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Niente rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero che non paga le tasse-La ratio del requisito reddituale secondo il Consiglio di Stato, sentenza 3246 del 2011-Leggioggi.it

 

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Il requisito reddituale mira ad evitare l’inserimento nella collettività degli utenti dei servizi pubblici e degli aventi diritto alle prestazioni sociali di soggetti che non offrano un’adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale in quanto indigenti.

 

Lo afferma la sezione terza del Consiglio di Stato, con sentenza del 30 maggio scorso.

 

In particolare, si legge che:

 

1. Sul possesso del reddito minimo

 

“Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato.

 

Questi deve essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante.

 

Il requisito reddituale previsto è finalizzato ad evitare l’aggravio per il pubblico erario che comporterebbe l’esercizio del diritto di accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, riconosciuto ai soggiornanti da parte di soggetti non in possesso di un adeguato reddito e quindi mira ad evitare l’inserimento nella collettività degli utenti dei servizi pubblici e degli aventi diritto alle prestazioni sociali di soggetti che non offrano un’adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale in quanto indigenti”.

 

2. Sull’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio

 

“Sempre ai fini della carenza reddituale, non può non assumere rilievo indiziario il fatto che il ricorrente abbia chiesto e sia stato ammesso al gratuito patrocinio in primo grado (oltre che in secondo grado)”.

 

3. Sull’avvenuta presentazione di una dichiarazione di disponibilità all’assunzione

 

“A sopperire tale carenza dei requisiti non è sufficiente la dichiarazione di disponibilità da parte di una ditta ad assumere l’attuale appellante … in quanto mera dichiarazione di intenti, conseguentemente irrilevante in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, non suffragata da alcuna persuasiva documentazione atta a comprovare l’effettiva assunzione.

 

Tale documento non indica la decorrenza dell’assunzione, non è stata indirizzata al competente ufficio del lavoro, né reca il timbro di ricezione da parte dello stesso”. (presidente Pier Luigi Lodi, estensore Roberto Capuzzi)

 

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