Visconti Gianfranco
La Legge n° 192 del 1998 sulla
“Disciplina della subfornitura nelle attività
produttive” ha rappresentato uno dei primi tentativi di
riequilibrio normativo dei rapporti contrattuali fra le
piccolissime (o micro), piccole e medie imprese, le PMI,
che costituiscono il tessuto connettivo dell’economia
italiana, e le imprese di media e grande dimensione
committenti delle prime che si avvantaggiano della
maggior forza contrattuale derivante dalla maggiore
dimensione e dall’importanza economica che i loro ordini
possono avere per un’impresa di dimensioni inferiori.
Questa Legge persegue questo scopo
disciplinando i vari aspetti del contratto di
subfornitura stipulato fra due imprese, quella
committente e quella subfornitrice, che esercitano
attività di produzione di beni (manifatturiera) o di
servizi, di proprietà privata o pubblica, e che, ai
sensi del primo comma dell’articolo 1° della Legge
citata, può avere per oggetto:
lavorazioni su semilavorati o
su materie prime fornite dal committente;
la fornitura di prodotti o
servizi destinati ad essere incorporati o utilizzati
nell’ambito dell’attività economica dell’impresa
committente o nella produzione di un bene complesso
secondo progetti esecutivi, conoscenze tecniche e
tecnologiche, modelli o prototipi forniti dalla
committente.
Il contratto tipico di subfornitura
è quindi qualificabile come un contratto di impresa,
bilaterale, oneroso, con effetti obbligatori, a
prestazioni corrispettive (che si possono articolare in
un facere o in un do ut des), che può avere contenuti
molteplici, ma tutti comunque integranti obbligazioni di
risultato.
La tipizzazione legale di questo
contratto, che ha il tipo contrattuale più simile
nell’appalto definito dall’art. 1655 del Codice Civile
(“il contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un’opera o di un
servizio verso un corrispettivo in danaro”), ha
comportato la logica conseguenza che esso deve
applicarsi a tutte le fattispecie concrete riconducibili
ad esso. In tal modo, anche se entrambe le parti o una
sola di esse dovessero cercare di non applicare la sua
disciplina, il contraente più debole potrà usufruire
comunque delle norme poste a sua tutela, impugnando il
contratto davanti al Giudice Ordinario o facendo ricorso
alle procedure stragiudiziali.
L’art. 10 della Legge 192/1998
prevede che, entro trenta giorni dalla scadenza dei
termini di cui all’art. 5, comma 4°, relativo alla
contestazione dei vizi della qualità e del funzionamento
dei prodotti o dei servizi forniti al committente dal
subfornitore, le controversie relative ai contratti di
subfornitura sono sottoposte al tentativo obbligatorio
di conciliazione (oggi di mediazione, dopo che i
preesistenti procedimenti di conciliazione sono stati
rinominati di mediazione dal Decreto Legislativo n° 28
del 2010 e sottoposti alla disciplina da questo
introdotta) presso la Camera di Commercio nel cui
territorio ha sede l’impresa subfornitrice, ai sensi
dell’art. 2, comma 4°, lettera a), della legge n° 580
del 1993 sull’ordinamento delle Camere di Commercio.
Dal momento che la Legge 192/1998
non specifica quali siano questi “termini di legge”
riteniamo che essi si debbano identificare, per
analogia, in quelli previsti per l’appalto dall’art.
1667 c.c., che disciplina la garanzia dell’appaltatore
per le difformità ed i vizi dell’opera, che sono pari a
60 giorni decorrenti dalla scoperta del vizio per la
contestazione dello stesso al subfornitore, pena la
decadenza del diritto ad effettuare tale contestazione,
ed a due anni dalla consegna del bene o del servizio per
la prescrizione dell’azione giudiziaria relativa alla
garanzia. Il contenuto della garanzia sui difetti
dell’opera consiste nella riduzione del prezzo o nella
risoluzione del contratto nel caso di totale
inadeguatezza della subfornitura realizzata.
Qualora non si pervenga ad una
conciliazione tra le parti entro trenta giorni
dall’inizio del procedimento e su richiesta di entrambi
i contraenti la controversia è rimessa alla Commissione
Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio nel
cui territorio ha sede l’impresa subfornitrice o, in
mancanza, alla Commissione Arbitrale della Camera di
Commercio scelta di comune accordo fra i contraenti.
Anche il carattere rituale od irrituale dell’arbitrato
dovrà essere stabilito pattiziamente fra le parti. Nel
caso di disaccordo fra le parti, ognuna di esse potrà
ricorrere al Giudice Ordinario dal momento che
l’arbitrato ha sempre carattere facoltativo.
Il procedimento arbitrale,
disciplinato dalle disposizioni degli articoli 806 e
seguenti c.p.c., si deve concludere entro sessanta
giorni dal primo tentativo di conciliazione, salvo che
le parti non si accordino per un termine inferiore.
Dal momento che, come abbiamo
detto, la conciliazione non esiste più come procedimento
autonomo ed il suo posto è stato preso dalla mediazione
il termine di sessanta giorni per la conclusione
dell’arbitrato non può che partire dalla data di
chiusura del procedimento di mediazione, cioè da quella
della sottoscrizione, effettuata dalle parti e dal
mediatore, del processo verbale finale che contiene
l’accordo di conciliazione o che ne certifica il mancato
raggiungimento, ai sensi dell’art. 11, commi 3° e 4°,
del Dlgs 28/2010.
Essendo il procedimento di
mediazione disciplinato dal Dlgs 28/2010 che è un atto
legislativo successivo alla Legge 192/1998 ne consegue
che il termine di trenta giorni per giungere alla
conciliazione previsto dal 1° comma dell’art. 10 di
quest’ultima legge è stato sostituito dal termine di
quattro mesi previsto dal 1° comma dell’art. 6 del Dlgs
28/2010. Inoltre, riteniamo che non sia obbligatorio,
per la mediazione, adire l’organismo della Camera di
Commercio nel cui territorio ha sede l’impresa
subfornitrice, ma che le parti possano sceglierne uno
liberamente, come prevedono gli artt. 3, 1° comma, e 4,
1° comma, del Decreto citato.
Dobbiamo segnalare che, anche se
l’art. 10 della Legge 192/1998 qualifica come
obbligatorio l’esperimento del tentativo di
conciliazione (oggi di mediazione) nel caso di
controversie sui contratti di subfornitura, esso non
prevede sanzioni nel caso in cui le parti non procedano
a questo, né il 1° comma dell’art. 5 del Dlgs 28/2010
prevede tale materia fra quelle in cui lo svolgimento
del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale che introduce il
processo civile ordinario.
Ciò significa che, se le parti sono
d’accordo possono rivolgersi direttamente al Giudice
ordinario senza effettuare la mediazione e l’arbitrato
previsti dall’art. 10 citato e che solo nel caso in cui
la mediazione non sia stata tentata per la volontà
contraria di una delle parti che non ha partecipato al
procedimento, l’altra parte (quella che voleva
effettuare e che ha promosso la mediazione) potrà citare
per danni la prima per non avere ottemperato ad un
obbligo previsto dalla legge.
Sia pure con le innovazioni dovute
al successivo Dlgs 28/2010, l’obbiettivo dell’art. 10
della Legge 192/1998 è, chiaramente, quello di
incentivare l’utilizzo da parte delle imprese delle
procedure alternative di risoluzione delle controversie
tra loro (le c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution
dei diritti anglosassoni), quali la mediazione (che ha
preso il posto della vecchia conciliazione) e
l’arbitrato, che hanno il duplice vantaggio del minore
costo e della maggiore rapidità rispetto alla giustizia
ordinaria.
Sono diverse le norme che
incentivano l’utilizzo di queste procedure per la
risoluzione delle controversie fra imprese e clienti
finali (consumatori). Tra queste, segnaliamo l’art. 19
del Decreto Legislativo n° 70 del 2003 che ha attuato la
Direttiva CE n° 31 del 2000 sul commercio elettronico e
i servizi della società dell’informazione, che si
applica ai contratti stipulati per via telematica (cioè
tramite Internet) e gli artt. 140 (commi da 2° a 4°) e
141 del Codice del consumo (il Decreto Legislativo n°
206 del 2005) sui contratti stipulati tramite tutti i
sistemi di comunicazione a distanza.
Queste norme prevedono la facoltà
di investire della controversia, da parte di entrambi i
contraenti, gli organi di composizione stragiudiziale
(in primo luogo quelli di mediazione) e soprattutto
quelli che operano per via telematica, i c.d. ODR – On
Line Dispute Resolution, per esempio,
www.risolvionline.it della Camera di Commercio di
Milano, il primo ODR che è stato creato in Italia.
Il tentativo obbligatorio di
conciliazione (oggi di mediazione) delle controversie
relative al contratto di subfornitura disciplinato dalla
legge n° 192 del 1998
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