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Procedura informatica attiva dal 1° settembre-Indagini finanziarie, le Dogane dettano le istruzioni- (Circolare Agenzia Dogane 13/07/2011, n. 21/D)-Ipsoa.it

 

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Con la recente circolare n. 21/D/2011, l’Agenzia delle Dogane interviene a chiarire alcuni aspetti relativi alla procedura informatica, che sarà attivata a decorrere dal 1° settembre 2011, per la trasmissione telematica delle richieste agli operatori finanziari e delle relative risposte di cui all’art. 51, comma 2, n. 7), D.P.R. n. 633/1972, concernenti dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti. L’adempimento è stato attuato con la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 63763/RU del 4 luglio scorso; ora, l’Agenzia interviene puntualizzando alcuni importanti aspetti.

 

Innanzitutto, in relazione ai presupposti per avviare le indagini, viene ricordato che - pur non essendo soggetta a limitazioni giuridiche se non quelle legate, in primo luogo, ai generali canoni di legalità, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, l’innesco di un’indagine finanziaria quale atto dotato di specifica autoritarietà ed esecutorietà, deve, comunque, essere giustificato da una effettiva esigenza di approfondimento della posizione fiscale del contribuente oggetto di verifica relativa all’IVA intracomunitaria, nonché di soggetti terzi titolari di rapporti riconducibili a detto contribuente.

 

Passando, poi, all’iter procedurale da seguire, viene chiarito che esso consta, essenzialmente, di due fasi:

 

1) la prima in ordine temporale, di rilevanza interna, articolata nei seguenti passaggi:

 

- invio, da parte dei soggetti legittimati (art. 2 della determinazione n. 63763/RU), della richiesta di autorizzazione al Direttore Interregionale (D.I.), al Direttore Regionale (D.R.) o al Direttore Provinciale (D.P.);

 

- valutazione della richiesta da parte del D.I., D.R. o D.P.;

 

- accoglimento/diniego della richiesta di autorizzazione da parte del D.I., D.R. o D.P.;

 

2) la seconda, di rilevanza esterna, concretizzata nell’invio della richiesta ad una o più banche ed altri intermediari finanziari interessati, tramite la apposita procedura telematica e nella successiva ricezione della risposta tramite il medesimo canale telematico.

 

Le richieste in questione possono essere effettuate:

 

- per contribuente (persona fisica o persona giuridica);

 

- per operazioni/rapporti;

 

- per contribuente e per operazioni.

 

Sono abilitate a formulare le richieste di attivazione per l’esecuzione di un’indagine finanziaria, nell’ambito dei controlli in materia di scambi intracomunitari, talune strutture territoriali e, in particolare:

 

- l’Ufficio delle Dogane;

 

- l’Area Antifrode delle Direzioni Regionali e Interregionali;

 

- l’Area procedure e controlli settore dogane e antifrode della Direzione Interregionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

 

- l’Area dogane, accise, antifrode e servizi chimici delle Direzioni Provinciali.

 

I Direttori di tali strutture devono, pertanto, formulare un’apposita richiesta di autorizzazione, da inoltrare mediante l’apposita applicazione gestita nel sistema informativo dell’Agenzia AIDA e denominata “Indagini Finanziarie”, che riporti i seguenti elementi:

 

- la specificazione dell’oggetto dell’indagine e delle motivazioni poste a fondamento della richiesta, ovvero le circostanze di fatto che fanno ritenere utile l’avvio della procedura in argomento;

 

- i dati che individuano compiutamente il soggetto per il quale è richiesta l’indagine;

 

- il periodo temporale di riferimento;

 

- l’indicazione delle banche e degli intermediari finanziari destinatari della richiesta per i soli casi di richieste “per operazione/rapporti” e “per contribuente e operazioni”.

 

L’autorizzazione rilasciata in presenza dei relativi presupposti è inoltrata all’Ufficio richiedente attraverso l’applicazione informatica eseguendo l’upload di una apposita nota.

 

Viene inoltre precisato che dalla data di notifica delle richieste decorre il termine concesso al destinatario per adempiere, termine che non può essere inferiore a 30 giorni.

 

Nella circolare, infine, viene spiegato, nel dettaglio, il funzionamento dell’apposita applicazione informatica di cui si è detto sopra e le sanzioni applicabili per le violazioni in materia.

 

 

A cura della Redazione

 

 

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