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CIRCOLAZIONE STRADALE: LA CONDOTTA QUALE CRITERIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE - Riccardo MAZZON

 

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L'illecito civile, quale presupposto necessario (assieme al danno: cfr. paragrafo 1.1., capitolo primo, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011) a far nascere il diritto al risarcimento, è caratterizzato da una struttura tripartita: esso può, infatti, esser scomposto in fatto materiale (od oggettivo), antigiuridicità e colpevolezza.

Al fine di meglio comprendere le modalità con le quali azionare giurisdizionalmente il diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale, è necessario conoscere adeguatamente gli istituti che compongono i tre elementi suddetti (quelli del fatto materiale: condotta, nesso eziologico ed evento; l'antigiuridicità obiettiva; quelli che attengono alla colpevolezza: dolo, colpa e responsabilità oggettiva);

“dolo, colpa e nesso di causalità rappresentano istituti cardine della scienza del diritto penale e, come tali, sono disciplinati e definiti nel codice positivo agli artt. 43, 40 e 41....omissis...Il codice penale, in effetti, espressamente fornisce definizione e disciplina relativamente agli istituti del dolo, della colpa e del nesso di causalità: non altrettanto esplica il codice civile, autorizzando (e forse imponendo) all’interprete civilista di ricercare compiuti elementi, atti a risolvere le inevitabili problematiche connesse a tali concetti giuridici, nella più fornita normativa e dogmatica penale....omissis...Condotta, evento, responsabilità oggettiva e antigiuridicità obiettiva, pur non trovando esplicita definizione all’interno del codice penale (al contrario, di quanto accade agli istituti del dolo, della colpa e del nesso di causalità), tuttavia rappresentano cardini insostituibili dell’intero sistema jus-penalistico, con evidenti ed ovvie ripercussioni in ordine all’esistenza di numerosissime teorie da sempre dirette a sviscerarne contenuti, funzioni e disciplina. In ambito civile, più sobriamente, i concetti oggetto di trattazione (condotta, evento, responsabilità oggettiva e antigiuridicità obiettiva) vengono dai più richiamati ed utilizzati quali elementi d’analisi vuoi del fatto materiale (la condotta e l’evento), vuoi dell’elemento soggettivo, in posizione antitetica alla colpevolezza (la responsabilità oggettiva), vuoi dell’illecito civile tout court, quale elemento strutturale dell’atto illecito (l’antigiuridicità); (quasi) mai, tuttavia, i medesimi sono onorati di autonoma e ordinata vivisezione, come invece è d’uso effettuare nell’ambito penale: dato per accertato, per i motivi espressi nel presente capitolo, il parallelismo esistente tra gli elementi tutti dell’illecito civile con i corrispondenti elementi dell’illecito penale, pare pertanto opportuno analizzare compiutamente i medesimi utilizzando la modalità tipica espressa dalla scienza penalistica, onde consentire un loro maggior approfondimento, senza dubbio utilizzabile dall’operatore del diritto per la concreta applicazione degli stessi alle fattispecie d’interesse. Non si vede, in verità, ragione alcuna per non attribuire, ad esempio, all’antigiuridicità civilistica la qualifica di “antigiuridicità obiettiva” – istituto, come visto, caro al diritto penale -, se è vero, com’è vero, che il danno, ex art. 2043 c.c., per essere risarcito deve essere “ingiusto”, ossia in contrasto (obiettivo: la soggettività è relegata, dallo stesso articolo, nella dicitura “Qualunque fatto doloso o colposo) con un dovere giuridico...omissis...Ulteriormente e allo stesso modo non v’è ragione alcuna per negare alla colpevolezza civilistica la definizione di “attribuibilità del fatto al soggetto attraverso un giudizio normativo di rimproverabilità personale” – definizione tanto cara alla dottrina penalistica”

Riccardo Mazzon, Responsabilità nel danno da circolazione stradale, Maggioli 2008, pag. 51

e affinché tale disamina risulti sufficientemente completa ed esaudiente è necessario, come si vedrà, che l’interprete attinga alla dottrina e alla giurisprudenza di matrice penale.

Tale operazione è certamente consentita dal parallelismo in effetti esistente tra illecito civile ed illecito penale:

“l’illecito civile e l’illecito penale nascono, storicamente, finalizzati al conseguimento di scopi ben distinti: mentre, invero, il primo è perseguito dall’ordinamento con l’intento di riparazione complessiva del danno subito da interessi privati, il secondo individua violazioni dell’ordine generale di tale gravità da richiedere un intervento statale diretto alla punizione del colpevole...omissis...Naturalmente, si danno ipotesi fattuali concrete, quale ad esempio l’omicidio, ove lo Stato riscontra l’esigenza di tutelare entrambi gli interessi, sia quello eminentemente pubblico e diretto alla punizione del colpevole (funzione sanzionatoria del diritto penale), sia quello meramente privatistico e diretto all’ottenimento del risarcimento (funzione reintegratoria e riparatoria del diritto civile)...omissis...Pur operando in settori alquanto differenti, ambito civile per l’illecito civile, ambito penale per l’illecito penale, i due istituti condividono peraltro – tranne che per quanto si dirà in relazione al danno - la struttura (tripartita) che li caratterizza: entrambi possono esser, infatti, ontologicamente scomposti in fatto materiale (od oggettivo: nel diritto penale, il c.d. fatto tipico), antigiuridicità e colpevolezza...L’evidente similitudine strutturale permette all’interprete di chiedersi se i tre elementi che compongono i due diversi illeciti siano suscettibili di sovrapposizione in identici paradigmi giuridici; se, cioè, il fatto materiale componente l’illecito civile possa esser spiegato ricorrendo alla teoria del fatto tipico elemento del reato; se la colpevolezza sia un unico concetto utilizzabile sia in ambito di illecito civile che in ambito di illecito penale; se l’antigiuridicità civilistica coincida o meno (ed, eventualmente, in che termini) con l’antigiuridicità obiettiva di penalistica matrice. Un tanto, ovviamente, senza voler affermare identità di istituti, bensì, al contrario, con la consapevolezza degli ontologici motivi di difformità, naturalmente conseguenti alle diverse finalità perseguite dai due tipi di illecito; si pensi, soprattutto, alla tipicità che contraddistingue l’illecito penale e alla struttura, all’opposto, atipica, che contraddistingue il neminem laedere civilistico”.

Riccardo Mazzon, Responsabilità nel danno da circolazione stradale, Maggioli 2008, pag. 41

Anche in ambito di circolazione stradale, dunque, il fatto illecito prodromo del diritto al risarcimento deve essere tripartito ed analizzato nei suoi singoli elementi; la condotta (che a sua volta potrà essere condotta attiva ovvero condotta omissiva), l’evento (ulteriormente precisato nella sua essenza naturalistica ovvero giuridica) e il nesso di causalità:

“in materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa. (Nella specie, da queste premesse, la Corte ha condiviso la decisione di merito che aveva mandato assolto un automobilista dal reato di omicidio colposo in danno di un ciclista, evidenziando che la ricostruzione tecnica dell'incidente aveva deposto nel senso che l'incidente stradale si sarebbe egualmente verificato anche laddove l'automobilista avesse rispettato il limite di velocità, onde il superamento del limite, peraltro in misura non particolarmente elevata, doveva ritenersi irrilevante ai fini dell'eziologia dell'incidente, il quale, anche in assenza dell'accertata violazione, si sarebbe egualmente verificato)”

Cassazione penale, sez. IV, 18/09/2008, n. 40802 S. Guida al diritto 2008, 50, 118 (s.m.)

In relazione alla azioni concesse dall'ordinamento giuridico a tutela del danneggiato da circolazione stradale, la condotta del responsabile del sinistro assume, peraltro, importanza fondamentale non solo in quanto elemento del fatto illecito dannoso,

“in effetti, la condotta, quale concetto giuridico generalmente utilizzato in ogni settore del diritto, non trova, ad oggi, esplicita definizione normativa, né in ambito civile, né in ambito penale; tuttavia, essa rappresenta per certo un cardine insostituibile dell’intero sistema jus-penalistico, con evidenti ed ovvie ripercussioni in ordine all’esistenza di numerosissime teorie da sempre dirette a sviscerarne contenuti, funzioni e disciplina...omissis...Altresì ed in altri termini, risulta quindi corretto affermare che, nella nozione di fatto materiale è ricompreso il comportamento della persona, che può consistere nel fare oppure nel non fare, cioè in comportamenti commissivi (ad esempio, azionare bruscamente il freno) od omissivi (questi ultimi rilevanti solo se c’è un preciso obbligo giuridico di attivarsi: ad esempio, non inserire l’indicatore di direzione) nonchè l’evento dannoso, cioè l’attuarsi di una situazione in senso sfavorevole ad soggetto (l’investimento del pedone, il tamponamento, lo scontro tra veicoli….); tra l’atto e l’evento deve intercorrere un nesso di causalità giuridicamente rilevante”

Riccardo Mazzon, Il danno da circolazione stradale, Utet 2010, pag. 22

ma anche in ordine all’identificazione del responsabile del sinistro:

“nel caso di illecito rappresentato dalla condotta del responsabile del sinistro, il danno ingiusto alla vittima deriva dalla lesione di un bene della persona che è giuridicamente riconosciuto sulla base di referenti costituzionali e legislativi. La solidarietà familiare è un valore molto sentito e solido nella Costituzione e nella legge e dunque il danno esistenziale, ai sensi dell'art. 2059 correlato agli art. 29 e 30 cost. italiana, appare configurabile quanto più il nucleo familiare risulta fortemente compatto e solidalmente costituito”.

Cassazione civile, sez. III, 31/01/2008, n. 2379 Cornic Clarcc e altro c. Soc. La Fondiaria Sai assicur. e altro Diritto & Giustizia 2008

 

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