Russo Assunta
La causa in materia di diritto di
sepolcro avente ad oggetto la richiesta di rimozione
della salma di un proprio congiunto e la trasposizione
della medesima dal primo loculo ad uno di quelli
assegnati alla convenuta, è di competenza per materia e
per valore del Tribunale.
Lo ha stabilito il Giudice di pace
di Eboli ,dott. Luigi Vingiani, con sentenza del
4.2.2011.
Il diritto primario di sepolcro
consiste nel diritto di essere seppellito (ius sepulchri
propriamente detto) o di seppellire altri in un
determinato sepolcro (ius inferendi mortuum in
sepulchro), che può essere attribuito dal proprietario
del sepolcro a titolo gratuito oppure oneroso, per atto
tra vivi o a causa di morte.
Il diritto secondario di
sepolcro, invece, spetta a chiunque sia congiunto di una
persona che riposa in un sepolcro e consiste nella
facoltà di accedervi in occasione delle ricorrenze e di
opporsi ad ogni sua trasformazione che arrechi
pregiudizio al rispetto dovuto a quella determinata
spoglia e ad ogni atto che costituisca violazione od
oltraggio a quella tomba
E’ indubbio che il diritto di
sepolcro, inteso come diritto alla tumulazione, abbia
natura di diritto reale patrimoniale.
E’ altrettanto pacifico che
l’attrice abbia proposto la domanda qualificandola come
obbligo di fare disciplinato dall’artt.2931 codice
civile.
Orbene, tale azione era prevista
dall’art. 16 del codice di procedura civile ed era di
competenza del Pretore. A seguito dell’art.51
d.lgs.19.2.1998 n.51 tale articolo è stato abrogato con
effetto dal 2.6.1999.
Tuttavia deve rilevarsi che tale
materia non rientra in quelle espressamente indicate
dall’art.7 c.p.c. vigente e rientranti nella competenza
del giudice di pace e che lo ius sepulchri esorbita
anche dalla competenza per valore considerata
l’intrinseca inidoneità della pretesa attorea ad essere
tradotta in termini pecuniari.
Avv.Assunta Russo
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE Eboli
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice di Pace dott. Luigi
Vingiani ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.
2433/09 del Ruolo Generale Affari Civili riservata
all’udienza del 30/11/10
TRA
**, rappresentato e difeso
dall’Avv. Giovanni Grattacaso presso il cui studio è
elett.te dom.to in P.zza della Repubblica n.1, **
ATTRICE
E
** G** in persona del legale
rapp.te p.t., rappresentata e difesa giusta procura in
atti dall’avv. Teresa Antonietta Tomeo con studio in via
G. Pascoli n.8, ** presso lo studio dell'avv. Orazio
Tedesco
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il
28/08/2009 ,** ** +++ , premesso di aver pattuito con la
sig. ra ** G** , a mezzo di scrittura privata del
25.11.1993 ,la divisione di un monumento funerario nel
cimitero di ** sito al fosso ^^ e che all’attrice
dovevano essere attribuiti,partendo dal piano di
campagna il primo ed il secondo loculo, e che la
predetta ** G** a seguito della morte del di lei padre,
lo aveva inumato nel primo loculo, contravvenendo così a
quanto espressamente pattuito con la citata scrittura ,
qualificando la domanda come obbligo di fare , conveniva
innanzi al Giudice di pace di EBOLI, ** G** al fine di
ottenere il rispetto delle disposizioni pattuite e per
l’effetto la rimozione della salma di ** Gregorio e la
trasposizione della medesima dal primo loculo ad uno di
quelli assegnati alla convenuta.
Nel costituirsi in giudizio la
convenuta ** G** eccepiva preliminarmente l’incompetenza
per materia del giudice adito vertendosi in tema di
diritto reale .
A seguito di tali richieste e sulla
documentazione depositata in atti , la causa veniva poi,
riservata per la decisione dall’odierno giudicante .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevata e
dichiarata di ufficio l’ incompetenza per materia e per
valore del Giudice adito in favore di quella del
Tribunale competente per territorio. -
Si osserva in proposito che ai
sensi dell’art.38 c.p.c la competenza per valore può
essere rilevata d’ufficio sino alla prima udienza di
comparizione , che il giudice deve decidere allo stato
degli atti e che la determinazione della competenza vada
effettuata con riguardo al quid disputandum e non al
quid decisum (giurisprudenza costante cfr. ex plurimis
Cass. 28 Giugno 1986 n. 4319).
Il diritto primario di sepolcro
consiste nel diritto di essere seppellito (ius sepulchri
propriamente detto) o di seppellire altri in un
determinato sepolcro (ius inferendi mortuum in
sepulchro), che può essere attribuito dal proprietario
del sepolcro a titolo gratuito oppure oneroso, per atto
tra vivi o a causa di morte.
Il diritto secondario di sepolcro,
invece, spetta a chiunque sia congiunto di una persona
che riposa in un sepolcro e consiste nella facoltà di
accedervi in occasione delle ricorrenze e di opporsi ad
ogni sua trasformazione che arrechi pregiudizio al
rispetto dovuto a quella determinata spoglia e ad ogni
atto che costituisca violazione od oltraggio a quella
tomba
E’ indubbio che il diritto di
sepolcro, inteso come diritto alla tumulazione, abbia
natura di diritto reale patrimoniale.
E’ altrettanto pacifico che
l’attrice abbia proposto la domanda qualificandola come
obbligo di fare disciplinato dall’artt.2931 codice
civile.
Orbene, tale azione era prevista
dall’art. 16 del codice di procedura civile ed era di
competenza del Pretore. A seguito dell’art.51
d.lgs.19.2.1998 n.51 tale articolo è stato abrogato con
effetto dal 2.6.1999.
Tuttavia deve rilevarsi che tale
materia non rientra in quelle espressamente indicate
dall’art.7 c.p.c. vigente e rientranti nella competenza
del giudice di pace e che lo ius sepulchri esorbita
anche dalla competenza per valore considerata
l’intrinseca inidoneità della pretesa attorea ad essere
tradotta in termini pecuniari.
In definitiva la causa va rimessa
al Tribunale di Salerno sezione distaccata di Eboli
competente per materia e valore assegnando alle parti il
termine di mesi tre dalla comunicazione della presente
decisione per la riassunzione del giudizio dinanzi al
giudice competente.
Sussistono giusti motivi per la
integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Eboli
definitivamente pronunciando sulla domanda in atti così
provvede:
Dichiara l’incompetenza per
materia e/o per valore del Giudice di Pace di Eboli
essendo competente per valore il Tribunale di Salerno
sezione distaccata di Eboli competente per territorio.
Dispone riassumersi la causa
nel termine di mesi tre dalla comunicazione della
presente decisione per la riassunzione del giudizio
dinanzi al giudice competente.
compensa tra le parti le spese
del giudizio;
Così deciso in Eboli addì
04/02/2011.
Il Giudice di Pace
Avv. Luigi Vingiani |