Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Sicurezza sul lavoro-Responsabilità del produttore-venditore di attrezzature non conformi anche se inutilizzate- (Sentenza Cassazione penale 27/04/2011, n. 16436)-Ipsoa.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

   

di Alessio Scarcella

Il mancato utilizzo di un ponteggio non conforme alle norme di sicurezza non esclude la responsabilità  penale del produttore ¿ venditore del medesimo, in quanto la disciplina normativa non trova applicazione nei confronti dell¿utilizzatore ma del produttore, vietandogli di fabbricare e vendere attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni di sicurezza.

 

Interessante decisione della Corte di Cassazione su un tema di indiscusso interesse riguardante la responsabilità penale del produttore di attrezzature di lavoro. Il caso affrontato dalla Corte era particolare, in quanto i ponteggi, la cui difformità rispetto alla disciplina antinfortunistica era stata accertata in fase di ispezione da parte dell’organo di vigilanza, al momento del controllo non erano utilizzati da parte dei dipendenti dell’impresa che li aveva installati all’interno di un capannone.

 

La Corte, nel disattendere i motivi di ricorso prospettati dalla difesa dell’imputato, titolare della società produttrice dei ponteggi (non a norma in quanto privi di tavola fermapiede atta ad impedire la caduta di oggetti dall’alto e di adeguati correnti orizzontali tali da garantire la presenza di un’apertura in senso verticale non superiore a 60 cm. tra un corrente e l’altro), ha affermato il principio enunciato nella massima che precede, considerando assolutamente irrilevante la circostanza del mancato utilizzo dei ponteggi non a norma al momento dell’ispezione, tenuto conto della ratio sottesa alla norma sanzionatoria.

 

Il fatto

 

La vicenda processuale da cui ha tratto spunto la Cassazione per occuparsi della questione giuridica in esame vedeva imputato il titolare di una società produttrice di attrezzature di lavoro (ponteggi) che era stato condannato alla pena di € 10.000,00 di ammenda, quale responsabile della contravvenzione prevista dall’allora vigente d.lgs. n. 626 del 1994 (art. 6, comma 2 e art. 91), in particolare per aver progettato, costruito e venduto ponteggi movibili non conformi alla disposizioni legislative in materia di sicurezza. In particolare i ponteggi risultavano privi di adeguato parapetto e di tavola fermapiede.

 

Secondo quanto emerso in sede di merito, durante una visita ispettiva presso i locali di una società, il personale di vigilanza aveva rinvenuto all'interno del capannone di quest’ultima quattro ponteggi movibili in metallo su ruote alti più di due metri prodotti dalla società di cui l’imputato risultava essere legale rappresentante. La denominazione del prodotto e la sua fabbricazione ad opera della ditta anzidetta erano comprovate indiscutibilmente dall'etichetta autoadesiva apposta sui ponteggi.

 

Gli stessi, in particolare, erano privi di tavola fermapiede atta ad impedire caduta di oggetti dall'alto e di adeguati correnti orizzontali tali da garantire la presenza di un'apertura in senso verticale non superiore a 60 centimetri tra un corrente e l'altro.

 

Sulla base di tale accertamento, il giudice di merito aveva affermato la responsabilità del titolare della ditta produttrice dei ponteggi, a nulla rilevando che al momento dell'ispezione i ponteggi non fossero utilizzati, giacchè la norma – come sostenuto dal tribunale - non si riferisce all'utilizzatore, ma al produttore e gli vieta di fabbricare e vendere prodotti non conformi alle disposizioni di sicurezza.

 

Il ricorso

 

L’imputato contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, affermando che i ponteggi, tecnicamente chiamati "trabatelli", non erano utilizzati al momento dell'ispezione e che, in ogni caso, la norma si riferirebbe ai trabatelli superiori a metri due mentre quello di produzione standard era inferiore a due metri. Quelli con altezza superiore, secondo la difesa, vengono forniti al cliente con tavola fermapiede e con barra di ferro da montare trasversalmente.

 

La decisione della Cassazione

 

La Corte, nel rigettare il ricorso, ha disatteso la prospettazione difensiva, affermando il principio di diritto in precedenza richiamato. Ad un attento esame del percorso motivazionale della sentenza, ben si comprende il ragionamento dei giudici di legittimità.

 

Ricordano i giudici di legittimità come in base al d. lgs. n. 626 del 1994, art. 6, comma 2, vigente all'epoca del fatto (ed attualmente sostituito dal d. lgs. n. 81 del 2008, art. 23), era vietata la fabbricazione, la vendita ed il noleggio di attrezzature da lavoro ed impianti non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro: i destinatari di tale norma erano quindi i fabbricanti e non gli utilizzatori.

 

La disciplina non è mutata a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 che, come precisato, prevede all’art. 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori) il divieto di fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, precisando, al comma 2, che in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

 

Nella fattispecie, come ben osservano i giudici di Piazza Cavour, si è accertato che si trattava di ponteggi superiori a metri due non corrispondenti ai requisiti previsti da norme regolamentari. Il fabbricante, vendendo quel prodotto, avrebbe dovuto dotarlo di tutti gli elementi necessari a renderlo conforme alla legge o al regolamento. Il fatto, poi, che l'acquirente potesse acquistare separatamente correnti supplementari non esclude, secondo la Corte, il reato anche perché tra gli accessori acquistabili separatamente, come accertato dal giudice del merito, non era prevista la barra fermapiede.

 

La decisione della Corte merita di essere condivisa. Già in precedenza, del resto, la Suprema Corte, sotto la vigenza dell’abrogato d.lgs. n. 626/1994, aveva avuto modo di delimitare l’ambito applicativo del divieto di fabbricazione e vendita di attrezzature di lavoro non conformi, affermando, ad esempio, che tale divieto non potesse ritenersi limitato agli industriali o commercianti che abitualmente forniscono le macchine, attrezzature ed impianti, dovendosi, infatti, estendere il medesimo a qualsiasi soggetto che esegua anche una sola vendita o rivendita (Cass. pen., Sez. 3, n. 10342 del 29/09/2000, P. ed altro, in Ced Cass. 217456).

 

Inoltre, in una recentissima decisione, la Corte ha avuto modo di precisare che la responsabilità per l'illecito contravvenzionale, come tale ascrivibile anche a titolo di colpa, del divieto di vendita di macchine non conformi alle norme antinfortunistiche grava anche sull'amministratore della ditta al quale siano attribuite le fondamentali scelte aziendali afferenti alla commercializzazione dei prodotti (Cass. pen., Sez. 4, n. 3095 del 28/01/2011, K. e altri, in Ced Cass. 249274, già commentata su questa rivista con nota di Scarcella, Responsabilità del datore di lavoro “di diritto” (anche se svolgeva “di fatto” mansioni diverse) per la morte del lavoratore).

 

Il tema, anche se non affrontato dalla Corte, è reso ancora più complesso dalla previsione normativa, oggi contenuta nell’art. 18, comma 3-bis, d.lgs. n. 81/1008, introdotto in sede di correttivo al Testo Unico sicurezza (d.lgs. n. 106/2009), avendo infatti il legislatore “ampliato” l’obbligo di vigilanza fino al punto da obbligare il datore di lavoro e i dirigenti “altresì” a vigilare in ordine all’adempimento, per quanto qui di interesse, degli obblighi di cui all’art. 23, ferma restando l’esclusiva responsabilità del produttore e del fabbricante “qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.

 

Ne discende, quindi, che, nel caso in esame, ove vi fosse stata prova dell’utilizzazione del ponteggio non a norma, la responsabilità del datore di lavoro, utilizzatore dei ponteggi, non avrebbe potuto essere messa in discussione, in quanto, in tal caso, sicuramente sarebbe stato possibile ritenere configurabile un difetto di vigilanza imputabile al datore di lavoro per aver consentito ai dipendenti l’utilizzo di attrezzature di lavoro non conformi alle norme di sicurezza.

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici