposizioni,
possono essere utilizzati in compensazione dei redditi
derivanti dalla partecipazione agli OICR italiani
soggetti alla ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies
del D.P.R. n. 600 del 1973. A tal fine le SGR, le
SICAV e i soggetti incaricati del collocamento dei fondi
lussemburghesi storici accreditano al fondo o al
comparto al quale è imputabile il risultato negativo
compensato un importo pari al 12,50 per cento del
relativo ammontare.
In sostanza, i risultati negativi finora maturati
possono essere utilizzati in compensazione delle
ritenute sui proventi derivanti dalla partecipazione
agli OICR di diritto italiano istituiti dalla medesima
SGR e ai fondi lussemburghesi soggetti alla nuova
disciplina fiscale.
Si precisa che le predette operazioni di compensazione
non sono assoggettate ai limiti e agli adempimenti
previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Mancando un’esplicita previsione normativa, la scelta
dei fondi o dei comparti con risultato negativo con i
quali effettuare la suddetta compensazione è rimessa
alla discrezionalità della società di gestione, della
SICAV o del soggetto incaricato del collocamento dei
fondi lussemburghesi storici. Tuttavia, è
evidente, che tale scelta deve essere improntata a
criteri oggettivi, preventivamente determinati e
costanti (ad esempio, la SGR può decidere di dare la
precedenza a quei fondi con un maggior ammontare di
risultati negativi o ai fondi con risultati negativi più
risalenti).
Al riguardo si precisa che le operazioni di
accreditamento e addebitamento conseguenti alla
compensazione dei risultati positivi e negativi di
gestione in capo ai fondi o ai comparti istituiti dalla
medesima SGR, SICAV o soggetto incaricato del
collocamento dei fondi lussemburghesi storici,
possono essere effettuate alla data del 30 giugno 2011
senza necessità di attendere la data di versamento
dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato della
gestione (ossia il 16 febbraio 2012).
Il comma 72 dell’articolo 2 del provvedimento
regola poi le ipotesi in cui alla data di cessazione
dell’OICVM siano presenti risultati negativi di gestione
non utilizzati in compensazione. In particolare, è
previsto che in dette ipotesi ai partecipanti è
riconosciuta una minusvalenza di importo pari al
risultato negativo a questi attribuibile in proporzione
alle quote o azioni possedute. La SGR, la SICAV o il
soggetto collocatore rilasciano al partecipante un
certificato attestante la minusvalenza ad esso spettante
senza indicazione della data di maturazione del
risultato negativo in capo all’OICVM.
Non è stata infatti confermata l’attuale disposizione
che prevede che, ai fini del computo del periodo
temporale entro cui il risultato negativo è computabile
in diminuzione, si tiene conto di ciascun periodo
d’imposta in cui il risultato negativo è maturato (v.
ultimo periodo del comma 2-ter, dell’articolo 9 della
legge n. 77 del 1983).
Pertanto, le minusvalenze attribuite ai partecipanti in
occasione della cessazione del fondo potranno essere
computate in diminuzione dei redditi diversi di natura
finanziaria realizzati, ai sensi dell’articolo 68, comma
4, del TUIR e degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo n. 461 del 1997, entro il quarto periodo
d’imposta successivo a quello della data di chiusura
dell’OICVM.
4.2. Regime transitorio di tassazione dei partecipanti
non esercenti attività d’impresa
Con riferimento al regime transitorio di tassazione dei
partecipanti agli OICVM italiani e ai fondi
lussemburghesi storici, i commi 73 e 74 del
provvedimento disciplinano le modalità di
determinazione dei redditi di capitale e dei redditi
diversi di natura finanziaria, tenuto conto della
circostanza che i redditi e le perdite sono tassati per
maturazione in capo al fondo mediante l’applicazione
dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato della
gestione.
In particolare, ai fini della determinazione dei redditi
di capitale soggetti alla ritenuta di cui all’articolo
26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973, il comma
73 stabilisce che nel caso di rimborso o cessione di
quote o azioni di OICVM possedute al 30 giugno 2011, si
deve assumere il valore delle quote o azioni rilevato
dai prospetti periodici alla predetta data in luogo del
valore rilevato dai prospetti periodici alla data di
sottoscrizione o acquisto. Si precisa che detto valore
non deve essere depurato dell’effetto del regime fiscale
applicato in capo al fondo.
Per quanto riguarda la determinazione delle plusvalenze
o minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 67,
comma 1, lettera c-ter) del TUIR mediante
la cessione o il rimborso delle quote o azioni di OICVM
possedute alla data del 30 giugno 2011, il comma 74
prevede l’utilizzo, quale costo fiscalmente
riconosciuto, del costo o valore originario di acquisto
aumentato o diminuito di un ammontare pari,
rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra
il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai
prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e
quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
Di seguito si riportano alcuni esempi sulle modalità di
calcolo dei redditi di capitale e dei redditi diversi
derivanti dal rimborso o dalla vendita di quote di
OICVM.
Si ipotizzi il caso di quote il cui valore di
sottoscrizione al 30 settembre 2009, data di avvio
dell’OICVM, sia pari a 100, il valore al 30 giugno 2011
sia pari a 143,75 (il valore è al netto dell’imposta
sostitutiva del 12,50% sul risultato di gestione pari a
50, ossia di 6,25) e quello di rimborso delle quote pari
a 170. Applicando le regole contenute nel comma 73 per
la determinazione dei redditi di capitale, in luogo del
valore originario di sottoscrizione pari a 100 deve
essere assunto il valore delle quote o azioni al 30
giugno 2011, pari a 143,75; pertanto il reddito di
capitale da assoggettare alla ritenuta del 12,50 per
cento di cui all’articolo 26-quinquies del D.P.R.
n. 600 del 1973, sarà pari alla differenza tra il valore
di rimborso (170) e il valore rilevato dal prospetto
dell’OICVM al 30 giugno 2011 (143,75) ossia pari a
26,25.
Nel caso in cui al 30 giugno 2011 il valore delle quote
o azioni sia pari a 91,25 (ossia l’OICVM ha avuto una
perdita pari a 10 e pertanto il valore della quota è
aumentato del risparmio d’imposta ad essa corrispondete
- pari a 1,25 – che alla predetta data viene, di fatto,
riconosciuto in via definitiva al partecipante) e quello
di rimborso sia pari a 130, il reddito di capitale da
assoggettare a ritenuta sarà pari a 38,75 (130-91,25).
In tal caso, infatti, il valore rilevato al 30 giugno
2011 tiene conto della circostanza che la perdita di
valore della quota rispetto alla data di sottoscrizione
è stata riconosciuta al partecipante nel maggior valore
della quota stessa alla predetta data in misura pari al
12,50 per cento della perdita rilevata in capo
all’OICVM.
Si consideri poi il caso in cui il valore di
sottoscrizione delle quote o azioni al 30 settembre
2009, data di avvio dell’OICVM, sia sempre pari a 100,
il valore al 30 giugno 2011 sia pari a 150 (valore al
netto dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato
della gestione) e quello di rimborso sia pari a 120. In
questo caso, il reddito di capitale da assoggettare a
ritenuta sarà pari a zero in quanto non può mai essere
negativo (150-120 = -30) mentre il reddito diverso dovrà
essere determinato tenendo conto del nuovo costo
fiscalmente riconosciuto pari al valore di acquisto
(100) aumentato della differenza positiva tra il valore
al 30 giugno 2011 (150) e il valore di acquisto (100),
ossia pari a 150. Nel caso in esame si avrà una
minusvalenza, in quanto la differenza tra il valore di
rimborso delle quote o azioni (120) e il nuovo costo
fiscalmente riconosciuto (150), al netto dei redditi di
capitale maturati (0), è negativa (-30).
Da ultimo, si ipotizzi il caso in cui il costo di
acquisto delle quote o azioni al 30 settembre 2009 sia
pari a 100, il valore di prospetto alla medesima data,
che coincide per semplicità con la data di avvio
dell’OICVM, pari a 105, il valore al 30 giugno 2011 sia
pari a 90 (valore che tiene conto del risparmio
d’imposta sul decremento di valore dell’OICVM dalla data
di avvio fino al 30 giugno 2011), il valore di cessione
pari a 120 e quello di prospetto alla data di cessione
pari a 118. Applicando le disposizioni dei citati commi
73 e 74, si avrà che il nuovo valore fiscalmente
riconosciuto sarà pari a 85 – ossia al costo di acquisto
originario (100) diminuito della differenza tra il
valore al 30 giugno 2011 (90) e il valore di prospetto
alla data di acquisto (105). Il reddito di capitale da
assoggettare a ritenuta sarà pari a 28 (118 - 90 = 28) e
il reddito diverso sarà dato alla differenza tra il
valore di cessione delle quote o azioni (120) e il nuovo
costo fiscalmente riconosciuto (85), al netto dei
redditi di capitale maturati (28), ossia si avrà una
plusvalenza pari a 7.
Nessun regime transitorio è, invece, stato previsto
dalle norme con riferimento ai proventi realizzati
tramite la distribuzione periodica in costanza di
partecipazione al fondo. Tali proventi, pertanto, sono
assoggettati al nuovo regime fiscale di cui all’articolo
26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 a
decorrere da quelli percepiti dal 1° luglio 2011.
4.3 Regime transitorio di tassazione dei partecipanti
esercenti attività d’impresa
Le disposizioni del comma 75 dell’articolo 2 del
provvedimento disciplinano il regime transitorio dei
soggetti esercenti attività di impresa per le quote o
azioni di OICVM possedute alla data del 30 giugno 2011
nell’ambito di tale attività.
In particolare, è previsto che sui redditi di impresa
derivanti dalle quote o azioni degli OICVM possedute
alla data del 30 giugno 2011 il credito d’imposta
previsto dalle disposizioni in vigore fino alla predetta
data è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei
proventi percepiti, e di quelli che si considerano
percepiti agli effetti delle medesime disposizioni, dal
1° luglio 2011, fino a concorrenza della differenza
positiva eventualmente esistente fra il valore delle
predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici
alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai
medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o
acquisto.
Tale disposizione conferma la regola attuale – contenuta
nel terzo comma dell’articolo 9 della legge n. 77 del
1983, nel quarto comma dell’articolo 11 della legge n.
344 del 1993, nel quarto comma dell’articolo 11?bis
del decreto legge n. 512 del 1983, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 649 del 1983, e nel
secondo comma dell’articolo 14 del decreto legislativo
n. 84 del 1992 - secondo la quale il credito d’imposta
del 15 per cento è riconosciuto alle imprese al momento
della percezione dei proventi, a prescindere quindi
dalla loro iscrizione in bilancio, tranne che per le
imprese di assicurazione, limitatamente alle polizze di
ramo III, per le quali il credito d’imposta spetta al
momento dell’iscrizione in bilancio dei proventi ai
sensi dell’articolo 16, comma 8, del decreto legislativo
n. 173 del 1997.
Tuttavia, considerato che l’imposizione sostituiva in
capo agli OICVM sarà applicata fino al 30 giugno 2011,
il comma 75 precisa che il credito d’imposta del 15 per
cento, la cui finalità è quella di evitare la doppia
tassazione dei proventi degli OICVM (una volta in capo
all’organismo ed un’altra in capo al partecipante
tramite il concorso alla formazione del reddito
d’impresa), spetta solo fino a concorrenza della
differenza positiva eventualmente esistente fra il
valore delle predette quote o azioni rilevato dai
prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e
quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di
sottoscrizione o acquisto. In altri termini, ai fini
della determinazione del credito d’imposta spettante si
deve confrontare il provento realizzato (o quello
iscritto in bilancio per le imprese di assicurazione
limitatamente alle polizze di ramo III), con quelli
“maturati” al 30 giugno 2011 e commisurare il credito
d’imposta al minore dei due.
Ad esempio, ipotizzando il caso di un’impresa che valuti
in bilancio le quote al costo medio ponderato (CMP),
computato assumendo il costo di sottoscrizione o
acquisto, in ipotesi corrispondente al valore di
prospetto rilevato alla data di sottoscrizione o
acquisto, la stessa dovrà memorizzare il CMP al 30
giugno 2011 delle quote o azioni possedute (ad esempio
100), il valore di prospetto alla stessa data (ad
esempio 110), e determinare i proventi “maturati” pari a
10.
Qualora in data successiva al 30 giugno 2011 l’impresa
proceda al rimborso di parte delle stesse quote al
valore di 130, il provento realizzato sarà pari a 30
(130 – 100 = 30), ma il credito di imposta spetterà
limitatamente all’importo di 10 in quanto inferiore a
30. Qualora il valore di rimborso delle quote sia pari a
108, il credito d’imposta spetta limitatamente ai
proventi effettivamente realizzati, ossia 8 (108 – 100 =
8), in quanto di importo inferiore a quelli “maturati”.
Sempre con riferimento alle quote in questione, nessuna
rilevanza fiscale sarà attribuita ai proventi iscritti
ma non realizzati.
Si ipotizzi, infine, il caso di un’impresa di
assicurazione limitatamente all’investimento delle
polizze di ramo III per le quali come detto in
precedenza, stante il tenore letterale della norma
transitoria, il credito d’imposta del 15 per cento
continua a spettare sui proventi iscritti in bilancio
relativi alle azioni o quote di OICVM possedute a
copertura delle riserve di classe D.
Anche per le quote relative alle polizze di ramo III
occorre operare al 30 giugno 2011 il citato confronto ai
fini dell’individuazione dei proventi “maturati” alla
predetta data, assumendo tuttavia per le quote o azioni
di OICVM acquistate fino al 31 dicembre 2010 (in caso di
esercizio coincidente con l’anno solare), in luogo del
valore di prospetto alla data di sottoscrizione o di
acquisto, il costo fiscalmente riconosciuto determinato
avendo riguardo ai valori iscritti in bilancio al 31
dicembre 2010.
Ad esempio, ipotizzando che il costo fiscalmente
riconosciuto delle quote possedute alla data del 30
giugno 2011 sia 100 (come sopra determinato) e che il
valore di prospetto a tale data sia 110, l’impresa di
assicurazione dovrà memorizzare alla fine del primo
semestre del 2011 un provento “maturato” pari a 10. Ove
il maggior valore iscritto in bilancio al 31 dicembre
2011 sia 13, il credito d’imposta effettivamente
spettante al 31 dicembre 2011 è pari al 15% del provento
memorizzato al 30 giugno 2011 (10); se detto maggior
valore è pari a 8 (inferiore a quello memorizzato al 30
giugno 2011) l’impresa di assicurazione usufruisce del
relativo credito d’imposta con riguardo a 8 mentre
l’eccedenza di 2 consentirà l’attribuzione del credito
d’imposta ove lo stesso sia iscritto in uno dei bilanci
successivi o sia realizzato per effetto della cessione o
del riscatto.
Si fa presente che l’applicazione del regime transitorio
disciplinato dal comma in esame comporta la necessità di
contabilizzare separatamente le quote o azioni
sottoscritte o acquistate fino al 30 giugno 2010 e
quelle sottoscritte o acquistate successivamente.
Al fine di non protrarre lungamente nel tempo la
gestione del regime transitorio, l’impresa potrà
considerare prioritariamente cedute o rimborsate le
quote o azioni del magazzino formato con le quote o
azioni sottoscritte o acquistate fino al 30 giugno 2011
(criterio FIFO), purché tale criterio sia applicato per
tutti gli OICVM posseduti.
4. 4 Regime transitorio dei partecipanti non residenti
Ai sensi del comma 76 dell’articolo 2 del
provvedimento relativamente alle quote e alle azioni
di OICVM possedute da soggetti non residenti indicati
nell’articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996,
la somma di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo n. 461 del 1997 è riconosciuta nella misura
del 15 per cento dei proventi realizzati attraverso la
distribuzione o il rimborso delle quote o azioni e
percepiti dal 1° luglio 2011. Tale somma è spettante
fino a concorrenza della differenza positiva
eventualmente esistente tra il valore delle predette
quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla
data del 30 giugno 2011 e quello rilevato da tali
prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
Come illustrato al paragrafo 4.1.1.3, l’articolo 9,
comma 1, del predetto decreto legislativo n. 461 del
1997, abrogato dal comma 79 dell’articolo 2 del
provvedimento in esame, prevede che i soggetti non
residenti sopra citati, possono ottenere il rimborso
dell’imposta sostitutiva assolta attraverso il prelievo
operato dalla società di gestione sul risultato
complessivo dell’OICVM.
La disposizione transitoria in commento ha,
evidentemente, la finalità di assicurare che l’esenzione
riconosciuta agli investitori non residenti attraverso
il predetto rimborso permanga, con riferimento ai
redditi prodotti dall’OICVM fino al 30 giugno 2011,
anche nella vigenza del nuovo regime.
Le SGR, le SICAV e i soggetti incaricati del
collocamento delle quote di fondi lussemburghesi storici
provvedono al pagamento della predetta somma per il
tramite della banca depositaria, ove esistente,
computandola in diminuzione dal versamento dell’imposta
sostitutiva da versare con riferimento al risultato
positivo rilevato al 30 giugno 2011 ovvero della
ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies del
D.P.R. n. 600 del 1973.
4.5. Regime transitorio di tassazione delle forme di
previdenza complementare
Le disposizioni del comma 77 dell’articolo 2 del
provvedimento disciplinano il regime transitorio
delle quote o azioni di OICVM possedute dalle forme di
previdenza complementare.
In particolare, è stabilito che sui redditi derivanti da
quote o azioni degli OICVM possedute alla data del 30
giugno 2011, il credito d’imposta di cui all’articolo
17, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 252 del
2005, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei
proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo
dal 1° luglio 2011, fino a concorrenza della differenza
positiva eventualmente esistente fra il valore delle
predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici
alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai
medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o
acquisto.
Tale credito d’imposta concorre a formare il risultato
della gestione della forma di previdenza complementare
ed è detratto dall’imposta sostitutiva da questo dovuta.
Si precisa che, ai fini della determinazione dei
proventi “maturati” al 30 giugno 2011, relativamente
alle quote o azioni di OICVM possedute dalle forme di
previdenza al 31 dicembre 2010, deve essere assunto in
luogo del valore di prospetto alla data di
sottoscrizione o di acquisto, il valore fiscalmente
riconosciuto determinato avendo riguardo ai valori
iscritti nei rendiconti al 31 dicembre 2010.
Anche per le forme di previdenza complementare, così
come per le imprese, l’applicazione del regime
transitorio disciplinato dal comma in esame comporta la
necessità di contabilizzare separatamente le quote o
azioni sottoscritte o acquistate fino al 30 giugno 2010
e quelle sottoscritte o acquistate successivamente.
4.6. Regime transitorio per l’applicazione del risparmio
amministrato
Il comma 78 dell’articolo 2 del provvedimento
regola l’applicazione delle modifiche apportate al
regime del risparmio amministrato (cfr. paragrafo 4.2.2)
ai rapporti in essere alla data del 30 giugno 2011
aventi ad oggetto quote o azioni di OICR. In
particolare, considerato che le citate modifiche
esplicano effetto a partire dal 1° luglio 2011, viene
previsto che l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 6
del decreto legislativo n. 461 del 1997 è applicata,
anche in mancanza di opzione, in relazione ai rapporti
di custodia, amministrazione e deposito, nonché ai
rapporti per i quali sussista uno stabile rapporto con
l’intermediario anche in mancanza di un formale
contratto di custodia ed amministrazione, nei casi in
cui tali rapporti abbiano ad oggetto quote o azioni di
OICR e siano intrattenuti alla data del 30 giugno 2011
con intermediari che possono applicare il regime del “risparmio
amministrato” secondo quanto disposto dal predetto
articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Pertanto, anche nel caso di rapporti già esistenti al 30
giugno 2011 il regime del risparmio amministrato diviene
il “regime naturale” per i redditi diversi
derivanti da quote o azione di OICR.
Per tali rapporti in essere è espressamente previsto che
il contribuente può rinunciare all’applicazione del
regime del risparmio amministrato, con effetto dal 1°
luglio 2011, mediante apposita comunicazione da
effettuare entro il 30 settembre 2011.
Nell’ipotesi in cui il contribuente non rinunci
all’applicazione del regime del risparmio amministrato,
il citato comma 78 dell’articolo 2 del provvedimento
prevede per il contribuente medesimo l’obbligo di
fornire all’intermediario gli elementi e la
documentazione necessari ai fini della determinazione
delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se
necessario, apposita provvista per far fronte al
pagamento dell’imposta.
5. Abrogazione di norme
Il comma 79 del provvedimento, secondo quanto già
accennato in precedenza, individua una serie di
disposizioni che sono abrogate a decorrere dalla data da
cui hanno effetto le nuove previsioni normative recate
dal medesimo provvedimento (1° luglio 2011).
In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni:
·
l’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 (regime
fiscale dei fondi mobiliari aperti);
·
l’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 (regime
fiscale dei fondi mobiliari chiusi);
·
i commi da 1 a 5 dell’articolo 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649
(regime fiscale dei fondi lussemburghesi storici);
·
il primo periodo del comma 2 dell’articolo 14 del
decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84 (regime
fiscale delle Sicav);
·
l’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461 (regime fiscale degli OICVM italiani dedicati a
soggetti non residenti);
·
l’articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999,
n. 505 (regime fiscale dei fondi comuni che investono in
partecipazioni qualificate);
·
il comma 4-bis dell’articolo 45 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(norme di determinazione dei redditi di capitale
derivanti dalla partecipazione ad OICVM);
·
il secondo e terzo periodo del comma 2 dell’articolo 17
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (credito
d’imposta spettante alle forme di previdenza
complementare in relazione alle quote di OICVM soggetti
ad imposta sostitutiva);
·
le parole “da quote di organismi di investimento
collettivo mobiliare soggetti all’imposta sostitutiva di
cui al successivo art. 8, nonché” del comma 4
dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461 (esclusione dal computo del risultato
maturato delle gestioni individuali di portafoglio dei
proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM
soggetti ad imposta sostitutiva).
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Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno
affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati
con la presente Circolare vengano puntualmente osservati
dagli uffici.
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