Il requisito reddituale mira ad
evitare l’inserimento nella collettività degli utenti
dei servizi pubblici e degli aventi diritto alle
prestazioni sociali di soggetti che non offrano
un’adeguata contropartita in termini di partecipazione
fiscale alla spesa pubblica e che finiscono per gravare
sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale
in quanto indigenti.
Lo afferma la sezione terza del
Consiglio di Stato, con sentenza del 30 maggio scorso.
In particolare, si legge che:
1. Sul possesso del reddito minimo
“Il possesso di un reddito minimo
idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo
familiare costituisce un requisito soggettivo non
eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del
permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità
dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale
per ragioni di lavoro subordinato.
Questi deve essere, infatti,
stabilmente inserito nel contesto lavorativo e
contribuire con il proprio impegno allo sviluppo
economico e sociale del Paese ospitante.
Il requisito reddituale previsto è
finalizzato ad evitare l’aggravio per il pubblico erario
che comporterebbe l’esercizio del diritto di accedere ai
servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, riconosciuto ai soggiornanti da parte
di soggetti non in possesso di un adeguato reddito e
quindi mira ad evitare l’inserimento nella collettività
degli utenti dei servizi pubblici e degli aventi diritto
alle prestazioni sociali di soggetti che non offrano
un’adeguata contropartita in termini di partecipazione
fiscale alla spesa pubblica e che finiscono per gravare
sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale
in quanto indigenti”.
2. Sull’ammissione del ricorrente
al gratuito patrocinio
“Sempre ai fini della carenza
reddituale, non può non assumere rilievo indiziario il
fatto che il ricorrente abbia chiesto e sia stato
ammesso al gratuito patrocinio in primo grado (oltre che
in secondo grado)”.
3. Sull’avvenuta presentazione di
una dichiarazione di disponibilità all’assunzione
“A sopperire tale carenza dei
requisiti non è sufficiente la dichiarazione di
disponibilità da parte di una ditta ad assumere
l’attuale appellante … in quanto mera dichiarazione di
intenti, conseguentemente irrilevante in sede di rinnovo
del permesso di soggiorno, non suffragata da alcuna
persuasiva documentazione atta a comprovare l’effettiva
assunzione.
Tale documento non indica la
decorrenza dell’assunzione, non è stata indirizzata al
competente ufficio del lavoro, né reca il timbro di
ricezione da parte dello stesso”. (presidente Pier Luigi
Lodi, estensore Roberto Capuzzi) |