L'illecito civile, quale
presupposto necessario (assieme al danno: cfr. paragrafo
1.1., capitolo primo, "Le azioni a tutela del
danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano
2011) a far nascere il diritto al risarcimento, è
caratterizzato da una struttura tripartita: esso può,
infatti, esser scomposto in fatto materiale (od
oggettivo), antigiuridicità e colpevolezza.
Al fine di meglio comprendere le
modalità con le quali azionare giurisdizionalmente il
diritto al risarcimento del danno da circolazione
stradale, è necessario conoscere adeguatamente gli
istituti che compongono i tre elementi suddetti (quelli
del fatto materiale: condotta, nesso eziologico ed
evento; l'antigiuridicità obiettiva; quelli che
attengono alla colpevolezza: dolo, colpa e
responsabilità oggettiva);
“dolo, colpa e nesso di causalità
rappresentano istituti cardine della scienza del diritto
penale e, come tali, sono disciplinati e definiti nel
codice positivo agli artt. 43, 40 e 41....omissis...Il
codice penale, in effetti, espressamente fornisce
definizione e disciplina relativamente agli istituti del
dolo, della colpa e del nesso di causalità: non
altrettanto esplica il codice civile, autorizzando (e
forse imponendo) all’interprete civilista di ricercare
compiuti elementi, atti a risolvere le inevitabili
problematiche connesse a tali concetti giuridici, nella
più fornita normativa e dogmatica
penale....omissis...Condotta, evento, responsabilità
oggettiva e antigiuridicità obiettiva, pur non trovando
esplicita definizione all’interno del codice penale (al
contrario, di quanto accade agli istituti del dolo,
della colpa e del nesso di causalità), tuttavia
rappresentano cardini insostituibili dell’intero sistema
jus-penalistico, con evidenti ed ovvie ripercussioni in
ordine all’esistenza di numerosissime teorie da sempre
dirette a sviscerarne contenuti, funzioni e disciplina.
In ambito civile, più sobriamente, i concetti oggetto di
trattazione (condotta, evento, responsabilità oggettiva
e antigiuridicità obiettiva) vengono dai più richiamati
ed utilizzati quali elementi d’analisi vuoi del fatto
materiale (la condotta e l’evento), vuoi dell’elemento
soggettivo, in posizione antitetica alla colpevolezza
(la responsabilità oggettiva), vuoi dell’illecito civile
tout court, quale elemento strutturale dell’atto
illecito (l’antigiuridicità); (quasi) mai, tuttavia, i
medesimi sono onorati di autonoma e ordinata
vivisezione, come invece è d’uso effettuare nell’ambito
penale: dato per accertato, per i motivi espressi nel
presente capitolo, il parallelismo esistente tra gli
elementi tutti dell’illecito civile con i corrispondenti
elementi dell’illecito penale, pare pertanto opportuno
analizzare compiutamente i medesimi utilizzando la
modalità tipica espressa dalla scienza penalistica, onde
consentire un loro maggior approfondimento, senza dubbio
utilizzabile dall’operatore del diritto per la concreta
applicazione degli stessi alle fattispecie d’interesse.
Non si vede, in verità, ragione alcuna per non
attribuire, ad esempio, all’antigiuridicità civilistica
la qualifica di “antigiuridicità obiettiva” – istituto,
come visto, caro al diritto penale -, se è vero, com’è
vero, che il danno, ex art. 2043 c.c., per essere
risarcito deve essere “ingiusto”, ossia in contrasto
(obiettivo: la soggettività è relegata, dallo stesso
articolo, nella dicitura “Qualunque fatto doloso o
colposo) con un dovere
giuridico...omissis...Ulteriormente e allo stesso modo
non v’è ragione alcuna per negare alla colpevolezza
civilistica la definizione di “attribuibilità del fatto
al soggetto attraverso un giudizio normativo di
rimproverabilità personale” – definizione tanto cara
alla dottrina penalistica”
Riccardo Mazzon, Responsabilità nel
danno da circolazione stradale, Maggioli 2008, pag. 51
e affinché tale disamina risulti
sufficientemente completa ed esaudiente è necessario,
come si vedrà, che l’interprete attinga alla dottrina e
alla giurisprudenza di matrice penale.
Tale operazione è certamente
consentita dal parallelismo in effetti esistente tra
illecito civile ed illecito penale:
“l’illecito civile e l’illecito
penale nascono, storicamente, finalizzati al
conseguimento di scopi ben distinti: mentre, invero, il
primo è perseguito dall’ordinamento con l’intento di
riparazione complessiva del danno subito da interessi
privati, il secondo individua violazioni dell’ordine
generale di tale gravità da richiedere un intervento
statale diretto alla punizione del
colpevole...omissis...Naturalmente, si danno ipotesi
fattuali concrete, quale ad esempio l’omicidio, ove lo
Stato riscontra l’esigenza di tutelare entrambi gli
interessi, sia quello eminentemente pubblico e diretto
alla punizione del colpevole (funzione sanzionatoria del
diritto penale), sia quello meramente privatistico e
diretto all’ottenimento del risarcimento (funzione
reintegratoria e riparatoria del diritto
civile)...omissis...Pur operando in settori alquanto
differenti, ambito civile per l’illecito civile, ambito
penale per l’illecito penale, i due istituti condividono
peraltro – tranne che per quanto si dirà in relazione al
danno - la struttura (tripartita) che li caratterizza:
entrambi possono esser, infatti, ontologicamente
scomposti in fatto materiale (od oggettivo: nel diritto
penale, il c.d. fatto tipico), antigiuridicità e
colpevolezza...L’evidente similitudine strutturale
permette all’interprete di chiedersi se i tre elementi
che compongono i due diversi illeciti siano suscettibili
di sovrapposizione in identici paradigmi giuridici; se,
cioè, il fatto materiale componente l’illecito civile
possa esser spiegato ricorrendo alla teoria del fatto
tipico elemento del reato; se la colpevolezza sia un
unico concetto utilizzabile sia in ambito di illecito
civile che in ambito di illecito penale; se
l’antigiuridicità civilistica coincida o meno (ed,
eventualmente, in che termini) con l’antigiuridicità
obiettiva di penalistica matrice. Un tanto, ovviamente,
senza voler affermare identità di istituti, bensì, al
contrario, con la consapevolezza degli ontologici motivi
di difformità, naturalmente conseguenti alle diverse
finalità perseguite dai due tipi di illecito; si pensi,
soprattutto, alla tipicità che contraddistingue
l’illecito penale e alla struttura, all’opposto,
atipica, che contraddistingue il neminem laedere
civilistico”.
Riccardo Mazzon, Responsabilità nel
danno da circolazione stradale, Maggioli 2008, pag. 41
Anche in ambito di circolazione
stradale, dunque, il fatto illecito prodromo del diritto
al risarcimento deve essere tripartito ed analizzato nei
suoi singoli elementi; la condotta (che a sua volta
potrà essere condotta attiva ovvero condotta omissiva),
l’evento (ulteriormente precisato nella sua essenza
naturalistica ovvero giuridica) e il nesso di causalità:
“in materia di incidenti da
circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una
condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada
con violazione di specifiche norme di legge o di
precetti generali di comune prudenza non può di per sé
far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo
comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre
provare e che si deve escludere quando sia dimostrato
che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza
quella condotta o è stato, comunque, determinato
esclusivamente da una causa diversa. (Nella specie, da
queste premesse, la Corte ha condiviso la decisione di
merito che aveva mandato assolto un automobilista dal
reato di omicidio colposo in danno di un ciclista,
evidenziando che la ricostruzione tecnica dell'incidente
aveva deposto nel senso che l'incidente stradale si
sarebbe egualmente verificato anche laddove
l'automobilista avesse rispettato il limite di velocità,
onde il superamento del limite, peraltro in misura non
particolarmente elevata, doveva ritenersi irrilevante ai
fini dell'eziologia dell'incidente, il quale, anche in
assenza dell'accertata violazione, si sarebbe egualmente
verificato)”
Cassazione penale, sez. IV,
18/09/2008, n. 40802 S. Guida al diritto 2008, 50, 118
(s.m.)
In relazione alla azioni concesse
dall'ordinamento giuridico a tutela del danneggiato da
circolazione stradale, la condotta del responsabile del
sinistro assume, peraltro, importanza fondamentale non
solo in quanto elemento del fatto illecito dannoso,
“in effetti, la condotta, quale
concetto giuridico generalmente utilizzato in ogni
settore del diritto, non trova, ad oggi, esplicita
definizione normativa, né in ambito civile, né in ambito
penale; tuttavia, essa rappresenta per certo un cardine
insostituibile dell’intero sistema jus-penalistico, con
evidenti ed ovvie ripercussioni in ordine all’esistenza
di numerosissime teorie da sempre dirette a sviscerarne
contenuti, funzioni e disciplina...omissis...Altresì ed
in altri termini, risulta quindi corretto affermare che,
nella nozione di fatto materiale è ricompreso il
comportamento della persona, che può consistere nel fare
oppure nel non fare, cioè in comportamenti commissivi
(ad esempio, azionare bruscamente il freno) od omissivi
(questi ultimi rilevanti solo se c’è un preciso obbligo
giuridico di attivarsi: ad esempio, non inserire
l’indicatore di direzione) nonchè l’evento dannoso, cioè
l’attuarsi di una situazione in senso sfavorevole ad
soggetto (l’investimento del pedone, il tamponamento, lo
scontro tra veicoli….); tra l’atto e l’evento deve
intercorrere un nesso di causalità giuridicamente
rilevante”
Riccardo Mazzon, Il danno da
circolazione stradale, Utet 2010, pag. 22
ma anche in ordine
all’identificazione del responsabile del sinistro:
“nel caso di illecito rappresentato
dalla condotta del responsabile del sinistro, il danno
ingiusto alla vittima deriva dalla lesione di un bene
della persona che è giuridicamente riconosciuto sulla
base di referenti costituzionali e legislativi. La
solidarietà familiare è un valore molto sentito e solido
nella Costituzione e nella legge e dunque il danno
esistenziale, ai sensi dell'art. 2059 correlato agli
art. 29 e 30 cost. italiana, appare configurabile quanto
più il nucleo familiare risulta fortemente compatto e
solidalmente costituito”.
Cassazione civile, sez. III,
31/01/2008, n. 2379 Cornic Clarcc e altro c. Soc. La
Fondiaria Sai assicur. e altro Diritto & Giustizia 2008 |